Tipologia: Appendice al verbale di intesa del 9 aprile 2020
Data firma: 17 luglio 2020
Validità: 31 dicembre 2020
Parti: Axa e RSA
Settori: Credito Assicurazioni, Axa
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di Intesa
Appendice al verbale di intesa del 9 aprile 2020 - proroga Smart Working


Il giorno 17 luglio 2020, in collegamento Teams con Axa Assicurazioni spa in Milano, Società capogruppo del Gruppo Assicurativo Axa Italia, si sono incontrati la funzione Relazioni Industriali, in rappresentanza della Axa Assicurazioni spa, in proprio e quale Capogruppo del Gruppo Assicurativo Axa Italia, e quindi per conto di tutte le società facenti parte del Gruppo Assicurativo Axa Italia (di seguito collettivamente “Gruppo Axa” o “l'Azienda”) e le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle società del Gruppo Axa Italia (di seguito congiuntamente “Le RSA”), di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche “le Parti”.

Premesso che:
a) Fin dal manifestarsi dell'emergenza sanitaria le Parti hanno adottato le migliori soluzioni a tutela della sicurezza e della salute del personale
b) Tra le soluzioni congiuntamente adottate dalle Parti rientra lo svolgimento continuativo da remoto dell'attività lavorativa
c) L'adozione dello Smart Working era già stata disciplinata dalle Parti al momento della sua introduzione con apposito accordo sindacale del 12 aprile 2016, e successive proroghe e integrazioni.
d) I provvedimenti governativi (DPCM) emessi fin dall'inizio dell'emergenza Covid hanno previsto che lo strumento dello Smart Working venisse utilizzato, per tutta la durata della stessa, ove possibile, come normale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
e) In data 9 aprile 2020, le Parti hanno siglato un accordo sindacale sulla gestione dell'emergenza in azienda, nel quale veniva confermata ed estesa la modalità di lavoro in regime di Smart Working/lavoro da remoto a 5 giorni settimanali, per tutto il personale, per il periodo dal 30 marzo al 15 maggio 2020.
f) In data 11 maggio 2020, le Parti hanno siglato un'appendice all'accordo del 9 aprile 2020, con il quale veniva prorogata la suddetta modalità di lavoro fino a tutto il perdurare dello stato di emergenza Covid-19 deliberato dalle autorità e comunque almeno fino al 15 settembre 2020, salve le facoltà previste al punto 4) del medesimo accordo del 11 maggio 2020.
g) L'Azienda ribadisce che lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto non pregiudica la produttività dei dipendenti, garantendo un migliore equilibrio del rapporto attività lavorativa/vita privata e nell'attuale situazione un maggiore livello di prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
h) Le Parti intendono continuare a valorizzare, anche nella presente fase dell'emergenza Covid-19, lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto, al fine altresì di ridurre il più possibile le probabilità di contagio.
Premesso quanto sopra, le Parti concordano quanto segue:
1) Le Premesse formano parte integrante della presente Appendice

