Tipologia: CCNL
Data firma: 10 febbraio 1999
Validità: 01.07.1998 - 31.12.2001
Parti: Aica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Catene alberghiere
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa al CCNL
Campo di applicazione
Titolo I - Sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Confronto istituzionale.
Art. 2 - Livello nazionale.
Art. 3 - Livello aziendale.
Art. 4 - Osservatorio di settore.
Art. 5 - Pari opportunità.
Art. 6 - Enti Bilaterali.
• Bilateralità

Art. 7 - Procedure di composizione e conciliazione delle controversie.
• a) Commissione Paritetica Nazionale.
• b) Controversie individuali e plurime.
o Arbitrato.
• c) Controversie collettive.
Art. 8 - Contrattazione territoriale.
Art. 9 - Procedure per il rinnovo del CCNL.
Art. 10 - Contrattazione aziendale.
• Materie della contrattazione.

Art. 11 - Contrattazione di 2° livello: premio di risultato.
Art. 12 - Archivio dei Contratti.
Art. 13 - Organizzazione del lavoro.
Art. 14 - Dirigenti sindacali.
Art. 15 - Permessi sindacali.
Art. 16 - Diritto di affissione.
Art. 17 - Assemblea.
Art. 18 - Referendum.
Art. 19 - Norme generali.
Art. 20 - Contributi associativi.
Art. 21 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) .
Titolo II - Inquadramento professionale
Art. 22 - Classificazione del personale.
Art. 23 - Passaggi di qualifica.
Art. 24 - Mansioni promiscue.
Art. 25 - Commissione per la revisione della classificazione.
Art. 26 - Mobilità.
Titolo III - Forme di contratto di lavoro
Apprendistato
Premessa.
Art. 27 - Assunzione dell'apprendista.
Art. 28 - Durata e qualifiche dell'apprendistato.
Art. 29 - Periodo di prova.
Art. 30 - Numero degli apprendisti.
Art. 31 - Orario di lavoro e impegno formativo.
Art. 32 - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 33 - Obblighi dell'apprendista.
Art. 34 - Malattia dell'apprendista.
Art. 35 - Conclusione del periodo di apprendistato.
Art. 36 - Prove di idoneità e comunicazioni all'Ufficio di collocamento.
Art. 37 - Retribuzione degli apprendisti.
Art. 38 - Clausola di rinvio.
Stagiaires.
Art. 39 - Stagiaires.
Art. 40 - Lavoratori studenti.
Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Art. 41 - Clausola di rinvio.
Contratto a tempo parziale
Art. 42 - Finalità.
Art. 43 - Elementi del rapporto.
Art. 44 - Disciplina del rapporto.
Art. 45 - Trattamento di fine rapporto (TFR) .
Art. 46 - Clausole di rinvio.
Art. 47 - Condizioni di miglior favore.
Art. 48 - Part-time temporaneo.
Lavoro ripartito
Art. 49 - Condizioni.
Contratti a termine, aziende di stagione e lavoro temporaneo
Art. 50 - Casi e condizioni.
Art. 51 - Riposi compensativi e proroga del contratto.
Art. 52 - Costituzione del rapporto.
Art. 53 - Disciplina generale.
Art. 54 - Periodo di prova
Art. 55 - Trattamento normativo.
Art. 56 - Trattamento economico.
Art. 57 - Risoluzione del rapporto.
Art. 58 - Spese di viaggio.
Art. 59 - Chiusura dell'esercizio o riduzione del personale per cause di forza maggiore.
Art. 60 - Lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato.
• Casi di ammissibilità.
• Individuazione qualifiche.
• Percentuale di lavoratori assumibili.
• Informazione.
• Formazione.
• Campo di applicazione.
Art. 61 - Numero dei lavoratori che possono essere assunti nelle aziende di stagione..
 Lavoro extra
Art. 62 - Disciplina del rapporto.
Contratto di inserimento
Art. 63 - Disciplina del rapporto.
Art. 64 - Lavoro parasubordinato
Titolo IV - Rapporto di lavoro

