Tipologia: CCNL
Data firma: 8 gennaio 2002
Validità: 01.05.2001 - 30.04.2004
Parti: Assvigilanza, Federvigilanza, Univ, Ancst-Legacoop, Federlavoro e servizi, Ancosel-Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Articolo 1.
Articolo 2.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Livello nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione.
Strumenti della bilateralità
Commissione paritetica nazionale

Art. 4 - Compiti.
Art. 5 - Composizione e procedure.
Enti bilaterali
Art. 6 - Enti bilaterali.
Funzionamento delle relazioni sindacali
Articolo 7.
Art. 8 - Contributo di assistenza contrattuale.
Contrattazione integrativa di 2° livello
Capo II - Livello territoriale

Art. 9 - Diritti di informazione.
Art. 10 - Contrattazione integrativa e materie demandate.
Art. 11 - Enti Bilaterali Regionali.
Composizione delle controversie
Art. 12 - Procedure.
Art. 13 - Collegio arbitrale.
Art. 14 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali.
Capo III - Livello aziendale
Art. 15 - Diritti di informazione.
Articolo 16.
Titolo III - Attività sindacali
Art. 17 - Dirigenti sindacali nazionali e provinciali delle RSA e delle RSU.
Art. 18 - Permessi retribuiti.
Art. 19 - Diritto di affissione.
Art. 20 - Permessi non retribuiti.
Art. 21 - Referendum.
Art. 22 - Assemblee.
Art. 23 - Delegato aziendale.
Art. 24 - Contributi associativi sindacali.
Titolo IV - Tutele e garanzie
Art. 25 - Sicurezza sul lavoro.
Art. 26 - Cambio di appalto.
Art. 27 - Previdenza integrativa.
Art. 28 - Pari opportunità.
Titolo V - Classificazione del personale
Capo I - Norme generali

Art. 29 - Classificazione.
Art. 30 - Mutamenti di mansioni.
Capo II - Norme speciali per i quadri
Articolo 31.
Capo III - Norme speciali per produttori ed esattori
Articolo 32.
Titolo V - Mercato del lavoro
Premessa.
Capo I - Apprendistato
Premessa.
Art. 33 - Sfera di applicazione e proporzione numerica.
Art. 34 - Limiti di età.
Art. 35 - Assunzione.
Art. 36 - Periodo di prova.
Art. 37 - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 38 - Doveri dell'apprendista.
Art. 39 - Formazione: durata.
Art. 40 - Formazione: contenuti.
Art. 41 - Durata.
Art. 42 - Tutor.
Art. 43 - Trattamento normativo.
Art. 44 - Trattamento economico.
Art. 45 - Riconoscimento precedenti periodi.
Art. 46 - Rinvio alla legge.
Capo II - Contratti di formazione lavoro (CFL)
Articolo 47.
Capo III - Lavoro a tempo parziale
Premessa.
Art. 48 - Definizione e disciplina del rapporto a tempo parziale.
Art. 49 - Durata della prestazione lavorativa.
Art. 50 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.
Art. 51 - Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 52 - Denuncia del patto di prestazione lavorativa in regime di clausola elastica.
Art. 53 - Lavoro supplementare.
Art. 54 - Registro del lavoro supplementare.
Art. 55 - Principio di non discriminazione e riproporzionamento.
Art. 56 - Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima.
Art. 57 - Condizioni di miglior favore.
Art. 58 - Rinvio alla legge.
Capo IV - Lavoro a tempo determinato
Articolo 59.
Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo I - Assunzione

Articolo 60.
Art. 61 - Periodo di prova.
Art. 62 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Capo II - Orario di lavoro
Art. 63 - Norme generali.
Articolo 64.
• Indennità

Capo III - Sistema 5 + 1
Articolo 65.
Capo IV - Sistema 6 + 1 + 1
Art. 66
Capo V - Flessibilità

Articolo 67.
Capo VI - Banca delle ore
Articolo 68.
Capo VII - Ruolo amministrativo
Articolo 69.
Capo VIII - Permessi annuali

