Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2020, n. 898
Approvazione “Misure di sicurezza anti-contagio Covid 19 nei cantieri pubblici - linee guida ed elenco voci”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Appalto Lavori Pubblici per Giunta ed enti strumentali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Appalto Lavori Pubblici per Giunta ed enti strumentali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Marche;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”
 

DELIBERA

1. di approvare le “Misure di sicurezza anti-contagio Covid 19 nei cantieri pubblici - linee guida ed elenco voci”, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi ai fini dell'aggiornamento dei documenti di gara e/o progettuali in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso, finalizzato alla riapertura dei cantieri pubblici e alla consegna dei nuovi cantieri, fino al termine della crisi emergenziale.
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo unico Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art 4;
- DPCM 11 Marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro -14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 - fra il Governo e le parti sociali;
- Protocollo MIT 19 marzo 2020;
- DPCM 22 marzo 2020;
- Protocollo OO.DD. e OO.SS. del Settore Edile 24 marzo 2020;
- DPCM 10 aprile 2020;
- Circolare CNCPT 16 aprile 2020;
- Protocollo del 24 aprile 2020, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero de lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Confartigianato, CNA, Claai, Casartigiani, Confapi, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL;
- DPCM 26 aprile 2020;
- Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”;
- Allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”;
- Circolare Ministero della Salute n.14915 del 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività
- DPCM 17 maggio 2020;
- Allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (ex Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
- Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” (ex Allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020).
- DPCM 11 giugno 2020;
- Allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”;
- Allegato 13 del DPCM 11 giugno 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”.
Motivazione della proposta
La situazione pandemica attuale dovuta al Covid-19 ha prodotto per imprese e committenti di lavori, sia pubblici che privati, un aggravio di attività e di costi non riconducibili ai rischi propri delle lavorazioni ovvero dello specifico cantiere, integrando condizioni d'impresa estranee al consueto ordinario rischio imprenditoriale.
In relazione ai contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in divenire, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale e comunque tenendo conto dell'evolversi della situazione emergenziale, occorre tenere conto delle maggiori spese a carico delle imprese dovute all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l'altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione. Le misure ivi previste comportano infatti, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l'attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.
I conseguenti eventuali maggiori oneri dovuti alla minore produttività saranno oggetto di valutazione in sede di cantiere caso per caso.
In generale potranno individuarsi maggiori spese per l'attuazione delle misure anti-contagio, che potranno ricondursi, richiamando per analogia quanto definito dalle norme vigenti in materia, alle fattispecie di:
a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta;
b) oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti alle misure per la gestione anti-COVID-19 connesse alla propria attività svolta in cantiere e alle misure organizzative e gestionali del cantiere. Tali oneri sono ricompresi nell'ambito di un aumento delle spese generali riconosciute all'operatore economico.
Da qui la necessità, per la Regione Marche, di adottare “Misure di sicurezza anti-contagio Covid 19 nei cantieri pubblici - linee guida ed elenco voci”, di cui all'Allegato A sullo schema di quanto elaborato dal gruppo di lavoro in seno ad ITACA, approvato dalla Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio il 16 giugno 2020 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020. Il documento allegato è stato anche oggetto di condivisione da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria componenti la “Commissione Tecnica Regionale in materia di lavori pubblici e di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili” competente in materia di prezzario, nella seduta del 26 giugno 2020.
Successivamente, l'Allegato A è stato condiviso anche con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
L'elenco delle misure “antiCOVID-19”, che si rifà a quanto già previsto nel D.Lgs 81/2008 e alla normativa emergenziale vigente (DPCM 11/06/2020 Allegati 12 e 13), ha come finalità di fornire uno strumento per quantificare i costi anti-contagio e distinguerli dagli oneri anti-contagio aziendali.
Per le misure rientranti nei costi anti-contagio, necessarie a seguito dell'integrazione del PSC, è stato indicato l'importo rapportato all'unità di misura utilizzata, mentre per le misure ritenute essere oneri anti-contagio aziendali non è stato valorizzato nessun importo dal momento che detti oneri costituiscono una quota parte delle spese generali, quotate in Regione Marche al 15%.
In fase di erogazione di eventuali “extra somme” dovute al COVID-19 dovrà essere verificata la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese. In tal senso potrà essere utile prevedere come condizione di pagamento la dimostrazione, attraverso specifica dichiarazione, da parte dell'Appaltatore di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche, al fine di evitare “doppi pagamenti”.
La procedura sopra delineata, riguarda sia i cantieri in corso (cantieri che non sono stati sospesi o che sono già ripresi), che quelli futuri (cantieri con procedure di gara già avviate o da avviarsi) seppur con le necessarie diversificazioni.
In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso, relativamente alle ipotesi sopra individuate, è opportuno che le stazioni appaltanti si riservino sempre, sia al momento della consegna dei lavori che in fase di esecuzione, la possibilità di procedere all'adeguamento della documentazione progettuale, con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e agli eventuali maggiori oneri per la sicurezza. L'eventuale aumento/diminuzione dei costi anti contagio stimati del CSE in relazione all'adeguamento del PSC per le misure anti contagio e l'aumento/diminuzione degli oneri per la sicurezza competono alla stazione appaltante la quale deve assicurare il finanziamento, sia assorbendo il relativo importo dalla voce “imprevisti”, sia utilizzando le eventuali economie disponibili, sia con incremento delle risorse, ovvero, se non possibile, con lo stralcio di opere purché sia comunque garantita la funzionalità dell'opera.

