Cassazione Penale, Sez. 4, 28 luglio 2020, n. 22691 - Incendio all'interno del Poligono. Responsabilità del Presidente del Tiro a Segno Nazionale, sezione Busto Arsizio e del Direttore di Tiro/Commissario di Tiro 


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
Data Udienza: 25/02/2020
 

Fatto




1. Con sentenza del giorno 23/09/2016, il Tribunale di Busto Arsizio, all'esito del dibattimento, dichiarava M.L. e R.B. responsabili dei reati di omicidio colposo e di cooperazione colposa nella causazione di incendio, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante per il M.L., ritenuto il concorso formale, condannava M.L. alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e R.B. alla pena di anni uno di reclusione.
1.1 Con la sentenza n. 271/19 del giorno 15/01/2019, la Corte di Appello di Milano, adita dagli imputati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenute le già concesse attenuanti generiche all'appellante M.L., prevalenti sull'aggravante, riduceva la pena a questi inflitta rideterminandola in anni uno e mesi due di reclusione, confermando nel resto.
1.2. Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere:
Capo 1): del reato p. e p. dagli art. 2087 c.c., 113, 40, comma 2, 589, commi 1 e 2, c.p. perché, cooperando tra loro, M.L., in qualità di Presidente del Tiro a Segno Nazionale, sezione Busto Arsizio -Associazione dilettantistica- ai sensi degli artt. 1 e 23 dello Statuto delle sezioni T.S.N., Direttore del Poligono T.S.N. sito in Olgiate Olona, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto delle sezioni T.S.N., Direttore di Tiro del Poligono sito in Olgiate Olona -ai sensi dell'art. 39 dello Statuto delle sezioni T.S.N., giusta nomina del Consiglio Direttivo T.S.N. sezione di Busto Arsizio in data 25.04.2007, Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2), lett. B) del D. Lgs. n. 81/2008; R.B., in qualità di Direttore di Tiro/Commissario di Tiro del Poligono sito in Olgiate Olona -ai sensi dell'art. 39 dello Statuto delle sezioni T.S.N., di fatto e giusta nomina del Consiglio Direttivo T.S.N.- sezione di Busto Arsizio in data 25.04.2007, Dirigente ai sensi dell'art. 2, lett. D), del D. Lgs. n. 81/2008, cagionavano la morte di P.P., tiratore del sopraccitato Poligono ed iscritto al T.S.N. -sezione di Busto Arsizio­ per colpa, ed, in particolare, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per inosservanza delle norme di cui alla "Direttiva Tecnica per i poligoni chiusi a cielo aperto -di seguito DT/P2- ed. 2006", approvata dal Comandante delle scuole dell'Esercito, e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Capo 2): del reato p. p. dagli artt. 113, 40, comma 2, e 449 c.p. perché, cooperando tra loro, nelle qualità e con le azioni/omissioni colpose meglio specificate nel capo d'incolpazione sub 1), cagionavano un incendio all'interno del Poligono sito in Olgiate Olona.

2. Avverso tale sentenza d'appello propongono ricorso per cassazione M.L. e R.B., a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
M.L.:
I) vizi motivazionali. Deduce che la sentenza impugnata si limita ad espressioni generiche, che poi pone a fondamento dell'iter decisionale, disinteressandosi dell'accertamento fattuale in ordine alla condotta della vittima, ritenendo che la medesima condotta comunque non potesse escludere la responsabilità penale dell'imputato M.L.. Sostiene che la Corte d'Appello avrebbe dovuto descrivere compiutamente la condotta della parte offesa per come risultante in atti e descrivere altresì le ragioni per le quali, pur a fronte delle censure mosse dagli imputati, la condotta della parte offesa a modo di intendere della Corte non aveva interrotto il nesso causale. Afferma che la valutazione dell'incidenza causale di un rientro repentino ed imprevedibile da parte della persona offesa nell'area di tiro già avvolta dalle fiamme, è stata immotivatamente esclusa dalla Corte d'Appello.
II) vizi motivazionali. Deduce che la Corte territoriale per un verso ritiene irrilevante stabilire il tempo di propagazione, ma subito dopo individua nel "divampare incontrollabile e devastante delle fiamme" il rischio specifico insito nei comportamenti omissivi degli imputati. Sostiene che la Corte d'Appello omette ogni passaggio motivazionale volto ad accertare la condotta della persona offesa (uscita e rientro dallo stand) e le tempistiche di propagazione dell'incendio, che vengono contestualmente ed illogicamente per un verso date per pacifiche e irrilevanti e, per l'altro, poste a fondamento della responsabilità penale dell'imputato M.L..
III) vizi motivazionali. Deduce che l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare; la condotta della persona offesa, se calata nel contesto, ben potrebbe aver reciso il nesso causale, introducendo un rischio nuovo e radicalmente esorbitante, quale ad esempio, entrare in un locale in fiamme per recuperare un fucile compiendo un gesto innaturale che si pone al di fuori degli sviluppi causali prevedibili in un momento in cui ormai tutti i tiratori hanno lasciato l'area di tiro e sono consapevoli dell'incendio.