Articolo 70.
Capo IX - Ferie
Art. 71 - Norma generale.
Articolo 72.
Articolo 73.
 Capo X - Riposo settimanale
Articolo 74.
Capo XI - Straordinario
Articolo 75.
Articolo 76.
Capo XII - Festività nazionali e infrasettimanali
Articolo 77.
Articolo 78.
Capo XIII - Missione trasferta
Art. 79 - Missione e trasferta.
Art. 80 - Rimborso spese.
Capo XIV - Norme di comportamento
Articolo 81.
Art. 82 - Sospensione cautelare.
Titolo VII - Congedi

Articolo 83.
Art. 84 - Congedo matrimoniale.
Art. 85 - Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio (150 ore).
Art. 86 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami.
Art. 87 - Congedi per eventi e cause familiari retribuiti.
Art. 88 - Permessi per handicap (benefici ai genitori di figli minori con handicap).
Art. 89 - Permessi per donatori di sangue.
Art. 90 - Permessi per i familiari di un tossicodipendente.
Art. 91 - Congedi familiari non retribuiti.
Titolo VIII - Trattamento economico
Art. 92 - Retribuzione normale.
Art. 93 - Salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata).
Art. 94 - Indennità di contingenza.
Art. 95 - Indennità di vacanza contrattuale.
Art. 96 - Terzi elementi retributivi.
Art. 97 - Scatti di anzianità.
Art. 98 - Retribuzione di fatto.
Art. 99 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione.
Art. 100 - Prospetto paga.
Art. 101 - Paga giornaliera e oraria.
Art. 102 - Maggiorazione per lavoro: festivo - straordinario.
Art. 103 - Mensilità supplementari (tredicesima e quattrodicesima).
Art. 104 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro.
Capo II - Divisa ed equipaggiamento
Articolo 105.
Capo III - Rinnovi: Decreto guardia giurata - Porto d'armi e tassa tiro a segno
Articolo 106.
Titolo IX - Sospensione delle prestazioni
Capo I - Malattia

Articolo 107.
Articolo 108.
Articolo 109.
Art. 110 - Conservazione del posto di lavoro.
Capo II - Infortuni

Articolo 111.
Articolo 112.
Articolo 113.
Capo III - Gravidanza e puerperio
Art. 114 - Normativa.
Art. 115 - Adozione e/o affidamento.
• A) Astensione obbligatoria.
• B) Astensione facoltativa.
• C) Riposi orari.
Art. 116 - Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento.
Art. 117 - Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino.
Articolo 118.
Articolo 119.
Articolo 120.
Articolo 121.
Capo IV - Chiamata e richiamo alle armi - Servizio civile
Articolo 122.
Articolo 123.
Articolo 124.
Titolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 125 - Recesso.
Art. 126 - Preavviso.
Art. 127 - Licenziamento per giusta causa.
Art. 128 - Anzianità di servizio.
Art. 129 - Trattamento di fine rapporto.
Titolo XI - Distribuzione contratto
Articolo 130.
Titolo XII - Vigenza contrattuale
Art. 131 - Una tantum.
• Una tantum
Art. 132 - Decorrenza e durata.
Art. 133 - Procedure per il rinnovo del CCNL.
Art. 134 - Procedura per la composizione delle controversie collettive.
Allegati
Allegato 1 - Statuto dell'ente bilaterale nazionale
Allegato 1/A
Allegato 2 - Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Allegato 2/A - Protocollo di intesa 13 settembre 1994 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Allegato 3 - Accordo applicativo del D.Lgs. n. 626 del 1994
Allegato 4 - Accordo nazionale per la unificazione del punto di contingenza
Allegato 5 - Accordo nazionale per il nuovo punto di contingenza
Allegato 6 - Anticipazione sull'indennità di anzianità
Allegato 7 - Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Allegato 8 - Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV ed il III super del ruolo amministrativo
Allegato 8/2 - Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il II ed il quadro del ruolo amministrativo
Allegato 8/3 - Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV ed il III super del ruolo tecnico-operativo
Allegato 8/4 - Programma formativo per il raggiungimento del livello finale compreso tra il II ed il quadro del ruolo tecnico-operativo
Allegato 8/A - Accordo quadro interconfederale su contratto di formazione e lavoro
Allegato 9 - Accordo 11 Aprile 1987 - Licenziamenti collettivi
Allegato 10/A - Contributi di assistenza contrattuale CO.AS.CO
Allegato 10/A - Contributi di assistenza contrattuale CO.AS.CO
Allegato 10/B - Contributi di assistenza contrattuale CO.AS.CO
Allegato 10/C - Contributi di assistenza contrattuale CO.AS.CO.
Allegato 10/D - Contributi di assistenza contrattuale CO.AS.CO.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata

Il giorno 8 gennaio 2002, in Roma tra Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata - (Anivp) […], Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata (Assvigilanza) […] Federvigilanza […], Univ […], Ancst - Legacoop […], Federlavoro e Servizi – Confcooperative […], Ancosel - Agci [...] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) […] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […], Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Servizi (Fisascat-Cisl) […], con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], Unione italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) […] e con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) […] visto il CCNL 21 dicembre 1995 si è stipulato il presente CCNL per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata composto da 12 titoli, 134 articoli e 20 allegati, letti, approvati e sottoscritti.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra tutti gli Istituti, Consorzi e Cooperative di Vigilanza privata in qualunque forma costituiti e il relativo personale dipendente.

Articolo 2.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Livello nazionale
Art. 3 - Diritti di informazione.

Le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) le Associazioni datoriali forniranno annualmente, di norma entro il 1° semestre, alle OOSS nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a) aspetti generali di ordine strutturale e istituzionale;
b) prospettive di sviluppo anche in relazione all'istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche e alle eventuali implicazioni professionali;
c) iniziative di aggiornamento della professionalità;
d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc.);
e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;
2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.
Le parti, pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente contratto.

Strumenti della bilateralità
Commissione paritetica nazionale
Art. 4 - Compiti.

È istituita la Commissione paritetica nazionale, Organo bilaterale, preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto nazionale della Vigilanza, su quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
In particolare:
- esamina e decide, ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, tutte le controversie d'interpretazione e di applicazione di interi istituti normativi o di singole clausole contenute nel presente CCNL, dei contratti collettivi di 2° livello, di ogni altro problema prospettato dalle articolazioni locali delle parti stipulanti o da singoli istituti, o da lavoratori per il tramite delle parti stesse a livello locale;
- individua figure professionali non previste nell'attuale classificazione, anche in relazione ai processi d'innovazione tecnologica/organizzativa del settore;
- esamina le proposte avanzate dalle parti stipulanti il presente contratto ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stesse, per il loro inserimento contrattuale, in occasione dei rinnovi contrattuali;
- esamina e decide le controversie relative alla stipulazione dei contratti integrativi di 2° livello

Art. 5 - Composizione e procedure.
La Commissione paritetica nazionale è composta da membri designati dalle Associazioni degli Istituti di Vigilanza privata e dalle OOSS stipulanti il presente contratto. La Commissione paritetica delibera all'unanimità.
Per l'espletamento di quanto previsto dall'articolo precedente, si applicano le procedure di seguito indicate.
[…]

Enti bilaterali
Art. 6 - Enti bilaterali.