 

Allegato A
“Misure di sicurezza anti-contagio Covid 19 nei cantieri pubblici - linee guida ed elenco voci”

 

Indice
Linee guida misure anticovid-19 per i cantieri dei lavori pubblici
Introduzione
Iter procedimentale
Spese per l'attuazione delle misure anti COVID-19
Guida all'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19
Principali riferimenti normativi a livello nazionale
Elenco misure anti covid-19 per i cantieri dei lavori pubblici 1
 

Linee guida misure anticovid-19 per i cantieri dei lavori pubblici

Introduzione
La situazione pandemica attuale dovuta al Covid-19 ha prodotto per imprese e committenti di lavori, sia pubblici che privati, un aggravio di attività e di costi non riconducibili ai rischi propri delle lavorazioni ovvero dello specifico cantiere, integrando condizioni d'impresa estranee al consueto ordinario rischio imprenditoriale.
In relazione ai contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in divenire, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale e comunque tenendo conto dell'evolversi della situazione emergenziale occorre tenere conto delle maggiori spese a carico delle imprese dovute all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l'altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione. Le misure ivi previste comportano infatti, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l'attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.
Si puntualizza preliminarmente che i conseguenti eventuali maggiori oneri dovuti alla minore produttività saranno oggetto di valutazione in sede di cantiere caso per caso e non sono considerati nel presente documento.
Per i cantieri che dovranno riprendere l'attività, vi è l'obbligo del datore di lavoro di provvedere, con le rappresentanze sindacali, all'adozione/integrazione del protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'Allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020 e alla definizione del comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione di cui sopra, prevedendo, altresì, ai sensi del punto 10 dell'Allegato 13 del DPCM 11 giugno 2020, la costituzione dei comitati territoriali, laddove per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali (ovvero in assenza dei rappresentanti sindacali aziendali), non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali.

