• Datore di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro
  • Dispositivo di Protezione Individuale

Il G., dipendente del D.L., eseguiva lavori, consistenti nella pittura dei muri di un'abitazione, avvalendosi di un trabattello metallico, posto sulla carreggiata e fissato al suolo con perni metallici, dell'altezza di circa 4 metri.
L'impalcatura era stata urtata da una vettura condotta da Z.M.L., compiendo un movimento rotatorio e così provocando la caduta al suolo del G. che era deceduto.

Condannato anche in secondo grado, ha proposto ricorso in Cassazione - La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna -  Rigetta nel resto il ricorso.

"Il collegio si è convinto che il ricorrente avesse concorso nella produzione dell'evento mortale perchè aveva tenuto una condotta inosservante delle norme dettate in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, avendo consentito l'uso di un trabattello non rispondente ai dettami antinfortunistici."

"Peraltro, i giudici hanno escluso che la condotta della automobilista fosse stata da sola sufficiente a determinare l'evento letale, e quindi ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del D.L. e la caduta della vittima, perchè hanno pure considerato il fatto che il lavoratore, benchè esposto al pericolo di caduta dall'alto, era privo di adatta cintura di sicurezza. "
 
"Per il collegio, quindi, se l'impalcatura su cui operava il lavoratore fosse stata adeguatamente protetta e vi fossero state le cinture di sicurezza, quest'ultimo non sarebbe caduto perchè trattenuto dal parapetto e dalle tavole fermapiedi o, comunque, dalla cintura di cui doveva essere munito.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. IACOPINO Silvana Giovann - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D.L.O. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 22/05/2006 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana Giovanna; udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO F. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. MELCO Emanuele, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
 
 
Fatto

Con sentenza del 17/5/2004 il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Galatina, ha dichiarato D.L.O. colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 in pregiudizio di G.M. e lo ha condannato, con la concessione di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni uno di reclusione.
Si trattava di un infortunio sul lavoro che era stato così ricostruito.
Il G., dipendente del D.L., eseguiva lavori, consistenti nella pittura dei muri di un'abitazione, avvalendosi di un trabattello metallico, posto sulla carreggiata e fissato al suolo con perni metallici, dell'altezza di circa 4 metri.
L'impalcatura era stata urtata da una vettura condotta da Z.M.L., compiendo un movimento rotatorio e così provocando la caduta al suolo del G. che era deceduto.
 
A seguito di impugnazione dei difensori del D.L., la Corte di Appello di Lecce in data 22/5/2006 ha confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, riducendo la pena a mesi 6 di reclusione.

Ha proposto ricorso per cassazione il D.L. deducendo mancanza di motivazione con riferimento alla doglianza mossa con l'atto di appello concernente il rigetto da parte del giudice di primo grado della richiesta di acquisizione al fascicolo per il dibattimento della relazione tecnica del 20/10/2000 disposta nel giudizio abbreviato celebratosi a carico della Z. e di esame dei sottoscrittori della stessa nonchè di effettuazione di una perizia finalizzata ad accertare le cause del sinistro.
Il ricorrente ha poi censurato il riconoscimento di responsabilità rilevando sul punto vizio motivazionale.
Da ultimo, si è doluto perchè i giudici dell'appello nulla avevano detto con riguardo alla richiesta del beneficio di cui all'art. 175 c.p..
 
Diritto

I motivi diversi da quelli concernenti la non menzione della condanna sono infondati e vanno rigettati.
Quanto alla prima doglianza, la corte territoriale si è pronunciata sulle richieste istruttorie avanzate dalla difesa e disattese dal giudice di primo grado ritenendo che non vi fosse necessità di riaprire l'istruttoria posto che le risultanze acquisite consentivano, senza bisogno di nuovi elementi da aggiungere a quelli disponibili, di ricostruire l'incidente e di pervenire alla decisione.
Quanto alla seconda censura, il collegio si è convinto che il ricorrente avesse concorso nella produzione dell'evento mortale perchè aveva tenuto una condotta inosservante delle norme dettate in materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, avendo consentito l'uso di un trabattello non rispondente ai dettami antinfortunistici.
Peraltro, i giudici hanno escluso che la condotta della automobilista fosse stata da sola sufficiente a determinare l'evento letale, e quindi ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento del D.L. e la caduta della vittima, perchè hanno pure considerato il fatto che il lavoratore, benchè esposto al pericolo di caduta dall'alto, era privo di adatta cintura di sicurezza.
Sul punto, va obiettato alle osservazioni difensive che le dette cinture andavano ancorate a funi di aggancio fissate in maniera atta a rendere le cinture stesse idonee allo scopo per le quali erano state previste.
Per il collegio, quindi, se l'impalcatura su cui operava il lavoratore fosse stata adeguatamente protetta e vi fossero state le cinture di sicurezza, quest'ultimo non sarebbe caduto perchè trattenuto dal parapetto e dalle tavole fermapiedi o, comunque, dalla cintura di cui doveva essere munito.
La valutazione compiuta dalla corte del merito, in quanto giustificata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Fondato, invece, è l'ultimo motivo.
Con l'atto di appello sono state chieste la riduzione della pena inflitta dal Tribunale e la concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p.. La corte territoriale ha diminuito la pena irrogata ma nulla ha detto sull'altra richiesta benchè abbia parlato di stato di incensuratezza del D.L..
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.

P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009