Le parti convengono di istituire l'EBN della Vigilanza Privata, normato da appositi Statuto e Regolamento Allegati.
L'EBN ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali a livello regionale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore vigilanza, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai Fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
f) promuovere e attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;
g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
h) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati al 2° livello di contrattazione, curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/86 di riforma del CNEL;
i) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della vigilanza e delle relative esperienze bilaterali;
l) individuare e adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'EBN stesso;
m) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'EBN della Vigilanza privata;
n) elaborare e proporre, alle Istituzioni competenti in materia di vigilanza (Parlamento, Ministero dell'interno, Ministero del lavoro, ecc.), ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e degli imprenditori del settore;
[…]
p) fungere da segreteria per le Commissioni paritetiche nazionali e per l'OPN previste dal presente contratto;
q) programmare e organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali d'informazione;
r) elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni opportune per la loro pratica attuazione;
[…]
L'EBN provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti bilaterali regionali.
Gli organi di gestione degli Enti bilaterali nazionale e regionali saranno composti su base paritetica tra le OOSS dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente CCNL.
L'EBN istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
Dichiarazione a verbale.
Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8, vengono fatti salvi gli accordi stipulati in materia formazione tra le Associazioni del Movimento cooperativo e le OOSS dei lavoratori.

Funzionamento delle relazioni sindacali
Capo II - Livello territoriale
Art. 9 - Diritti di informazione.

Le Associazioni datoriali forniranno annualmente, di norma entro il 1° semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OOSS nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3, lett. a), b), c) e d) ed eventuali processi di trasformazione, in atto localmente per i riflessi sui livelli occupazionali.

Art. 10 - Contrattazione integrativa e materie demandate.
È ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le OOSS territoriali (regionali e/o provinciali) delle parti stipulanti il presente CCNL. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente bilaterale e in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali nelle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni UE, nazionali e degli enti locali competenti in materia, al fine di realizzare possibili sinergie;
b) le azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.84 e delle disposizioni legislative in tema di pari opportunità uomo/donna;
c) l'adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro, rispetto a quanto previsto dagli artt. 67 e 68;
[…]
e) la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge;
[…]
j) definizione di accordi in materia di mercato del lavoro;
[…]

Art. 11 - Enti Bilaterali Regionali.
L'Ente bilaterale regionale è strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con appositi Statuto e Regolamento (allegati). L'EBN può autorizzare, la costituzione di Enti bilaterali con competenza limitata a specifiche aree territoriali.
Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti, concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.

Composizione delle controversie
Art. 12 - Procedure.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e ss. CPC, come modificati dai Dd.lgs. 31.3.98 n. 80 e 29.10.98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione paritetica provinciale di conciliazione, costituita presso l'Ente bilaterale o presso la sede di una delle Associazioni imprenditoriali stipulanti il presente contratto.
La Commissione di conciliazione provinciale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione di appartenenza o cui abbia conferito mandato competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante della OS locale firmataria del presente contratto, di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, o Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
[…]
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto che, pertanto, resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 4.
[…]

Capo III - Livello aziendale
Art. 15 - Diritti di informazione.

Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno informate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie;
- su ristrutturazioni aziendali di particolari rilievi.
In tale ambito le parti, ferma restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

Articolo 16.
Le seguenti materie, per la loro specificità sono oggetto di contrattazione aziendale interaziendale:
a) turni e nastri orari e relativa rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;
b) materie demandate dal D.lgs n. 626/94 e successive integrazioni e modifiche;
c) modalità di svolgimento dell'attività dei patronati;
d) quanto delegato alla contrattazione dall'art. 20, legge n. 300/70;
e) altri sistemi di distribuzione dell'orario settimanale;
f) quanto demandato dalla normativa sul mercato del lavoro, prevista dal presente CCNL.

Titolo III - Attività sindacali
Art. 19 - Diritto di affissione.

Le RSA hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Art. 22 - Assemblee.
Negli Istituti nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 23 - Delegato aziendale.
Negli Istituti che hanno da 11 sino a 15 dipendenti le OOSS stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti d'intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi dell'art. 4, legge 15.7.66 n. 604 (allegato G).
Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20.5.70 n. 300 (allegato H).
[…]

Titolo IV - Tutele e garanzie
Art. 25 - Sicurezza sul lavoro.