Art. 65 - Assunzione.
Art. 66 - Esclusione dalle quote di riserva.
Art. 67 - Periodo di prova.
Art. 68 - Donne e minori.
Art. 69 - Orario normale settimanale.
Art. 70 - Distribuzione dell'orario settimanale.
Art. 71 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero.
Art. 72 - Riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 73 - Flessibilità.
Art. 74 - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti.
Art. 75 - Recuperi.
Art. 76 - Intervallo per la consumazione dei pasti.
Art. 77 - Lavoro straordinario.
Art. 78 - Lavoro notturno.
Art. 79 - Riposo settimanale.
Art. 80 - Lavoro domenicale.
Art. 81 - Festività.
Art. 82 - Ferie.
Art. 83 - Congedo per matrimonio.
Art. 84 - Congedo per motivi familiari.
Art. 85 - Permessi per elezioni.
Art. 86 - Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio.
Art. 87 - Doveri del lavoratore.
Art. 88 - Sanzioni disciplinari.
Art. 89 - Assenze non giustificate.
Art. 90 - Divieto di accettazione delle mance.
Art. 91 - Consegne e rotture.
Art. 92 - Corredo - Abiti di servizio.
Norme specifiche per l'area quadri
Art. 93 - Disposizioni generali.
Art. 94 - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. 95 - Indennità di funzione.
Art. 96 - Formazione e aggiornamento.
Art. 97 - Responsabilità civile.
Trattamento economico
Art. 98 - Elementi della retribuzione.
Art. 99 - Trattamenti salariali integrativi.
Art. 100 - Determinazione della retribuzione giornaliera.
Art. 101 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 102 - Paga base nazionale.
Art. 103 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 104 - Assorbimenti.
Art. 105 - Scatti di anzianità.
Art. 106 - Premio di anzianità.
Art. 107 - Tredicesima mensilità.
Art. 108 - Quattordicesima mensilità.
Art. 109 - Previdenza complementare.
Titolo V - Sospensione della prestazione
Art. 110 - Malattia.
Art. 111 - Infortunio.
Art. 112 - Conservazione del posto.
Art. 113 - Lavoratori affetti da tubercolosi.
Art. 114 - Gravidanza e puerperio.
Art. 115 - Servizio militare di leva.
Art. 116 - Richiamo alle armi.
Titolo VI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 117 - Recesso.
Art. 118 - Preavviso.
Art. 119 - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 120 - Dimissioni.
Art. 121 - Dimissioni per giusta causa.
Art. 122 - Dimissioni in caso di matrimonio.
Art. 123 - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo.
Art. 124 - Licenziamento discriminatorio.
Art. 125 - Licenziamento in caso di matrimonio.
Art. 126 - Trattamento di fine rapporto (TFR) .
Art. 127 - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 128 - Tentativo di conciliazione relativo ai licenziamenti individuali.
Art. 129 - Collegio di Arbitrato relativo ai licenziamenti individuali.
Art. 130 - Compiti del Collegio di Arbitrato relativo ai licenziamenti individuali.
Art. 131 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato 1 -  Premio di anzianitàaziende alberghiere
Allegato 2  - Vitto e alloggio
Allegato 3 - Inps: Riscossione contributi
Allegato 4 - Inail: CCNL
Allegato 5
Allegato 6 - Contratti di formazione lavoro
Allegato 7 - Formazione
Allegato 8 - Regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro valevole per i dipendenti dell'industria alberghiera facenti parte dell'associazione italiana catene alberghiere (Aica)

