Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2020, n. 39
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 - Riavvio di attività attualmente sospese.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;
Tenuto conto delle richieste formulate dalle pro loco e dagli enti locali umbri circa l’organizzazione di sagre e feste popolari nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione;
Vista la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande”;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 come covertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l’avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempli tutte, neanche in tempi differiti;
Dato atto che nella scheda “Professioni della montagna” di cui all’ordinanza 33 del 12 giugno 2020 è ricompresa anche l’attività di guida turistica;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Richiamate le ordinanze della Presidente della Giunta regionale che sono state emanate dall’inizio del diffondersi dei contagi nel territorio regionale per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID 2019;
Rilevato che l’Umbria continua ad evidenziare un declino della curva epidemica e che è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche, produttive e culturali attualmente sospese, subordinando l’attuazione dello stesso ad un attento monitoraggio, prevedendo che, sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla sospensione del piano di riapertura anche in esito alla continua verifica da parte del Comitato scientifico regionale da tempo insediato;
Rilevato che a seguito dell’analisi delle attività produttive e culturali umbre e degli addetti alle stesse si prospetta uno scenario piuttosto rassicurante sul fronte del livello di rischiosità delle attività realizzate in Umbria, ma che nel contempo si accompagna ad una prospettiva economica particolarmente compromessa;
Considerato che:
- l’Umbria, come altre regioni, ha un indice di contagiosità estremamente basso differenziandosi in tal senso da altre realtà territoriali;
- il sistema sanitario regionale è in grado di monitorare e trattare in maniera coerente l’evoluzione della situazione sanitaria grazie ad una importante attività di coordinamento ed indirizzo della Regione e dell’Università e ad una capillare presenza di strutture territoriali che garantiscono immediata capacità di risposta in caso di recrudescenza di casi di contagio;
- il Governo tramite il Commissario ha assicurato categoricamente e pubblicamente una massiccia capacità di risposta in termini di supporto e fornitura di dispositivi di protezione che potranno essere reperiti o destinati alla popolazione regionale, in particolare si raccomanda comunque l’applicazione dei principi contenuti nelle guide regionali per la sicurezza delle riaperture, nonché degli ulteriori documenti di specificazione, già condivisi con le parti sociali, ed approvati dal COR Umbria;
Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori;
Viste le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 14 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite nel DPCM del 14/07/2020 allegato 1;
Dato atto che tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale ed igienico- comportamentale finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-COV-2, in tutti i contesti di vita sociale;
Dato atto che quanto previsto nella presente ordinanza ha come presupposto la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti e comunque:
•si dovranno realizzare tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie legate alla capacità di operare in sicurezza, sia con riferimento al personale dipendente, oltre che ai lavoratori autonomi, sia con riferimento alla fruizione da parte dei cittadini dei servizi commerciali e produttivi;
• in particolare si raccomanda l’applicazione dei principi contenuti nelle guide regionali per la sicurezza delle riaperture, nonché degli ulteriori documenti di specificazione, già condivisi con le parti sociali, ed approvati dal COR Umbria;
Richiamata la legge n. 70 del 24 aprile 2020 e la legge 40/2020 circa la sospensione dei procedimenti amministrativi causa covid 19;
Tenuto conto delle linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni in data 9 luglio 2020;
Visto il DPCM del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020;
 

Ordina


Art. 1

E’ consentito l’esercizio delle attività di sagre e fiere locali, ivi comprese le mostre mercato e le feste popolari, nel rispetto delle specifiche linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui all’allegato 1 del DPCM 14 luglio 2020, come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 9 luglio 2020 che allegate alla presente ordinanza ne costituiscono parte integrante e sostanziale - Allegato 1. Le sagre e feste popolari di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 sono consentite per la durata massima di 4 giorni consecutivi.
 

Art. 2

L’esercizio delle attività di cui all’art. 1 dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui alla scheda tecnica allegata al DPCM del 14 luglio 2020 oltre che con riferimento alle sagre e feste popolari alle previsioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2.
 

Art. 3

Per le finalità di cui all’articolo 1, i termini previsti dal comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 sono derogati limitatamente alle sagre e feste popolari la cui effettuazione inizia in data anteriore al sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
 

Art. 4

A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza nel territorio della Regione Umbria è consentito l’utilizzo delle carte da gioco nell’ambito delle attività economiche produttive e ricreative, nella rigorosa osservanza delle specifiche prescrizioni contenute nell’Allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020 oltre che delle norme di legge vigenti.
 

Art. 5

A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza nel territorio della Regione Umbria è consentita la messa a disposizione di giornali, riviste o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all’interno di pubblici esercizi, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti, purché sia indossata la mascherina e, prima e dopo il loro utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle vicinanze.
 

Art. 6

Sono consentite le manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni storiche” nel rispetto delle schede tecniche - RISTORAZIONE, CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO - approvate dalla conferenza delle regioni in data 9 luglio 2020 e recepite dal DPCM del 14 luglio 2020.
 

Art. 7

E’ consentita l’apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°. Si applicano, per il resto, le disposizioni dell’apposita scheda relativa alle strutture termali e centri benessere contenute nell’allegato dell’ordinanza n. 33 del 12 giugno 2020.
 

Art. 8

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria e alle Camere di Commercio di Perugia e Terni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.