Regione Campania
Ordinanza 4 luglio 2020, n. 60
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di screening presso le Aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere che prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera- Aggiornamento delle linee guida per il trasporto marittimo- Raccomandazioni e richiami all’osservanza dell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale- Proroga dell’obbligo nel territorio del Comune di Mondragone.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “…(omissis) 8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto- legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2
VISTO 1’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020, avente efficacia fino al 14 luglio 2020, e, in particolare, l’art.3, comma 2, che fa obbligo di adozione di protezione delle vie respiratorie e l’art.4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia), a norma del quale “1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto… (omissis) 3. Le persone, che. fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). (omissi) In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissi) 5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonché quelle dell'articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissis) 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: (omissis) c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; (omissis) ”, nonché l’art. 10 (Esecuzione e monitoraggio delle misure);
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che "Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AAfomissisf’;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 6 / Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 22-28 giugno 2020 (aggiornati al 30 giugno 2020 h11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio moderato per aumento complessivo dei casi, con una alta capacità di contenimento della contagiosità, mantenendo costantemente il valore di Rt (indice di Replicazione totale regionale), nella indicata settimana, inferiore a 1;
VISTA l’Ordinanza n. 58 del 30 giugno 2020, con la quale è stato disposto, tra l’altro, che “Con efficacia immediata e fino al 7 luglio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Mondragone (CE) sono prorogate tutte le misure già disposte con l’ordinanza n. 57 del 22 giugno 2020, e precisamente:
1. Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso i cd. “Palazzi Cirio” (palazzo Drago, palazzo Roma, palazzo A-G, palazzo Nuovo Messico, palazzo California), siti nell’omonima area del Comune di Mondragone (CE), è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni.
2. Ai cittadini di cui al precedente punto 1 è consentito accedere alla propria residenza, domicilio o dimora sita nei fabbricati ivi indicati, con obbligo di rimanervi in regime di isolamento domiciliare e di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente.
3. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dall’area di cui al precedente punto 1. da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa.
4. Il Comune di Mondragone (CE), d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui all’art.1, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento.
5. Nell ’area interessata dal presente provvedimento è disposta la chiusura dei varchi ed accessi secondari, come individuati dal Comune sentita la Prefettura competente. La vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti.
6. La ASL competente - d’intesa, ove necessario, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- assicura la sollecita effettuazione dei tamponi diagnostici a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, nonché ogni ulteriore necessaria attività di screening sul territorio del Comune di Mondragone (CE), dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.
7. Su tutto il territorio del Comune di Mondragone (CE), per il periodo di vigenza della presente Ordinanza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (cd. mascherine) anche nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, sia all’aperto che al chiuso ed è fatto obbligo di puntuale osservanza del divieto di assembramenti e di rispetto del distanziamento sociale.
8. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”;
VISTE le Ordinanze regionali nn. 48-55 nonché 59 del 2020, con le quali, in considerazione dell’andamento epidemiologico registrato dall’Unità di Crisi nell’ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati ed è stato dato mandato all’Unità di crisi regionale di aggiornare le vigenti Linee guida relative alle misure precauzionali sui mezzi di trasporto locale, di linea e non di linea, marittimo e terrestre, in vista della riduzione dei limiti di presenza di passeggeri a bordo, in coerenza con l’attuale situazione epidemiologica;
VISTA l’Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, con la quale, con riferimento al territorio regionale è stato disposto, tra l’altro, che “1.3. Fino al 21 giugno 2020, è confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, sia all’aperto che al chiuso, salvo che per i minori di anni sei e peri i portatori di patologie incompatibili con l’uso. A decorrere dal 22 giugno 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato in quelli all’aperto. È fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata”;