Addì 1999, il giorno 10 febbraio tra Associazione Italiana Catene Alberghiere (Aica) […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria) […] da una parte e dall'altra Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) […] e con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro […], Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs) […] e con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) […]; visto il Protocollo interconfederale 23.7.93, il CCNL Aica 17.12.94, l'Accordo per il rinnovo della parte retributiva 22.7.96 e il Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione 22.12.98, si è stipulato il presente CCNL valevole per i dipendenti dell'industria alberghiera facenti parte dell'Associazione Italiana Catene Alberghiere (Aica), composto da VI titoli, 131 articoli, 8 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Premessa al CCNL
[…]
La contrattazione a livello aziendale e/o di 2° livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
A tale fine l'Associazione degli industriali è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza da parte delle aziende associate all'Aica delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere - e ad intervenire perché siano evitate - azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai due livelli.
Gli inadempimenti alle previsioni di cui alla presente premessa verranno segnalati dalla Parte che ne ha interesse alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti entro 15 giorni dal momento in cui sono stati rilevati. Seguirà entro i 7 giorni lavorativi successivi un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle Parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola azienda.
Qualora la controversia non abbia trovato soluzione in sede di conciliazione, le Parti potranno decidere, di comune accordo, di adire ad un Collegio di conciliazione e di arbitrato. Il Collegio sarà formato da 2 componenti nominati da ciascuna delle Parti e presieduto da un terzo nominato di comune accordo fra di loro il quale dovrà, entro 1 mese dall'insediamento, pronunciarsi sulla controversia.
Le Parti hanno inoltre convenuto che:
- il settore turistico è contrassegnato da sempre maggiore mobilità professionale e territoriale degli addetti, caratterizzato dalla crescente necessità di specifici investimenti professionali connessi ad una crescente globalizzazione della clientela;
- la libera circolazione della manodopera, nell'ambito dei Paesi UE e con i Paesi limitrofi, è sempre più un dato che caratterizza il panorama occupazionale del turismo;
- per la natura peculiare di molte delle attività turistiche risulta plausibile prevedere un mercato del lavoro non più interamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato e tale da ipotizzare un sempre maggiore ricorso a diverse forme flessibili di impiego;
[…]
Inoltre le Parti:
[…]
- indicano nell'Ebit, collegato al più ampio sistema della bilateralità, la sede operativa dove collocare l'Anagrafe dandosi pertanto comune impegno di attivarne prontamente il funzionamento a livello nazionale e a livello territoriale ove possibile.
A tale proposito le Parti si danno atto di monitorare l'intero mercato del lavoro del settore producendo tutte le informazioni necessarie riguardanti le diverse tipologie di strumenti previsti nel presente CCNL.
A tal fine, a decorrere dal 6° mese successivo all'attivazione effettiva dell'Ebit, le imprese, così come i singoli lavoratori e lavoratrici, procederanno ad inviare all'Anagrafe istituita presso l'Ebit copia compilata della scheda informativa allegata al presente Accordo, in cui si dovranno specificare, fatte salve le disposizioni della legge n. 675/97 sulla tutela della privacy, le informazioni relative ai nominativi del personale impiegato. Tali informazioni riguarderanno gli occupati a tempo determinato, in mobilità, a causa mista, stage, specificando il sesso, l'età, la qualifica professionale e le competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti/debiti formativi, addestramento e formazione conseguita).
Lo scopo della suddetta Anagrafe è quello di agevolare e favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro attraverso la definizione di liste specializzate di settore suddivise per aree professionali e le opportunità di impiego sul territorio in base alle necessità delle aziende di settore, promuovendo, ai sensi delle norme vigenti e degli accordi contrattuali, la continuità stagionale.
Nella stessa sede, anche sulla base delle elaborazioni fornite dall'Anagrafe, l'Ebit definirà le linee di sviluppo dei piani di formazione e aggiornamento, da indirizzare separatamente a coloro che fossero rimasti esclusi dalle opportunità offerte dal mercato del lavoro sul territorio, anche con riferimento alla realizzazione del diritto di precedenza; nonché a coloro che, pur essendo stati occupati, avessero esigenza di aggiornamento ovvero di valutazione delle competenze ai fini di una riqualificazione professionale.
Sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende, sia a livello nazionale che territoriale, la pianificazione delle attività formative terrà conto delle esigenze stagionali e delle peculiarità che verranno definite dalle Parti in sede Ebit.
A superamento dei limiti previsti dalla normativa del presente CCNL, sulle fattispecie dei contratti non a tempo indeterminato, si terrà conto delle indicazioni dell'Anagrafe presso l'Ebit per promuovere tutte le opportunità di sviluppo dei livelli occupazionali, anche mediante sperimentazioni su nuovi profili, nell'ambito delle individuate Aree professionali; a tal fine le Parti ricercheranno ai diversi livelli appositi accordi.
A 1 anno dalla data di entrata in vigore dell'Anagrafe succitata, le Parti si incontreranno per una verifica congiunta sul funzionamento dello strumento e sulla identificazione di idonee misure volte a garantirne l'effettiva operatività e il rispetto degli impegni sulle informazioni, individuando le possibili aree di miglioramento.

Campo di applicazione
1) Il presente CCNL è stipulato sulla base della premessa, che ne costituisce parte integrante, e vale su tutto il territorio nazionale per le aziende alberghiere gestite da:
(a) catene alberghiere operanti in Italia - ivi compresi gli hotel villaggio - anche stagionali, secondo criteri propri della organizzazione industriale, intendendosi per tali le imprese che, in qualsiasi modalità, societaria e/o commerciale, gestiscono sotto uno o più marchi, più strutture coordinate tra loro;
(b) imprese straniere o loro stabili Organizzazioni in Italia che, pur operando sul territorio nazionale anche con una sola struttura ricettiva, esercitino con le modalità sopra specificate l'attività alberghiera in ambito internazionale.
2) Il presente CCNL disciplina rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di legge, rapporti di lavoro a tempo determinato.
Esso deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente punto 1) anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, legge 5.8.78 n. 502 e successive modificazioni.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e gli Accordi interconfederali.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare o una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Tale complesso normativo ed economico dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di un provvedimento legislativo che garantisca l'efficacia 'erga omnes' del presente CCNL con esclusivo riferimento al suo campo di applicazione.