R.B.:
I.a.) vizi motivazionali. Deduce che la motivazione della sentenza qui è connotata da aspecificità in quanto si risolve in una mera critica rivolta ai motivi di appello, con il cui tessuto motivazionale omette di confrontarsi. Sostiene che la motivazione impugnata non è effettiva (ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata). Afferma che, quanto all'omessa bonifica dei luoghi, la Corte del merito non ha considerato il perimetro dei compiti normativi "istituzionali" del Commissario di Tiro rispetto alla diversa figura del sovraordinato Direttore di Tiro. Evidenzia che Direttore Del Poligono è la persona responsabile del poligono, del mantenimento delle strutture, delle condizioni di sicurezza interna ed esterna, per quel che riguarda gli aspetti ambientali, dell'efficienza degli impianti e delle attrezzature mentre il Direttore di tiro o commissario di tiro è la persona responsabile dello svolgimento corretto ed in sicurezza delle lezioni di tiro.
II.a.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 192 e 544, comma 1, c.p.p. Deduce che il P.P. uscì dallo stand quando R.B. diede l'ordine di uscire; ed uscì indenne per cui l'ordine di evacuazione impartito è stato rispettato ed il piano di evacuazione fu idoneo.
III.a.) vizi motivazionali in relazione agli artt. 544 e 546 c.p.p. Deduce che la sentenza afferma da una parte l'esatta qualifica del R.B. quale supervisore di fatto delle operazioni di tiro, mentre poi gli ascrive la condotta di non avere effettuato alcuna bonifica dei luoghi, competenza che non può darsi logicamente a chi si occupa istituzionalmente solo di sovrintendere alle operazioni di tiro; funzione quest'ultima che corrisponde a quella di diritto del CDT essendo la funzione del CDT proprio quella di sorvegliare le operazioni di tiro e non di cura dello stand (a parte le operazioni di sgombero ordinario). Afferma che, quindi, il R.B. non ricopriva la posizione di garanzia derivante dall'obbligo di effettuare la bonifica dei luoghi, competenza che non può darsi a chi si occupa istituzionalmente solo di sovrintendere alle operazioni di tiro.
IV.a.) vizi motivazionali in relazione agli artt. 544 e 546 c.p.p. Deduce che la Corte di Appello ritiene arbitrariamente pacifica e non contestata la ripartizione in due fasi degli eventi che portarono alla evacuazione, allo scopo di fare risaltare un ritardo della stessa. Sostiene che al manifestarsi della avvisaglia le operazioni furono sospese e gli astanti vennero fatti allontanare; quindi subito ravvisata nel giro di un breve lasso di tempo la pericolosità della situazione, venne dato l'ordine di evacuazione. Afferma che, quindi, erroneamente la Corte del merito ha ritenuto sussistente la responsabilità per la colpa omissiva "per avere il R.B. impartito l'ordine di evacuazione soltanto nella fase di sviluppo". Assume che l'ordine di evacuazione fu dato ancora in fase sufficientemente precoce per assicurare una uscita composta e senza pericoli immediati.