PRESO ATTO
- che la competente ASL di Caserta, con nota del 3 luglio 2020, in relazione al focolaio Mondragone, ha confermato i dati precedentemente rappresentati, ulteriormente aggiornandoli nei seguenti termini: “Ad oggi i casi positivi riscontrati nel «focolaio Mondragone» sono di numero 89. Questi sono comprensivi dei primi 43 casi positivi della fase 1 del focolaio limitati al complesso Cirio, posto in lockdown. I nuovi 46 casi positivi sono riconducibili alla successiva attività di screening, in cui sono stati effettuati circa 4.000 tamponi, e di questi solo 1 è risultato positivo (cittadino italiano residente a Mondragone). L’analisi dei contatti di questo caso ha spostato l’indagine epidemiologica verso aziende del settore agro-alimentare di Falciano del Massico. Proprio in queste aziende sono stati ritrovati i successivi casi positivi, portando così il numero totale a 89 casi. Gran parte di questi casi (34) sono lavoratori della ditta Bianchino. Inoltre, appare utile evidenziare che nella quasi totalità dei casi positivi, trattasi di soggetti stranieri, extracomunitari e bulgari, che operano in aziende dell ’area in qualità di lavoratori stagionali (braccianti). Occorre infine prestare attenzione alla segnalazione di qualche allevatore della filiera bufalina rispetto al rientro di lavoratori stagionali provenienti da Paesi ad alto rischio di contagio: India, Bangladesh; per cui si rende opportuno adottare misure di prevenzione adatte a contenere il presunto rischio ”;
-che l’Unità di Crisi regionale, anche in considerazione dei gravi focolai ancora registrati in diversi Paesi extra-Schengen, dai quali proviene la maggior parte della manodopera stagionale impegnata nei lavori agricoli e consimili, e dei seri rischi di diffusione del contagio correlato ad eventuali recenti ingressi nel territorio italiano e regionale senza osservanza delle misure disposte dall’art.4 DPCM 11 giugno 2020, ha condiviso l’esigenza di adottare misure tese a facilitare l’individuazione dei casi positivi tra il personale impegnato nei lavori presso le Aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere produttive che prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera, destinatari degli obblighi di cui all’art.4 del DPCM 11 giugno 2020- sopra citato- al fine della adozione delle misure di sicurezza sanitarie eventualmente necessarie, volte ad evitare il diffondersi dei contagi ed all’uopo ha all’uopo predisposto il documento "linee guida per il settore delle aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere che prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità’ straniera
-che l’Unità di Crisi regionale ha, altresì, trasmesso in data odierna il documento di Aggiornamento delle linee guida per il settore del trasporto pubblico regionale/locale, elaborata in attuazione del mandato ricevuto con l’Ordinanza n.59 sopra citata ed ha espresso parere favorevole alla relativa applicazione con efficacia immediata per quanto concerne il trasporto marittimo e con decorrenza dal 9 luglio con riferimento agli ulteriori sistemi di trasporto;
CONSIDERATO
-che risulta necessario, al fine di preservare la situazione di rischio epidemiologico basso nell’ambito del territorio regionale, provvedere conformemente a quanto rappresentato dall’Unità di crisi regionale, onde individuare e monitorare i casi di positività al virus anche tra i lavoratori stagionali delle aziende presenti sul territorio regionale, approvando il protocollo recante ulteriori misure di prevenzione e contenimento del rischio, da attuare in concomitanza alle misure già disposte con la precedente ordinanza n. 58 del 30.6.2020;
- che occorre altresì disporre la applicazione delle nuove linee guida concernenti le misure di sicurezza sui mezzi di trasporto, con decorrenza immediata per quanto riferito al trasporto marittimo, fermo l’obbligo di indossare la mascherina in capo a tutti i soggetti a bordo e di puntuale osservanza di tutte le norme e misure di sicurezza vigenti e dal 9 luglio p.v. con riferimento agli altri sistemi di trasporto, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica che sarà registrato nei prossimi giorni;
- che, al fine di preservare la attuale situazione epidemiologica dal rischio di aggravamenti, si rende necessario raccomandare a tutti i titolari delle attività delle quali è stata consentita la riapertura con recenti Ordinanze sopra citate (ad es., attività di ballo, sport di contatto ) di attuare puntualmente le misure di sicurezza prescritte, confermare fino al 14 luglio p.v. l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nella città di Mondragone, recentemente interessata da diversi casi di contagio e ribadire l’obbligo di portare con se’ la mascherina, anche all’aperto, su tutto il territorio regionale e di indossarla ogni qual volta la distanza interpersonale sia inferiore a un metro;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO 1’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
 

