Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 16 ottobre 2003
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Aica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Catene alberghiere
Fonte: CNEL

Sommario:

 Forme di contratto di lavoro
Art. ___ - Lavoro a tempo determinato.
Art. ___ - Lavoro extra.
Art. ___ - Aziende a carattere stagionale.
Art. ___ - Diritto di precedenza.
Abrogazioni
Ebit
Art. ___ - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. ___ - Infortunio.
Art. ___ - Malattia.
Art. ___ - Maternità.
Art. ___ - Classificazione del personale.
Art. ___ - Orario di lavoro.
 Art. ___ - Doveri del lavoratore.
Art. ___ - Calcolo dei ratei.
Art. ___ - Permessi e congedi per motivi familiari.
Art. ___ - Vitto e alloggio.
Art. ___ - Parte economica.
Art. ___ - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato 1
(a) protocollo Ecpat;
(b) protocollo sociale per la tutela dei minori e dei diritti fondamentali nel lavoro nelle imprese che operano a livello internazionale.
Protocollo sulla cassa di assistenza sanitaria per i quadri (Quas)

Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Aica 16 ottobre 2003

Aica Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil

Forme di contratto di lavoro
Per quanto attiene le diverse forme di contratto di lavoro disciplinate nel CCNL 10.2.99, le parti stipulanti confermano, in relazione all'evoluzione del quadro legislativo, le normative contrattuali esistenti ad eccezione di quelle di cui al presente accordo.
Al fine di garantire alle imprese la possibilità di sviluppare efficacemente la competitività in un quadro di miglioramento della qualità dei servizi prestati e di adeguata salvaguardia e sviluppo dei livelli occupazionali, sulla scorta di quanto comunemente condiviso tra le Parti sociali nel recente Accordo interconfederale 19.6.03 "Per lo sviluppo, l'occupazione e la competitività del sistema economico nazionale", le Parti convengono sull'opportunità di insediare una Commissione paritetica che, con cadenza quadrimestrale, si incontri con l'obiettivo di verificare anche l'efficacia dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
L'insediamento della predetta Commissione avrà luogo entro e non oltre la fine di febbraio 2004.

Art. ___ - Lavoro a tempo determinato.
Le Parti - nell'affermare che i contratti a tempo determinato, rappresentano per il settore delle Catene alberghiere una caratteristica dell'impiego atta a soddisfare le esigenze strutturali di flessibilità - convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale:
A) […]
Le aziende che vi ricorrono comunicheranno, quadrimestralmente, alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle Organizzazioni territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL, il numero e le ragioni di tali contratti stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
La contrattazione di 2° livello potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente e ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili.
[…]
D) In coerenza con lo spirito del presente CCNL e con i compiti attribuiti all'Ebit e all'Anagrafe in tema di ausilio all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'impresa - ad eccezione di quelle a carattere stagionale - che assume con la causale: contratti a tempo determinato per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
[…]
comunica, con cadenza quadrimestrale, alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l'Ebit o le sue articolazioni territoriali, il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere, come i lavoratori assunti a tempo indeterminato, una informazione/formazione riferita alla tipologia dell'attività oggetto del contratto atta a prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
A tal fine le parti individuano nell'Ebit, e nelle sue declinazioni territoriali, lo strumento attraverso il quale possono essere realizzate tutte quelle iniziative che consentano, ai lavoratori a tempo determinato, di cogliere le opportunità di una formazione adeguata finalizzata ad aumentarne la qualificazione, promuoverne lo sviluppo e migliorarne la mobilità occupazionale.
[…]

Art. ___ - Lavoro extra.
Nei settori dell'Industria turistica e delle Catene alberghiere sono speciali servizi - per ciascuno dei quali è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a 3 giorni - quelli di banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, nonché eventi similari.
Ulteriori casi e ipotesi possono essere individuate dalla contrattazione di 2° livello.
Tale personale, assunto in aggiunta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, potrà essere adibito a tali speciali servizi nell'ambito delle posizioni di cui alla successiva tabella, a condizione che tali posizioni impattino sugli eventi di cui al comma 1.
[…]
Le imprese comunicheranno alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle Organizzazioni territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL - quadrimestralmente gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di tali lavoratori.
Le prestazioni del personale adibito ai servizi speciali dovranno risultare da un separato libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal TU 20.6.65 n. 1124.
[…]

Art. ___ - Aziende a carattere stagionale.
Le parti convengono che per le aziende a carattere stagionale - intendendosi per tali quelle individuate dal DPR 11.7.95 n. 378 che ha così modificato il n. 48 dell'elenco approvato con DPR 7.10.63 n. 1525 in materia di attività lavorativa a carattere stagionale: "48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle Aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi" - l'intero organico può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le Parti convengono che va comunque considerata "azienda a carattere stagionale" ciascuna unità produttiva che rientri nella fattispecie sopra indicata; in particolare andranno considerate "azienda a carattere stagionale" anche le singole unità produttive che siano entità autonome dal punto di vista organizzativo-produttivo.
Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori a tempo determinato delle aziende a carattere stagionale, anziché al trattamento economico di cui all'art. 77, CCNL Aica 10.2.99, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine, che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
[…]
Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
Per i lavoratori dipendenti da aziende di stagione, il limite di cui all'art. 77, CCNL Aica 10.2.99, è fissato in 3 ore giornaliere.

