Tipologia: Accordo
Data firma: 17 luglio 2020
Validità:
Parti: Fincantieri e Fim, Fiom, Uilm, Esecutivo Coordinamento sindacale nazionale
Settori: Metalmeccanici, Fincantieri
Fonte: uilmnazionale.it


Sommario:

  Premessa
1. Modalità di accesso
2. Tipologia dipendenti coinvolti
3. Perimetro di applicazione
4. Modalità di svolgimento
5. Orario di lavoro
6. Diritto alla disconnessione
7. Organizzazione della prestazione
8. Luogo della prestazione
  9. Sicurezza sul lavoro
10. Privacy
11. Strumentazione tecnologica
12. Formazione
13. Recesso unilaterale
14. Diritti sindacali
15. Validità e disposizioni finali
Allegati

Verbale di accordo

In data 17/07/2020 si sono riuniti, in via telematica: Fincantieri spa […], Fim, Fiom e Uilm Nazionali [...], Esecutivo del Coordinamento sindacale nazionale.

Premesso che
Lo Smart Working, così come disciplinato dalla Legge n. 81/2017, art. 18 e ss., è una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa stabilita mediante accordo tra le parti, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Attraverso tale strumento le Parti intendono perseguire un aumento del benessere personale dei dipendenti mediante soluzioni innovative rispetto a quelle tradizionali al fine di favorire una maggiore conciliazione del lavoro con le esigenze personali dei dipendenti (es. distanza casa-lavoro, gestione di impegni personali e familiari anche legati a situazioni di disabilità, ecc.).
Le Parti ritengono altresì che lo Smart Working sia uno strumento attraverso cui sviluppare la professionalità del singolo dipendente, concorrendo a valorizzare il suo grado di autonomia e orientamento verso obiettivi e risultati, nell'ambito di un rapporto fiduciario tra dipendente e responsabile diretto.
L'introduzione dello strumento dello Smart Working può consentire incrementi dei livelli di produttività e competitività dell'impresa tramite l'adozione di nuovi modelli organizzativi.
Tale modalità di svolgimento della prestazione permette inoltre di contribuire fattivamente alla gestione degli impatti ambientali sui territori (riduzione del traffico, delle emissioni, dei consumi energetici ecc.). e, quindi, rappresenta una buona pratica di responsabilità sociale.
Fincantieri, a seguito dell'insorgere dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con l'obiettivo di ridurre i rischi di contagio e diluire durante la giornata la presenza all'interno dei singoli uffici, ha proceduto alla definizione progressiva di misure di elasticità della prestazione lavorativa. Tra queste, è stato utilizzato in maniera significativa lo strumento dello Smart Working, posto in essere in tutti i casi in cui risultasse di immediata fattibilità, sia nelle sedi che negli stabilimenti, coerentemente con le Ordinanze e Decreti adottati dalle Autorità competenti, tra i quali l'art. 4 del DPCM 1 marzo 2020.
Tutto ciò premesso le Parti, considerato il positivo esito dell'utilizzo dello Smart Working durante la fase emergenziale COVID-19, concordano di procedere con ('implementazione strutturale dello Smart Working in Azienda.
Le linee guida di applicazione dello Smart Working saranno le seguenti:

1. Modalità di accesso
L'accesso allo Smart Working avviene su adesione volontaria del dipendente, tramite manifestazione scritta, così come definito dall'art. 19 L. 81/2017.
L'autorizzazione allo svolgimento della prestazione da remoto è a cura del Responsabile dell'Ente, di concerto con il Responsabile HR.

2. Tipologia dipendenti coinvolti
Potranno richiedere lo Smart Working i dipendenti della Società, Impiegati e Quadri, a tempo indeterminato e determinato, superato il periodo di prova. Sono inclusi anche gli Apprendisti raggiunti i primi 12 mesi di anzianità aziendale.

3. Perimetro di applicazione
Lo Smart Working potrà interessare - su base volontaria - un numero massimo di 1.950 dipendenti con una attivazione temporale progressiva correlata ai piani di implementazione delle dotazioni informatiche.
Lo Smart Working si applica nelle sedi e nelle aree/funzioni aziendali indicate nell'Allegato 1.
L'Azienda si rende disponibile a valutare la possibilità di prestazioni in Smart Working anche per particolari casistiche, non ricomprese nel perimetro aziendale di cui all'Allegato 1.

4. Modalità di svolgimento
La prestazione lavorativa in Smart Working è di una giornata alla settimana, non frazionabile ad ore e pertanto non cumulabile nella stessa giornata con altri permessi (ferie/PAR/permessi l. 104, visite mediche ecc.).
La giornata in Smart Working non fruita in una o più settimane precedenti non è cumulabile e non potrà essere recuperata in altra settimana.
Un'ulteriore giornata di Smart Working a settimana potrà essere valutata dall'Azienda per determinate casistiche:
risorse con comprovate gravi esigenze di salute propria o di familiari di primo grado;
lavoratori che percorrono un tragitto casa-lavoro maggiore ai 40 KM;
genitori con figli fino a 11 anni di età con entrambi i genitori che lavorano;
genitori con più di due figli fino a 14 anni di età con entrambi i genitori che lavorano.
L'azienda è altresì disponibile, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, a valutare la richiesta di ulteriori giorni alla settimana di Smart Working nel periodo precedente al parto nonché per il reingresso in azienda fino al compimento dell'anno di vita del bambino.
L'azienda è disponibile altresì a valutare ulteriori giorni alla settimana di Smart Working per le risorse con conclamate situazioni di inidoneità certificate dal medico competente.