ORDINANZA

1. Con decorrenza dalla data della presente ordinanza e fino al 20 luglio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, a tutte le aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere, aventi sede sul territorio regionale, che prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera è fatto obbligo di osservanza delle Linee guida allegate sub 1 alla presente ordinanza.
2. Con decorrenza dalla data della presente ordinanza agli esercenti il trasporto marittimo, di linea e non di linea, è fatto obbligo di osservanza delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla presente ordinanza, in sostituzione di quelle già vigenti. Con riferimento ai sistemi di trasporto diversi da quello marittimo, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica che sarà registrato nei prossimi giorni -e pertanto salvo ulteriori provvedimenti- dette linee guida saranno applicate, in sostituzione di quelle attualmente vigenti, a far data dal 9 luglio 2020.
3. E’ raccomandato a tutti i titolari delle attività, economiche e sociali, delle quali è stata consentita la riapertura con le Ordinanze nn.48-55 e n.59 del 2020, (tra le quali attività di ballo, spettacoli, sport di contatto) di attuare puntualmente le misure di sicurezza prescritte, allegate alle citate ordinanze o da esse richiamate.
4. Con efficacia fino al 14 luglio 2020, resta confermato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nella città di Mondragone (CE). Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di portare con se’ la mascherina, anche all’aperto, e di indossarla ogni qual volta la distanza interpersonale sia inferiore a un metro.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento e delle misure prescritte dagli allegati allo stesso provvedimento ovvero dallo stesso richiamate sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA


Allegato n. 1

LINEE GUIDA PER IL SETTORE DELLE AZIENDE AGRICOLE, DELLA FILIERA AGROALIMENTARE E DELLE ALTRE FILIERE CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI LAVORATORI STAGIONALI DI NAZIONALITA' STRANIERA


Premesso:
• che recentemente in Regione Campania si sono verificati alcuni focolai COVID19 nell'area di Mondragone e Falciano del Massico, in provincia di Caserta, con un numero complessivo di nuovi casi in un periodo di circa 10 giorni di 89 individui;
• che questi sono comprensivi dei primi 43 casi positivi del focolaio limitato al complesso Cirio di Mondragone (CE), posto in lockdown;
• che i nuovi 46 casi positivi sono riconducibili alla successiva attività di screening, in cui sono stati effettuati circa 4.000 tamponi, e di questi solo 1 è risultato positivo (cittadino italiano residente a Mondragone);
• che l'analisi dei contatti di questo caso ha spostato l'indagine epidemiologica verso aziende del settore agro-alimentare di Falciano del Massico (CE);
• che proprio in queste aziende sono stati ritrovati i successivi casi positivi, portando così il numero totale a 89 casi;
• che gran parte di questi casi (34) sono lavoratori di una ditta coinvolta nel settore agro¬alimentare.
Considerato:
• che tali focolai sono stati caratterizzati dall'elevata presenza di persone provenienti da fuori Regione alcuni dei quali di provenienza extra nazionale, presenti in loco per esigenze lavorative;
• che tale scenario suggerisce che dopo la fine del lockdown, con l'apertura dei confini Nazionali e Regionali, il ripristino dei flussi dei viaggiatori e delle movimentazioni potrebbe essere un nuovo momento infettante;
• che tale scenario, in verità, sta verificandosi in diverse altre Regioni e in un panorama pandemico globale che vede talune nazioni nella loro fase di picco senza ancora dimostrazione di cali nei contagi.
Rilevato:
• che occorre prestare attenzione alla segnalazione di qualche allevatore della filiera bufalina rispetto al rientro di lavoratori stagionali provenienti da Paesi ad alto rischio di contagio: es. India, Bangladesh.
• che occorre prestare attenzione anche ai gravi focolai ancora registrati in diversi Paesi extra-Schengen, dai quali proviene la maggior parte della manodopera stagionale impegnata nei lavori agricoli e consimili.
Ritenuto:
• che attualmente molti dei nuovi casi registrati tra individui residenti ed extraregionali sono per la maggior parte asintomatici e che ad oggi non esistono sufficienti dati scientifici sulla capacità infettante di tali individui;
• che, per quanto sopra, si rende necessario adottare misure di prevenzione adatte a contenere il presunto rischio, al fine di evitare il vanificarsi di quanto sino ad ora prodotto in termini di calo dei contagi con una possibile recrudescenza dei casi infetti da SARS-CoV-2;
• che, in particolare, in occasione di questo nuovo flusso di cittadini e lavoratori stagionali verso la Campania, devono essere assunte azioni al fine di avere contezza, tracciabilità e una efficace valutazione epidemiologica.
Tutto ciò premesso,
si rende necessario definire le principali misure - di seguito riportate - di carattere sanitario, finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 per il settore delle aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere che prevedono l'utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera.
Alle Aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere produttive che prevedono l'utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera è fatto obbligo di:
• registrazione giornaliera dei propri lavoratori, ed in particolare dei braccianti stagionali, e di trasmissione del relativo elenco all'ASL territorialmente competente, la quale, d'intesa con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, provvederà ad effettuare le necessarie attività di screening (tamponi e/o test sierologici), anche a campione, dando comunicazione degli esiti all'Unità di Crisi regionale per le consequenziali valutazioni e determinazioni di competenza;
• di allegare al predetto elenco le seguenti attestazioni relativamente a ciascuno dei lavoratori utilizzati: esito del tampone o del test sierologico, ove già effettuato; presenza in Italia del lavoratore già a far data dalla c.d. fase 1 dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ovvero, in caso di rientro del lavoratore in Italia da oltre quattordici giorni, completamento del periodo di quarantena prescritto dall'art.4 DPCM 11 giugno 2020;
• di consentire comunque gli screening (tamponi e/o test sierologici), anche a campione, organizzati dalle ASL competenti e/o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno anche presso le Aziende medesime.
Le ASL competenti assicureranno il connesso monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nelle aree e zone interessate e la conseguente sorveglianza sanitaria.

