Categoria: 2019
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Tipologia: Accordo SW
Data firma: 5 luglio 2019
Validità: dal 5 luglio 2019
Parti: Air France e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo
Settori: Trasporti, Air France
Fonte: fitcisl.org


Verbale di accordo

Il giorno 05/07/2019 presso la sede di Fiumicino (RM), via Mantegna 4/6, si sono incontrate, formalmente convocate, da una parte, Air France (di seguito per brevità anche “AF” o anche “Società”); dall’altra le Parti Sociali rappresentanti rispettivamente AF ed i lavoratori della medesima Società
Sono presenti: […] la Società […], Per i Dipartimenti Nazionali Trasporto Aereo: Filt-Cgil […], Fit-Cisl […], Uil Trasporti […], Ugl Trasporto Aereo […], di seguito definite anche singolarmente e/o collettivamente come “Parte/i”

Premesso che:
- la Società intende gestire più flessibilmente la prestazione lavorativa sia in ordine sia ai tempi sia al luogo di svolgimento della predetta attività anche al fine di consentire ai dipendenti di conciliare al meglio la propria vita con il proprio lavoro.
- Tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa è oggi disciplinata legislativamente dalla legge 22 maggio 2017 n. 81 il cui art. 18 definisce il Lavoro Agile (di seguito anche “Smart Working”) come una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato con lo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
- La Società, con accordo del 21.5.2018, ha introdotto in via sperimentale per sei (6) mesi, tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
- in data odierna le Parti hanno raggiunto un’intesa (di seguito “Accordo”), per rendere strutturale e definitiva tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa confermando, da una parte, la volontà di applicare il Lavoro Agile in determinati settori dell’azienda; dall’altra, i contenuti dell’accordo sperimentale già raggiunto nel maggio 2018.
tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. La Parti di comune accordo intendono regolamentare all’interno di AF il Lavoro Agile secondo la disciplina di cui agli art. 18 e ss della legge 22 maggio 2017 n. 81.
3. Ad ogni effetto connesso alla normativa legale e contrattuale le Parti convengono che lo Smart Working
4. Potranno accedere al Lavoro Agile soltanto i Lavoratori addetti alla Divisione Passeggeri che svolgono la loro prestazione lavorativa (anche part-time) presso le sedi di Milano via Battistotti Sassi e di Fiumicino Parco Leonardo. Il Lavoro Agile potrà essere esteso anche a eventuali posizioni della Divisione Cargo che per il tipo di attività svolta sono in grado di poter gestire l’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali, sempre previa validazione da parte dei rispettivi responsabili
5. L’attività lavorativa potrà svolgersi in modalità Lavoro Agile solamente una (1) volta alla settimana. In un giorno lavorativo preventivamente fissato e concordato con il Manager; il Lavoratore potrà effettuare la prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali (in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge 22 maggio 2017 n. 81), in un idoneo luogo pubblico o in privato, coperto da rete ADSL o Fibra ottica e segnale telefonico. Il Manager, per esigenze organizzative e/o produttive non prorogabili, potrà modificare il predetto giorno concordato previo preavviso di (un) 1 giorno. In tal caso, la giornata di Lavoro Agile potrà essere recuperata in altro giorno della settimana previo accordo con il Manager.
6. Il Lavoratore interessato ad accedere al Lavoro Agile dovrà farne richiesta tramite email al proprio Manager mettendo in copia conoscenza la Direzione Risorse Umane. Il manager deciderà se la posizione ricoperta dal Lavoratore è titolata al Lavoro Agile e, entro 5 giorni, fornirà al Lavoratore interessato un riscontro mettendo in copia conoscenza la Direzione Risorse Umane. Il diniego al Lavoro Agire dovrà essere motivato esclusivamente da ragioni produttive e/o organizzative (che dovranno essere fornite contestualmente al riscontro della richiesta) o dalla mancanza da parte del Lavoratore della disponibilità degli strumenti meglio descritti al punto 8.
Si intendono confermate tutte le richieste pervenute e già approvate in fase di progetto pilota.
7. I Lavoratori interessati al Lavoro Agile, una volta ottenuto il consenso, dovranno sottoscrivere l’allegato “Accordo individuale per la prestazione di attività lavorativa in modalità “lavoro agile” ex artt. 18 e ss legge 2 maggio 2017, n. 81”.
8. L’azienda ha dotato tutti i dipendenti di un computer portatile tipo laptop e di un token (fisico o tramite app). Resta inteso l’obbligo del Lavoratore di prestare la sua attività in zona coperta rete internet quanto meno ADSL.
9. Durante il periodo in cui il Lavoratore presterà la Sua attività con la modalità Lavoro Agile, il suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore per il personale di mansioni equivalenti che presti la propria attività con la modalità tradizionale e dal presente accordo individuale di cui al punto 7.
10. Poiché la modalità lavorativa in “Lavoro Agile” comporta unicamente una diversa ed eccezionale modalità di organizzazione di tutta o parte dell'attività lavorativa, non vi sono mutamenti di mansione, che restano quelle fissate nel contratto individuale di lavoro. Non sono altresì riconosciute eventuali indennità comunque connesse alla nuova temporanea allocazione, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indennità di missione, indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate. Le indennità erogate resteranno, pertanto, le medesime delle giornate lavorative prestate presso la sede.
11. Al Lavoratore saranno, inoltre, applicate tutte le garanzie e tutele previste dal Codice in materia di dati personali e/o altre leggi o Regolamenti applicabili.
12. La Società, inoltre, informerà il Lavoratore sui corretti comportamenti da adottare per garantire la salute e la sicurezza nell’espletamento dell’attività lavorativa in modalità Smart Working e fornirà un opuscolo informativo relativo a questi temi.
13. La Società garantirà la continuità dei diritti di carattere sindacale, al fine di consentire l’opportuna informazione e l’esercizio dei diritti connessi al normale svolgimento del rapporto di lavoro (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: partecipazione ad assemblee, partecipazione elezioni RSA/RSU). Non sarà in alcun modo ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori e si applicheranno le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste siano previste.
14. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working, i lavoratori e le lavoratrici continueranno ad essere inseriti iscritti ai percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti alla generalità dei dipendenti
15. Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione ed è a tempo indeterminato. Le Parti, tuttavia, si riservano di recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte con un preavviso di 3 (tre) mesi, La Società s’impegna a comunicare semestralmente alle OOSS il numero degli accordi individuali sottoscritti e cessati e, in generale, in merito all’andamento del Lavoro Agile all’interno di AF.