Legge 14 luglio 2020, n. 74
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
G.U. 15 luglio 2020, n. 177

 

Giurisprudenza CollegataCorte Costituzionale 127/2022Cass. Pen. 34273/2022;


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
 

Art. 1 

1. Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addì 14 luglio 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell’autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020»;
al comma 13 sono premesse le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e»;
al comma 16, le parole: «del 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020,».
 

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19). - 1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto";
b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis"».
 

All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni»;
al comma 3, le parole: «Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452».