V.a.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 192, e 544, comma 1, e 546 c.p.p. Deduce che la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine al motivo d'appello relativo al rientro del P.P. dopo l'ordine di evacuazione. Sostiene che, tra in uno dei motivi d'appello si censurava la legittimità della ordinanza istruttoria del Tribunale in data 3 maggio 2016 ove rigettava le eccezioni della difesa degli imputati sul c.d. Elaborato S. ed allegati e ammetteva la produzione in giudizio degli stessi oltre all'ammissione della deposizione dello stesso Ing. Fabrizio S. a quella udienza; con il medesimo motivo si eccepivano la nullità e la inutilizzabilità ex art. 179 e ss., 181, comma 4, 191, 218 e ss. c.p.p. del c.d. Elaborato S., degli allegati e dell'esame dibattimentale del predetto Ing. S. in quanto si introduceva un esperimento giudiziale mai ammesso e lesivo del contraddittorio e non controllato; ma la Corte nulla ha detto sul punto.
VI.a.) vizi motivazionali in relazione agli artt. 544, comma 1, e 546 c.p.p. Deduce che, contrariamente all'assunto contenuto in motivazione, il poligono di tiro di Olgiate Olona non è andato completamente distrutto: l'incendio ha interessato solo lo stand del tiro a segno e tutte le altre linee di tiro ad esempio quelle dell'aria compressa non sono state interessate.
VII.a.) violazione di legge in relazione agli artt. 360, 179 e ss., 181, comma 4, 191, 218 e ss. c.p.p. Deduce che la sentenza attribuisce un effetto sanante alla presenza del CT Schiavi alle c.d. operazioni di accertamento del consulente del PM S.: tuttavia tale assunto non trova copertura normativa e non tiene conto che i rilievi mossi all'elaborato S. ed alle acquisizioni ad esso relative erano sostanzialmente originati dalla abnormità dello stesso strumento, al punto che non poteva neanche correttamente definirsi accertamento in senso tecnico. Sostiene che la partecipazione della difesa all'atto di accertamento non ripetibile afflitto da tali profonde e strutturali carenze, non ha alcun rilievo sanante.
VIII.a.) vizi motivazionali in relazione agli artt. 544, comma 1, e 546 c.p.p. Deduce che la sentenza ha ritenuto che l'odierno impugnante ha omesso di elaborare il piano di evacuazione dei luoghi di lavoro mentre il piano di evacuazione esisteva ed era contenuto Regolamento del Poligono (intestato al Tiro a segno di Busto Arsizio, pur essendo la struttura nel Comune di Olgiate Olona). Afferma che, inoltre, la sentenza d'appello non ha risolto la incertezza derivante dal fatto che non si è potuto accertare se la p.o. sia stata fatta o non sia stata fatta evacuare tempestivamente dal R.B..
IX.a.) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 530, e 533 c.p.p. Deduce che presupposto per la corretta applicazione delle norme penali è una precisa ricostruzione del fatto che si deve basare su elementi di prova certi; solo dopo aver accertato i fatti, potrà stabilirsi se sussistono profili di colpa nel comportamento dell'imputato (Cass. Sez. Sez. 1, del 12 giugno 2013); nel caso di specie si dibatte se si trattò di "colpa" per non aver evacuato, ovvero di "colpa" per avere evacuato ma non impedito il rientro, ove comunque assume rilievo la condotta della p.o.
X.a.) violazione di legge in relazione agli artt. 516, 518, 522, 179 e ss., 181, comma 4, c.p.p., in riferimento alla mancata contestazione del fatto "nuovo" dell'omesso impedimento alla p.o. di fare rientro nellostand, dopo la tempestiva evacuazione in luogo della omessa tempestiva evacuazione della p.o. Deduce che già con l'atto di appello si era richiesto tra l'altro la declaratoria di nullità della impugnata sentenza ex art. 522 c.p.p. per mancata contestazione di fatto nuovo e/o diverso nel corso del giudizio ex artt. 516 e 518 c.p.p. e dunque per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, ma la Corte di Appello non rimuove la censura.
Xl.a.) violazione di legge in relazione all'art. 113 c.p., in riferimento alla valutazione del "concorso colposo" degli imputati. Deduce che la sentenza impugnata si limita a mere affermazioni ma non offre poi alcuno sviluppo giustificativo dell'assunto suscettibile di controllo critico, senza di fatto svolgere alcuna considerazione sui motivi di appello sollevati in proposito. Sostiene che la cooperazione colposa ex art. 113 c.p. non appare applicabile nei reati omissivi, in quanto la compartecipazione omissiva di un soggetto obbligato all'impedimento dell'evento risulta già punibile ai sensi della clausola di equivalenza fissata dall'alt. 40 comma 2 c.p. in questi casi l'art. 113 c.p. svolge solo una funzione di disciplina. Afferma che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che "la cooperazione nel delitto colposo si caratterizza per un legame psicologico tra le condotte dei concorrenti, nel senso che ciascuno dei compartecipi deve essere consapevole della convergenza della propria condotta con quella altrui..." (Sez. 4, del 30/03/2004); in realtà non v'è alcun elemento che possa far ritenere sussistente questo legame psicologico tra i due agenti, soprattutto se si considera che R.B. era soggetto assolutamente estraneo alla "governance" del poligono, la sua funzione di C.D.T. prevedeva una partecipazione saltuaria (una volta ogni due mesi), limitata alla sorveglianza alla stazione di tiro, in assenza del D.D.T. dopo aver avuto la consegna della posizione da parte del D.D.T. cui veniva poi rimessa e non era messo a parte degli affari amministrativi della struttura, licenze, agibilità, manutenzioni etc.
XII.a.) vizi motivazionali in relazione agli artt. 544 e 546 c.p.p. in punto di risarcimento del danno alle parti civili costituite. Deduce che la sentenza impugnata pratica una riduzione della pena inflitta all'altro coimputato appellante, tuttavia la Corte travisa, nella misura in cui attribuisce il risarcimento come ascrivibile alla persona M.L., mentre il risarcimento, come risulta dagli atti è intervenuto ad opera della compagnia di assicurazioni "per conto del contraente Tiro a Segno Nazionale Sez. Busto Arsizio assicurato per la responsabilità civile verso terzi". Sostiene che l'interesse della parte impugnante R.B. sorge non per il trattamento di favore sul piano sanzionatorio di cui il coimputato ha beneficiato, per il quale non v'è alcun interesse, quanto per le ripercussioni pregiudizievoli che il riverbero dell'errata e travisata interpretazione della Corte di merito potrebbe riversare in sede eventuale di azione civile risarcitoria residuale.
2.1. Con memoria pervenuta il 20/02/2020, le parti civili, Omissis, hanno proposto puntuali argomentazioni avversative.

