Tipologia: Accordo
Data firma: 24 giugno 2020
Validità: 01.01.2019 - 31.12.2022
Parti: Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare Nord Italia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Caseifici sociali e cooperativi Parmigiano Reggiano
Fonte: legacoopestense.coop

Sommario:

  Articolo 1 Relazioni industriali
1. Diritti di informazione e confronto

2. Osservatorio Regionale
Articolo 10 Elementi retributivi di secondo livello
  Articolo 28 Casse Casari
Articolo 28 bis Previdenza complementare (Nuovo)
Articolo 28 ter Politiche di genere (Nuovo)
Articolo 29 Decorrenza e durata

Accordo 24 giugno 2020

Il 24 giugno 2020, tra: Confcooperative Emilia-Romagna - Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare Nord Italia e Flai-Cgil Emilia-Romagna, Fai-Cisl Emilia-Romagna, Uila-Uil Emilia-Romagna; si è definito la presente Ipotesi di accordo integrativo di rinnovo di quello del 18.1.2016 per i dipendenti dei caseifici sociali e cooperativi operanti nella zona di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano.

Articolo 1 Relazioni industriali
1. Diritti di informazione e confronto

In applicazione a quanto stabilito dal vigente CCNL, in relazione ai livelli di informazione e con le parti concordano su un sistema di relazioni che preveda:
- a livello regionale: ogni anno o su richiesta di una delle parti, l’informazione ed il confronto preventivo e consuntivo con le OO.SS. relativamente all’andamento del settore ed in particolare su: processi di razionalizzazione, investimenti, innovazioni organizzative e introduzione di nuove tecnologie, finanziamenti pubblici, occupazione e mercato del lavoro, strategie commerciali, normative ambientali, sicurezza del prodotto nel processo alimentare, incidenza sul comparto di nuove normative (regionali, nazionali ed europee con particolare riferimento alla sicurezza alimentare), nuove direttive del Consorzio;
- a livello provinciale: ogni anno o su richiesta di una delle parti (entro 15 giorni dalla stessa), l’informazione e il confronto su: aggregazioni, fusioni e cessazioni di caseifici in relazione al processo di ristrutturazione e alle dinamiche della mobilità del personale; analisi delle tendenze del mercato del lavoro, delle innovazioni tecnologiche e organizzative; iniziative di formazione e riqualificazione professionale degli addetti; investimenti.
Per gli investimenti per i quali sono richiesti finanziamenti pubblici, i caseifici forniranno in tempo utile alle OO.SS. adeguata informazione sui progetti anche al fine di acquisire un motivato parere.

2. Osservatorio Regionale
Le parti, riconfermando la validità dell'Osservatorio Regionale specifico per il settore dei caseifici sociali come luogo di verifica e di costante monitoraggio, costituito in base a quanto previsto dall'accordo integrativo interprovinciale del 20.4.2005, gli affidano i compiti stabiliti dall’art. 7 (Relazioni industriali) del vigente CCNL, dal presente articolo e dai successivi artt. 4, 16 e 17.
L'Osservatorio promuoverà la collaborazione e il confronto con il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, attraverso un incontro con cadenza almeno annuale, per la raccolta dei dati relativi all'andamento del settore, con particolare riferimento agli aspetti della formazione professionale. L'Osservatorio promuoverà altresì la raccolta dei dati analitici relativi all'espertizzazione del formaggio nei singoli caseifici al fine di costituire una banca dati. In tale occasione sarà effettuata una verifica congiunta della situazione.
Il regolamento dell'Osservatorio è contenuto nell'allegato n. 6.
Le parti potranno inoltre avvalersi di esperti per l’espletamento delle attività descritte ed in particolare:
- Nell’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
In riferimento al D.Lgs. 81/2008 l’Osservatorio Regionale promuoverà, in accordo con l’attività degli Organismi Paritetici Territoriali, le linee generali di riferimento sulle quali costruire con i territori provinciali programmi di lavoro aventi gli obiettivi di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto stesso e dal successivo art. 16 del presente Accordo.
Le Parti convengono di monitorare lo stato di attuazione delle innovazioni tecnologiche introdotte nel processo produttivo al fine di tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le soluzioni individuate dovranno essere compatibili con il disciplinare di produzione del Consorzio e la loro attuazione sarà sottoposta a verifica periodica.
Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio relative alla sicurezza sul lavoro, si impegnano a valutare, anche statisticamente, le criticità del settore coinvolgendo Ausl e sedi Inail del territorio.
- Nell’aggiornamento e formazione professionale
In riferimento all’analisi generale del settore ed in particolare ai bisogni di elevazione professionale degli addetti, l’Osservatorio Regionale promuoverà l’analisi del fabbisogno occupazionale e professionale al fine di definire le linee generali di riferimento sulle quali costruire, con i territori provinciali, programmi di aggiornamento e formazione anche in relazione con l’attività di Foncoop.
Si conviene infine di costituire nell'ambito dell'Osservatorio, entro 3 mesi dalla firma del presente accordo, una commissione per la verifica dell’attuale sistema di classificazione del personale.

Articolo 28 Casse Casari
Gli statuti ed i regolamenti delle Casse Casari provinciali e le eventuali modificazioni fanno parte integrante e inscindibile del presente Accordo e pertanto le aziende sono tenute all’integrale applicazione del presente articolo.
Le aziende di Bologna potranno aderire alla Cassa di Modena e le aziende di Parma alla Cassa di Reggio Emilia.
Qualora si verificasse il caso di Cooperative con unità produttive operanti in più Province, le Parti si incontreranno per definire le modalità operative relative alla contribuzione e alle prestazioni.

Articolo 28 ter Politiche di genere (Nuovo)
Le Casse Casari, con i propri Statuti e Regolamenti, potranno incrementare il congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere da 6 a 12 mesi rispetto a quanto previsto dal CCNL.
L’Accordo Quadro delle Parti Sociali Europee sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26.4.2007, e dall’Accordo regionale dell’Emilia Romagna del 3.5.2017 vengono recepiti e, le OO.SS., potranno illustrarli con apposite assemblee in tutti i luoghi di lavoro.