Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo di sicurezza anti contagio
Data: 18 giugno 2020
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Arteven
Fonte: arteven.it


Protocollo di sicurezza anti contagio per lavoratori e pubblico nel luogo di spettacolo COVID-19 in osservanza al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 9 giugno 2020, DPCM 11 giugno 2020, Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 59 del 13 giugno 2020

Premessa
In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, si intende prendere tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e di spettacolo, disciplinando, con il presente piano, tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti, da lavoratori esterni alla struttura aziendale e, all'apertura (fino alla chiusura) dello spazio di spettacolo, dal pubblico presente.
Il presente documento è prodotto a seguito del protocollo del 24 aprile 2020, e delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 9 giugno 2020 e del DPCM 11 giugno 2020 e s.m.i..

Obiettivo del piano
Obiettivo del presente piano è rendere lo spazio sede dello spettacolo (intesa nella sua interezza dagli accessi agli uffici/camerini compresi) un luogo sicuro sia per i lavoratori (interni ed esterni) - che possano svolgere le loro attività lavorative - sia per il pubblico presente. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. Accorgimenti sono individuati anche per la prevenzione della salute di persone che accedono in aree comuni (ad esempio zona ingresso/biglietteria) o visitatori (stampa, televisione, ecc.).

Riferimenti normativi
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 59 del 13 giugno 2020
DPCM 11 giugno 2020
linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 9 giugno 2020
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
DPCM 11 marzo 2020
Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

Informazione
Attraverso le modalità più idonee ed efficaci, si dovranno informare tutti i lavoratori e gli spettatori circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dello spazio di spettacolo, appositi depliant e cartelli informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel sito di spettacolo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e dell'organizzatore nel fare accesso sul luogo di spettacolo (in particolare, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l'organizzatore dello spettacolo/gestore del luogo della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa o durante la partecipazione allo spettacolo, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Dovranno essere riportati in tutti gli accessi le indicazioni previste dal protocollo anti contagio COVID 19 come riportato di seguito





Si rammenta che vanno utilizzati i DPI OBBLIGATORI, FINO ALLA REVOCA DELL'EMERGENZA COVID 19. In particolare la MASCHERINA per la protezione della bocca mantenendo il distanziamento sociale di 1 metro per tutti i presenti nei locali e l'accesso è condizionato alla temperatura corporea inferiore a 37,5° (gli spettatori con distanziamento interpersonale assicurato e solo se seduti, all'aperto, al loro posto possono ometterne l'uso).
Si dovrà fornire una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi e di presenza di pubblico, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale e/o il pubblico deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

 

Modalità di ingresso sul sito e regole di permanenza
Accesso dei lavoratori

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto - da parte di personale specificamente formato (es. addetti al primo soccorso dotato di idonei dispositivi di protezione) - al controllo della temperatura corporea (nota1) . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
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1 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.


• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nella sede di spettacolo, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS1 - Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
• L'ingresso di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
• Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e sempre dotate di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Si dovranno effettuare le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e delle linee guida del 9 giugno 2020. In caso di rifiuto a sottoporsi alla rilevazione della temperatura (con termoscanner), il lavoratore sarà immediatamente allontanato e gli sarà pertanto precluso l'accesso.
Sono predisposti in accesso ed in uscita dei dispenser di gel idroalcolico disinfettante per la pulizia delle mani di tutti i lavoratori/spettatori.
Si fa obbligo a tutti di utilizzare sempre mascherine di protezione durante le lavorazioni al chiuso.

Accesso del pubblico
AI fini dell'accesso e permanenza del pubblico sul luogo di spettacolo dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni cogenti:
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. 3 Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
• Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
• Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C (nota 2).
• La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche. 3 È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
• I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.

2 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
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2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni


• L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
• Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
• Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
• Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori è 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori è 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro più ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
• Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

Produzioni teatrali
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
• L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
• Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
• L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
• Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
• Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti.
• Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti. 3 I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

Produzioni di danza
Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina. Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria “danzatori” può considerarsi assimilabile.
In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra. In particolare, vanno attuate:
• la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
• la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
• l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.

Modalità di accesso dei fornitori esterni
• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli allestimenti/disallestimenti;
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso al sito se non previa autorizzazione del gestore/organizzatore. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole del protocollo, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo ;
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree di spettacolo ;
• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
• L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
In particolare quindi:
Si dovranno organizzare le relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto e privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, sarà disposto il rispetto delle seguenti regole, da parte sia del personale che dei fornitori: mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro; indossare mascherina e guanti (o disinfettare le mani) per consegnare, ricevere e firmare la documentazione;
Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione di contagio. Si dovrà valutare la propria organizzazione, disponendo l'osservanza della seguente procedura: per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di almeno 1 metro con mantenimento della distanza interpersonale durante tutta la sua operatività e dovrà essere dotato di mascherina protettiva e guanti (o mani disinfettate)
Analogamente a quanto previsto per i fornitori del comma precedente, si comunicherà preventivamente anche a ciascun appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all'interno dei locali.
Ciascun appaltatore dovrà garantire il puntuale rispetto di tali procedure, pena l'interruzione della propria attività.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso al sito per nessun motivo se non ritenuto assolutamente indispensabile ed autorizzato.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere individuati servizi igienici dedicati; è fatto divieto assoluto di utilizzo di quelli del personale dipendente/compagnie e del pubblico. Di tutti i servizi sia garantita una adeguata pulizia giornaliera.
E' interdetto l'accesso al pubblico (durante la fase di allestimento e disallestimento); qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole generali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente punto evitando di creare assembramenti in prossimità degli accessi.
Siano predisposti in accesso ed in uscita (come per le procedure legate all'accesso del pubblico) dei dispenser di gel idroalcolico disinfettante per la pulizia delle mani di tutti i lavoratori/visitatori e/o dei guanti monouso per evitare contatti diretti con le superfici delle aree comuni (atrio comune, scale, ascensore, aree sottoposte a manutenzione, ecc) .
Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende e personale in appalto che possono organizzare lavorazioni temporanee e cantieri provvisori all'interno dei siti e delle aree di spettacolo

