Regione Campania
Ordinanza 15 luglio 2020, n. 62
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COV1D-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in merito all’esercizio dei servizi e delle attività economiche e sociali. Conferma.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;
VISTO, in particolare, Part. 1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (omissis) 8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto- legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020 e, in particolare, l’art.3, comma 2, che fa obbligo di adozione di protezione delle vie respiratorie, l’art.4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia), a norma del quale “7. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto., (omissis) 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). (omissis)In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, (omissis) 5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonchè quelle dell'articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, (omissis) 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: (omissis) c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; (omissis) ”, nonché l’art.6 {Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero), a mente del quale “ 1. Fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonchè le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
(omissis) 3. Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia”',
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art. 1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)”',
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 79;
VISTE le Ordinanze regionali nn.48-55, con le quali è stata disposta la riapertura di diverse attività e servizi, purché nell’osservanza delle misure di sicurezza elaborate dall’Unità di Crisi regionale e condivise nella Conferenza delle Regioni;
VISTA l’Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, con la quale, con riferimento all’intero territorio regionale, è stata disposta, tra l’altro, la riattivazione, purché nel rispetto dei protocolli approvati su istruttoria dell’Unità di crisi regionale, di corsi di lingue, di laboratori e di altre attività formative o ricreative presso tutti gli enti all’uopo autorizzati, delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, delle attività di cinema, teatri e spettacoli dal vivo, all’aperto e al chiuso, della fruizione delle spiagge libere, e sono state aggiornate ed integrate le misure di sicurezza relative alle strutture ricettive, approvate in allegato all’ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data;
VISTA l’Ordinanza n. 59 dell’ 1 luglio 2020, con la quale è stata disposta, tra l’altro, con efficacia fino al 15 luglio 2020 salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, la proroga del divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) nonché con distributori automatici, del divieto, dalle ore 22,00 alle ore 6,00 di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
VISTA l’Ordinanza n. 60 del 4 luglio 2020, con la quale è stato disposto, tra l’altro, fino al 20 luglio 2020, l’obbligo, per le aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere, aventi sede sul territorio regionale, che prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera di osservanza delle Linee guida allegate sub 1 alla Ordinanza medesima nonché, per agli esercenti il trasporto marittimo, di linea e non di linea, di osservanza delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla Ordinanza, in sostituzione di quelle già vigenti, rinviando a successivo provvedimento l’applicazione delle nuove linee guida anche ai sistemi di trasporto diversi da quello marittimo, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica;
VISTA l’Ordinanza n. 61 dell’8 luglio 2020, con la quale è stato stabilito, tra l’altro, fino al 14 luglio 2020:
è stato stabilito l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi;
è stato stabilito l’obbligo per gli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare assembramenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo, precisando che con riferimento al trasporto su gomma e ferro, restano ferme, fino a successiva disposizione, le attuali limitazioni - di cui al protocollo allegato all’ordinanza n.41 del 1 maggio 2020 - anche in ordine al carico di passeggeri consentito a bordo, nelle more delle competenti valutazioni e determinazioni degli organi statali;
è stata demandata ai Sindaci dei Comuni interessati, nella qualità di Autorità Sanitaria locale, l’adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d’acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da garantire il rispetto del necessario distanziamento e l’ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli;
con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. dell’ 11 giugno 2020, in tema di ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen e di spostamenti da e per gli Stati diversi da quelli previsti dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno, al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di positività al virus Covid-19, è stato dato mandato alle AASSLL competenti e all’istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari (tamponi e/o test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020. Alle Autorità ed Enti competenti è raccomandato il puntuale controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al citato art.4, comma 3 DPCM 11 giugno 2020;
VISTO il chiarimento n. 28 del 9 luglio 2020 all’ordinanza n. 61 dell’8 luglio 2020 in tema di trasporto pubblico su gomma e ferro;
PRESO ATTO
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 sono state prorogate, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e confermate, sino alla predetta data, le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
che con il succitato provvedimento è stata disposta, altresì, la sostituzione degli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, con gli allegati nn. 1 e 2 al menzionato decreto del 14 luglio 2020;
RILEVATO
che l’Unità di Crisi regionale ha segnalato che il quadro epidemiologico attuale non presenta significativi profili di scostamento rispetto a quello sussistente al momento di adozione delle citate ordinanze nn.56/2020, 59/2020, 60/2020 e 61/2020, e che non sono stati rilevati, durante la vigenza delle citate ordinanze, cluster riconducibili alle attività di cui si è disposta l’apertura ed ha pertanto ha espresso parere favorevole alla conferma delle disposizioni regionali di cui alle Ordinanze medesime, precisando che lo scenario è costantemente monitorato e che, laddove dovessero esservi modifiche di tipo epidemiologico, anche in termini di fascia di età degli interessati,. Saranno rivalutate le modifiche da apportare;
VISTO
il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 9/Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 6 luglio - 12 luglio 2020 (aggiornati al 12 luglio 2020, h. 11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso per riduzione complessiva dei casi, con una aita capacità di contenimento della contagiosità, mantenendo costantemente il valore di Rt (indice di Replicazione totale regionale), nella indicata settimana, inferiore a 1;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, Part. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;
VISTO 1’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
RITENUTO
che, in considerazione della situazione epidemiologica rilevata nel territorio regionale, occorre disporre la conferma delle misure previste con le ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020 e n.60 del 4 luglio 2020 n.61 dell’8 luglio 2020 e delle altre disposizioni regionali adottate ai sensi dell’art. 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, per quanto vigenti alla data del 14 luglio 2020;
che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
 

ORDINANZA

1. Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 31 luglio 2020, salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza del monitoraggio quotidiano effettuato dall’Unità di Crisi regionale, su tutto il territorio regionale della Campania sono confermate le misure disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell’8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 e, per l’effetto:
1.1. È consentita l’attività di corsi di lingue, di laboratori e di altre attività formative o ricreative presso tutti gli enti all’uopo autorizzati, purché nel rispetto del protocollo allegato sub 2 all’ordinanza n.52 del 26 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
1.2. Le misure di sicurezza relative all’esercizio delle strutture ricettive, approvate in allegato all’Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data, sono integrate con le misure di cui al documento allegato sub 1 alla Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, pubblicato sul BURC in pari data.
