Categoria: Normativa regionale
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 30 giugno 2020, n. 20 /PC
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione,
Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19);
Rilevato che il decreto legge 33/2020 autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all'interno del territorio regionale e consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” ed infine permette, al comma 16, alla Regione, “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, (...), informando contestualmente il Ministro della salute” di “introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
Visto il DPCM 11 giugno 2020;
Viste le linee guida approvate il 11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto legge n. 33/2020, con le quali le linee guida approvate il 16 maggio 2020 e aggiornate ed integrate il 25 maggio 2020 sono state razionalizzate, aggiornate ed integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali;
Preso atto che le precitate Linee guida sono state recepite e fanno parte integrante del DPCM del 11 giugno 2020;
Viste le linee guida approvate il 25 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, aventi ad oggetto la ripresa degli sport di contatto e squadra;
Considerato che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
Considerato, altresì, che non è sempre possibile garantire durante i movimenti delle persone che circolano negli spazi chiusi aperti al pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante distanziamento interpersonale minimo e che quindi sia fra l'altro necessario, per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, avere sempre a disposizione le protezioni a fronte dell'eventualità che all'esterno non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale minimo;
Visto il decreto n. 52/2020 del 26 giugno 2020, con il quale il Presidente del TAR per il FVG ha espressamente sottolineato che gli organi sanitari e tecnici competenti provvedono al costante e continuo monitoraggio dell'andamento dell'epidemia e che i continui adattamenti a tali dati delle linee guida recepite dalla Regione garantiscono il mantenimento di un equo contemperamento tra i possibili rischi di danni che potrebbero in ipotesi derivare alla salute di singoli individui dal mantenimento in uso di un certo tipo di precauzioni, i possibili rischi all'economia ( e in ultima analisi alla salute di tutte le categorie di cittadini che potrebbero risentire gli effetti di un radicale impoverimento dell'economia del Paese) derivanti da un ripresa in forza dell'epidemia con conseguente nuovo esaurimento dei posti disponibili nelle rianimazioni e ritorno di una chiusura di tutte le attività e anche il rischio sanitario derivante ad altri individui da possibili contatti con soggetti che possano venire in contatto con il virus anche senza risentirne direttamente (.)”;
Considerato che è necessario specificare le facoltà in capo ai concessionari degli stabilimenti balneari e delle spiagge, oggetto di concessione demaniale pubblica di competenza regionale e comunale, nel caso in cui sia problematico il coordinamento tra il contenuto della concessione e le linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, anche alla luce del dettato di cui all'art. 47 del Codice della navigazione, rubricato “decadenza dalla concessione”;
Rilevato, con riguardo alle saune e agli ambienti caldo-umidi aperti al pubblico, che l'utilizzo degli stessi sia compatibile con le misure di prevenzione del contagio purché nel rispetto delle misure adottate nelle Linee guida della Conferenza delle Regione e delle Province autonome del 11 giugno 2020;
Considerati la funzione culturale della lettura dei quotidiani e delle riviste e il basso rischio epidemiologico connesso al maneggio degli stessi, tenuto conto della loro sostituzione giornaliera, con conseguente possibilità di ammetterne la messa a disposizione in locali aperti al pubblico e il rilievo sociale, soprattutto nei locali aperti al pubblico in certi contesti territoriali, dei giochi di carte, attesa la possibilità di circoscrivere significativamente il rischio epidemiologico qualora si utilizzino rigorose precauzioni;
Ritenuto di precisare, con riguardo alla formazione, di qualsiasi natura, dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, inclusa l'educazione continua in medicina e per le professioni sanitarie nonché la formazione continua per i dipendenti, relativa alla sicurezza sul lavoro e all'attività lavorativa in genere, che la stessa può avvenire anche in presenza nel rispetto delle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale delle Linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Ritenuto che, con riguardo alle manifestazioni svolte in spazi pubblici, anche con spostamento fisico, quali le processioni religiose, le celebrazioni e le manifestazioni tradizionali, le stesse possono essere svolte purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell'informazione e della vigilanza, il divieto di assembramento e l'obbligo del distanziamento interpersonale di un metro, oltre all'utilizzo delle protezioni del naso e della bocca;
Ritenuto, altresì, necessario rivedere le modalità di calcolo del numero massimo di spettatori per i cinema e per gli altri luoghi di spettacolo all'aperto ed al chiuso, in relazione alla capienza della struttura;
Visto l'evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento continua a confermare l'inversione della dinamica dei contagi sull'intero territorio regionale, in quanto sulla base dei dati forniti in data 30 giugno 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 9 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 0 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 102 posti base, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie per far fronte ad ogni esigenza anche di fronte ad una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, pur a fronte delle rilevanti riaperture di attività economiche e di ripresa di movimentazione sociale avvenute a partire dal 4.5.2020;
Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 12 giugno 2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in calo ed è valutata tra le regioni avente basso livello di rischio;
Rilevato che con delibera della Giunta regionale dd. 5 maggio 2020 n. 654 sono state approvate le “Linee Guida per la ripresa delle attività lavorative in sicurezza sul territorio regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”, sottoscritte dalle parti sociali;
Rilevato che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi a tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
Rilevato che, nonostante l'attività didattica presso le Università degli Studi è sospesa, è necessario consentire il rientro e la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio;
Acquisito il parere della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 30 giugno 2020;
 

