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Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 15 luglio 2020, Prot. n. A001/2020/411120/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni in materia di obbligo di utilizzo della mascherina, di distanziamento interpersonale, di individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive ricreative e sociali, nonché di disposizioni transitorie in materia di pagamento per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell’interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell’imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO, in materia, l’ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020.
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 3, del citato Dpcm 26 aprile 2020, l’articolo 11, comma 3, dei citati Dpcm 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020, nonché l’art. 1, comma 3, del citato Dpcm 14 luglio 2020 prevedono che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
CONSIDERATO l’andamento epidemico sul territorio provinciale come attestato nella nota dell’APSS - Dipartimento di Prevenzione acquisita in data 10 giugno 2020 prot. n. 313136, ove nell’incipit si parla di situazione che mostra un netto miglioramento, con un considerevole calo della percentuale dei tamponi positivi e con meno di dieci casi riscontrati negli ultimi dieci giorni. Tale andamento è confermato anche dal rapporto della situazione epidemiologica sul territorio provinciale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, dati relativi alla settimana 29 giugno - 5 luglio 2020 (aggiornati al 7 luglio 2020 h13:00), ove testualmente si riporta quanto segue per la Provincia di Trento: “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 29/6-5/7: 11 | Incidenza: 2.03 per 100000 - Rt: 0.51 (CI: 0.03-1.04) [medio 14gg, casi: 9]’.
CONSIDERATO altresì le conclusioni generali a cui giunge il citato Report ministeriale di monitoraggio settimanale Covid-19 (29 giugno - 5 luglio 2020), ossia: “Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da SARS-CoV- 2, persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti.
•Il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso contenuto. Questo avviene grazie alle attività di testing-tracing-tracking che permettono di interrompere potenziali catene di trasmissione sul nascere. La riduzione nei tempi tra l’inizio dei sintomi e la diagnosi/isolamento permette una più tempestiva identificazione ed assistenza clinica delle persone che contraggono l’infezione.
•Non sorprende pertanto osservare un numero ridotto di casi che richiedono ospedalizzazione in quanto, per le caratteristiche della malattia COVID-19, solo una piccola proporzione del totale delle persone che contraggono il virus SARS-CoV-2 sviluppano quadri clinici più gravi. Questo risultato, atteso in base alla strategia adottata nella fase di transizione, permette di gestire la presenza del virus sul territorio, in condizioni di riapertura, senza sovraccaricare i servizi assistenziali.
•La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente alla seconda metà di giugno 2020, è complessivamente positiva con piccoli segnali di allerta relativi alla trasmissione. Al momento i dati confermano l’opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/PPAA.
•È necessario mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali, continuare a rafforzare la consapevolezza e la compliance della popolazione, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l’isolamento dei casi confermati, la quarantena dei loro contatti stretti. Queste azioni sono fondamentali per controllare la trasmissione ed eventualmente identificare rapidamente e fronteggiare recrudescenze epidemiche. ”
RITENUTO che la situazione evidenziata dai dati riportati rende necessario mantenere misure di prevenzione del contagio da Covid-19;
 

Utilizzo della mascherina

CONSIDERATO che con propria ordinanza del 25 giugno 2020 prot. n. 365730/1 è stato disposto, fino al 14 luglio 2020 compreso, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, in questa fase si ritiene ragionevole prorogare la suddetta misura fino al 31 luglio 2020, in coerenza con quanto previsto dal Dpcm 11 giugno 2020;
 

Distanziamento interpersonale

CONSIDERATO altresì che resta fondamentale per il contenimento della diffusione del contagio il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, tuttavia, alla luce del predetto costante decremento dell’andamento epidemico sul territorio provinciale ed in considerazione dell’allentamento delle misure restrittive alla circolazione delle persone, appare in questa fase ragionevole confermare quanto disposto con ordinanza del Presidente della Provincia di data 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1, ossia che il rispetto di tale distanza non sia obbligatorio per le persone “conviventi”, inteso tale termine in senso atecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti (l’asserzione di tale circostanza afferisce alla responsabilità individuale);
CONSIDERATO ragionevole applicare tale concetto estensivo di “persone conviventi” anche nell’ambito dei protocolli/linee guida predisposte per la riapertura delle attività economiche/produttive/sociali/ricreative, laddove detti documenti fanno espresso riferimento a tale categoria di persone (ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove il documento provinciale di sicurezza per le attività dei servizi di ristorazione parla di “conviventi” quali clienti per i quali non sia necessario applicare il rispetto del distanziamento tra loro, vanno considerati tali non soltanto le persone tra loro coabitanti, ma anche quelli che abbiano rapporti di frequentazione abituale).
 

Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020

VISTO l’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, che prevede quanto segue: “Per consentire la ripresa delle attività economiche, incrementando nel contempo la sicurezza di operatori e clienti, la Giunta provinciale può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli condivisi di regolamentazione sottoscritti tra il Governo o i ministeri e le parti sociali. Queste prescrizioni non possono derogare ai principi e alle linee generali dei suddetti accordi e sono adottate, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche per consentire la riapertura di determinate attività in modo anticipato rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale.”.
VISTE le varie deliberazioni di Giunta provinciale che, ai sensi del citato art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, hanno consentito gradualmente la ripresa delle attività economiche.
CONSIDERATO che la presente fase si caratterizza per una gestione dell’epidemia successiva alla ripresa delle attività economiche, in cui lo strumento provvedimentale tipico è rappresentato dalle ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Provincia in materia di sicurezza e di igiene pubblica.
VISTE le nuove “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;
CONSIDERATA, in questa sede, l’opportunità di adottare e ricomporre allo stato attuale un quadro organico dei vari protocolli e linee guida assunti nell’ambito della riapertura delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali e successivi aggiornamenti, in continuità con i protocolli/linee guida adottati con le varie deliberazioni della Giunta provinciale ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, le quali ultime perdono efficacia con l’adozione della presente ordinanza tranne che nelle parti richiamate nella medesima (ossia, le deliberazioni di Giunta provinciale n. 841 del 19 giugno 2020, n. 838 del 19 giugno 2020, n. 799 dell’11 giugno 2020, n. 741 del 3 giugno 2020, n. 725 del 29 maggio 2020, n. 689 del 22 maggio 2020, n. 656 del 16 maggio 2020 e n. 608 del 14 maggio 2020);
 

Disposizioni transitorie in materia di pagamento per lo smaltimento dei rifiuti urbani

VISTO l’articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg “testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento’’ che ha stabilito, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, la competenza relativa alla gestione delle discariche per rifiuti urbani disciplinate dall'articolo 70, comma 1, nonché alla loro gestione in fase post-operativa, spetti alla Provincia;
VISTA la deliberazione n. 408 del 27 marzo 2020 con cui la Giunta provinciale ha determinato, tra l’altro, la tariffa per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani per l'anno 2020;
PRESO ATTO di più istanze pervenute in merito alle criticità presenti nel settore della raccolta dei rifiuti urbani in relazione all’emergenza Coronavirus, istanze riassunte in particolare nella nota prot. 213171 di data 10 giugno 2020, firmata da gestori dei rifiuti;
CONSIDERATO che alla fatturazione dei corrispettivi dovuti alla Provincia per tali servizi provvede l’Agenzia per la depurazione (ADEP);
CONSIDERATO che la fatturazione ai gestori dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti urbani avviene con la seguente tempistica:
• entro il 31 luglio di ogni anno per il periodo gennaio-giugno del medesimo anno;
• entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento per il periodo luglio- dicembre;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Provincia n. 196660 del 3 aprile 2020 “Proroga termini versamenti in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali”;
RITENUTO opportuno intervenire anche sui termini di fatturazione degli oneri di smaltimento per il conferimento di rifiuti urbani nelle discariche di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, nonché sui termini di pagamento delle fatture già emesse;
Tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina quanto segue