A) Lavoratori in modalità Smart Working o lavoro da remoto
2) La possibilità di svolgere la propria attività lavorativa da remoto e/o in Smart Working, per tutti i lavoratori che abbiano formalmente aderito o che aderiscano a tali modalità, anche al fine di ridurre al minimo i rischi sulla salute dei propri dipendenti, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, per tutti i giorni lavorativi della settimana, salvo quanto previsto al punto 5) che segue.
3) L'adesione alla modalità lavoro da remoto e/o Smart Working comporta l'applicazione della normativa di legge e contrattuale vigente in materia, nonché la disciplina aziendale applicabile.
4) Tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa è funzionale a garantire al meglio ed agevolare l'attuazione delle misure di sicurezza adottate all'interno di tutte le sedi aziendali, nonché a ridurre al minimo i rischi sulla salute dei dipendenti in un contesto tuttora incerto e non del tutto prevedibile rispetto all'evoluzione della situazione sanitaria in Italia.
5) L'Azienda in via eccezionale e tenuto conto dell'impossibilità motivata per alcune attività/mansioni di svolgere l'attività lavorativa da remoto mantiene per il periodo di validità del presente accordo la facoltà di richiedere ad un numero limitato di dipendenti lo svolgimento in sede della loro attività lavorativa, sempre garantendo ai dipendenti coinvolti la massima sicurezza sia all'interno delle proprie sedi, sia per quanto possibile in itinere nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Ciò avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al presente accordo nonché nei limiti della normativa e della procedura aziendale sulla sicurezza vigenti.
6) Fermo restando il punto 5) che precede, tutti i dipendenti in modalità Smart Working e/o lavoro da remoto potranno accedere su base volontaria alle proprie sedi di lavoro per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, al fine di garantire le condizioni di sicurezza previste, ciò avverrà nel rispetto dei criteri che seguono:
a) presso ciascuna sede aziendale non potrà essere presente contemporaneamente più del 20% del personale ivi previsto, salvo limite diverso preventivamente verificato con gli RLS - in coerenza con l'art. 50 del CCNL vigente - nonché comunicato e motivato alle RSA, in relazione all'evoluzione della normativa vigente in materia di sicurezza e distanziamento nei luoghi di lavoro;
b) in occasione del primo accesso ai luoghi di lavoro, ciascun dipendente dovrà previamente richiedere al medico aziendale competente la dichiarazione di idoneità e dovrà attenersi alle indicazioni dallo stesso disposte secondo le proprie condizioni di salute; la richiesta al medico aziendale competente dovrà essere inoltrata secondo le modalità definite dalla procedura sulla sicurezza tempo per tempo vigente;
c) al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza presso le sedi di lavoro e/o un'equa distribuzione tra tutti i dipendenti in regime Smart Working/lavoro da remoto della possibilità di accesso su base volontaria ai luoghi di lavoro, potranno essere stabilite ulteriori condizioni rispetto all'accesso (es. numero massimo di giornate lavorative presso la sede) - che terranno anche conto dell'evoluzione della normativa vigente in materia di sicurezza e distanziamento nei luoghi di lavoro - preventivamente verificate con gli RLS, in coerenza con l'art. 50 del CCNL vigente, nonché comunicate e motivate alle RSA. Tali condizioni di accesso potranno per motivi di sicurezza essere previste altresì per tutti i dipendenti a prescindere dal regime di orario a cui aderiscono.
7) Durante il periodo di vigenza del presente accordo, ogni nuova richiesta di adesione formale al regime di Smart Working e/o lavoro da remoto verrà accolta senza la necessaria autorizzazione del proprio responsabile. Dal 01/01/2021 vengono ripristinate le normali regole sulle modalità autorizzative per le nuove adesioni a decorrere dalla stessa data e le altre condizioni previste dalla disciplina e dagli accordi aziendali in materia.
8) Al di fuori dell'orario di lavoro o nell'ambito delle causali legittime di assenza, non potranno essere richiesti al lavoratore in Smart Working/lavoro da remoto l'accesso e la connessione ai sistemi aziendali. Ciascun lavoratore in Smart Working/lavoro da remoto ha diritto di disattivare i propri dispositivi di connessione. L'eventuale ricezione di comunicazioni aziendali fuori dell'orario di lavoro contrattuale e nelle causali legittime di assenza non vincola il lavoratore ad attivarsi prima della ripresa dell'attività lavorativa secondo l'orario contrattuale, ferme restando eventuali esigenze eccezionali.
Si conferma che la durata giornaliera e/o settimanale della prestazione lavorativa rimane quella definita dal vigente CCNL, CIA e gli altri accordi aziendali e regolamenti che disciplinano l'orario di lavoro.
Per quanto in questa sede non disciplinato, si richiamano le disposizioni previste dalle norme di cui sopra e loro successive eventuali integrazioni e variazioni.
9) Le adesioni al regime lavorativo Smart Working dovranno essere formalizzate entro il 31 luglio 2020 e avranno decorrenza dal 1° settembre 2020. Le adesioni successive avranno decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione, nel rispetto delle procedure previste dalla disciplina vigente, e comunque non prima del 1° ottobre 2020.

B) Altre disposizioni
10) Coloro che non abbiano già aderito e non intendano aderire alle modalità di lavoro richiamate alla lettera A del presente accordo, svolgeranno la propria attività lavorativa presso la sede, secondo il normale orario di lavoro contrattuale.
Per i lavoratori di cui al capoverso precedente si applicano le previsioni di cui alla lett. A, punto 6, nei limiti di quanto consentito dalla normativa sulla sicurezza e sulla gestione dell'emergenza tempo per tempo vigente.
11) Per i dipendenti inquadrati in aree aziendali nelle quali risultano applicabili discipline sul lavoro da remoto diverse da quella di Smart Working introdotta con accordo sindacale del 12 aprile 2016, rimangono ferme le previsioni contrattuali che regolano l'orario e le modalità di lavoro come disciplinato dai rispettivi accordi, per quanto compatibili con le regole stabilite nel presente verbale.
12) Al fine di consentire l'accesso alle sedi - contingentato secondo le regole di cui al punto 6) che precede e nel rispetto della normativa sulla sicurezza - l'azienda predisporrà un sistema di prenotazione con il quale tutti i dipendenti dovranno segnalare in anticipo la propria presenza per ciascuna giornata di accesso in sede, secondo le modalità che verranno definite nell'ambito della procedura sulla sicurezza.
13) In ogni caso per l'accesso alle sedi di lavoro si terrà conto delle situazioni di rischio (es. malattie preesistenti del dipendente e/o dei familiari; soluzioni di mobilità e distanze casa-lavoro, etc.) nel rispetto dei protocolli e delle norme di sicurezza vigenti.

Disposizioni finali
- Il presente Verbale di intesa è valido fino al 31 dicembre 2020.
- Dal 1° gennaio 2021 verranno ripristinate le ordinarie discipline ed i relativi accordi aziendali sullo Smart Working e lavoro da remoto vigenti prima dell'emergenza nazionale, salvo eventuali diverse intese fra le Parti.
- Le disposizioni di cui al presente accordo si applicheranno per quanto compatibili con la normativa di volta in volta vigente per la gestione dell'emergenza.
- Le Parti si impegnano ad incontrarsi in caso di interventi della normativa che dovessero modificare il contesto di riferimento prevedendo una disciplina incompatibile con il presente verbale di intesa, al fine di addivenire anche per il futuro a soluzioni condivise per la gestione dell'emergenza stessa.
- Le Parti confermano l'impegno ad incontrarsi nell'ambito dell'Osservatorio “Covid” per il monitoraggio, la verifica e l'applicazione delle disposizioni previste in materia di salute e sicurezza.
- Le Parti si impegnano a condividere i contenuti del presente Verbale di intesa anche con le altre entità Axa operanti in Italia.