Viene confermata la centralità del CCNL in merito alle soluzioni che verranno individuate, e alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali previste negli accordi applicativi del D.lgs. 19.9.94 n. 626, parti integranti del presente contratto (allegato ...)
Ai sensi degli artt. 21 e 22, D.lgs. n. 626/94 all'EBN viene assegnato il compito di orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

Titolo V - Mercato del lavoro
Capo I - Apprendistato
Premessa.

Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive della UE, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24.9.96, della legge 19.7.97 n. 196, in materia di promozione dell'occupazione e in particolare n adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva. Tutto ciò anche in considerazione dei processi di trasformazione e d'informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze degli Istituti specifica attività e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
In questo quadro le parti si attiveranno per ottenere dal Ministero del lavoro e dalle Regioni una specifica e adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.

Art. 34 - Limiti di età.
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, legge n. 196/97, possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato comma 1, art. 16. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 37 - Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
- di impartire o di far impartire nel suo Istituto, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
- di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi d'insegnamento complementare per i relativi esami, nei limiti di 3 ore settimanali per non più di 8 mesi l'anno;
- di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.

Art. 38 - Doveri dell'apprendista.
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni d'Istituto, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 39 - Formazione: durata.
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

Titolo di studioOre di formazione medie annue
scuola dell'obbligo120
attestato di qualifica professionale100
diploma di scuola media superiore80
diploma universitario60
diploma di laurea60

Al 2° livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna e esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'istituto anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 40 - Formazione: contenuti.
Per la formazione degli apprendisti, ai sensi del DM 20.5.99, attuativo dell'art. 16, legge n. 196/97, gli Istituti faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti, a carattere professionalizzante.
In particolare, sia i contenuti a carattere trasversale, sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria, in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del Ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
Quanto sopra nel rispetto del modello sperimentale che sarà elaborato dall'EBN.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B), Decreto del Ministero del lavoro 8.4.98 e le competenze da conseguire mediante esperienze di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel DM 20.5.99:
- conoscere i prodotti e i servizi di settore; conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalità; conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature e strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni tecnologiche d'interesse settoriale.
[…]

Art. 42 - Tutor.
In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 28.2.00 del Ministero del lavoro, recante "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale", le parti s'impegnano ad attivare le iniziative congiunte presso le istituzioni competenti, al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste dall'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore.

Art. 43 - Trattamento normativo.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.

Art. 46 - Rinvio alla legge.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto, in materia di apprendistato e d'istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Capo II - Contratti di formazione lavoro (CFL)
Articolo 47
.
[…]
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
1. i progetti che, per CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate definite per il raggiungimento del livello finale compreso tra il 2° e il Quadro, prevedano 130 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
2. i progetti che, per i CFL, finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie definite per il raggiungimento del livello finale compreso tra il 4° e il 3°S, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
3. i progetti che, per CFL finalizzati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento del 5° livello, meccanico e ruolo del personale amministrativo prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata.
[…]
F) Il programma di formazione per essere considerato conforme alla presente regolamentazione deve indicare:
[…]
6) ore di formazione teorica e tecnico-pratica;
7) il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell'allegato dovrà svilupparsi l'iter formativo;
[…]
11) l'indicazione riguardante le modalità di realizzazione della formazione teorica (utilizzazione di strutture e docenti interni all'Istituto o di centri di formazione professionali esterni);
[…]
G) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere:
[…]
6) ore di formazione teorica e tecnico-pratica;
[…]
H) La formazione teorica e tecnico-pratica da impartirsi durante l'arco di 24 mesi deve avere una durata minima complessiva di:
1) 80 ore per l'acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento del livello finale compreso tra il 4° e il 3°S. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
- 20 ore per la parte teorica;
- le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
2) 130 ore per l'acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento del livello finale compreso tra il 2° e il Quadro. Tali ore di formazione utilizzate nel seguente modo:
- 50 ore per la parte teorica;
- le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
La formazione teorica predetta dovrà concernere:
- cenni sui principi fondamentali del diritto costituzionale e sulle norme di diritto e procedura penale;
- le leggi di pubblica sicurezza, le guardie particolari giurate e gli Istituti di Vigilanza privata;
- legislazione del lavoro;
- prevenzione antinfortunistica e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- organizzazione del lavoro e aziendale;
- conoscenza delle modalità di svolgimento dei vari servizi dell'istituto, loro coordinamento e interdipendenza.
[…]

