Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 29 giugno 2020, Prot. n. A001/2020/367483/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ulteriori disposizioni provinciali sul servizio di trasporto pubblico locale a seguito dell’emanazione del Dpcm 11 giugno 2020 e sui servizi didattici ed educativi di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e secondo ciclo per i servizi a favore degli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l’altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2020;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 3, del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
CONSIDERATO che la previsione del DPCM 26 aprile 2020 sopra citata trova applicazione a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, secondo quanto previsto dal medesimo DPCM all’articolo 10, comma 1;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;
CONSIDERATO che le previsioni del DPCM 11 giugno 2020 sopra citato sono efficaci fino al 14.07.2020, restando salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del citato decreto;
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO l’andamento epidemico sul territorio provinciale come attestato nella nota dell’APSS - Dipartimento di Prevenzione acquisita in data 10 giugno 2020 prot. n. 313136, ove nell’incipit si parla di situazione che mostra un netto miglioramento, con un considerevole calo della percentuale dei tamponi positivi e con meno di dieci casi riscontrati negli ultimi dieci giorni; andamento confermato anche nei giorni successivi al 10 giugno 2020;
 

Servizio di trasporto pubblico locale

Visto l'allegato 15 del dpcm 11 giugno 2020 “linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”, che stabilisce le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone;
RILEVATO che, con la progressiva riapertura delle attività economiche/produttive/sociali, compreso il ritorno in ufficio per la maggior parte dei lavoratori pubblici e al conseguente spostamento dei c.d. “lavoratori pendolari”, nonché alla graduale ripresa dell’attività turistica, è presumibile l’incremento della domanda di utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale;
RITENUTO, in questa fase decrescente dell’epidemia, contemperare secondo un ponderato equilibrio la tutela della salute con altrettanti interessi della collettività, anch’essi di rilevanza primaria e costituzionali, quali il diritto al lavoro e quello alla circolazione personale;
RITENUTO ragionevole in questa fase, in merito alla capienza dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, nonché alle ampie possibilità di aerazione a bordo, anche in deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro fissato dal DPCM 11.06.2020, consentire l’occupazione del 100% dei posti a sedere per i quali il mezzo è omologato, mentre si ritiene ancora opportuno confermare l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro per i posti in piedi;
RITENUTO che, per quanto qui non esplicitato, si applichino le ulteriori disposizioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020, compreso l’obbligo di utilizzo della mascherina quale dispositivo di protezione delle vie respiratorie;
RITENUTO che tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.
CONSIDERATO pertanto necessario rivedere la disciplina delle modalità del servizio di trasporto pubblico locale dettata dalla precedente ordinanza del Presidente della Provincia di data 19 giugno 2020 prot. 347363/1 di cui al punto 4. del dispositivo;
 

Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi didattici ed educativi di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e secondo ciclo per i servizi a favore degli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali

CONSIDERATO che per la riapertura dei servizi didattici ed educativi di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e secondo ciclo per i servizi a favore degli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, con proprie ordinanze del 24 giugno 2020 prot. n. 359684/1 e del 25 giugno 2020 prot. n. 365730/1 sono state adottate specifiche Linee di indirizzo;
RITENUTO opportuno specificare che laddove sia le ordinanze sia le Linee di indirizzo di cui al periodo precedente facciano riferimento al “Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro” questo debba essere inteso quale "Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro di data 30 aprile 2020 e successive modifiche e/o integrazioni del Comitato provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro della Provincia autonoma di Trento".
Tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina quanto segue


Servizio di trasporto pubblico locale

1. a partire dal 29 giugno 2020, a modificazione di quanto previsto dalla propria ordinanza di data 19 giugno 2020 prot. 347363/1, si definisce come di seguito la capienza dei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, ferroviario, automobilistico, lacuale e funiviario, anche eventualmente in deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro fissato dal DPCM 11 giugno 2020:
a) si consente l’occupazione del 100% dei posti a sedere per i quali il mezzo è omologato, mentre si ritiene ancora opportuno confermare l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro per i posti in piedi, fermo restando per i vettori un obbligo di costante ricambio dell'aria;
b) per quanto compatibili con la misura di cui alla precedente lettera a), si applichino le ulteriori disposizioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020, compreso l’obbligo di utilizzo della mascherina quale dispositivo di protezione delle vie respiratorie;
c) le misure di cui sopra potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico;
 

Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi didattici ed educativi di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e secondo ciclo per i servizi a favore degli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali

2. in merito alla riapertura dei servizi didattici ed educativi di istruzione e formazione professionale, provinciali e paritari, del primo e secondo ciclo per i servizi a favore degli alunni e alunne, studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, di cui alle proprie ordinanze del 24 giugno 2020 prot. n. 359684/1 e del 25 giugno 2020 prot. n. 365730/1, si specifica che laddove sia tali ordinanze sia le annesse Linee di indirizzo facciano riferimento al “Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro" questo debba essere inteso quale "Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro di data 30 aprile 2020 e successive modifiche e/o integrazioni del Comitato provinciale di coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro della Provincia autonoma di Trento".
Restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.