 

 

Diritto




3. La disamina dei ricorsi necessita di alcune premesse.


4. Innanzitutto, occorre rammentare che, nel caso di sostanziale "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
4.1. Mette conto, inoltre, evidenziare che ricorrenti ignorano le analitiche ragioni esplicitate dal giudice del merito.
4.2. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto ed è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute, anche implicitamente, infondate dal giudice dell'appello, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep.1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 44139 del 27/10/2015).
4.3. Sul punto va, poi, ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).

4.4. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
4.5. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
4.6. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nei ricorsi in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
4.7. In realtà i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tentano di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In vero, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

5. Ciò posto, in replica alle doglianze sub I) e III), relative al ricorso di M.L., -e da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinte­ mette conto riaffermare il solido principio secondo cui, in tema di reati colposi omissivi impropri, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare (cfr. e pluribus, Sez. 4, n. 123 del 11/12/2018 Ud. -dep. 03/01/2019- Rv. 274829). Sussiste, in vero, una «interruzione» della sequenza causale, rilevante ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., tra condotta ed evento, quando intervenga un ulteriore fattore causale, che inneschi un rischio nuovo, rispetto a quello originario attivato dalla condotta.
5.1. La giurisprudenza di legittimità, sul tema di interesse, ha elaborato la teoria che muove dall'analisi comparativa delle diverse aree di rischio in cui si colloca l'evento lesivo, rispetto all'ambito di tutela riferibile a ciascun garante (dr. Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, dep. 28/07/2015, Rv. 264365; Sez. U. 24 aprile 2014, Espenhahn, Rv. 261103). Né può pretermettersi che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi non siano muniti dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi (v. anche Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013 Ud. - dep. 20/01/2014- Rv. 258436; Sez. 4, n. 23147 del 17/04/2012 Ud. -dep. 12/06/2012- Rv. 253322).

5.1.1. Come è stato osservato, l'esigenza cui tale teoria tenta di corrispondere è quella di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito. Tale ricostruzione teorica muove dal rilievo che il garante è il gestore di un rischio; che il termine «garante» viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si è in presenza di causalità commissiva e non omissiva; e che proprio la necessità di limitare l'eccessiva ed indiscriminata ampiezza dell'imputazione oggettiva generata dal condizionalismo causale è alla base della ridetta teoria del rischio (v. anche Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, dep. 28/07/2015, cit.).
5.1.2. In via di estrema sintesi, si osserva che la c.d. teoria del rischio ha preso le mosse dal rilievo in base al quale tutto il sistema antinfortunistico è conformato per governare il rischio ed i gravi pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma si declina concretamente in diverse guise in relazione alle differenti situazioni. Da qui l'individuazione di diverse aree di rischio e, parallelamente, delle distinte sfere di responsabilità riferibili ai soggetti che quel rischio sono chiamati a governare.
5.1.3. Le Sezioni unite, nella sentenza già sopra richiamata (Sez. U. 24 aprile 2014, Espenhahn, cit.), hanno posto l'enunciazione in base alla quale un comportamento è «interruttivo>> della sequenza causale non perché «eccezionale» ma perché eccentrico rispetto al «rischio>> che il garante è chiamato a governare. Tale eccentricità rende magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell'esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento. Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare.
5.1.4. Al fianco di tale esposizione teorica, deve altresì richiamarsi l'elaborazione giurisprudenziale sul tema della abnormità della condotta posta in essere dalla vittima, per cui deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni e che l'eventuale colpa concorrente della vittima non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686).

