Categoria: Cassazione penale
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Serbatoio fisso di carburanti installato all'interno di un'azienda: obbligo di certificato di prevenzione incendi;


 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. ONORATO Pierlui - Consigliere -
Dott. MANCINI Franco - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1)C.G., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 08/06/2005 TRIB. LIBERTA' di BRINDISI;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO;

lette le conclusioni del P.G.: rigetto del ricorso.

Fatto e Diritto

Con ordinanza dell'8 giugno 2005 il Tribunale di Brindisi respingeva la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di C. G. - indagato per i reati di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 34 e 36, per avere collocato all'interno della propria ditta un serbatoio di 2.600 litri di carburante senza essere in possesso del certificato di prevenzione incendi - nei confronti del decreto di sequestro del serbatoio stesso emesso dal P.M. il precedente 9 maggio.
Motivava la decisione rilevando che si trattava di contenitore fisso e non mobile. Il serbatoio inoltre si trovava nella sede della ditta e quindi in luogo del tutto diverso da quelli in cui la ditta svolgeva il proprio lavoro di demolizione edifici e sistemazione terreni. Il Tribunale infine richiamava il D.M. 16 febbraio 1982 che include ai fini della necessità del certificato antincendio, tra gli altri, gli impianti fissi di erogazione di carburante per autotrazione ad uso pubblico e privato.
Propone ricorso per Cassazione l'indagato osservando che la propria azienda - che si occupa di lavorazioni ed attività annesse - non rientra nella previsione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 36 che si riferisce alle attività pericolose. Il D.M. 19 marzo 1990 citato nello stesso verbale della G.D.F. esclude dai controlli dei Vigili del fuoco i serbatoi mobili quando si tratti di aziende che operano in cave, cantieri stradali et similia.
Con riferimento poi all' art. 34 dello stesso decreto presidenziale, parimenti contestato nella specie, il ricorrente esclude che nella propria azienda a cagione del tipo di attività possano ravvisarsi pericoli specifici di incendio.
Si insiste quindi sul carattere mobile del serbatoio in questione rilevando che dove gli accertatori nel loro verbale parlano di serbatoio "aereo" in realtà intendono serbatoio mobile. Si rappresenta infine che nei periodi in cui le lavorazioni proprie dell'azienda non erano in corso necessariamente il serbatoio doveva sostare nella sede della ditta.
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto: il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Ripropone infatti questioni che hanno già formato oggetto di attento esame da parte del Tribunale che ad esse ha dato convincente risposta, sostenuta da adeguata motivazione e si astiene, il ricorso stesso, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 581 del codice di rito, dal farsi carico di prospettare specifiche censure di diritto nei confronti delle affermazioni che sostanziano l'ordinanza impugnata.
Ed invero per quanto riguarda la natura del serbatoio di carburante gestito dal ricorrente all'interno della sede della propria ditta il Tribunale ha dato ampiamente contezza del proprio convincimento secondo il quale si trattava di un serbatoio fisso e non mobile.
Trattasi peraltro di un giudizio di fatto non utilmente contrastabile in questa sede di mera legittimità.
Può solo ad abundantiam osservarsi che il ricorrente per sostenere la propria tesi, trattarsi cioè di un serbatoio mobile, come tale legittimamente gestibile dalla ditta senza obbligo di osservanza della normativa antincendio, in funzione del tipo di attività che la ditta stessa svolgeva, deve tradurre, in modo del tutto arbitrario, l'espressione "serbatoio aereo" usata dai verbalizzanti (che all'evidenza allude alla collocazione in alto di un serbatoio fisso) con serbatoio "mobile".
Dunque si trattava di un serbatoio fisso, peraltro contenente il non indifferente quantitativo di litri 2.600 di carburante, come tale soggetto alla disciplina del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 34 - che detta una serie di cautele per le aziende e lavorazioni dove si prospettano "pericoli specifici di incendio" - e art. 36 del decreto citato, - che prevede invece il controllo del competente comando dei Vigili del fuoco per numerose aziende ed in particolare, per quanto qui interessa, per quelle dove, come nella ditta in questione, sono costituiti (n. 11 della tabella approvata con il D.P.R. n. 689 del 1959 richiamato, art. 36) "depositi ... di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili per quantità superiori a 500 Kg.".
Entrambi i precetti sono sanzionati penalmente dal D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 389, che comminano alternativamente la pena dell'arresto o quella dell'ammenda, in misura diversa per il precetto di cui all' art. 34 citato e per quello di cui all' art. 36 citato.
Con riferimento a queste due contravvenzioni è innegabile l'esistenza del fumus commissi delicti che conferisce il crisma della piena legittimità al vincolo di indisponibilità apposto sulla res del ricorrente per esigenze probatorie.
Quanto infine all'argomento da ultimo prospettato nel ricorso secondo cui il serbatoio che si assume mobile era semplicemente fermo in ditta in quanto al momento dell'accertamento non vi erano cantieri aperti della ditta stessa si tratta di mera affermazione involgente peraltro una questione di mero fatto improponibile in questa sede di sola legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità si accompagnano i provvedimenti accessori indicati nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2006