Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 20 luglio 2020
Validità: 31 dicembre 2020
Parti: Italgas e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Italgas
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di accordo del Comitato a livello nazionale

In data 20 luglio 2020 si sono incontrati virtualmente Italgas spa, in rappresentanza di tutte le società del Gruppo e il Comitato a livello nazionale (di seguito, “le Parti”) istituito con il “Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, al fine di modificare ovvero integrare le misure organizzative già previste dal Protocollo stesso, come aggiornato a seguito di condivisione tra le Parti in data 28 aprile 2020 nonché in data 30 giugno 2020.
Pertanto, dopo ampia discussione, le Parti condividono quanto segue:
In applicazione dei principi di condivisione, interlocuzione e coinvolgimento, nonché dando seguito alle precedenti intese del 20 maggio e 30 giugno 2020 ed in conformità a quanto previsto nel Protocollo aziendale per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, le Parti confermano la volontà comune di proseguire nell'utilizzo della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in smart working nei prossimi mesi, a fronte del perdurare della pandemia e della probabile proroga dello stato di emergenza anche oltre la data del 31 luglio 2020.
Smart Working "emergenziale": le Parti concordano che nei prossimi mesi e quantomeno per tutto il periodo in cui, per provvedimenti delle Autorità, sarà necessario rispettare gli obblighi di distanziamento sociale ed evitare l'affollamento degli uffici, lo smart working continuerà ad essere la modalità privilegiata di svolgimento dell'attività lavorativa, senza limiti massimi di utilizzo settimanali, per tutto il personale la cui prestazione di lavoro sia compatibile con tale modalità.
Le Parti condividono che tale smart working, cosiddetto “emergenziale”, sarà svolto dai dipendenti in funzione di una pianificazione delle presenze in ufficio svolta dall'azienda in base ad una analisi tecnico-organizzativa che tenga in considerazione anche gli spazi disponibili all'interno dei locali aziendali; ciò ferma restando la non obbligatorietà dello smart working, a fronte di una idonea disponibilità di condizioni di sicurezza all'interno degli uffici.
Le Parti ribadiscono che, laddove necessario, i Comitati a livello territoriale potranno richiedere di svolgere approfondimenti in merito all'analisi tecnico-organizzativa svolta dall'Azienda.
In tale contesto, le Parti - pur riconoscendo la natura non retributiva del ticket restaurant - concordano sull'adozione temporanea di un “ticket restaurant emergenziale” per quei dipendenti che in condizioni normali, avrebbero avuto diritto al ticket ordinario di importo pari ad Euro 12,00 ma che, avendo lavorato in regime di smart working, in applicazione dell'accordo sindacale del 6 marzo 2018 e precedenti, non hanno percepito alcun trattamento di ristorazione.
Pertanto, al personale coinvolto, verrà riconosciuto un “ticket restaurant emergenziale” di importo complessivo pari ad Euro 7,00, per ogni giornata di lavoro svolto in modalità smart working a far data dal 1° giugno 2020 e fino alla permanenza dell'obbligo di distanziamento sociale, fermo restando il contributo economico lato dipendente ad oggi già in essere.
Le parti condividono che tale ticket sarà corrisposto alle medesime condizioni e con le medesime modalità di erogazione del ticket ordinario, con specifico riferimento ai casi in cui, non essendo prevista alcuna pausa pranzo in funzione della durata dell'orario di lavoro (ad esempio, giornata del venerdì corto), non è prevista l'erogazione del trattamento di ristorazione o trattamento sostitutivo.
Le Parti concordano che l'attribuzione del suddetto ticket, sia per i periodi pregressi che in corso, avverrà nei tempi tecnici necessari anche in funzione dell'adeguamento dei sistemi aziendali al nuovo importo e dell'attivazione da parte dei fornitori coinvolti.
Le Parti richiamano integralmente quanto già pattuito nel Verbale di accordo del 28 aprile 2020 e ribadiscono che, per quanto qui non espressamente previsto, si richiamano i principi e le modalità di svolgimento del lavoro in smart working già definiti dal Regolamento del 6 marzo 2018.
In particolare, le Parti riconfermano quanto segue con riferimento alla conciliazione tra prestazione lavorativa e vita privata:
- nelle giornate di lavoro in smart working, il dipendente è libero di scegliere il luogo presso il quale prestare l'attività lavorativa, purché esso risponda a requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e, quindi, sia idoneo all'uso abituale di supporti informatici, non metta a rischio l'incolumità fisica o psichica del dipendente, né la riservatezza delle informazioni e dati trattati nell'espletamento delle mansioni e risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro, come indicati dall'Azienda nell'informativa consegnata al dipendente;
- nelle giornate di lavoro in smart working, viene preso a riferimento l'orario di lavoro della sede di appartenenza del dipendente, ivi comprese le relative fasce di flessibilità;
- è escluso il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario e non è previsto lo svolgimento di lavoro notturno, né festivo;
- i dipendenti in smart working si impegnano durante l'orario di lavoro - e fatti salvi i periodi di pausa e riposo previsti dalla legge e dal contratto collettivo - a rendersi disponibili e reperibili per i colleghi e responsabili, tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda, per la partecipazione alle attività lavorative;
- non è richiesto ai dipendenti di rendere la propria prestazione lavorativa in modalità smart working al di fuori dell'orario di lavoro;
- è eccezionalmente consentito ai dipendenti, in considerazione della situazione emergenziale contingente e previo accordo con il proprio Responsabile, di gestire in maniera flessibile l'orario di lavoro, al fine di coniugare le esigenze personali con quelle lavorative, fermo restando l'obbligo di effettuare le ore lavorative contrattualmente previste.
Le Parti riconfermano la necessità di addivenire ad un accordo in merito all'organizzazione del lavoro anche per il personale operativo (operai e tecnici), con particolare riferimento allo strumento della cosiddetta “partenza da casa” e, a tal fine, rimandano ad un successivo incontro il confronto sul punto.
Durata dello smart working "emergenziale": le Parti condividono che la regolamentazione dello smart working emergenziale e del relativo ticket di cui al presente Accordo abbia efficacia temporanea per tutto il periodo di vigenza dell'obbligo di distanziamento sociale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Entro tale data, in caso di permanenza del suddetto obbligo, le Parti si incontreranno nuovamente per valutare l'eventuale proroga dell'istituto e del relativo trattamento.
In ogni caso, le Parti concordano sin d'ora di incontrarsi entro la fine del mese di settembre 2020 per valutare eventuali modifiche alla presente intesa, a fronte dell'evolversi della situazione e di nuovi provvedimenti che dovessero essere emessi dalle Autorità.
Le Parti riconfermano in ogni caso che qualunque modifica organizzativa che abbia valenza strutturale ed efficacia anche oltre il periodo di vigenza dell'obbligo di distanziamento sociale, sarà adottata solo all'esito di una discussione tra le Parti, finalizzata a raggiungere un accordo. 
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Il presente Accordo, in attesa di poter essere sottoscritto personalmente dalle Parti non appena terminata l'emergenza COVID-19, si intende firmato in data 20 luglio 2020 a fronte di manifestazione di assenso espressa via e-mail da tutte le parti in calce.