PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLARITA' E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI AFFERENTI AL PROGRAMMA DI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLE SCUOLE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19
TRA
IL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ANCI
UPI
LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILI INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE FILLEA-CGIL
LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - FILCA-CISL
LA FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO FENEAL-UIL
 

Il giorno 9 luglio 2020,
Il Ministero dell'Istruzione, in persona del Viceministro On. Anna Ascani
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro On. Paola De Micheli
L'ANCI, in persona del Presidente Antonio De Caro
L'UPI, in persona del Presidente Michele de Pascale
La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILI INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE - FILLEA-CGIL, in persona del Segretario nazionale Dipartimento edilizia Antonio Di Franco
La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - FILCA-CISL, in persona del Segretario nazionale Stefano Macale
La FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO - FENEAL-UIL, in persona del Segretario del settore edilizio Francesco Sannino
VISTO l'articolo dell'articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020 (convertito con Legge n. 41/2020), che conferisce a Sindaci e Presidenti delle province e città metropolitane poteri commissariali al fine di effettuare con urgenza gli interventi di ammodernamento del patrimonio edilizio delle scuole anche in ragione della necessità di adeguare lo stesso alle misure anti Covid 19;
PREMESSO che:
- è interesse generale del Paese mettere in sicurezza il prima possibile tutti gli ambienti scolastici attraverso specifici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che attraverso eventuali nuovi lavori, al fine di garantire il rispetto dei protocolli e dei distanziamenti necessari al fine di contrastare la diffusione del Covid 19;
- è interesse generale del Paese che tutto ciò avvenga nel pieno e totale rispetto dei diritti dei lavoratori, della corretta applicazione dei CCNL dell'edilizia, della massima prevenzione e sicurezza nei cantieri secondo principi di trasparenza e legalità;
 

le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


Art. 1
(L'edilizia scolastica deve essere tra le priorità economiche del Paese)

Al fine del miglioramento della qualità sociale e della didattica, quindi delle potenzialità di crescita del Paese, l'edilizia scolastica deve diventare una priorità e rimanere tale anche nel medio e lungo periodo, terminata l'emergenza sanitaria.
Il Governo e l'Unione Europea, attraverso specifici trasferimenti anche straordinari, devono destinare una parte significativa delle risorse previste dai diversi interventi comunitari (a partire dal Recovery Fund) ad un piano pluriennale per la manutenzione, l'adeguamento e il rinnovo degli edifici scolastici, con l'obiettivo di rendere moderni, antisismici, sicuri, accessibili e sostenibili il cento per cento degli edifici.
Sarà impegno comune delle parti portare avanti questo obiettivo nel confronto con tutti i soggetti interessati.
Al fine di procedere alla realizzazione delle opere relative all'edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020 (convertito con Legge n. 41/2020), di cui in premessa, i Sindaci e Presidenti delle province e città metropolitane sono autorizzati ad avvalersi del supporto tecnico dei Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche, anche in qualità di stazione appaltante.
 

Art. 2
(Organizzazione attività lavorativa)

Al fine di assicurare gli obiettivi di cui in premessa, le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo si rendono disponibili e concordano sulla necessità di prevedere specifiche e derogatorie modalità di gestione dell'organizzazione del lavoro nonché di individuare, nel rispetto della vigente normativa in materia di orari di lavoro, lavorazioni svolte con differenti regimi di orario su base settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, con sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati o notturni.
Questo anche al fine di permettere nei mesi estivi (luglio, agosto, settembre) il massimo impegno per la realizzazione degli interventi in tempo utile alla riapertura delle scuole e l'avvio dell'anno scolastico.
Le modalità di gestione dell'organizzazione del lavoro e le lavorazioni di cui al precedente comma saranno oggetto di confronto su base territoriale, con il supporto, se richieste, delle stesse OO.SS. Nazionali.
 

Art. 3
(Attività di assistenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le imprese aggiudicatarie ed esecutrici impegnate nei cantieri oggetto della presente intesa possono avvalersi del supporto tecnico gratuito degli enti paritetici territoriali del settore delle costruzioni Enti Unificati, Scuole Edili/CPT per la consulenza sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel pieno rispetto di quanto previsto nel Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020 u.s. ed in particolar modo al punto 13 dello stesso;
A tal fine, le singole stazioni appaltanti provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l'aggiudicatario una previsione riproduttiva dei contenuti della presente intesa.


Art. 4
(Formazione in materia di sicurezza sul lavoro)

Tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei cantieri di cui al presente protocollo svolgono la formazione d'ingresso in materia di sicurezza sul lavoro, così come contrattualmente prevista e attestata dagli Enti Bilaterali territoriali.
La violazione dell'obbligo previsto dal precedente paragrafo §1 determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere.
A tal fine le singole stazioni appaltanti provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l'aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
 

Art. 5
(Contratto Collettivo)

Ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nei cantieri di cui alla presente intesa nella realizzazione di opere edili ed affini, anche in maniera prevalente, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nonché la derivante e conseguente contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale), salvo casi di comprovata attività non riconducibile al settore delle costruzioni, per le quali saranno applicati i rispettivi CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e di parte datoriale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le singole stazioni appaltanti provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l'aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.


Art. 6
(Verifica regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale)

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nelle attività indicate nell'allegato al presente Protocollo, le stazioni appaltanti provvederanno, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, alla verifica, con riguardo alla manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l'avvenuto versamento dei contributi alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di regolarità contributiva ovvero altro documento che comprovi l'avvenuto pagamento dei contributi agli enti previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile ove dovuta).
Allo scopo di contrastare i fenomeni di lavoro sommerso e facilitare le verifiche in merito a regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale le stazioni appaltanti invieranno alla competente Cassa Edile/Edilcassa la notifica preliminare di cui all'Art. 99 D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per ogni singolo intervento.
Qualora la verifica di cui al primo paragrafo dovesse evidenziare l'esistenza di irregolarità, alcuna somma sarà corrisposta all'impresa aggiudicataria o esecutrice fino a quando l'irregolarità riscontrata non sia stata eliminata.
Le stazioni appaltanti provvederanno ad inserire nei documenti di gara e nel contratto stipulato con l'aggiudicatario una previsione riproduttiva del contenuto della presente disposizione.
Qualora il legislatore nazionale dovesse introdurre nuove o diverse modalità di verifica della regolarità contributiva, le parti sociali sottoscrittrici il presente protocollo si incontreranno al fine di apportare i necessari adeguamenti.
 

Art. 7
(Sistema di informazione)

La singola stazione appaltante si impegna a fornire alle Organizzazioni Sindacali territoriali Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL tutte le informazioni necessarie relativamente ai lavori appaltati.
A richiesta di una delle parti stipulanti il Protocollo saranno programmati incontri di verifica dei contenuti della presente intesa.
 

Art. 8
(Durata)

Il presente Protocollo è efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31 agosto 2020, salvo proroga o rinnovo.
 

FIRME
p. il Ministero dell'Istruzione
p. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

p. l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

p. l'Unione Province Italiane (UPI)

p. la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edili Industrie Affini ed Estrattive FILLEA-CGIL

p. la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - FILCA-CISL

p. la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno FENEAL-UIL


fonte: filleacgil.net