5.1. 5. Nel caso che occupa i giudici del merito han fatto buon uso dei principi suesposti, rilevando che «A parere di questo giudicante [il primo giudice: N.d.E.] non è possibile sostenere che l'eventuale condotta di rientro del P.P. nello stand di tiro integri una causa sopravvenuta da sola idonea a cagionare l' evento. Secondo la giurisprudenza, assumono infatti, portata interruttiva solo fatturi causali atipici, ossia imprevedibili, eccezionali, abnormi. La condotta di rientro eventualmente posta in essere dal P.P. sia pur imprudente ove fosse stata posta in essere, non poteva avere la forza di causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale, ma di concausa dell'evento non avendo introdotto un processo causale autonomo essendosi invece inserita nella serie causale prodotta dalla condotta colposa degli imputati. La condotta del P.P. non ha cagionato un rischio autonomo, ma si è inserita nel rischio tutelato dalla posizione di garanzia degli imputati i quali in ragione della qualifica posseduta dovevano occuparsi di allontanare tutti i presenti dall'area di rischio onde impedire l'accesso. Il rischio di ingresso non è un affatto un rischio imprevedibile tanto che la normativa in materia di incendi prevede che la realizzazione di vie e uscite di emergenza per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio così da far defluire ed allontanare le persone dall'area di rischio impedendo che possano sostare nelle immediate vicinanze e di essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti dell'incendio. Inoltre, nel caso di specie, la condotta di rientro nello stand di tiro non possiede affatto i requisiti della eccezionalità dal momento che quello stesso giorno un altro tiratore (B.) era uscito e poi rientrato nell'area di tiro. Nel caso di specie, né il Presidente né il Commissario di Tiro si sono preoccupati di allontanare i tiratori dall'area di rischio permettendo loro di continuare a sostare nelle immediate vicinanze ». Come si vede, la valutazione espressa dai giudicanti del merito, che hanno escluso che l'azione della vittima possa qualificarsi come fattore causale autonomo, si colloca nell'alveo dell'insegnamento espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata : la condotta della persona offesa non ha introdotto un rischio nuovo o esorbitante rispetto a quelli che il garante era chiamato a governare e che mal aveva governato.
5.2. Quanto ai tempi di sviluppo dell'incendio, i giudicanti del merito hanno -ineccepibilmente in questa sede- dato atto, tra l'altro, che, alla stregua delle risultanze istruttorie (comprese le dichiarazioni del Gen. Schiavi, C.T. della difesa, il quale «Conveniva tuttavia, con gli atri CCTTPP che nel caso di specie, il fenomeno si era sicuramente prodotto in tempi più contenuti, a suo parere intorno ad un 1 minuto e mezzo» ), in un primo momento «sembrava che l'estintore avesse domato subito le fiamme » tanto che il teste B. era rientrato pensando che la situazione fosse risolta, «sennonché posizionatosi nella sua linea di tiro, si accorgeva della presenza del fuoco nella linea n. 2 quella del B. e precisamente nella parte alta. Riferiva di aver avvisato immediatamente il R.B. che ordinava a tutti di uscire e di averlo visto prendere nuovamente l'estintore per cercare di spegnere le fiamme che erano diventate alte [ ... ] l'incendio era diventato ingestibile » (si veda teste B. e pag. 9 della sentenza di primo grado).
5.3. A fronte della logica ricostruzione del fatto, gli stessi giudici territoriali hanno evidenziato che M.L., quale Presidente del Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Busto Arsizio, quale Direttore del Poligono di Olgiate Olona, non aveva osservato le prescrizioni di cui al punto 4.b della "DIRETTIVA TECNICA PER I POLIGONI DI TIRO CHIUSI A CIELO APERTO D.T./P2" del 2006, nella parte relativa all'agibilità, consentendo l'accesso al Poligono nonostante l'agibilità fosse scaduta in data 30/11/2009; non aveva osservato le prescrizioni di cui al punto 2.b della citata direttiva, relative agli elementi costitutivi e caratteristiche strutturali, avendo consentito la realizzazione di postazioni di tiro non conformi alle specifiche tecniche, impiegando all'uopo materiali non idonei (nel caso di specie, le postazioni di tiro erano rivestite di materiale fonoassorbente del tipo celle aperte classe II di reazione al fuoco, altamente suscettibile di trattenere polveri incombuste); non aveva osservato le prescrizioni di cui all'allegato A-10, punto 24, nonché appendice 1 all. B, per non aver attuato un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria volta all'eliminazione dei residui da sparo; non aveva osservato le prescrizioni dell'allegato A-11, punto 25, per aver omesso di assicurare e vigilare sull'attività di bonifica consentendo un accumulo di polvere incombusta all'interno dell'area dei tiratori; non aveva osservato le prescrizioni di cui all'allegato A-11 B7 per non aver attuato un piano di evacuazione; non aveva osservato le disposizioni dell'art. 17, comma 1, Lett. A, e dell'art. 28 D.lgs. 81/2008 avendo omesso di predisporre il documento di valutazione dei rischi nella specie di quello relativo all'incendio e di non aver osservato le disposizioni di cui agli artt . 15 e 18 D.lgs. 81/2008 per non aver adottato le misure necessarie e adeguate alla prevenzione degli incendi (anche quelle previste dal D.M. del 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro") e all'evacuazione dei luoghi in caso d'incendio.
5.4 . Lo stesso ricorrente M.L., come riportato nelle sentenze di merito, in sede di esame, tra l'altro, «Per quanto riguarda il rischio incendiario, asseriva che non era previsto un piano di intervento e di evacuazione e nemmeno un documento di valutazione rischi e che la sicurezza riguardava essenzialmente il maneggio delle armi. Precisava che in bacheca è esposto il regolamento interno del poligono dei 25 m che tuttavia nulla prevedeva circa il comportamento da tenere in caso di incendio. Aggiungeva che al momento dell'iscrizione, ai tiratori era spiegato tutto quello che occorreva sapere circa il maneggio in sicurezza delle armi, ma non era stato detto circa il comportamento di tenere in caso di incendio».