Titolo I - Sistema di relazioni industriali
Art. 1 - Confronto istituzionale.

Le Parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione e per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza. In particolare, le Parti promuoveranno la costituzione di tavoli triangolari di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, comprese quelle legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di influenzare le condizioni di sviluppo del settore.

Art. 2 - Livello nazionale.
Le Parti, ferme restando l'autonomia, le prerogative e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23.7.93 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - convengono sull'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
A tal fine le Parti stipulanti daranno luogo ad apposito incontro, a cadenza annuale, generalmente da realizzarsi nel 1° quadrimestre, nel corso del quale, da parte della Delegazione Aica costituita dai rappresentanti di tutte le Catene aderenti, saranno fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, le informazioni aggregate riferite al settore riguardanti:
[…]
(c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti alberghieri;
(d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni delle strutture esistenti;
(e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b) , c) e d) ;
(f) andamento dell'occupazione complessiva;
(g) andamento delle condizioni di lavoro nel settore.
Con riferimento anche alle eventuali risultanze dei lavori dell'Osservatorio di cui al punto 4) potranno essere presentate agli Organi pubblici competenti proposte di interesse del settore sulle quali vi sia consenso delle parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle Parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione dell'incontro nazionale, di svolgere, anche avvalendosi di appositi Gruppi di lavoro paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Qualora, sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di alberghi, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le Parti in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle rispettive strutture territoriali interessate.
L'esame riguarderà i prevedibili effetti che le prospettive turistiche, come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni sulla situazione ambientale e del territorio, potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.

Le Parti si impegnano, infine, a promuovere e realizzare una "Conferenza annuale sullo stato dell'industria ricettiva" per dare risalto alle peculiari problematiche del settore.

Art. 3 - Livello aziendale.
Le Direzioni, assistite dalle Associazioni imprenditoriali, a richiesta forniranno, di norma annualmente in un apposito incontro, alle RSU, ai loro coordinamenti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli, informazioni sulle prospettive aziendali, sull'andamento e le caratteristiche dell'occupazione, sui programmi formativi e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti e/o significativi ampliamenti e/o trasformazioni delle strutture esistenti.
Nel corso di tale incontro le rappresentanze sopra indicate verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
Le stesse rappresentanze verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

Art. 4 - Osservatorio di settore.
Le Parti provvederanno a costituire un Osservatorio di settore composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 3 in rappresentanza dell'Organizzazione imprenditoriale, che si riunirà di norma semestralmente, al fine di acquisire ed esaminare dati, ivi compresi quelli risultanti dalle fasi di informativa in sede nazionale e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di prevalente interesse.
In particolare, saranno oggetto di esame:
[…]
- le innovazioni e le modifiche tecniche organizzative;
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore, anche con riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
[…]
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente;
[…]
- le ore di formazione professionale, disaggregate - in quanto possibile - per donne, uomini e livelli di inquadramento, mettendo in evidenza la quantità di ore di formazione impartita ai sensi del Protocollo d'intesa 20.1.93 e successive intese per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro.
Le valutazioni dell'Osservatorio sono formulate all'unanimità.
Per l'attività dell'Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire e con spese a carico del Centro servizi Aica.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio potranno formare oggetto di esame delle Parti anche in sede di informazione a livello nazionale.

Art. 6 - Enti Bilaterali.
Bilateralità.

Le Parti rilevano nel sistema della bilateralità uno strumento strategico che consente di affrontare tutte le tematiche in sede sia nazionale che territoriale, relative alle materie demandate agli scopi dell'Ebit, ferme restando le esperienze positive attualmente in essere e consolidate a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità.
Fatti salvi diversi accordi territoriali preesistenti, entro il 31.3.99 le Parti si impegnano ad aderire al costituendo Ebit di Federturismo.
Le Parti si impegnano a costituire un'apposita Commissione incaricata di identificare le modalità atte ad ampliare gli scopi dell'Ebit, favorirne lo sviluppo sul territorio, definire le forme di finanziamento e contribuzione anche con riferimento alle modalità relative al sostegno del reddito.