Utilizzo della mascherina

1. è disposto l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è obbligatorio indossare la mascherina:
- per accedere a tutte le attività di vendita/economiche/commerciali/professionali sul territorio provinciale, alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie e alle parafarmacie e negli spazi aperti al pubblico delle banche e degli uffici postali;
- per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea;
- per gli avventori che accedono ai mercati comunali e ad ogni altra area di vendita all’aperto;
- per accedere agli uffici della pubblica amministrazione;
- per accedere a tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Per l’obbligo di usare la mascherina, così come gli altri dispositivi di protezione individuale, da parte degli operatori economici e avventori si rimanda a quant’altro previsto nei vari protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore economico di riferimento o in ambiti analoghi;
 

Distanziamento interpersonale

2. è confermato l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; tuttavia, alla luce del costante decremento dell’andamento epidemico sul territorio provinciale ed in considerazione dell’allentamento delle misure restrittive alla circolazione delle persone si conferma quanto disposto con ordinanza del Presidente della Provincia di data 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1, ossia che il rispetto di tale distanza non è obbligatorio per le persone “conviventi”, inteso tale termine in senso atecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti (l’asserzione di tale circostanza afferisce alla responsabilità individuale);
3. il concetto estensivo di “persone conviventi” si applica anche nell’ambito dei protocolli/linee guida predisposte per la riapertura delle attività economiche/produttive/ricreative/sociali, laddove detti documenti fanno espresso riferimento a tale categoria di persone (ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo, laddove il documento provinciale di sicurezza per le attività dei servizi di ristorazione parla di “conviventi” quali clienti per i quali non sia necessario applicare il rispetto del distanziamento tra loro, vanno considerati tali non soltanto le persone tra loro coabitanti, ma anche quelli che abbiano rapporti di frequentazione abituale);
 

Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020

4. Attività di ristorazione e pubblici esercizi:
- si applica il “Documento Guida” di cui all’Allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 del 22 maggio 2020;
- quale modifica al “Documento Guida” di cui al presente punto, si conferma la seguente misura di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 799 del 11 giugno 2020: “nella somministrazione di alimenti e bevande solo ed esclusivamente in contesti esterni, si ritiene che possa essere consentito al personale addetto, l’utilizzo della visiera protettiva in luogo della mascherina chirurgica;”;
- quale modifica altresì al “Documento Guida” di cui al presente punto, è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- si dispone altresì che sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

5. Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge):
- si applica la scheda tecnica “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;

6. Attività di accoglienza e strutture ricettive
- si applica il “Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive - Gestione del rischio Covid-19 negli alberghi, garnì, rifugi e campeggi - rev. 4 - 10 giugno 2020", adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento e pubblicato sul sito internet istituzionale della provincia autonoma di Trento alla sezione “CORONAVIRUS - NORMATIVA E LINEE GUIDA” (https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e- comunicazioni);
- quale modifica al Protocollo di cui al presente punto, è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani;
- si confermano altresì le seguenti misure di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 799 del 11 giugno 2020:
• per quanto riguarda l’utilizzo delle camere con più di 6 posti letto (camerate) per il pernottamento nei rifugi, è aumentata la capacità di utilizzo delle stesse fino ad un massimo di 2/3 dei posti letto garantendo la distanza di 2 mt tra le persone. Tale indicazione vale anche per gli ostelli;
• è autorizzato il pernottamento nella stessa stanza di minori che appartengono al medesimo gruppo, previa acquisizione di idonea liberatoria resa da parte dei genitori o da chi ne fa le veci;
• per quanto riguarda i miniclub presenti nelle strutture ricettive, si consente l’apertura con i seguenti vincoli:
Tabella Standard rapporto operatori/bambini-ragazzi

Fascia 3 mesi/ 3 anni

1 operatore ogni 4 bambini

Fascia 3/6 anni

1 operatore ogni 6 bambini

Fascia 6/11 anni

1 operatore ogni 7 bambini

Fascia 11/17 anni

1 operatore ogni 10 ragazzi

L’accesso al miniclub potrà essere consentito solo agli ospiti che pernottano almeno 2 notti nella struttura.
I turni nei miniclub al massimo dureranno due ore, andranno privilegiate le attività all’aperto.
Dovranno essere creati gruppi stabili per l’accesso al miniclub e il gruppo va mantenuto nelle diverse attività svolte all’interno del miniclub.
Mantenere l’elenco dei soggetti che usufruiscono dei servizi del miniclub per un periodo di 14 giorni decorrenti dall’ultimo accesso.
Le attività di intrattenimento ludico ricreative - tipo baby dance - gestite da operatori della struttura, potranno essere svolte all’aperto garantendo il distanziamento e controllando che non si formino assembramenti;