Titolo VI - Rapporto di lavoro
Capo I - Assunzione
Articolo 60.

[…]
Ai fini della sicurezza e integrità fisica tutto il personale dipendente dovrà possedere i requisiti per l'ottenimento del Decreto di nomina a Guardia particolare giurata.
[…]
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300 (allegato H), per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.
[…]

Capo II - Orario di lavoro
Art. 63 - Norme generali.

Fermo restando quanto previsto dal RDL 15.3.23 n. 692 e dalla Tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657, l'orario settimanale di lavoro è fissato ai fini contrattuali in 40 ore per tutti i dipendenti.
La prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 101, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.

Articolo 64.
Indennità
Ribadendo l'intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta.
Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:
1) Ruolo tecnico operativo
a) indennità per lavoro notturno:
zona stradale e trasporto - scorta valori

piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa

b) indennità di rischio:
- per i servizi di zona stradale diurna;
- per i servizi di trasporto e scorta - valori diurno;
- per i servizi di piantonamento bancario antirapina.

per servizi di piantonamento fisso diurno, sala conta e centrale operativa

2) Ruolo amministrativo
Indennità presenza

[…]
3) Indennità di lavoro domenicale
[…]

Capo III - Sistema 5 + 1
Articolo 65.

Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore.
[…]

Capo IV - Sistema 6 + 1 + 1
Art. 66

Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante 6 giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale e il giorno di permesso.
[…]

Capo V - Flessibilità
Articolo 67.

[…]
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all'orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio. Il recupero di tale ora non lavorata dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i 2 mesi successivi, nella misura massima di 1 ora giornaliera.
[…]
Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.

Capo VI - Banca delle ore
Articolo 68.

Le parti, stante il ruolo della vigilanza privata, considerata attività ausiliaria per la prevenzione e il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, ritenute le particolari esigenze del settore, che non trovano riscontro in alcun altro comparto produttivo o erogatore di servizi, convengono di istituire la banca delle ore la cui utilizzazione avverrà con le modalità di seguito indicate:
1) istituzione di un conto individuale nel quale confluiranno le prime 2 ore svolte oltre il normale orario giornaliero di lavoro contrattualmente previsto secondo i vari sistemi di distribuzione dell'orario, a partire dall'1.7.01. Semestralmente, entro gennaio e luglio l'Istituto fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate in banca;
2) semestralmente il lavoratore comunicherà all'Istituto le modalità di fruizione dei riposi o del pagamento delle ore accantonate; in caso di parziale utilizzazione la stessa potrà avvenire nella misura del 50%;
3) qualora il lavoratore opti per il recupero, lo stesso avverrà mediante la concessione di permessi giornalieri nei mesi successivi; i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell'organico, escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi, quelli dal 10 dicembre al 10 gennaio e quelli dal 15 luglio al 15 settembre; qualora il lavoratore opti per il recupero, avrà diritto a una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione di cui all'art. 92.
La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantonate nella banca delle ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima della fruizione; ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l'ora di arrivo della richiesta;
[…]

Capo VII - Ruolo amministrativo
Articolo 69.

Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di 5 giornate lavorative per 8 ore giornaliere

Capo IX - Ferie
Articolo 72.

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell'ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale spettantegli.
Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori.

Capo X - Riposo settimanale
Articolo 74.

