Categoria: Normativa statale
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Il Ministro della Salute
 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’articolo 32;
Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19". pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172; .
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo I, commi 1 e 5;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191;
Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Viste le valutazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile, e successive modificazioni;
Ritenuto, nelle more dell’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 

EMANA
LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1
(Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria)

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
2. E fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 agosto 2020.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 agosto 2020
 

IL MINISTRO DELLA SALUTE
On. Roberto Speranza