Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
E
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - Direzione regionale per il Piemonte
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (***) rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Geuna, ***, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2019 (nel seguito indicata come “Università”), domiciliato per la carica in Torino, Via Verdi 8;

e

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - Direzione Regionale Piemonte (***) rappresentato dal Direttore regionale dott. Giovanni Asaro, ***, domiciliato per la carica presso la Direzione regionale in Torino, corso Galileo Ferraris 1, (qui di seguito più brevemente indicato INAIL);
Nel prosieguo indicate congiuntamente come “Parti”, o singolarmente, come “Parte”.


PREMESSO CHE

- l'INAIL in attuazione del d.lgs. 38/2000 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- agli artt. 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni, l'INAIL vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- l'art. 15 della Legge 241/90 dispone che: “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l'Università di Torino è, ai sensi del proprio Statuto, un'istituzione pubblica di alta cultura che persegue finalità di istruzione superiore e di ricerca e, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, Istituzioni e organismi nazionali nonché Enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca;
- l'Università è una delle Università italiane dotate di maggiori valenze scientifiche e tecniche sul piano internazionale e ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca; ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio, anche attraverso l'interazione con attori pubblici e privati;
- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
- l'Università intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- le Linee Operative per la Prevenzione 2019 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino sulle direttrici dell'interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
- INAIL - Direzione regionale per il Piemonte e l'Università degli Studi di Torino sono fortemente impegnati nello sviluppo di una sinergica azione di promozione e sostegno della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- è interesse di entrambe le parti potenziare le sinergie sul territorio e rafforzare la collaborazione allo scopo di sviluppare ulteriormente, in un'ottica evolutiva, azioni di promozione e sostegno della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Tutto ciò premesso, con il presente Protocollo di intesa (nel seguito indicato come “Protocollo”) si conviene e si stipula quanto segue.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità

Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Le Parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse per l'attuazione di progetti e programmi in comune e di eventi con finalità prevenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
- iniziative finalizzate a migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e alla proposizione di buone pratiche nella promozione della salute e prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni;
- condivisione di prodotti informativi per settore o figura aziendale da diffondere anche con l'organizzazione di workshop e seminari tematici;
- proposte condivise volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- scambio di informazioni su materie di reciproco interesse per la realizzazione di analisi volte ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.;
- misurazione e stima dei fattori di rischio fisici, biologici chimici, ergonomici, organizzativi e psicosociali in ambito lavorativo e studio degli effetti precoci e della loro prevenzione.
- utilizzo e/o accesso ai laboratori dell'Ateneo per attività di servizio o test.
 

Art. 3
Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni (accordi attuativi), nel rispetto del presente Protocollo e conterranno la disciplina dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative concordate, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento, che comunque si dovranno attenere al principio della compartecipazione finanziaria delle risorse professionali, economiche e strumentali.
La collaborazione tra le parti verrà gestita per l'intera durata del protocollo da un Comitato di Coordinamento composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari, che curerà, tra l'altro, l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto.
 

Art. 4
Accordi attuativi

Gli accordi dovranno prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria secondo quanto verrà illustrato nel “prospetto di analisi preventiva” che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.
 

Art. 5
Impegni delle Parti

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all'art.4.
Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
Gli eventuali oneri, da intendersi quelli a titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente atto.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli Accordi attuativi.
 

Art. 7
Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare il logo di Inail e di Regione saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art.8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Ulteriori Accordi

È facoltà di ciascuna Parte proporre accordi supplementari, aggiuntivi o modificativi di quanto previsto nel presente Protocollo d'Intesa, previa comunicazione scritta da sottoporre all'approvazione del Comitato di Coordinamento nella sua interezza.
 

Art. 10
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 11
Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
 

Art. 12
Foro competente

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale unico competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Intesa.
 

Art. 13
Rinvii

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
 

Art. 14
Firma digitale, imposta di bollo e registrazione

Il presente Protocollo, redatto in unico originale, sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e dell'art. 15 comma 2-bis della L. n. 241 del 7.8.1990, sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente.
L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta, nella misura intera, in modo virtuale, dall'università degli Studi di Torino tramite l'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).
 

Torino, lì (13 luglio 2020)
 

Università degli Studi di Torino

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro
Direzione Regionale Piemonte

Il Rettore

(Prof. Stefano Geuna)

Il Direttore Regionale

(dott. Giovanni Asaro)


Fonte: inail.it