7. Attività di cura alla persona
- si applica il “Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di cura alla persona in Provincia autonoma di Trento” adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza in data 15 maggio 2020, di cui all’Allegato 3 della deliberazione di Giunta provinciale di data 22 maggio 2020 n. 689;
- quale modifica al Protocollo di cui al presente punto, è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- si conferma altresì la seguente misura di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1: “è confermata, fino al 31 luglio 2020, la possibilità per i prestatori di servizi alla persona di estetisti e acconciatori di organizzare le rispettive prestazioni lavorative secondo la modalità oraria più confacente in deroga a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 11 del DPP 5 novembre 2008, nr. 52-159/Leg., attuativo della legge 1 agosto 2002, nr. 11 e ss.mm., determinando liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle proprie attività, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all’orario notturno, festivo e ai turni di riposo.’’;

8. Attività nel settore commercio all’ingrosso e al dettaglio
- si applica il “Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Gestione rischio COVID19 Linee di indirizzo per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore COMMERCIO all’ingrosso e al dettaglio’’ adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute, di cui all’Allegato 6 della deliberazione di Giunta provinciale di data 22 maggio 2020 n. 689;
- si conferma la seguente misura di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 799 del 11 giugno 2020: “per le attività di commercio al dettaglio in riferimento al protocollo approvato con la deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020, laddove si fa riferimento ai locali di vendita fino a 40 mq e alla possibilità di far accedere 1 persona alla volta oltre ad un massimo di due operatori, si ritiene possa essere consentito il permanere di massimo 4 persone (compreso/i l’operatore/operatori) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi”;
- si conferma la seguente misura di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1: “non è obbligatorio l’uso dei guanti da parte degli avventori presso le attività di vendita al dettaglio, rimanendo confermato l’obbligo di igienizzazione delle mani prima dell’accesso a dette attività e dei manici dei carrelli della spesa dopo ogni utilizzo”;
- si conferma la seguente misura di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 838 del 19 giugno 2020 “in materia di Commercio al dettaglio su aree pubbliche, si dispone l’uso di mascherine di tipo chirurgico e, solo per le attività che trattano prodotti alimentari e bevande, si lascia l’obbligo di l’utilizzo di guanti monouso. Resta inteso che deve in ogni caso essere praticata l’igiene delle mani”;

9. Uffici aperti al pubblico
- si applica la scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;

10. Piscine
- si applica la scheda tecnica “Piscine” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/ CR7ter-a/COV19;

11. Palestre
- si applica la scheda tecnica “Palestre” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/ CR7ter-a/COV19;


12. Manutenzione del verde
- si applica la scheda tecnica “Manutenzione del verde” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;


13. Biblioteche
- si applica il “Protocollo di sicurezza sul lavoro per la gestione del rischio da sars cov2 nelle biblioteche” (ver. 1 - 1 giugno 2020) adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute, di cui all’Allegato 1 della deliberazione di Giunta provinciale di data 3 giugno 2020 n. 739;


14. Musei, castelli e fortificazioni della prima guerra mondiale
- si applica il “Protocollo di sicurezza sul lavoro per le attività museali, dei castelli e delle fortificazioni della prima guerra mondiale” (ver.1 - 01 giugno 2020) adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute, di cui all’Allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale di data 3 giugno 2020 n. 739;
 

15. Archivi
- si applica, per quanto di rilevanza, la scheda tecnica “Musei, archivi e biblioteche” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;
 

16. Attività fisica all’aperto
- si applica la scheda tecnica “Attività fisica all’aperto" di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;


17. Noleggio veicoli e altre attrezzature
- si applica la scheda tecnica “Noleggio veicoli e altre attrezzature” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;


18. Informatori scientifici del farmaco
- si applica la scheda tecnica “Informatori scientifici del farmaco" di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;