Pulizia e sanificazione spazi
• Si deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, mentre garantisce la pulizia e sanificazione delle sedute e attrezzature per il pubblico e delle aree comuni di spettacolo, con prodotti a base cloro/alcool, prima di ogni accesso del pubblico stesso;
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei siti, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
• venga garantita la pulizia e la sanificazione anche a fine spettacolo di sedute e attrezzature comuni con prodotti a base cloro/alcool;
• in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, si possono organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) ;
• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nei luoghi in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
Si dovrà assicurare quindi la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti, dei luoghi di lavoro e delle aree comuni e di spettacolo o tramite un servizio cleaning esterno in appalto (che dovrà a sua volta ottemperare a proprio protocollo aziendale anti contagio) o mediante proprio personale autorizzato.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del luogo di lavoro/spettacolo, si deve procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Precauzioni igieniche personali
• è obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani ;
• l'organizzatore dello spettacolo/gestore dello spazio mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani a base di gel idroalcolico;
• è raccomandata comunque la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone ;
• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
In osservanza a quanto sopra è obbligatorio che le persone presenti sul sito adottino tutte le precauzioni igieniche, quindi oltre alla pulizia delle mani anche la protezione di bocca/naso (uso obbligatorio di mascherine).
Dovranno essere a disposizione, agli ingressi, mascherine di protezione, guanti monouso e idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica di gel igienizzante.
L'igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.
In alcune situazioni, oltre ai DPI, siano previste anche protezioni collettive come ad esempio l'installazione di barriere in plexiglass (ad esempio nelle biglietterie o come barriere interpersonali tra le sedute ove necessario).
In tutti i locali igienici dovrà essere esposto un manifesto contenente le indicazioni da seguire per una corretta pulizia ed igienizzazione delle mani.
Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone, saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti distributori di gel (come detto sicuramente posti in accesso e uscita dal luogo di lavoro/spettacolo).
Si dedicherà particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni e delle installazioni dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto.
Tutte le persone che accedono ai locali saranno sensibilizzate sull'importanza di attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.

Dispositivi di protezione individuale
L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento.
E' sempre necessario per pubblico ed operatori l'uso delle mascherine (che possono essere rimosse, per quanto riguarda il pubblico posto all'aperto e seduto regolarmente al posto assegnato) unitamente, se necessario ai soli fini lavorativi, ad altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e del DLgs 81/08.
Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività svolte sul luogo di lavoro, si adotteranno i DPI idonei.

Gestione spazi comuni
L'accesso agli spazi comuni, all'interno dello spazio di spettacolo, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali se trattasi di spazio al chiuso, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Il personale impiegato nei servizi di supporto ed assistenza al pubblico sarà fornito dei necessari DPI (mascherine) direttamente dal proprio datore di lavoro.
Per lo smaltimento dei DPI dopo l'uso, sia organizzata, presso le uscite, una raccolta dedicata con bidoni atti allo smaltimento a discarica come rifiuto indifferenziato.
Il pubblico in tali spazi dovrà indossare mascherina e utilizzare i prodotti per la disinfezione delle mani.

Gestione di una persona sintomatica nel luogo di spettacolo
Nel caso in cui una persona presente nel luogo di spettacolo sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al gestore dello spazio/organizzatore dell'evento.
Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria avvertendo immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (VENETO numero verde 800 462 340).
L'organizzatore/gestore dello spazio collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente nel luogo di lavoro e di spettacolo che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
A tal fine l'organizzatore/gestore dello spazio dovrà mantenere l'elenco delle presenze nominali del pubblico per un periodo di 14 gg.
Il lavoratore/spettatore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato (ove già non lo fosse) di mascherina chirurgica.

Segnaletica
Di seguito è riportata la segnaletica per l'applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata secondo necessità.
La segnaletica proposta è la seguente:
• Come lavarsi le mani
• No assembramento
• Prescrizioni se si hanno sintomi influenzali
• Prescrizioni generali in accesso ai locali (3 cartelli)
• Evitare affollamenti in fila
• Mantenere la distanza di 1 m
• Lavare spesso le mani
• Igienizzare le mani
• No abbracci e strette di mani
• Disinfettare oggetti e superfici