Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2020, n. 10136 - Dipendente di una società capogruppo in un RTI precipita da una scarpata alla guida di una betoniera. Funzione di alta vigilanza del CSE


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 29/01/2020
 

 

Fatto
 



1. La Corte di appello di Firenze l'8 giugno 2017, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del dibattimento il 25 febbraio 2016 dal Tribunale di Firenze, all'esito di un complesso procedimento plurisoggettivo per omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica, per quanto in questa sede rileva, ha dichiarato non doversi procedere - anche - nei confronti dell'appellante L.B. in relazione alle contestate contravvenzioni, perché estinte per prescrizione, e, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche in relazione all'accertato reato di omicidio colposo di G.G., fatto commesso il 28 luglio 2010, e stimate le stesse equivalenti alla riconosciuta aggravante, ha rideterminato riducendola, la pena.

2. I fatti in breve, come ricostruiti dai giudici di merito.
2.1. Nell'anno 2010 erano in corso, iniziati nel 2008, i lavori di manutenzione di un viadotto (detto "pecora vecchia") autostradale (autostrada Milano-Napoli, tratto Vado-Firenze), lavori che la s.p.a. "Autostrade per l'Italia" aveva affidato con contratto di appalto ad un raggruppamento di imprese con capogruppo la soc. "Palistrade 2000"; ed accanto ad altri garanti, processati simultaneamente (coordinatore sicurezza in fase di progettazione; datore di lavoro - datore di fatto; direttore di cantiere - preposto) ovvero separatamente (datore di lavoro - amministratore unico s.r.l. "Palistrade 2000" - rito abbreviato), è stato accusato dell'omicidio colposo per cui è processo l'ing. L.B., coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Ebbene la mattina del 28 luglio 2010 il dipendente della s.r.l. "Palistrada 2000" con mansioni di carpentiere G.G., trovandosi in un piazzale presso la pila n. 6 del viadotto in questione, area, destinata ad impastare il cemento, a forma approssimativamente triangolare con larghezza massima utile oscillante tra 6,00 e 4,50 metri, con un ciglio delimitato da una rete di plastica colorata e da picchetti che segnavano la fine della zone pianeggiante e l'inizio di una scarpata ripida con pendenza del 54 %, cioè di 32 gradi, prendeva le chiavi di una betoniera ivi presente, chiavi che erano accessibili a tutti gli operai, essendo in un cassetta dentro un baracca aperta, saliva sul mezzo, lo metteva in moto e, percorsi 3-4 metri, a causa di un errore di manovra, precipitava, non incontrando nessun ostacolo fisso quali barriera o guard-rail, nella scarpata sottostante, per fermarsi infine 12 metri più sotto sul letto di un torrente. Durante la caduta, non essendo la betoniera provvista di barra contro lo schiacciamento dell'autista in caso di ribaltamento né cinture di sicurezza, il lavoratore era sbalzato fuori e subiva plurimi gravissimi traumi, anche a zone vitali (torace, carotide, aorta, spina dorsale), che ne causavano la morte.
Si è accertato che la betoniera in questione era in condizioni pessime, arrugginita, priva di sistemi di protezione antischiacciamento del guidatore e di sistemi di ritenuta, di costruzione risalente a circa 20-30 anni prima, non essendo stato possibile risalire all'anno di fabbricazione.
2.2. L'ing. L.B., coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, è stato ritenuto (cor)responsabile dell'omicidio colposo per non avere, nella veste indicata, mai rilevato nessuna carenza del piano operativo di sicurezza, piano che invece - hanno ritenuto i giudici di merito - presentava criticità (pp. 7 della sentenza di primo grado e pp. 22-24 di quella di appello) ed inoltre per non avere segnalato al responsabile / datore di lavoro nessuna delle criticità incidenti sotto il profilo della sicurezza (pp. 7-8 della sentenza del Tribunale e p. 22 di quella impugnata), così violando l'art. 92, comma 1, rispettivamente lett. b) ed e), del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Le criticità in questione, evidenti per l'imputato il quale - hanno accertato i giudici di merito, sulla base di prove sia testimoniali che documentali - era stato in cantiere numerose volte, essendo periodicamente presente circa ogni 20-30 giorni, riguardavano, appunto, non avere colto la limitatezza delle dimensioni dello spiazzo in cui era la betoniera, anche in relazione al tipo di lavorazioni che ivi da circa sette mesi in concreto si svolgevano ed alle condizioni di vetustà del mezzo-betoniera impiegato, né la pericolosità della situazione derivante dalla presenza di una ripida scarpata, essendosi l'ing. L.B. limitato a dare disposizioni affinché la rete rossa posta sul ciglio della discesa fosse sorretta da tondini di ferro, comunque inadatti a reggere la eventuale spinta di un mezzo in movimento (pp. 7-8 della sentenza di primo grado), in luogo di solidi sistemi di contenimento (p. 24 della sentenza impugnata); in ogni caso, ad avviso dei giudici di merito, l'imputato non ha disposto l'apposizione di cartelli o di segnalazioni di pericolo (p. 24 della sentenza impugnata).
Il tutto in un complessivo contesto fattuale, nel quale al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione doveva ritenersi attribuito, secondo i giudici di merito, anche il compito di verificare la «situazione del cantiere, in particolare in relazione al sistema interno di viabilità, alla ubicazione degli spazi di manovra ad ai generali sistemi di protezione» (p. 22 della sentenza impugnata), contesto che i giudici i merito hanno ricostruito non già come una «contingenza estemporanea come tale imprevista e imprevedibile, scaturita da una altrettanto eccentrica modalità di svolgimento del lavori alla pila 6, bensì conseguenza di una modalità esecutiva - quanto ai mezzi impiegati ed alla lavorazione in loco ed alla presenza quindi di materiali cumuli ed altro - oramai consueta perché in atto da tempo e sulla quale dunque il CDS doveva esercitare i compiti di controllo e di "alta vigilanza" attribuitigli» (così alla p. 8 della sentenza di primo grado).