19. Aree giochi per bambini - Sale giochi
- si applica la scheda tecnica “Aree giochi per bambini - Sale giochi” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;
- si conferma, rispetto al contenuto della scheda tecnica di cui al periodo precedente, la seguente misura di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia 25 giugno 2020 prot. n. 365730/1: “per le aree giochi per bambini presenti all’interno di aree pubbliche e private, in alternativa alla pulizia periodica degli stessi, i gestori possono consentirne l’utilizzo anche qualora i medesimi gestori mettano a disposizione degli utenti strumenti di pulizia delle mani (quali, ad es., in un parco pubblico, la presenza di una fontana nei pressi dell’area gioco)’’;


20. Circoli culturali e ricreativi
- si applica la scheda tecnica “Circoli culturali e ricreativi’’ di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;


21. Formazione professionale
- si applica la scheda tecnica “Formazione professionale’’ di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19, integrata, per quanto diversamente disposto, con il contenuto dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 27 maggio 2020 prot. n. 289531/1 “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni relative allo svolgimento degli esami dei percorsi di Iefp di qualifica e diploma e tirocini formativi tirocini curriculari e tirocini estivi - nell’ambito dei percorsi del sistema educativo provinciale e dell’alta formazione professionale’;


22. Attività di spettacolo, delle federazioni, di associazioni culturali e loro aderenti
- si applica il “Protocollo di sicurezza sul lavoro - Gestione del rischio Covid-19 per le Attività di spettacolo, delle federazioni, di associazioni culturali e loro aderenti ’ vers.. 1 - 24 giugno 2020, adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento e pubblicato sul sito internet istituzionale della provincia autonoma di Trento alla sezione “CORONAVIRUS - NORMATIVA E LINEE GUIDA” (https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e-comunicazioni);


23. Parchi tematici e di divertimento
- si applica la scheda tecnica “Parchi tematici e di divertimento” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19, integrata, per quanto compatibile, con il contenuto del protocollo “Tavolo Tecnico Esperienze - Covid19” per le attività guidate in ambienti esterni di cui di cui all’Allegato 11 della deliberazione di Giunta provinciale di data 22 maggio 2020 n. 689;


24. Sagre e fiere locali
- si applica la scheda tecnica “Sagre e fiere locali” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;


25. Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
- si applica il “Protocollo Salute e Sicurezza - Covid-19 Servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini ed adolescenti ” (ver. 2 - 19 giugno 2020) adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute, di cui all’Allegato della deliberazione di Giunta provinciale di data 19 giugno 2020 n. 841;


26. Centri termali e centri benessere
- si applica il “Documento tecnico Centri termali e centri benessere” di cui all’Allegato 1 della deliberazione di Giunta provinciale n. 799 di data 11 giugno 2020;
- - quale modifica al Documento di cui al presente punto, è consentita la messa a
disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

 

27. Attività guidate in ambienti esterni denominate “Esperienze”
- si applica il protocollo “Tavolo tecnico Esperienze - Covid19” di cui all’Allegato 11 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 di data 22 maggio 2020;
- si conferma la seguente misura di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 838 di data 19 giugno 2020: “per quanto riguarda il “Protocollo Esperienze” approvato con deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020, alla luce del favorevole attenuamento del problema del contagio da COVID - 19 e da quanto adottato al riguardo dalle regioni vicine (Lombardia, Veneto ed in particolare Alto Adige) circa le attività esperienziali all'aperto che prevedono la composizione di gruppi, si dispone che venga tolto dal punto 4 dell'allegato 3 "Esperienze" il riferimento al limite delle 10 (dieci) persone, prevedendo invece un tetto prudenziale non definito, che di volta in volta venga identificato dalla responsabilità del professionista secondo la tipologia di attività proposta (es. una facile escursione rispetto ad una escursione maggiormente impegnativa), sempre nel rispetto delle altre misure di sicurezza stabilite nel medesimo protocollo. Inoltre viene disposto di integrare il protocollo "Esperienze" di cui al periodo precedente, prevedendo che per quelle "attività estreme" (es. parapendio in coppia) in cui è necessario il contatto con l'istruttore, lo stesso possa essere effettuato purché venga indossata e mantenuta, per tutto il periodo della prestazione, idonea mascherina protettiva”;
 

