Tipologia: Accordo
Data firma: 15 giugno 2020
Validità: 15.06.2020 - 31.08.2020
Parti: Fism e Cisl Scuola, Flc-Cgil, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal
Settori: Scuola Privata, Fism
Fonte: fsma.it


Accordo su attività di centro estivo 2020 come attività stagionale nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19

Oggi, 15 giugno 2020, alle ore 12.20, si sono incontrati in videoconferenza, per: la Fism - Federazione Italiana Scuole Materne […] e per: Cisl Scuola, […], Flc Cgil, […], Uil Scuola Rua, […], Snals - Confsal […]

Premesso che:
1. Durante il periodo estivo, al di fuori delle attività educative e scolastiche, le istituzioni aderenti alla Fism organizzano attività di accoglienza, assistenza e ludiche. Tali attività sono regolamentate da accordi nazionali o di secondo livello;
2. Si tratta di un servizio particolarmente utile e apprezzato dalle famiglie le quali, durante i mesi di luglio ed agosto, possono affidare i loro bambini a strutture con organizzazione e operatori professionali;
3. Nel comparto dei servizi socio educativi facenti riferimento alla Fism - per il quale è in essere un apposito CCNL sottoscritto dalla Fism medesima e dalle OO.SS. Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal - il servizio di centro estivo, quale attività di accoglienza ludico-ricreativa, a carattere socio educativo, svolto nei mesi di luglio e di agosto di ogni anno, successivamente alla chiusura delle attività scolastiche rappresenta una oggettiva situazione di attività stagionale;
4r Tale servizio richiede l’impiego di personale formato e di esperienza, che assicuri continuità e un servizio qualificato, attraverso una programmazione educativa e organizzativa specifica;
5. Le attività stagionali sono regolamentate dalla legge, DPR n. 1525 del 7.10.1963, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
6. In tutti i casi, il contratto di lavoro stagionale a termine va stipulato in forma scritta e deve riportare la data del termine, in mancanza della quale è considerato automaticamente a tempo indeterminato;
Visto
• L’art. 1, lettera C del DCPM del 17 maggio 2020;
• Le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato 8 del DPCM 17.05.2020;
• Le ordinanze regionali che disciplinano la tempistica di avvio delle attività dei centri estivi, tenuto conto degli indici di contagio regionali;
Ritenuto che:
> La fattispecie sopra evidenziata sia indubbiamente connotata dagli elementi di stagionalità;
> L'attività dei centri estivi del 2020 è condizionata dai provvedimenti del Governo per la cosiddetta FASE 2;
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Le attività dei centri estivi non rientrano tra le attività ricorrenti educative e scolastiche, ma rientrano tra i servizi di accoglienza, di sorveglianza e ludici;
2. Per l’anno 2020 le attività dei centri estivi a carattere ludico, ricreativo ed educativo sono svolti nei mesi di giugno, luglio ed agosto dagli enti gestori che applicano il CCNL Fism - OO.SS. Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal, ed hanno le caratteristiche della stagionalità. I lavoratori assunti per detti servizi sono ad ogni effetto di legge impiegati in attività stagionali. Ai medesimi lavoratori si applica il trattamento giuridico ed economico del CCNL Fism/OO.SS. in vigore e gli eventuali accordi territoriali e aziendali.
3. Le lavoratrici e i lavoratori assunti in base al presente Accordo sono inquadrati nel livello professionale e per le mansioni previste del CCNL Fism vigente in base alle attività programmate del centro estivo medesimo.
4. La contrattazione di secondo livello può prevedere un salario aggiuntivo a favore del personale del VI° livello che presta la propria attività volontaria nelle attività dei centri
estivi. Vengono fatte salve le intese territoriali già sottoscritte
Le parti concordano altresì che:
1. Sono fatti salvi e continuano ad applicarsi gli accordi nazionali e di secondo livello riguardanti le attività nei centri estivi del personale su base volontaria del VP livello;
2. I lavoratori in forza presso l’istituto, ivi compresi i lavoratori attualmente in FIS o in CIGD, qualora riprendano servizio, verranno retribuiti per l'attività e per la mansione svolta.
3. Le istituzioni ove sono previste le attività dei centri estivi, devono garantire il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza secondo quanto disposto dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato 8 del DPCM 17.05.2020, dei Protocolli di sicurezza definiti dalle Regioni e devono prevedere la presenza di personale formato per l’emergenza sanitaria COVID-19 e primo soccorso.
4. Ai lavoratori stagionali si applica il diritto di precedenza previsto dal D.lgs. 81/2015 rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato, da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività stagionali.
5. La durata del periodo di prova per i lavoratori stagionali non può superare i sei giorni lavorativi. Il periodo di prova non è richiesto al personale con contratto di lavoro stagionale che ha già prestato attività lavorativa presso l’istituto nei precedenti anni.
6. il presente accordo è sperimentale, e vale dalla data di sottoscrizione e decade il 31/08/2020;
Le Parti si impegnano a valutare il quadro normativo in evoluzione per riprendere la materia nella discussione per il rinnovo del CCNL Fism.