Art. 7 - Procedure di composizione e conciliazione delle controversie.
Le modalità attrattive di quanto disposto al presente articolo sono contenute nel Regolamento sottoscritto il 31.5.00 tra le parti stipulanti il presente contratto.

a) Commissione Paritetica Nazionale.
Le Parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegiano e antepongono appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate ai seguenti commi.
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle Parti anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione sarà composta da 6 componenti effettivi e 6 supplenti, di cui 3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza di Aica, e 3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza pariteticamente di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, e si riunirà presso Aica.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle Parti da indirizzare presso la sede di Aica.

b) Controversie individuali e plurime.
Qualora nella interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime queste dovranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, a un tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale sulla base di quanto disposto dal D.lgs. n. 80/98 e successive modifiche e integrazioni.
Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la seguente procedura:
viene istituita una Commissione di Conciliazione formata da 1 rappresentante dell'Organizzazione sindacale territoriale di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato speciale e da un rappresentante di Aica cui l'impresa conferisce mandato speciale.
La Commissione di Conciliazione e la Segreteria tecnica avranno sede presso l'Ebit territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell'Ente Bilaterale dell'Industria Turistica (Ebit) cui Aica e Federturismo aderiscono, i compiti di segreteria della Commissione di Conciliazione saranno svolti presso la sede di Aica.
[…]
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla lett. b) del presente articolo non costituiscono interpretazione autentica del CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui alla lett. a) del presente articolo.
Norma transitoria.
Nella fase transitoria, ovvero quella che precede la costituzione delle Commissioni Territoriali di Conciliazione, i compiti spettanti alla locale Segreteria tecnica verranno svolti dalla Segreteria tecnica della Commissione Paritetica Nazionale istituita con specifico accordo tra le Parti il 31.5.00.

c) Controversie collettive.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda le Parti assumono l'impegno, anche in relazione agli Accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNL, le Parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.

Art. 8 - Contrattazione territoriale.
La contrattazione territoriale nei termini e per le materie qui indicate potrà essere esercitata su richiesta di una delle parti stipulanti rivolta all'istanza territoriale di rappresentanza della controparte nei primi 15 giorni del mese di febbraio di ogni anno e dovrà concludersi entro il successivo mese di marzo. Le Parti non daranno luogo per lo stesso periodo, rispettivamente, ad azioni dirette e a mutamenti unilaterali della situazione, restando inteso che alla scadenza del periodo suddetto, nel caso in cui la contrattazione in discorso non abbia prodotto un risultato negoziale, ciascuna di esse riprenderà la sua piena libertà di autonoma iniziativa.
Sono materie di contrattazione:
- l'elaborazione e la definizione di schemi di convenzioni di cui all'art. 17, legge 28.2.87 n. 56, al fine della sua concreta attuazione;
- azioni a favore del personale femminile, in attuazione delle Raccomandazioni UE e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo- donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
- recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 75;
- il superamento del limite di ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- disciplina dello svolgimento del rapporto di formazione lavoro in cicli stagionali;
- definizione della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali;
- individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
- definizione di ulteriori ipotesi di applicazione del comma 1) , art. 23, legge n. 56/87 e maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente CCNL;
- definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta a quanto previsto dall'apposito articolo;
- definizione di strumenti analoghi a quanto previsto dal contratto di inserimento volti ad agevolare ulteriormente l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
- utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione";
[…]
- materie di cui all'art. 56 per le aziende stagionali.

Art. 10 - Contrattazione aziendale.
Materie della contrattazione.

Tenuto conto del Protocollo di intesa fra le Parti Sociali 22.12.98, che ha riconfermato la disciplina degli assetti contrattuali del Protocollo 23.7.93, le imprese associate ad Aica confermano la validità dell'attuale modello sia per quanto concerne la struttura contrattuale che l'articolazione per livelli.
Per quanto attiene il 2° livello di contrattazione si ribadisce la validità dello strumento della contrattazione aziendale che costituisce, sulla base delle concrete esperienze effettuate, modello di riferimento per le imprese associate.
1) La contrattazione integrativa aziendale è ammessa limitatamente alle seguenti materie:
(a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
(b) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300;
[…]
(d) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro e degli eventuali riposi di conguaglio;
[…]
(f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
(g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei 3 o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle 24 ore;
(h) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 73;
(i) esame di quanto previsto all'art. 46;
(l) modalità di svolgimento della formazione per l'apprendistato di cui all'art. 31.
2) Sono riconosciuti titolari per l'esercizio della contrattazione collettiva di 2° livello in rappresentanza rispettivamente delle Parti cui viene applicato o applicano il presente CCNL, le RSU di cui all'art. 21, i loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti dell'Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali che agiranno, salvo diverso accordo, secondo l'attuale specifica prassi.
[…]