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato tramite difensori di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.
3.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 590 [recte: 589], 40, comma 2, 42 e 43 cod. pen., 4, 8 e 9 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, per - ritenuta - mancanza di posizione di garanzia dell'imputato rispetto all'evento lesivo verificatosi.
Premesso che le sentenze di merito hanno ritenuto l'ing. L.B. responsabile del reato in qualità di "coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione" (acronimo: C.S.E.), si richiamano da parte del ricorrente i compiti e gli obblighi di tale figura, secondo il d. lgs. n. 626 del 1994, poi trasfuso nel testo del d. lgs. n. 81 del 2008, specialmente all'art. 92, compiti ed obblighi essenzialmente riconducibili - si evidenzia --- ad un'attività di coordinamento in fase di prevenzione e di gestione dei rischi interferenziali ed aggiuntivi derivanti dalla presenza, nello stesso cantiere, di più imprese esecutrici e di più lavoratori autonomi, e di alta vigilanza, non già invece di puntuale controllo, momento per momento, che è demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), ed i rapporti con le altre figure garanti della sicurezza sul lavoro, tra cui principalmente il datore di lavoro, per escludere infine, secondo il ricorrente, la responsabilità dello stesso nel caso di specie.
Si sottolineano al riguardo i seguenti aspetti:
la vittima il 28 luglio 2010 è salita sulla betoniera di propria iniziativa e comunque in assenza di una precisa disposizione al riguardo, non essendo nemmeno qualificata all'uso del mezzo, sicché si sarebbe in presenza di una condotta occasionale ed estemporanea, non riconducibile a carenze organizzative generali, in ultima analisi ricadente nella sfera di controllo del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, con esclusione della posizione di garanzia del ricorrente;
l'accertata obsolescenza del mezzo - betoniera non sarebbe addebitabile al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ma al datore di lavoro, che ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 81 del 2008, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi adeguati e sicuri, oltre che alla s.r.l. "CISE", che aveva fornito alla "Palistrade 2000" s.r.l. la betoniera con un contratto di nolo "a freddo";
l'imputato aveva, in effetti, previsto il rischio specifico connesso all'impiego della betoniera, in particolare di ribaltamento del mezzo, prevedendo l'ausilio di un uomo a terra, regola di condotta generale da ritenersi adeguata, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello (p. 22 della sentenza impugnata), non competendo invece al C.S.E. la verifica di aspetti specifici;
nessuna disposizione normativa prevede la obbligatorietà di apposizione di protezioni o di parapetti, come ammesso dalla stessa sentenza impugnata che però, poi - si stima contraddittoriamente - afferma (alla p. 24) la necessità di adozione di sistemi di contenimento;
infine, «l'unica ditta operante nel cantiere al momento dell'infortunio era la Palistrade 2000 s.r.l., mentre il rischio la cui gestione è affidata al C.S.E. è soltanto quello interferenziale e non il rischio specifico dell'attività lavorativa svolta da un'impresa, che ricade esclusivamente sul datore di lavoro della stessa» (così alla p. 7 del ricorso), richiamandosi al riguardo il precedente di legittimità di Sez. 4, n. 27165 del 24705/2016, Battisti, Rv. 267735-01, secondo cui «In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto dall'art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate».
3.2. Mediante il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 590 [recte: 589], 40 comma 1, 41, commi 2 e3, cod. pen. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, per - ritenuto - difetto di nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento verificatosi, in quanto, ad avviso del ricorrente, le condotte causalmente determinative dell'evento sarebbero esclusivamente attribuibili al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori (cioè: amministratore unico della "Palistrade 2000" s.r.l., giudicato in abbreviato; amministratore di fatto di detta società; noleggiatore dell'autobetoniera; preposto responsabile del cantiere), non già all'ing. L.B..
Infatti, ad avviso del ricorrente, «l'evento (decesso a seguito di ribaltamento dell'autobetoniera) si è [ ...] verificato in quanto il lavoratore deceduto, dipendente della società Palistrade 2000 s.r.l., senza adeguata formazione, aveva posto in essere una manovra su un mezzo che non era abilitato ad usare, mezzo non provvisto di adeguati presidi antinfortunistici, durante le lavorazioni su un cantiere nel quale, anche al momento del fatto, era presente un preposto. Orbene, va evidenziato: che laddove il preposto avesse correttamente presieduto e vigilato sull'operato dei lavoratori dipendenti, il G.G. non avrebbe potuto salire sulla betoniera, posto che non era adibito ad operare sul mezzo, che, se il lavoratore fosse stato adeguatamente formato, non avrebbe posto in essere una manovra pericolosa alla quale non era idoneo; se la manovra fosse stata effettuata con moviere a terra, come previsto nei piani di sicurezza, sarebbero stati indicati i corretti spazi di manovra; se, infine, il mezzo fosse stato fornito di adeguati presidi di protezione, presumibilmente le conseguenze non sarebbero state letali» (così alla p. 9 del ricorso).
Richiamati, infine, gli obblighi del C.S.E. di vigilanza sui rischi e di segnalazione degli stessi, ove rilevati, al datore di lavoro ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 81 del 2008, e messi a confronto gli stessi con i ben più pregnanti obblighi del datore di lavoro sia di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza ed adeguate, così come del resto il noleggiatore di macchinari, sia di formare il dipendente sia di valutare complessivamente i rischi, obblighi posti, rispettivamente, dagli artt. 71, 37 e 18 del d. lgs. n. 81 del 2008, si afferma che, ove nel caso di specie il datore di lavoro ed i suoi collaboratori avessero correttamente adempiuto, l'evento lesivo non si sarebbe verificato e che tale aspetto non è stato oggetto della sentenza impugnata, di cui si domanda, infine, l'annullamento.
 