Iter procedimentale
Il CSE provvede ad integrare il PSC con le misure anti-contagio coerentemente con quanto disposto dall'allegato 13 del DPCM 11 giugno 2020 e a trasmetterlo al RUP per la relativa approvazione, il quale lo trasmette al datore di lavoro dell'impresa affidataria per il conseguente adeguamento del proprio POS e di quelli dei subappaltatori.
Successivamente all'approvazione dei POS da parte del CSE, ogni datore di lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese subaffidatarie provvederà ad avviare l'attività informativa nei confronti dei lavoratori operanti nel cantiere, in conformità al punto 1 dell'Allegato 13 del DPCM 11 giugno 2020 (laddove previsto, coinvolgendo anche gli enti bilaterali).
In attuazione del punto 9 dell'Allegato 13 del DPCM 11 giugno 2020, il medico competente (MC) di ogni impresa esecutrice (appaltatrice e subaffidataria) collabora con il datore di lavoro e i RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il CSE, ove nominato, nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.
In particolare, il medico competente segnala al datore di lavoro eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy, al fine di tutelare maggiormente il lavoratore, applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo, potrà suggerire l'adozione di ulteriori provvedimenti qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (al riguardo si richiama la Circolare Ministero della Salute n.14915/2020).
In tutti i casi dovranno essere coinvolti, oltre agli RLS/RLST, anche i Servizi di Prevenzione e Protezione e i Medici competenti delle imprese interessate e, per gli aspetti formativi, prevedere il coinvolgimento delle Parti sociali, attraverso gli Organismi paritetici di Settore.
Resta inteso il pieno rispetto dei CCNL (edile principalmente) e il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali di settore e delle RSU, nel rispetto dei protocolli e degli accordi vigenti.
In appendice si riporta un elenco dei principali riferimenti normativi a livello nazionale, ai quali si aggiungono le varie disposizioni a carattere regionale e, in taluni casi, anche comunale.

Spese per l'attuazione delle misure anti COVID-19
In generale potranno individuarsi maggiori spese per l'attuazione delle misure anti-contagio e anti-diffusione del contagio, che potranno ricondursi, richiamando per analogia quanto definito dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:
a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta;
b) oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti alle misure per la gestione anti-COVID-19 connesse alla propria attività svolta in cantiere e alle misure organizzative e gestionali del cantiere. Tali oneri potrebbero essere ricompresi nell'ambito di un aumento delle spese generali riconosciute all'operatore economico.
A margine, si evidenzia che la messa in atto delle misure anti COVID-19 previste dai protocolli potrebbe generare l'insorgenza di oneri di natura gestionale ed organizzativa a carico del datore di lavoro, necessari a garantire il pernottamento delle maestranze in condizioni di sicurezza.
Si segnala inoltre che, anche laddove non sia presente il PSC, ove ricorrano i presupposti, la stima dei costi della sicurezza dovrà essere aggiornata ai sensi dell'allegato XV punto 4.1.2 D.lgs 81/2008 a cura del responsabile dei lavori.

Guida all'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19
L'elenco delle misure “antiCOVID-19”, di seguito riportato, si rifà a quanto già previsto nel D.Lgs 81/2008 e nella normativa emergenziale vigente, fermo restando la centralità dei ruoli del coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in assenza del CSE) e del datore di lavoro/impresa, oltre che del medico competente.
La principale finalità dell'elenco, oltre che rammentare le misure anti-contagio, è quella di fornire una fonte vincolante per quantificare i costi anti-contagio e distinguere questi dagli oneri anti-contagio aziendali.
A fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione dell'emergenza COVID-19, delle fonti pattizie e delle procedure elaborate dal CNCPT, in linea con le indicazioni ad oggi esistenti, si è cercato di portare a sintesi l'assetto delle misure vigenti e gli impatti applicativi delle stesse, individuando:
a. le misure da adottare, precisandone, per ciascuna, se rientrante fra i “costi anti-contagio” oppure fra gli “oneri anti-contagio aziendali” come definiti in precedenza; si evidenzia che alcune misure sono indicate sia fra i “costi della sicurezza”, sia fra gli “oneri aziendali della sicurezza”, o ancora, puntualmente, in uno solo dei due gruppi, in funzione delle scelte progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE;
b. i soggetti tenuti ad indicarle (RL/CSE o datore di lavoro/impresa);
c. il possibile costo della misura stessa, solo per la quota di costo della sicurezza (vedi ultimo capoverso).
Le misure sono state suddivise utilizzando come riferimento i paragrafi del Protocollo condiviso per i cantieri di cui all'Allegato 13 del DPCM 11 giugno 2020 (di seguito Protocollo).
I paragrafi del Protocollo sono 10 come di seguito elencati.
1. Informazione
2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
3. Pulizia e sanificazione nel cantiere
4. Precauzioni igieniche personali
5. Dispositivi di protezione individuale
6. Gestione spezi comuni (mensa, spogliatoi)
7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)
8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
10. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione
L'elenco voci, descritte e raggruppate sulla base dei paragrafi del Protocollo, si sviluppa su 9 colonne:
colonna A: numero progressivo della voce/articolo
colonna B: descrizione del capitolo
colonna C: descrizione della voce
colonna D: descrizione dell'articolo
colonna E: unità di misura
colonna F: importo senza SG (spese generali) colonna G: importo con SG (spese generali) colonna H: indicazione costi della sicurezza colonna I: indicazione oneri aziendali della sicurezza
Per le misure rientranti nei costi anti-contagio, necessarie a seguito dell'integrazione del PSC, è stato indicato l'importo rapportato all'unità di misura utilizzata, mentre per le misure ritenute essere oneri anti-contagio aziendali non è stato valorizzato nessun importo dal momento che detti oneri costituiscono una quota parte delle spese generali, quotate in Regione Marche al 15%.
In fase di erogazione di eventuali “extra somme” dovute al COVID-19 dovrà essere verificata la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese. In tal senso potrà essere utile prevedere come condizione di pagamento la dimostrazione, attraverso specifica dichiarazione, da parte dell'Appaltatore di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche, al fine di evitare “doppi pagamenti”.