6. In ordine alle doglianze sub I.a.), II.a.), III.a.), IV.a.), VIII.a.) e IX.a.), relative al ricorso di R.B. -da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinte-, mette conto premettere che, come per altro indicato dalla difesa, Direttore di tiro o commissario di tiro è la persona responsabile dello svolgimento corretto ed in sicurezza delle lezioni di tiro secondo le procedure e le modalità previste dalle direttive per l'addestramento di pertinenza (v. Allegato "A" 11 punto 25, della "DIRETTIVA TECNICA PER I POLIGONI DI TIRO CHIUSI A CIELO APERTO D.T./P2" del 2006). Più specificamente, il Direttore di tiro o commissario di tiro "è responsabile per tutto quanto concerne l'organizzazione del poligono in merito allo svolgimento delle esercitazioni, il servizio di sicurezza, di pulizia e bonifica" (v. Appendice 2 all'Allegato "B" della "DIRETTIVA TECNICA PER I POLIGONI DI TIRO CHIUSI A CIELO APERTO D.T./P2" del 2006), e in situazioni di emergenza ed anomale, e in particolare, nel caso di incendio deve disporre la "sospensione immediata del fuoco ed inserimento delle sicurezze alle armi; [... ] do"rà procedere, se possibile, allo scaricamento delle armi in condizioni di sicurezza secondo le normative vigenti ed all'evacuazione del personale dal poligono, fatta eccezione per gli incaricati alla difesa antincendio che dovranno intervenire con il materiale e le attrezzature in dotazione all'intervento dei VV.FF. o di altro personale preposto nella sede ed opportunamente formato" (v. all. Allegato "B", punto B7 della "DIRETTIVA TECNICA PER I POLIGONI DI TIRO CHIUSI A CIELO APERTO D.T./P2" del 2006).
6.1. Occorre dare atto che i giudici territoriali hanno, correttamente, evidenziato che, all'esito del dibattimento, «tutti i testi consideravano comunque, il R.B. direttore di tiro»; inoltre «secondo la ricostruzione effettuata dall'ing. S., R.B. aveva dato l'ordine di evacuazione dopo aver terminato l'intero estintore che aveva in mano, ossia dopo 12-13-15 secondi (pari al tempo che occorre per scaricare un estintore del tipo in uso al R.B.)». Preme rilevare come, dalle dichiarazioni rese dallo stesso R.B. (correttamente valorizzate in sede di giudizio di merito), emerge che egli <<mentre si trovava seduto alla scrivania, intento a guardare i tiratori, vedeva il sig. BALLARINI girarsi, chiamarlo e comunicargli della presenza di un fuoco. Dichiarava di essersi alzato e di aver constato che vi era "una specie di brace". Dopo aver invitato i tiratori a retrocedere, inserito l'allarme acustico che di solito si utilizza per il cambio cartello ed aperta la porta, con l'estintore che si trovava vicino alla porta, aveva iniziato a spegnere il fuoco presente sulla retina parapalle. Convinto di aver spento l'incendio, prima di aver dato l'ordine della ripresa all'attività di sparo, mentre stava per chiudere la porta, dichiarava di essere stato avvisato dal B. del ravvivarsi del fuoco. A quel punto, affermava di aver ripreso l'estintore e di averlo scaricato sul fuoco; di aver gridato a voce alta, più di una volta, "fuori tutti" . Negava di aver dato per ben due volte l'ordine di evacuazione ». Deduce, a questo punto, il primo giudice, che «il R.B., addirittura rischiando la propria vita era rimasto all'interno della camera incendiata ed aveva cominciato a fronteggiare un fuoco che aveva assunto in un breve tempo 30 - 50 sec. come sostiene la Procura o 1 minuto e 50 secondi come sostiene la difesa, dimensioni importanti, con un estintore. Nessuno si era preoccupato di allontanare i tiratori dalla zona, lasciando all'iniziativa dei singoli il da farsi [ ... ] Nessuna delle citate misure si è rivelata tuttavia adeguata ed efficace. Come si è visto la condotta del D'A. non ha impedito l'accesso nello stand -in un momento di estremo pericolo, dal momento che, secondo quanto emerso dal racconto dello stesso B., le fiamme erano alte, colava materiale dal soffitto e vi era fumo nero- di un tiratore per prendere la propria arma». Le conclusioni appaiono logiche: «L'evento incendiario prodottosi era dunque, prevedibile e come tale evitabile attraverso lo svolgimento dei compiti dettagliatamente indicati nella direttiva tecnica. La responsabilità dell'evento prodottosi coinvolge non solo il Presidente del Poligono di Olgiate O. ma anche il Commissario di tiro al quale la direttiva assegnava specifici compiti in materia di sicurezza e pulizia, nelle specie trascurati. Nel caso di specie, era emerso che l'accesso ai locali di tiro avveniva senza alcun controllo da parte del Commissario di Tiro della pulizia dell'ambiente dalle polveri . Dell'incendio hanno dunque, responsabilità sia il Presidente perché aveva omesso di assicurare e vigilare sulla bonifica e sullo smaltimento delle polveri incombuste sia il Commissario perché non aveva provveduto ad assicurare la pulizia dalle polveri prima dell'accesso all'area di tiro e non l'aveva pretesa [ ... ] è evidente che le norme violate non miravano a salvaguardare un generico rischio incendiario che può avere molteplici cause e richiedete cautele differenziate, bensì quello di evitare attraverso l'accumulo delle polveri incombuste che potesse, in un luogo ove si pratica l'attività di sparo, verificarsi l'accensione di focolai». La Corte territoriale ha corroborato l'assunto, affermando che «Altrettanto indiscussa è la ricostruzione degli accadimenti, con riferimento allo sviluppo dell'incendio, iniziato come fiammella circoscritta in area di tiro, sulla quale interveniva il R.B. attraverso l'utilizzo dell'estintore presente in loco (fase uno), omettendo di dare in via immediata l'ordine di evacuazione, soltanto tardivamente impartito. Infatti, alla fiammella, ha fatto seguito lo sviluppo dell'incendio in tutta la sua tragica evoluzione, fattore che ha comportato oltre all'evento lesioni e conseguente morte del P.P., la completa distruzione del poligono di tiro (fase due)>>.
6.2. Altrettanto ineccepibilmente -in questa sede di legittimità- già il primo giudice aveva ritenuto che «R.B. ricopriva formalmente la carica di Commissario di Tiro (cfr. verbale Consiglio Direttivo) ed in ragione alla qualifica posseduta, la Direttiva Tecnica gli attribuiva specifici compiti, ossia tra gli altri, quelli di verificare la bonifica dello stand di tiro prima di consentire l'accesso ai tiratori. Egli inoltre, avrebbe dovuto avrebbe dovuto evacuare l'area sin dal manifestarsi di quella che era stata definita dai testi una "fiammella" in ragione della pericolosità dell'ambiente nel quale il fuoco si era originato. Il mancato svolgimento dei compiti spettanti al Commissario di Tiro in ragione della non conoscenza degli obblighi sullo stesso gravanti in forza delle previsioni contenute nella Direttiva tecnica DT/P2 non costituisce certo causa di esonero da responsabilità [ ... ] In ogni caso, anche a voler condividere le argomentazioni svolte sul punto dalla difesa, lo svolgimento in concreto dei compiti afferenti alla qualifica di Commissario di Tiro e l'assunzione in fatto della qualifica soggettiva comporta inevitabilmente l'attribuzione degli obblighi ad essi afferenti e delle relative responsabilità».
6.3. Quanto alla condotta della vittima, ci si riporta alle osservazioni già svolte ai punti da 5. a 5.2.