Diritto


1. Premesso che il reato non è prescritto (infatti: 28/07/2010 + 15 anni =28/07/2025), il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. L'impugnazione è, in realtà, la reiterazione di aspetti già posti in appello e già complessivamente risolti nella doppia conforme di merito (sentenze di primo e secondo grado), mirando il ricorrente a parcellizzare aspetti, che invece devono essere letti congiuntamente nel complessivo quadro emerso.
1.2. In particolare, corretto e pertinente è il richiamo da parte della sentenza di primo grado (alla p. 8) al principio di diritto secondo il quale «In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura)» (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Portera ed altri, Rv. 265661-01).

Ed è, appunto, alla configurazione complessiva dell'attività, e non già ad una situazione contingente, che i giudici di merito concordemente riconducono la sottovalutazione da parte dell'imputato del pericolo di precipitazione del mezzo nella scarpata (che è cosa diversa dal ribaltamento su di un piano), come purtroppo accaduto, in relazione ad un'area di lavoro di modeste dimensioni, il cui ciglio era - sì - segnalato da una rete colorata ma privo di adeguate sottolineatura del rischio, come si sarebbe potuto fare con cartelli, e comunque non provvisto di accorgimenti idonei, ad esempio guard-rail o parapetti, a trattenere un pesante mezzo in movimento.
1.3. Ferma la costruzione della responsabilità della figura del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva in termini di omissione della prescritta "alta vigilanza" (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026- 01; e Sez. 4, n. 45853 del 13/09/2017, P.C.. in proc. Revello, Rv. 270991-01), i giudici di merito hanno, con motivazione congrua e logica, dato atto: che l'imputato non ha verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza (acronimo: P.O.S.); che non ha preso atto, nonostante i lavori andassero avanti da molti mesi, che la scarpata estremamente ripida costituiva un serio pericolo per l'incolumità e persino per la vita dei dipendenti; che non ha considerato la insufficienza, a fronte del rischio di precipitazione nella scarpata, della mera presenza di un operatore a terra; e che ha trascurato elementi premonitori di rischio, pur presenti (la vetustà del mezzo, in pessime condizioni, privo di sistemi di protezione antischiacciamento del guidatore e di sistemi di ritenuta).
1.4. Logico ed immune da vizi anche il ragionamento svolto dai giudici di merito sia circa la sussistenza del nesso causale sia circa la esclusione di comportamenti abnormi o esorbitanti da parte del lavoratore, che era intento alle lavorazioni cui era stato destinato in area aziendale, nel prescritto orario, a bordo del mezzo che gli era stato fornito dalla società di cui era dipendente.

2. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.
 



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/01/2020.