 


Allegato n.2

AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA PER IL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE/LOCALE


Visto:
• l'allegato n. 15 del DPCM 11.06.2020, avente ad oggetto “linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”, che stabilisce le modalità di informazione agli utenti, nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone.
• l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 59 del 01.07.2000 che, tra l'altro, stabilisce: “3. E’ dato mandato all’Unità di Crisi regionale di aggiornare le Linee guida a tutt’oggi vigenti relative alle misure precauzionali sui mezzi di trasporto locale, di linea e non di linea, marittimo e terrestre, in vista della riduzione dei limiti di presenza di passeggeri a bordo, in coerenza con l’attuale situazione epidemiologica. Le Linee guida, come aggiornate, sostituiscono quelle attualmente vigenti a decorrere dalla relativa pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC.”.
Considerato che:
• con la progressiva riapertura delle attività economiche/produttive/sociali, compreso il ritorno in ufficio per la maggior parte dei lavoratori pubblici/privati e al conseguente spostamento dei lavoratori pendolari, nonché alla graduale ripresa dell'attività turistica nei territori della Campania, è verosimile l'incremento della domanda di utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale.
Tutto ciò considerato,
si rende necessario definire le principali misure - di seguito riportate - di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 per il settore del trasporto pubblico regionale/locale, ritenute necessarie per consentire la ripresa del trasporto a pieno carico, in coerenza con l'attuale situazione epidemiologica.
IN PARTICOLARE, LE PRESENTI MISURE SI APPLICANO AL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE/LOCALE DI LINEA FERROVIARIO, METROPOLITANO, AUTOMOBILISTICO, TRAMVIARIO, COSTIERO, NONCHÉ TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E SERVIZI AUTORIZZATI (TAXI, NOLEGGIO CON CONDUCENTE, AUTOBUS A FINI TURISTICI, INCLUSI I SERVIZI ATIPICI E IL NOLEGGIO CON/SENZA CONDUCENTE), SECONDO LA TEMPISTICA DETTATA DAI COMPETENTI PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' SANITARIA.
Resta inteso che tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.
Nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico regionale/locale devono essere applicate le seguenti misure:
- garantire un'adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all'utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico- comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
- garantire l'entrata e l'uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti;
- garantire nelle stazioni, nelle fermate, nelle aree di imbarco e, in generale, in tutte le località di servizio, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all'interno dei mezzi;
- i passeggeri devono procedere ad una adeguata igienizzazione delle mani o, in alternativa, indossare i guanti;
- il ricambio dell'aria deve essere assicurato in modo costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini, qualora possibile, e di altre prese di aria naturale o mediante l'apertura prolungata delle porte nelle soste dei mezzi. Per quanto riguarda i treni, si suggerisce di eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
- per quanto riguarda per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. La pulizia e disinfezione andrà eseguita ad ogni fine corsa di rientro in una stazione principale;
- la seduta deve essere utilizzata dall'utente esclusivamente a tal fine, senza apposizione di materiale o altre forme di invasione delle sedute laterali e frontistanti;
- adottare protocolli di sicurezza - che tutelino il personale aziendale e gli utenti - per la vendita e la verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. Per la vendita, è sempre consigliabile l'acquisto dei titoli di viaggio mediante apparecchiature automatiche e/o online, nonché usufruire delle funzionalità centralizzate del sistema di vendita regionale;
- obbligo per gli esercenti servizi di trasporto pubblico regionale/locale di effettuare puntuali controlli sull'applicazione delle presenti misure.
Nel rispetto delle misure di cui sopra, è consentita, per tutti i mezzi, nessuno escluso, l'occupazione del 100% dei posti seduti complessivi, per i quali il mezzo è omologato, in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 11.06.2020.