7. In replica alle censure sub V.a.) e VII.a.), relative al ricorso di R.B., occorre rilevare che i mezzi di prova sono quelle attività (in parte codificate nel codice di procedura penale) attraverso le quali viene introdotto nel processo penale un dato conoscitivo volto a rappresentare indirettamente un fatto storico avvenuto la cui rappresentazione potrà essere inserita nel percorso decisionale del Giudice. In vero, tutto ciò che viene acquisito durante le indagini preliminari non costituisce una prova giuridicamente intesa bensì un elemento dotato di attitudine probatoria (potenziale) che potrà assumere valore probatorio solo durante il processo alla luce del contraddittorio tra le parti. La giurisprudenza di questa Corte consente l'ampio ricorso alla categoria delle prove atipiche, disciplinate dall'art. 189 c.p.p., e conferma la sua piena utilizzabilità in giudizio mediante il principio del libero convincimento del giudice, in virtù del quale, cioè, il giudice è libero, secondo il suo prudente apprezzamento, di trarre mezzi di convincimento anche da strumenti probatori non espressamente disciplinati dall'ordinamento (v. anche Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 Ud. -dep. 18/04/2019- Rv. 275548; Sez. 2, n. 18286 del 12/04/2013 Cc. -dep. 22/04/2013- Rv. 255754). Né può pretermettersi che il giudice di merito è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione con il solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento (v. anche Sez. 4, n. 28583 del 09/06/2005 Ud. - dep. 29/07/2005- Rv. 232441).
7.1. Nella specie, la consulenza del Ing. Fabrizio S., richiesta legittimamente dal Pubblico Ministero e altrettanto legittimamente acquisita agli atti mediante l'escussione del detto consulente, non ha realizzato un illegittimo esperimento giudiziale bensì solo una ricostruzione tecnica (per altro non irripetibile), idonea a contribuire all'accertamento dei fatti, a cui la difesa ha, giustamente, contrapposto la propria C.T. ad opera del Gen. S.. Correttamente, quindi, la Corte del merito ha ritenuto di nessun rilevo «le doglianze della difesa del R.B. in ordine alla dedotta inutilizzabilità delle risultanze della c.d. perizia S., consulente del P.M. nella fase delle indagini preliminari, che ha svolto la propria indagine in presenza del c.t. di parte degli imputati Schiavi, in luogo ovviamente diverso da quello ove si è sviluppato l'incendio».