ORDINA

1. che sia obbligatorio l'uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Sono fatte salve le specifiche disposizioni settoriali relative a determinate attività economiche e sociali. Nello spostamento in autoveicoli è obbligatorio l'uso delle protezioni laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi. È comunque obbligatorio, per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, avere a disposizione le protezioni delle vie respiratorie;
2. che sia consentito l'accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludico, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con l'obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità con le linee guida di cui all'allegato 8 del DPCM dell' 11 giugno 2020, integrate dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o eventuali successive disposizioni regionali;
3. che sia consentito, in conformità alle Linee guida approvate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate:
a) ristorazione
b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
c) strutture ricettive
d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
e) commercio al dettaglio
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
g) uffici aperti al pubblico
h) piscine
i) palestre
j) manutenzione del verde
k) musei, archivi e biblioteche
l) strutture turistico-ricettive all'aria aperta
m) rifugi alpini
n) attività fisica all'aperto
o) noleggio veicoli e altre attrezzature
p) informatori scientifici del farmaco
q) aree giochi per bambini
r) circoli culturali e ricreativi
s) formazione professionale
t) cinema e spettacoli
u) parchi tematici e di divertimento
v) sagre e fiere
w) servizi per l'infanzia e l'adolescenza
x) strutture termali e centri benessere
y) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche
z) sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot
aa) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
bb) fiere e congressi
cc) sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
4. che siano consentite, tra le attività formative di cui al punto 2 lettera s) anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici;
5. che sia consentito, in qualsiasi struttura, l'accesso contingentato agli ambienti altamente caldo-umidi (esempio bagno turco) e alle saune, garantendo aerazione, pulizia e disinfezione ad ogni utilizzo. Si applicano per il resto le disposizioni dell'apposita scheda relativa alle strutture termali e centri benessere approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 11 giugno 2020;
6. che sia consentito il numero massimo di spettatori, per cinema e altri luoghi di spettacolo all'aperto e al chiuso, determinato in relazione alla capienza della struttura, assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi;
7. che sia consentito lo svolgimento delle processioni religiose, delle celebrazioni e manifestazioni tradizionali che comportano lo spostamento fisico, purché sia assicurato, con ogni mezzo idoneo, compreso quello dell'informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro. Resta salva la diversa e specifica disciplina dei grandi eventi pubblici;
8. che sia consentita, oltre a quelle già autorizzate in precedenza, l'attività di emporio solidale e raccolta abiti usati ai fini di solidarietà nel rispetto delle Linee guida regionali e delle prescrizioni di cui all'allegato 10 del DPCM 17.05.2020;
9. che siano consentiti il rientro e/o la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio. Il rientro o la permanenza dovrà rispondere alle misure organizzative previste dalla competente Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori al fine di ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione nel contesto della fruizione degli alloggi ed avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità;
10. che sia consentito lo svolgimento dello sport di contatto, di squadra e individuale, nel rispetto delle disposizioni approvate, all'unanimità, il 25 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
11. che siano consentiti negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi la messa a disposizione di quotidiani e riviste a favore dell'utenza e i giochi di carte, a condizione che i giocatori provvedano frequentemente alla sanificazione delle mani con soluzione igienizzante e che le carte da gioco vengano a loro volta igienizzate al termine di ogni cambio giocatori;
12. che sia consentito lo svolgimento delle attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;
13. che sia consentita la formazione, anche in presenza, dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua, nel rispetto delle disposizioni di cui alla scheda relativa alla formazione professionale delle Linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
14. che sia consentita da parte del concessionario demaniale, per quanto attiene le attività turistiche (balneazione) di competenza regionale e comunale, al fine di assicurare il rispetto delle misure sanitarie e del distanziamento sociale e ferme restando le previsioni di cui all'art.47 del codice della navigazione negli altri casi, l'interdizione temporanea dell'utilizzo di una parte o della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione, permanendo impregiudicato l'obbligo di garantire il servizio di salvamento, secondo le modalità stabilite dalle vigenti ordinanze balneari emesse dalla Capitaneria di porto territorialmente competente.
15. che, in caso di approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse siano vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza.
La presente ordinanza e le linee guida approvate in data 11 giugno 2020 e in data 25 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono pubblicate sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 1 luglio 2020 al 31 luglio 2020.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Trieste - Palmanova, 30 giugno 2020
 

IL PRESIDENTE
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
dott. Massimiliano FEDRIGA