1.3. È consentita l’attività delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, purché nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
1.4. È consentito lo svolgimento delle attività di cinema, teatri e spettacoli dal vivo, all’aperto e al chiuso, nel rispetto delle misure allegate sub 3 alla Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data, ad aggiornamento ed integrazione delle misure di cui al documento allegato sub D) all’Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
1.5. La fruizione delle spiagge libere resta consentita nel rispetto del documento allegato sub 4 alla Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, pubblicata sul BURC in pari data, recante parziale aggiornamento delle misure di sicurezza approvate nell’allegato sub 1 all’Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
1.6. È consentito lo svolgimento di attività congressuali, purché nel rispetto delle misure di sicurezza allegate sub F) all’Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020, pubblicata sul BURC di pari data.
1.7. Resta demandato alle singole strutture sanitarie, riabilitative e residenziali, pubbliche e private, di disciplinare ed organizzare, dandone diffusa comunicazione all’utenza, l’accesso di accompagnatori e visitatori nelle sale di attesa e nei reparti, in coerenza con quanto disposto dall’art. 1, lett. aa) e bb) del DPCM 11 giugno 2020 e nel rispetto dell’assoluto divieto di assembramenti.
1.8. Resta confermato il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) nonché con distributori automatici.
1.9. Dalle ore 22,00 alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali.
1.10. Restano consentiti gli spettacoli e le performance delle bande musicali, esclusivamente in postazione fissa (non in movimento), purché nella stretta osservanza delle misure precauzionali riportate nell’Allegato 1-“PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI” al DPCM 14 luglio 2020, per quanto compatibili.
1.11. È consentita l’attività di ballo nelle discoteche e locali consimili, entro i limiti e nella stretta osservanza delle misure precauzionali di cui al Protocollo allegato sub 1 all’ Ordinanza n. 59 dell’ 1 luglio 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
1.12. Sono consentiti gli sport di contatto, nella stretta osservanza delle misure precauzionali di cui al Protocollo allegato sub 2 all’ordinanza n. 59 dell’ 1 luglio 2020 pubblicata sul BURC in pari data.
1.13. Lo svolgimento di sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, è consentito nella stretta osservanza delle misure precauzionali di cui al Protocollo allegato sub 3 all’ordinanza n. 59 dell’ 1 luglio 2020, pubblicata sul BURC in pari data.
1.14. A tutte le aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere, aventi sede sul territorio regionale, che prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera è fatto obbligo di osservanza delle Linee guida allegate sub 1 all’ Ordinanza n. 60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020.
1.15. Agli esercenti il trasporto marittimo, di linea e non di linea, è fatto obbligo di osservanza delle misure di sicurezza allegate sub 2 alla Ordinanza n. 59 dell’ 1 luglio 2020, pubblicata sul BURC in pari data. Con riferimento ai sistemi di trasporto diversi da quello marittimo, restano confermate le misure e le limitazioni - di cui al protocollo allegato all’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020 - anche in ordine al carico di passeggeri consentito a bordo, nelle more delle competenti valutazioni e determinazioni degli organi statali.
1.16. È fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.
1.17. Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare assembramenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi. Salve le ulteriori sanzioni previste per l’eventuale inosservanza dell’obbligo di indossare la mascherina, eventuali passeggeri sprovvisti dell’indicato dispositivo di protezione individuale dovranno essere invitati a scendere e, in caso di rifiuto, andrà richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.
1.18. Nell’ambito dei porti di rilevanza regionale, è demandata ai Sindaci dei Comuni interessati, nella qualità di Autorità Sanitaria locale, l’adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d’acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da garantire il rispetto del necessario di stanziamento e l’ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli.
1.19. Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, in tema di ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen e di spostamenti dagli Stati previsti dall’art. 1, comma 2 dell’ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020 o comunque diversi da quelli previsti dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 (“Le persone, che fanno ingresso in Italia (omissis) anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati"), al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di positività al virus Covid-19, è dato mandato alle AASSLL competenti e all’istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari (tamponi e/o test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 e/o previsti dall’art. 1, comma 2 dell’ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020. Alle Autorità ed Enti competenti è raccomandato il puntuale controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al citato art.4, comma 3 DPCM 11 giugno 202.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 1. della presente ordinanza, sono altresì confermate fino al 31 luglio 2020 le ulteriori misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, fatta eccezione per quanto previsto dal punto 1.a, n.53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 14 luglio 2020.
3. È fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini nonché ai titolari delle attività economiche e sociali di attuare puntualmente le misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni vigenti in materia per la prevenzione dei rischi di contagio. Si richiamano le sanzioni previste per l’eventuale inosservanza.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento e delle misure prescritte dagli allegati nello stesso richiamato sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art. 1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’Autorità Portuale, all’ANCI Campania, agli esercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.