Cassazione Civile, Sez. 6, 07 luglio 2020, n. 14022 - Rendita da infortunio. Ricorso inammissibile


 

Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 07/07/2020
 

Considerato che
la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 2633/2018, ha rigettato l'appello proposto da P.L. avverso la sentenza che aveva dichiarato che in conseguenza di un infortunio sul lavoro la sua capacità lavorativa risultasse ridotta del 47% e condannava l'INAIL a pagare la rendita dovuta in misura corrispondente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.L. al quale ha resistito l'INAIL con controricorso.
E' stata notificata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria.
 

Ritenuto che
1.- con l'unico motivo il ricorso deduce violazione dell'art.360 n. 3 e 5 per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione avendo la Corte prestato acritica adesione alla ctu di primo grado e avendo condiviso le conclusioni peritali basate su una metodologia errata.
2. Il ricorso è inammissibile perché in un caso di doppia conforme le censure sollevate si risolvono esclusivamente in un riesame del merito, non ammesso in questa sede, in ordine alla quantificazione della percentuale di invalidità residuata a carico del ricorrente a seguito di un infortunio sul lavoro; accertamento che i giudici, aderendo alle motivate conclusioni del ctu, hanno quantificato in base a puntuali considerazioni sul piano logico giuridico ed a corretti canoni medico legali. Inoltre, sotto le mentite spoglie del difetto logico o del vizio di legge, la parte ricorrente domanda in realtà a questa Corte un riesame del materiale istruttorio a cui ha già provveduto, nell'esercizio dei poteri riservatigli dall'ordinamento, il giudice del merito.
3.- Le censure si condensano inoltre nell'espressione di un mero dissenso diagnostico volto a contestare nel mento la decisione impugnata, attraverso una generalizzata censura formulata in base ad una valutazione di parte che difetta altresì di specificità ed autosufficienza. Si tratta pertanto di censure da ritenere inammissibili siccome, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio può essere contestata in sede di Cassazione soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata in ricorso, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce appunto un mero dissenso diagnostico che s1 traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.
4.- Le medesime censure si limitano a riproporre argomentazioni che risultano correttamente disattese dalla sentenza impugnata.
5.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato altresì al pagamento delle spese processuali. Avuto riguardo all'esito del giudizio sussistono i presupposti processuali di cui all'art 13 , comma 1 quater, dpr n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
 

PQM


dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2200 di cui € 2000 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma all'adunanza camerale del 12/2/2020