Vengono abrogati gli artt. 60, 61, 62, CCNL Aica 10.2.99.

Ebit
È istituita una Commissione paritetica incaricata di esaminare le problematiche concernenti la bilateralità e di proporre alle Parti le relative soluzioni entro il 31.12.03.
In tale ambito sarà elaborata una proposta di nuovo Statuto tipo dell'Ebit e per il funzionamento del sostegno al reddito.
La Commissione elaborerà proposte per il confronto con le Istituzioni in merito al sostegno al reddito e alla regolamentazione degli appalti.
I contributi dovuti all'Ebit saranno riscossi per il tramite dell'Inps, ai sensi di una specifica convenzione da stipularsi tra l'istituto e le Parti stipulanti il presente contratto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 311/73.

Art. ___ - Classificazione del personale.
Aica - nel ribadire che considera essenziale ridefinire l'attuale classificazione del personale in modo più consono alle peculiarità e alle caratteristiche delle imprese ad essa associate, e nella consapevolezza che tale delicata tematica richiede, per la migliore definizione, appropriati e idonei tempi di confronto/dibattito tra le Parti;
considerato però che è primario interesse per le Parti definire in tempi estremamente rapidi l'accordo per il rinnovo del CCNL, e considerato ulteriormente che le tempistiche per una coincidente definizione delle diverse tematiche non rendono compatibile il contemporaneo conseguimento di tutti gli obiettivi - propone che:
- la Commissione tecnica congiunta - recentemente insediata tra le Parti, e che ha avviato una prima fase di discussione partendo dal riesame di un documento frutto di una precedente attività giudicata propedeutica al conseguimento del risultato atteso - si trasformi in Commissione tecnica paritetica permanente;
- il documento di cui sopra venga ritrasmesso ai componenti la Commissione che, tenuto anche conto del tempo trascorso da quando il documento fu predisposto, decideranno se utilizzarlo o meno in tutto o in parte;
- i lavori della Commissione si concludano entro il 30.6.05;
- le Parti, sulla base del lavoro della Commissione, s'impegnano a definire, in uno specifico accordo da raggiungere prima della naturale scadenza del presente CCNL, la nuova classificazione del personale e la nuova scala parametrale a valere specificatamente per il CCNL Aica;
- nell'ambito dell'accordo di cui al precedente punto sia previsto che l'entrata in vigore della nuova classificazione del personale decorra dal giorno successivo alla naturale scadenza del presente CCNL, e che gli eventuali effetti economici, derivanti dall'applicazione della nuova scala parametrale, siano opportunamente stabiliti tenendo conto anche delle compatibilità economiche relative al prossimo rinnovo contrattuale in modo da non gravare eccessivamente sulla sua definizione.
[…]

Art. ___ - Orario di lavoro.
Dopo il comma 2, art. 77, CCNL Aica 10.2.99, va inserito il seguente comma:
Il limite di cui ai commi 3 e 4, D.lgs. n. 66/03, è fissato in 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di negoziazione di 2° livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative.

Dopo l'art. 80, CCNL Aica 10.2.99, va inserito il seguente comma:
Ai sensi e per gli effetti del comma 2, art. 17, Decreto n. 66 dell'8.4.03, nelle attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i 2 turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.

La dichiarazione a verbale inserita dopo l'art. 73, CCNL Aica 10.2.99, è sostituita dalla seguente:
Le Parti - al fine di condurre una verifica dei contenuti del Decreto n. 66 dell'8.4.03 in materia d'orario di lavoro, e quanto normativamente previsto nel presente CCNL - convengono circa l'opportunità di avviare tale ricognizione non oltre marzo 2004.

Art. ___ - Doveri del lavoratore.
Dopo la lett. g), art. 87, CCNL Aica 10.2.99, va inserito quanto segue:
h) nei confronti di colleghi, clienti e terzi, i lavoratori dovranno attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali, nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto. Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, opereranno per impedire i comportamenti di cui sopra.
Al riguardo le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una specifica verifica congiunta al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.

Alla fine dell'art. 1, CCNL Aica 10.2.99, va inserito quanto segue:
Le Parti promuoveranno altresì, in tale ambito, una Commissione paritetica che avrà l'obiettivo di definire un concreto sistema di relazioni sindacali volto a ricercare comunque nel confronto sistematico la sede più idonea per condurre a soluzione le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'ambito delle imprese associate ad Aica.
Tale Commissione si insedierà a partire dal prossimo febbraio 2004.