Art. 13 - Organizzazione del lavoro.
Nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno le Direzioni e le RSU, assistite dai rispettivi Organismi territoriali di rappresentanza, procederanno, su richiesta di una delle Parti, ad un esame congiunto, orientato al risultato negoziale e che non avrà in ogni caso natura vertenziale, riguardante le prospettive di organizzazione del lavoro dell'azienda che abbiano rilevanti ricadute sui livelli occupazionali, sugli assetti professionali e sull'articolazione delle diverse tipologie di contratti di lavoro.
Nella stessa sede le Direzioni renderanno alle RSU informazioni intorno alle prospettive di innovazioni organizzative e/o tecnologiche che non abbiano le ricadute di cui sopra.
In apertura degli incontri previsti in questo articolo, le Direzioni comunicheranno volta a volta agli Organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 cp.
La fase di esame congiunto e di informazione di cui al presente articolo si considera conclusa al 31 marzo.

Art. 16 - Diritto di affissione.
È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Art. 17 - Assemblea.
Nelle unità alberghiere ove siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
[…]
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a 10 ore all'anno normalmente retribuite.
[…]
Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.

Art. 19 - Norme generali.
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300.

Art. 21 - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) .
[…]
I componenti la RSU subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300/70 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La RSU e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale, come stabilito dall'Accordo interconfederale 20.12.93 e dal CCNL.
[…]

Titolo II - Inquadramento professionale
Art. 25 - Commissione per la revisione della classificazione.

Le Parti danno atto dell'ampio e dettagliato lavoro svolto in seno alla Commissione Aica per la classificazione del personale, intendendo tale attività propedeutica a una evoluzione della classificazione in aree professionali tese ad uno sviluppo delle competenze e in linea con l'evoluzione dei profili professionali.
A tale proposito si impegnano a concludere le attività della Commissione paritetica per la classificazione con l'obiettivo di definire entro il 31.12.99 le aree professionali, i percorsi formativi, i tempi e le modalità di attuazione, ivi compresa la determinazione degli inquadramenti.

Titolo III - Forme di contratto di lavoro
Apprendistato
Premessa.

Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di istituire una Commissione paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
In questo quadro, le Parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Art. 27 - Assunzione dell'apprendista.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi nn. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio 20.7.93 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
Restano ferme le limitazioni e i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.
L'aspirante apprendista deve essere in possesso:
[…]
- del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
[…]

Art. 31 - Orario di lavoro e impegno formativo.
L'orario di lavoro per gli apprendisti d'età superiore a 16 non può superare le 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali e le 7 ore giornaliere e 35 settimanali per gli apprendisti d'età compresa tra i 15 e i 16 anni.
È vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore 22 e le ore 6.
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità, da riproporzionare per gli apprendisti stagionali.

titolo di studioore formazione
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore100
diploma universitario e diploma di laurea80

La contrattazione di 2° livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
I nominativi degli apprendisti che partecipano alle attività formative organizzate dal sistema degli Enti bilaterali saranno registrati nella banca dati dell'Anagrafe, di cui in Premessa al presente CCNL.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Art. 32 - Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
(a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
(b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
(c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
(d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c) non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 33 - Obblighi dell'apprendista.
L'apprendista deve:
(a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
(b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
(c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
(d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge;
(e) l'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 38 - Clausola di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Capo in materia di apprendistato e di istruzione professionale valgono le norme del presente contratto, nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Stagiaires.
Art. 39 - Stagiaires.

Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle Aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti ad alcuna delle norme del presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Art. 41 - Clausola di rinvio.

I CFL sono disciplinati dalle Intese interconfederali 18.12.88 e successive integrazioni di cui agli allegati nn. 6- 7- 8 (gli Accordi di cui sopra sono stati definiti con riguardo all'art. 3, legge n. 863/84, all'art. 8, legge n. 407/90, all'art. 9, comma 1) , legge n. 159/91, all'art. 16, legge n. 451/94 e all'art. 6, comma 1) , DL n. 572/94 in via di conversione.
Dichiarazione congiunta.
Le Parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i CFL e i contratti di apprendistato con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi dell'art. 16, comma 5) , legge n. 196/97.

Lavoro ripartito
Art. 49 - Condizioni.

[…]
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le Imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale (una volta costituito) , il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Contratti a termine, aziende di stagione e lavoro temporaneo
Art. 50 - Casi e condizioni.