28. Congressi e grandi eventi fieristici
- è confermata la sospensione fino al 31 luglio 2020 di congressi, grandi eventi fieristici ed eventi ad essi assimilabili in quanto trattasi di eventi che vedono la partecipazione di un numero considerevole di persone da ospitare in ambienti chiusi e per i quali difficilmente possono essere rispettati le misure di sicurezza e di prevenzione dal contagio, stante l’attuale persistenza, anche se contenuta, della diffusione del virus;
 

29. Sale slot, sale giochi, bingo e sale scommesse
- si applica la scheda tecnica “Sale slot, sale giochi, bingo e sale scommesse” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19;
 

30. Discoteche
- si applica la scheda tecnica “Discoteche” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/ CR7ter-a/COV19;
 

31. Attività del comparto costruzioni pubblico e privato
- con riferimento agli specifici settori di attività, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro adottato, si applica il “Protocollo di sicurezza per le attività del comparto costruzioni pubblico e privato in Provincia autonoma di Trento ” di cui all’Allegato 4 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 di data 22 maggio 2020. Questo protocollo si applica ai cantieri temporanei e mobili previsti dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008;
- in materia, per quanto di interesse, si veda anche la deliberazione di Giunta provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 e s.m.i., avente ad oggetto “ Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020”;


32. Attività di logistica trasporti e consegne a domicilio
- si applica il “ “Protocollo di sicurezza per le attività di logistica e trasporti e consegne a domicilio in Provincia autonoma di Trento” di cui all’Allegato 5 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 di data 22 maggio 2020;


33. Centri commerciali al dettaglio
- si applica il “Protocollo per riapertura dei centri commerciali” di cui all’Allegato 7 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 di data 22 maggio 2020;
- si confermano le seguenti misure di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 838 di data 19 giugno 2020:
• “per quanto riguarda il “Protocollo per riapertura centri commerciali” approvato con deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020, alla luce del favorevole attenuamento del problema del contagio da COVID - 19, si dispone di consentire l'occupazione delle aree comuni per esposizioni temporanee nei centri commerciali, venendo quindi meno lo specifico divieto previsto dal citato protocollo, purché vengano assicurati i percorsi nelle gallerie assicurando il necessario distanziamento tra i clienti”;
• “di chiarire che, con l’adozione tramite la deliberazione di Giunta provinciale n. 799 del 11 giugno 2020 della Scheda tecnica “Aree giochi per bambini” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 9 giugno 2020, prot. 20/83/CR01/COV19, è consentito all’interno dei centri commerciali l’utilizzo delle aree gioco nel rispetto del contenuto della predetta Scheda tecnica, venendo dunque meno il divieto in proposito previsto dal paragrafo 3 del Protocollo per la riapertura dei centri commerciali approvato con deliberazione n. 689 del 22 maggio 2020”;


34. Attività in agricoltura e nei lavori forestali
- con riferimento agli specifici settori di attività, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro adottato, si applica il “Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura e nei lavori forestali’’ - rev. 4 di cui all’Allegato 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 799 di data 11 giugno 2020. Questo protocollo contiene le disposizioni da applicarsi per le attività di agriturismo, fattoria didattica, enoturismo e agricampeggio, fatto salvo, per quanto non espressamente ivi previsto, il “ Protocollo di sicurezza sul lavoro per attività di accoglienza e strutture ricettive - Gestione del rischio Covid-19 negli alberghi, garnì, rifugi e campeggi - rev. 4 - 10 giugno 2020’’ di cui al punto 6.;
- si confermano le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia di data 13 giugno 2020 prot. n. 318493/1 in materia di “Quarantena per i lavoratori stranieri impiegati nell’esbosco di lotti boschivi conseguenti alla tempesta Vaia ”, di “Quarantena attiva per i lavoratori agricoli’’ e di “Imprese agrituristi che”.
 