8. Nessun rilievo può darsi alla censura sub VI.a.), relativa al ricorso di R.B., posto che appare evidente che nelle sentenze di merito si faccia riferimento al solo stand di tiro per armi da fuoco: «sulla base delle evidenze istruttorie sopra esposte deve ritenersi che il fuoco divampato nello stand di tiro del poligono di Olgiate Olona avesse le caratteristiche proprie di un incendio>>.

9. Quanto alla doglianza sub X.a.), relativa al ricorso di R.B., basterà ribadire che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato; ciò deriva dall'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Nella giurisprudenza di legittimità, infatti, è del tutto consolidata un'interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione, ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quei soli interventi sull'addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti -e in particolare l'imputato - non abbiano avuto modo di dar vita al contraddittorio, anche solo dialettico. Sia pure a mero titolo di esempio, può citarsi la massima per la quale "ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione" (cfr. ex multis Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Rv. 257278).
9.1. Nella specie, la difesa non ha subito -evidentemente- limitazione alcuna posto che tutte le ulteriori risultanze probatorie sono state portate a conoscenza dell'imputato e hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi ha certamente avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione e, pertanto, la censura in questione è stata ritenuta, anche implicitamente, infondata dal giudice dell'appello mentre quello di primo grado ha correttamente ritenuto che «nel caso di specie, non può aversi alcuna lesione del diritto di difesa in quanto, il tema della condotta tenuta dal P.P. dopo l'uscita dei tiratori dallo stand di tiro è stato esaminato e discusso per l'intero svolgimento del processo».

10. In riferimento alla doglianza sub XI.a.), relativa al ricorso di R.B., mette conto evidenziare che, dato per certo che l'obbligo di adottare le opportune misure precauzionali gravava sul coimputato M.L., il R.B. è stato chiamato a rispondere di comportamenti colposi che hanno contribuito, in cooperazione colposa ex art. 113 c.p., con il M.L. (principale destinatario degli obblighi prevenzionistici in materia) all'aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento (cfr. anche Sez. 4, n. 57937 del 09/10/2018 Ud. -dep. 21/12/2018- Rv. 274774). In vero, sussiste la cooperazione nel delitto colposo quando il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (cfr. Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019 Ud. -dep. 22/05/2019- Rv. 276685).
10.1. Nella specie, i giudici del merito, anche su questo punto, hanno ben applicato i principi suesposti, ritenendo sussistente la sinergia psicologica richiesta dall'art. 113 c.p., posto che gli imputati, benché consapevoli della pericolosità del loro comportamento e ben rappresentandosi le anomalie dello stand (derivanti dalla mancata applicazione della Direttiva Tecnica D.T./P2 citata), avevano continuato a consentire l'utilizzo di quel settore del poligono (anche con l'uso di armi ad avancarica a pietra focaia che, a differenza delle armi automatiche o a tamburo, caricate con proiettili, per poter sparare debbono essere caricate con polvere nera, e pertanto maggiormente pericolose date le mancate bonifiche del luogo), così da violare contemporaneamente le norme di prudenza caratterizzanti l'attività di tiro (cfr. Sez. 4, n. 16978 del 12/02/2013 Ud. -dep. 12/04/2013- Rv. 255274). In particolare, e tra l'altro, emerge dalle motivazioni delle sentenze di merito che gli imputati erano inseriti <<in un contesto ove la gestione delle strutture utilizzate per l'attività di tiro rispondeva a precisi criteri e discipline a norma della direttiva Tecnica DT/P2 del 2006 che a sua volta richiamava a completamento della sicurezza esigibile all'interno di un Poligono di Tiro, per quel che qui rileva, la normativa in materia di prevenzioni incendi e la normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro [ ... ] avrebbero dovuto, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, osservare le disposizioni dettate al fine di garantire non solo la piena sicurezza dell'esercitazioni e della struttura ove essa avveniva con compiti che non si esaurivano nella cura della sicurezza del tiro, ma anche afferenti alla manutenzione della struttura e alla bonifica [ ... ] è proprio questo intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio che giustifica la rilevanza penale delle condotte tenute e omesse [ ... ] Il legame e l'integrazione delle condotte opera non solo sul piano dell'azione ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccuparsi anche della condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto. Ed è tale pretesa d'interazione prudente che individua il canone per definire il fondamento e i limiti della cooperazione che si ha quando più persone pongono in essere una autonoma condotta, nella reciproca consapevolezza di contribuire con l'azione o l'omissione altrui alla produzione dell'evento non voluto».

11. La doglianza sub XII.a.), relativa al ricorso di R.B., è palesemente inammissibile posto che, innanzitutto, attinge l'ambito delle valutazioni di merito (escluse per questa Corte di legittimità), e poi si riduce ad un mero "timore" per i possibili ed eventuali riverberi in sede civile: argomenti questi del tutto estranei al controllo di legittimità.

12. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che i ricorsi, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito, pongono solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per i ricorrenti più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (v. Sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).


13. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per questo grado di giudizio.

 

P.Q.M.
 



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili omissis, che liquida in complessivi Euro Quattromila oltre accessori come per legge.



Così deciso il 25/02/2020