Fermo restando che di norma le assunzioni del personale devono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita l'assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
[…]

Art. 51 - Riposi compensativi e proroga del contratto.
Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori stagionali, anziché al trattamento economico di cui all'art. 77, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
I congedi di conguaglio di cui all'art. 73, nonché i permessi non goduti di cui all'art. 72 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
[…]
Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Le Parti, tenuto conto delle specifiche soluzioni normative adottate per i lavoratori stagionali e in relazione agli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di prestazioni di disoccupazioni erogate dall'Inps, si impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche al fine di favorire la corretta e migliore applicazione delle prescrizioni legislative rispetto alla disciplina contrattuale nel suo complesso. Sulla base di tale esame da espletare entro il 30.6.91 verranno attuate le più opportune iniziative.

Art. 53 - Disciplina generale.
Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Art. 60 - Lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato.
Le Parti si danno atto che l'evoluzione della disciplina legale sul lavoro temporaneo e le conseguenti regolamentazioni di seguito definite su tale istituto e sul lavoro a tempo determinato, ivi comprese le soluzioni legate alla definizione di qualifiche ad esiguo contenuto professionale e le eventuali ulteriori determinazioni da definire nella contrattazione di 2° livello, costituiscono un quadro normativo complessivamente finalizzato e idoneo a favorire un più appropriato e fisiologico utilizzo del lavoro extra e di surroga di cui all'art. 57, CCNL Aica 1994 e all'art. 54, comma 4) , legge n. 448/98, nonché a riferire il ricorso alle forme di appalto nei limiti della legge con particolare riferimento a funzioni e figure professionali tipiche delle imprese turistiche.

Informazione.
In coerenza con lo spirito del presente Accordo e con i compiti attribuiti al sistema dei costituendi Enti bilaterali in tema di ausilio all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'impresa che ricorra ai contratti di cui al presente articolo comunica alle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Accordo:
(a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
(b) il numero e i motivi del ricorso ai contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, entro i 5 giorni successivi;
(c) entro il 20 febbraio di ogni anno, anche per il tramite delle Associazioni dei datori di lavoro cui aderisca o conferisca mandato, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi e dei contratti a tempo determinato stipulati nell'anno precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Le comunicazioni di cui sopra saranno inviate anche al sistema dei costituendi Enti bilaterali.

Formazione.
L'Ebit potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti. Le Parti richiedono che le iniziative formative promosse dal sistema degli Enti bilaterali possano godere della priorità di cui all'art. 5, comma 2) , legge n. 196/97.

Campo di applicazione.
La nuova disciplina sui contratti a tempo determinato e sul lavoro temporaneo è applicabile esclusivamente alle aziende aderenti alle Organizzazioni imprenditoriali nazionali stipulanti il presente Accordo.
Al fine di favorire la migliore conoscenza delle norme e il conseguente utilizzo degli istituti, nonché di agevolare le imprese nell'adempimento delle formalità amministrative, le suddette Organizzazioni attiveranno specifici servizi di assistenza.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.
[…]

Lavoro extra
Art. 62 - Disciplina del rapporto.

Ai sensi del comma 3) , art. 23, legge n. 56/87, è consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi:
- "banquetting";
- esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi, nonché eventi similari.
[…]
Le imprese comunicheranno alle RSU - quadrimestralmente - gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni dei lavoratori extra.
Le prestazioni del personale extra dovranno risultare da un separato libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal TU 20.6.65 n. 1124. Le Parti richiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di ribadire le istruzioni già impartite in proposito.
[…]

Titolo IV - Rapporto di lavoro
Art. 68 - Donne e minori.

Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 69 - Orario normale settimanale.
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'art. 1, RD 15.3.23 n. 692, in relazione all'art. 3, RD 10.9.23 n. 1955, e cioè ai direttore tecnici o amministrativi, ai capi ufficio e ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 70 - Distribuzione dell'orario settimanale.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.

Art. 71 - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero.
Il lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle Parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.
In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle con l'indicazione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.