Il dipendente ha diritto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16, legge 22.2.34 n. 370.
Per il personale del ruolo tecnico-operativo il riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni.
Anche in relazione all'insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso, egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari al 25% della quota giornaliera della normale 92, nel caso in cui il recupero del riposo settimanale avvenga entro il 7° giorno.
Qualora il recupero di detto riposo settimanale avvenga dopo 7 giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto un risarcimento danno pari al 40% della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 89.
Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste in sede di contrattazione locale.
Per il personale del ruolo amministrativo il riposo coinciderà di regola con la domenica salvo le deroghe consentite dalla legge.

Capo XI - Straordinario
Articolo 75.

[…]
È facoltà del datore di lavoro di chiedere prestazioni d'opera straordinarie per esigenze di servizio.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Lo straordinario è ammesso per un numero di ore annuali 'pro capite' che entro il 31.12.02 non superino le 400 ore ed entro il 31.12.03 le 350 ore annue.

Articolo 76.
A richiesta delle strutture sindacali aziendali, gli Istituti di Vigilanza forniranno alle stesse, assistite dalle OOSS territoriali e nel rispetto della legge n. 675/96, di norma semestralmente, informazioni globali sulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
In assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai precedenti commi verranno fornite alle OOSS territoriali.
L'istituto che non ottempera alla verifica corrisponderà in luogo della normale maggiorazione prevista dal contratto, quella del 50% su tutte le ore di straordinario effettuate.
L'istituto che supera le ore annuali di straordinario previste dall'art. 75 corrisponderà per le ore in eccedenza in luogo della normale maggiorazione prevista quella del 50%.

Capo XIV - Norme di comportamento
Articolo 81.

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni e il pubblico.
[…]
Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7, legge n. 300/70.
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1) rimprovero verbale o scritto;
2) multa in misura non eccedente le 4 ore della retribuzione giornaliera;
3) sospensione della retribuzione e dal servizio da 1 a 6 giorni.
A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;
C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
- arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione o uso, con responsabilità;
[…]
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- si addormenti in servizio.
[…]

Titolo VII - Congedi
Art. 88 - Permessi per handicap (benefici ai genitori di figli minori con handicap).

[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore di cui alle lett. c) [3 giorni di permesso ogni mese o in alternativa a una riduzione d'orario mensile corrispondente n.d.r.]. Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.
Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 giorni di congedo.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni e alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

Art. 89 - Permessi per donatori di sangue.
Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, legge n. 584/67: artt. 1 e 3, DM 8.4.68) e alla corresponsione per la giornata del salasso della normale retribuzione.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.

Titolo IX - Sospensione delle prestazioni
Capo II - Infortuni
Articolo 111.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso Inail, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e l'Istituto, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare ad Inail la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.

Articolo 113.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico-operativo, un'assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o d'inabilità permanente assoluta causati da infortuni sul lavoro, con i seguenti massimali:
- 100 milioni per il caso di morte;
- 200 milioni per il caso d'inabilità permanente assoluta.
[…]

Capo III - Gravidanza e puerperio
Art. 114 - Normativa.

[…]
5. È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
6. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami (art. 7, D.lgs. n. 645/96).
[…]
8. La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) durante i 3 mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[…]
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza qualora l'Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
[…]

Art. 117 - Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino.
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:
Astensione obbligatoria …omissis…
Astensione facoltativa …omissis…
Allattamento riposi…omissis…
Malattia del bimbo …omissis…

Articolo 118.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) durante i 3 mesi dopo il parto;
d) un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[…]
Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l'Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
[…]

Articolo 120.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero è inferiore alle 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'Istituto.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Articolo 121.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Titolo X - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 127 - Licenziamento per giusta causa.

Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:
[…]
- recidività nell'addormentarsi in servizio o ubriacarsi in servizio;
- abbandono del posto di lavoro;
[…]

Titolo XII - Vigenza contrattuale
Art. 134 - Procedura per la composizione delle controversie collettive.
Le controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione, la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le norme previste dagli artt. 4 e 133.
[…]