5. Orario di lavoro
La prestazione verrà effettuata nell'ambito dell'orario di lavoro in uso presso la propria sede aziendale di appartenenza.
Il dipendente in tali fasce orarie deve essere disponibile e raggiungibile dall'azienda o da parti terze collegate all'attività lavorativa.
La modalità di lavoro in Smart Working non dà diritto all'indennità sostitutiva del servizio mensa e, ove previsto, al buono pasto.
Non sono previste ed autorizzate ore di lavoro straordinario ed è fatto divieto di effettuare prestazioni di lavoro notturno.

6. Diritto alla disconnessione
Le modalità di svolgimento e gli orari di lavoro della prestazione in Smart Working, così come previsto al precedente punto 5, consentono al dipendente il rispetto dei limiti di orario e dei tempi di riposo previsti dalle disposizioni di legge e di contratto.

7. Organizzazione della prestazione
Le giornate di Smart Working sono pianificate, in accordo con il proprio Responsabile, con cadenza periodica. In casi di comprovate ragioni tecnico-organizzative o comprovati motivi di urgenza del dipendente, il Responsabile potrà variare la programmazione con un preavviso di almeno 48 ore.
Il Responsabile dovrà organizzare la programmazione tenendo conto del tetto massimo giornaliero di Smart Workers per Ente pari, di norma, al 20% della popolazione interessata.
Il Responsabile diretto dovrà definire degli obiettivi puntuali e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati della prestazione lavorativa del lavoratore «agile».

8. Luogo della prestazione
La prestazione può essere svolta presso la residenza e/o domicilio del dipendente, o altro luogo privato che dovrà essere preventivamente comunicato all'azienda.
Non è prevista l'indennità di trasferta.

9. Sicurezza sul lavoro
Nei confronti dei dipendenti in Smart Working si applica la disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I dipendenti devono scegliere un luogo idoneo che consenta il pieno esercizio della propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza dal punto di vista dell'integrità fisica propria e altrui ed è tenuto a utilizzare le attrezzature secondo le istruzioni ricevute e a prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
I dipendenti ricevono adeguata informazione / formazione circa il corretto utilizzo di attrezzature e della postazione di lavoro, i rischi generali e specifici e le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla tutela della salute.

10. Privacy
Il lavoratore è tenuto ad attuare tutte le cautele e ad adottare adeguati comportamenti nell'esecuzione dell'attività lavorativa, al di fuori dei locali aziendali, per assicurare la riservatezza dei dati trattati in coerenza con gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di privacy nonché la riservatezza delle informazioni aziendali.

11. Strumentazione tecnologica
La dotazione informatica sarà fornita al dipendente dal datore di lavoro che, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, L. n. 81/2017 è responsabile della loro sicurezza e del buon funzionamento.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare e custodire le apparecchiature tecnologiche assegnate con diligenza e nel rispetto delle policy aziendali in materia di dotazioni informatiche, anche in tema di Sicurezza informatica, accertandosi della loro operatività e garantendo a proprio carico una connessione internet adeguata.

12. Formazione
L'Azienda prevederà, nei confronti dei dipendenti coinvolti nello Smart Working e delle RSU dei siti di appartenenza dei lavoratori interessati, una specifica attività di informazione/formazione al fine di chiarire gli obiettivi e le modalità di svolgimento della prestazione in modalità agile.

13. Recesso unilaterale
È ammesso il recesso - in forma scritta - dall'accordo individuale di Smart Working che disciplina la suddetta modalità di esecuzione della prestazione, sia da parte dell'azienda che del dipendente, nei termini di cui all'art. 19, L. n. 81/2017.
Le Parti si danno atto che costituisce giustificato motivo di recesso senza preavviso della Società dall'accordo individuale: la sopravvenuta incompatibilità delle mansioni svolte con l'attività da remoto e la riscontrata inoperatività del dipendente. Rimane per quest'ultima fattispecie impregiudicata la facoltà dell'azienda di dare applicazione a quanto previsto dal vigente CCNL in tema di provvedimenti disciplinari.
L'assegnazione del dipendente ad attività o a mansioni diverse da quelle per le quali è previsto lo Smart Working o trasferimento c/o altra UO configurano il venir meno dei requisiti per la prestazione in Smart Working.

14. Diritti sindacali
Ai dipendenti in Smart Working viene garantito l'esercizio delle agibilità sindacali così come previsto dalle Linee Guida definite dall'Osservatorio Paritetico Federmeccanica, Firn - Fiom - Uilm del 18 giugno 2020.

15. Validità e disposizioni finali
Il presente accordo avrà validità a decorrere dalla fine della fase emergenziale COVID-19.
La durata dell'accordo sarà di dodici mesi decorrenti dalla piena disponibilità delle dotazioni informatiche.
La Società comunicherà alle OO.SS. con apposita lettera l'avvio dell'effettiva applicazione del presente Accordo.
Le Parti effettueranno una verifica intermedia, a livello nazionale, sull'andamento dell'utilizzo dello Smart Working al sesto mese di applicazione.
Le Parti definiscono di effettuare altresì dei monitoraggi bimestrali HR e RSU nei singoli siti.