Art. 73 - Flessibilità.
In relazione alle peculiarità del settore turistico e alle diverse esigenze presenti nelle varie realtà aziendali, le Parti stipulanti il presente contratto hanno individuato una diversa tipologia di gestione dell'orario di lavoro in regime di flessibilità.
Tale tipologia innovativa potrà essere applicata ad intere unità produttive o a singoli reparti delle stesse.
Restano confermati, ai soli fini contrattuali, gli artt. 69 e 72 relativi all'orario normale settimanale e alla riduzione dell'orario di lavoro (ROL) .
In alternativa a quanto previsto dagli articoli di cui al comma precedente, le imprese che intendono utilizzare il predetto regime di flessibilità devono darne appropriata comunicazione ai lavoratori e alle loro rappresentanze sindacali.
Esclusivamente previe intese aziendali le imprese potranno applicare un orario di lavoro settimanale di riferimento di 38 ore medie, realizzato mediante l'assorbimento delle necessarie ore rispetto alle 104 di ROL previste nel CCNL; in tali casi, e per la sola durata del regime di flessibilità, la retribuzione oraria di cui all'art. 101 si otterrà dividendo la retribuzione per 165.
Le modalità attuative dell'orario di lavoro in regime di flessibilità prevederanno sistemi di struttura dell'orario di lavoro plurisettimanale che comportino settimane con prestazioni lavorative di durata superiore a quelle di cui al comma 4) del presente titolo e altre, a compensazione, con prestazioni di durata inferiore.
[…]
Il periodo nel quale è possibile attuare l'orario in base a quanto previsto dai commi precedenti avrà una cadenza massima semestrale; in ogni caso, durante tale periodo, l'orario normale di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Le imprese che, sulla base degli accordi di cui al comma 4) del presente articolo, applichino l'istituto della flessibilità informeranno i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali circa la ripartizione dell'orario di lavoro e la specifica indicazione dei periodi di maggiore e minore prestazione. Eventuali scostamenti rispetto al programma come sopra definito, verranno tempestivamente comunicati.
[…]
Gli eventuali accordi in materia di flessibilità esistenti a livello locale dovranno essere armonizzati con quanto previsto dal presente articolo.
[…]
Mensilmente le aziende forniranno ai lavoratori in regime di flessibilità idonea documentazione circa le situazioni debitorie e creditorie rispetto all'orario settimanale di riferimento.
Dichiarazione a verbale.
Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le Parti concordano che, in caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente Accordo.

Le Parti si incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione della disciplina contrattuale concernente l'orario di lavoro con le disposizioni in corso di emanazione ai sensi della Direttiva comunitaria n. 104/93 e del correlato "parere comune" emesso dalle Organizzazioni sindacali e Confindustria. A tal fine, le Parti richiedono congiuntamente l'integrale salvaguardia delle competenze che la stessa direttiva attribuisce alla contrattazione collettiva.

Art. 74 - Orario di lavoro di fanciulli e adolescenti.
L'orario di lavoro dei fanciulli (minori di età inferiore a 15 anni) che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
I minori di cui al precedente comma hanno diritto a una interruzione di almeno mezzora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di 4 ore e mezza.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'art. 71, comma 3) .

Art. 75 - Recuperi.
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. 76 - Intervallo per la consumazione dei pasti.
È demandato ai contratti integrativi aziendali stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezzora e un massimo di 1 ora al giorno.

Art. 77 - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli artt. 69 e 73 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di 260 ore annuali e nel limite di 2 ore giornaliere.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal comma 2) del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
[…]
Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito, occorrendo, anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
[…]
Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.

Art. 78 - Lavoro notturno.
[…]

Dichiarazione a verbale.
Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa sull'orario di lavoro nello spirito informatore della stessa.
Le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno 1 volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali in materia di orario di lavoro.

Art. 79 - Riposo settimanale.
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24 ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Art. 82 - Ferie.
[…]
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
[…]

Art. 88 - Sanzioni disciplinari.
Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa non superiore all'importo di 3 ore di lavoro;
(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni 5.
[…]
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
(a) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
(d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
(e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
(f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minore rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggiore rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]

Art. 92 - Corredo - Abiti di servizio.
[…]
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]

Norme specifiche per l'area quadri
Art. 93 - Disposizioni generali.

Per quanto non espressamente disposto nel presente Capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
[…]

Titolo V - Sospensione della prestazione
Art. 111 - Infortunio.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'Inail il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con DPR 30.6.65 n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]
Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
[…]

Art. 113 - Lavoratori affetti da tubercolosi.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088, le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15 unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori affetti da Tbc fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito alla inidoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
[…]

Art. 114 - Gravidanza e puerperio.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
(a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
(c) per i 3 mesi dopo il parto;
(d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c) .
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di 1 anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività della impresa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato) .
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezzora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli artt. 74 e 70 del presente contratto e da quelle previste dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 653, sulla tutela del lavoro della donna.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Titolo VI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 123 - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo.

Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi n. 604 del 15.7.66, n. 300 del 20.5.70, n. 108 dell'11.5.90 e successive modifiche e integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
(a) "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (art. 2119 cc) ;
(b) "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
[…]
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
(a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) e b) , comma 7) , art. 88;
[…]
(d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche e impianti di condizionamento d'aria);
(e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
(f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
(h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[…]
(m) reiterato stato di ubriachezza.
[…]