A. Cantieri in corso
Si possono verificare due fattispecie:
1. Cantieri sospesi, per i quali si procederà a riapertura;
2. Cantieri che non sono stati sospesi o comunque sono già ripresi.
In entrambe le ipotesi 1 e 2 si procede con l'art. 106 D.Lgs. 50/16 comma 1 lett. “c”, o in alternativa la previsione di cui all'art.106 comma 2 nei limiti indicati dal medesimo articolo, o art. 132 comma 1 lettera b del D.lgs 163/2006 nel caso di applicazione del codice dei contratti previgente.

B . Cantieri futuri
Cantieri futuri per i quali le procedure di gara sono in corso o da avviare che potranno comportare attività di messa in sicurezza del cantiere, anche attraverso l'integrazione del PSC; si distinguono le seguenti ipotesi:
1. Procedure di gara per le quali è stata predisposta l'aggiudicazione con contratto stipulato o da stipulare;
2. Procedure di gara per le quali è stata già presentata l'offerta ed è stata avviata la fase di valutazione;
3. Procedure di gara per le quali è stata avviata la procedura, ovvero avviata la manifestazione di interesse a seguito dell'adozione di uno specifico atto di indizione, e non è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
4. Procedure di gara da avviare sulla base di un progetto verificato;
5. Interventi per i quali è in corso la progettazione o deve essere avviata.
Punti 1 e 2: Per le procedure di gara di cui ai numeri 1 e 2 può trovare applicazione l'art. 106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. “c”, o in alternativa la previsione di cui all'art.106 comma 2 nei limiti indicati dal medesimo articolo. Per le stesse si procede con la modifica immediatamente dopo la stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori.
Punti 3 e 4: Per le procedure di cui ai numeri 3 e 4 può trovare applicazione l'art.106 D.Lgs. 50/16 comma 1 lett. “a” prevedendo un'opzione in aumento per disciplinare le eventuali misure da adottare e quantificare al momento della stipula del contratto per far fronte alla situazione dell'emergenza Covid-19, laddove ancora persistente. L'opzione avverrà mediante apposite integrazioni dei documenti di gara e senza necessità di rivedere gli elaborati progettuali. Ai maggiori oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'opzione potrà essere fatto fronte con le somme previste nel quadro economico per gli imprevisti e con le economie derivanti dal ribasso d'asta. In tali ipotesi l'importo dell'opzione in aumento non rileva ai fini della qualificazione degli operatori economici e del valore totale dell'appalto ai fini della determinazione della soglia.
Punto 5: Per le procedure di cui al numero 5 la progettazione deve essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto, attraverso l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19. I documenti di progetto dovranno essere strutturati in modo da rendere evidenti le misure operative anticovid-19, chiaramente individuate e stimate, da mettere in atto per eseguire le lavorazioni in sicurezza laddove al momento della consegna del cantiere sia sempre necessaria la loro attivazione.
Per far fronte all'eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell'emergenza, la stazione appaltante può prevedere l'introduzione di un'opzione ai sensi dell'art. 106 comma1 lett. “a” del D.Lgs. 50/16 con due modalità, al fine di dare continuità agli investimenti pubblici e non bloccare le procedure di gara attuali e future.
1. Con la prima modalità, nella determinazione dell'importo dell'appalto si terrà conto delle maggiori somme necessarie per attivare le misure derivanti dall'emergenza Covid-19, evidenziando sui documenti di progetto l'importo derivante dall'incremento delle misure, al fine di rivedere in diminuzione l'importo da corrispondere all'aggiudicatario laddove le misure previste non dovranno più essere messe in atto. La stazione appaltante a tal fine dovrà esplicitare gli importi che potranno essere oggetto di riduzione e definire l'importo a base di gara tenendo conto sia dei costi aggiuntivi da PSC, sia di quelli derivanti dai maggiori oneri per la sicurezza. Laddove sia attivata l'opzione in diminuzione, l'importo definito per far fronte all'emergenza Covid nel PSC sarà sottratto per intero, in quanto afferente a misure non più necessarie. Per quanto concerne gli oneri della sicurezza eventualmente riconosciuti, l'importo da detrarre sarà calcolato applicando il ribasso offerto sull'importo determinato dalla stazione appaltante e decurtando l'importo così ottenuto dall'importo contrattuale.