35. Attività nel settore produttivo manifatturiero, industriale e artigianale
- con riferimento agli specifici settori di attività, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro adottato, si applica il “Protocollo - Linee di indirizzo per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore produttivo manifatturiero, industriale e artigianale’’ di cui di cui all’Allegato 9 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 di data 22 maggio 2020;
 

36. Attività di ospitalità in strutture ricettive quali gli appartamenti
- si applica il protocollo “Tavolo tecnico ospitalità 4 - appartamenti’’ di cui all’Allegato 10 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 di data 22 maggio 2020;
 

37. Attività di autoscuole
- si applica il protocollo “Linee di indirizzo per la Gestione Sars Cov2 nel settore delle autoscuole’ di cui all’Allegato 12 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 di data 22 maggio 2020;
 

38. Attività nei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico
- si applicano le Linee guida emanate in data 19 maggio 2020 a cura dell’ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere - emanate ai sensi del Dpcm del 17 maggio 2020, art. 1 lett. f)” di cui all’Allegato 13 della deliberazione di Giunta provinciale n. 689 di data 22 maggio 2020;
 

39. Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro
- laddove richiamato in seno agli altri protocolli, si applica il protocollo “Indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle aziende protocollo generale per la sicurezza sul lavoro” rev.6 - 10 giugno 2020, adottato dal Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento e pubblicato sul sito internet istituzionale della provincia autonoma di Trento alla sezione “CORONAVIRUS - NORMATIVA E LINEE GUIDA” (https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/CORONAVIRUS-Aggiornamenti-e- comunicazioni);
 

40. Sport di contatto e di squadra
- si applicano le “Linee di indirizzo per la ripresa degli sport di contatto e di squadra” di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia di data 3 luglio 2020 prot. n. 385336/1 ;
 

41. Ricevimenti di matrimonio e in genere di cerimonie
- si applicano le prescrizioni dettate al punto 1. lett. a) di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 838 di data 19 giugno 2020;
 

42. Servizio di buffet
- in sostituzione delle modalità previste nei vari protocolli adottati dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, per lo svolgimento del servizio di buffet si applicano le “Linee guide per l’accesso al servizio di buffet” di cui all’Allegato 2 dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 3 luglio 2020 prot. n. 385336/1 ;


43. Impianti a fune
- si applica il protocollo “Tavolo Tecnico; Impianti a fune”, di cui all’Allegato della deliberazione di Giunta provinciale n. 725 di data 29 maggio 2020;
 

Disposizioni transitorie in materia di pagamento per lo smaltimento dei rifiuti urbani

44. la sospensione fino al 31 gennaio 2021 del termine per l’emissione, da parte dell’Agenzia per la depurazione (ADEP), delle fatture ai gestori della raccolta dei rifiuti urbani per il conferimento di tali rifiuti nelle discariche di proprietà della Provincia Autonoma di Trento per il primo semestre 2020;

45. che il pagamento da parte dei gestori della raccolta dei rifiuti urbani sia delle fatture già emesse sia di quelle relative al secondo semestre 2019 potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021 senza l’applicazione di eventuali sanzioni o interessi;
 

Disposizioni finali

46. Salvo i termini di cui ai precedenti punti 44. e 45., le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 15 luglio 2020 e sono efficaci fino al 31 luglio 2020, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID- 19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 11 giugno 2020 e del Dpcm 14 luglio 2020 qualora coerenti e non in contrasto con il contenuto delle ordinanze di cui al presente punto.
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 15 del Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, provinciali o nazionali, di cui ai punti precedenti che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Si dà altresì atto che il contenuto dei protocolli e delle linee guida di prevenzione potrà essere continuamente aggiornato alla luce di migliori evidenze tecniche di prevenzione del contagio, nonché, nel caso in cui il costante monitoraggio dei indici di diffusione del contagio da COVID 19 dovessero rilevare un nuovo trend negativo per la salute pubblica, gli organi competenti conservano sempre la potestà di sospendere l’esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta altresì l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33. Resta inteso che non sono passibili di sanzione gli esercenti delle attività economiche qualora le violazioni siano commesse fuori dei rispettivi locali o aree di vendita/esercizio.
Si allega alla presente il documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19, il cui contenuto rileva unicamente per le singole schede tecniche espressamente richiamate nel testo della presente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

Allegato:
“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19