2. Con la seconda modalità, la determinazione dell'importo dell'appalto non terrà conto delle
maggiori somme necessarie per attivare le misure derivanti dall'emergenza Covid-19. Tale importo sarà comunque evidenziato nei documenti di gara attraverso un'opzione di incremento al fine di rivedere in aumento l'importo da corrispondere all'aggiudicatario laddove le misure previste dovranno essere messe in atto. La stazione appaltante, a tal fine, dovrà esplicitare gli importi che potranno essere oggetto di incremento e definire l'importo a base di gara non tenendo conto, nè dei costi aggiuntivi da PSC, né degli eventuali maggiori oneri per la sicurezza. Laddove sia attivata l'opzione in aumento, l'importo definito per far fronte all'emergenza Covid nel PSC sarà aggiunto. Per quanto concerne gli eventuali maggiori oneri della sicurezza, l'importo da aggiungere sarà calcolato applicando il ribasso offerto sull'importo determinato dalla stazione appaltante nell'opzione di incremento e aggiungendo l'importo così ottenuto all'importo contrattuale.
In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso, relativamente alle ipotesi sopra individuate, è opportuno che le stazioni appaltanti si riservino sempre, sia al momento della consegna dei lavori che in fase di esecuzione, la possibilità di procedere all'adeguamento della documentazione progettuale, con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e agli eventuali maggiori oneri per la sicurezza. L'eventuale aumento/diminuzione dei costi anti contagio stimati del CSE in relazione all'adeguamento del PSC per le misure anti contagio e l'aumento/diminuzione degli oneri per la sicurezza competono alla stazione appaltante la quale deve assicurare il finanziamento, sia assorbendo il relativo importo dalla voce “imprevisti”, sia utilizzando le eventuali economie disponibili, sia con incremento delle risorse, ovvero, se non possibile, con lo stralcio di opere purché sia comunque garantita la funzionalità dell'opera.

Principali riferimenti normativi a livello nazionale
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo unico Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art 4;
- DPCM 11 Marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro -14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 - fra il Governo e le parti sociali;
- Protocollo MIT 19 marzo 2020;
- DPCM 22 marzo 2020;
- Protocollo OO.DD. e OO.SS. del Settore Edile 24 marzo 2020;
- DPCM 10 aprile 2020;
- Circolare CNCPT 16 aprile 2020;
- Protocollo del 24 aprile 2020, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Confartigianato, CNA, Claai, Casartigiani, Confapi, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL;
- DPCM 26 aprile 2020;
- Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”;
- Allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”;
- Circolare Ministero della Salute n.14915 del 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività
- DPCM 17 maggio 2020;
- Allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” (ex Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
- Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” (ex Allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020).
- DPCM 11 giugno 2020;
- Allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”;
- Allegato 13 del DPCM 11 giugno 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”.
 

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