Categoria: Normativa regionale
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Regione Campania
Ordinanza 31 luglio 2020, n. 64
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Ulteriori disposizioni di contenimento e prevenzione del rischio sanitario nella regione Campania.


Il Presidente

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (omissis) 8. È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività' economiche, [produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto- legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO l' art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità' regionali e locali sono irrogate dalle autorità' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020 e, in particolare, l'art.3, comma 2, a mente del quale “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti” e l'art.4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia), a norma del quale “1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto..(omissis) 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). (omissis)...In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissis) 5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonché quelle dell'articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissis) 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: (omissis) c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; (omissis)”, nonché l'art.6 (Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero), a mente del quale “ 1. Fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
(omissis) 3. Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia”;
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni PP.AA.(omissis)";
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il DPCM 14 luglio 2020, con il quale sono state prorogate, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, sono state confermate, sino alla predetta data, le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 e sostituiti gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 con gli allegati nn. 1 e 2 al menzionato decreto del 14 luglio 2020;
PRESO ATTO del decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, con il quale, considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus, sono stati differiti al 15 ottobre 2020 i termini previsti dai provvedimenti normativi sopra menzionati, relativi alla adozione delle misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagi (art.1, comma 1), ed è stato disposto che “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176” (art.1, comma 5);
VISTA l' Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, con la quale sono state confermate ed aggiornate le misure disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell'8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 e sono altresì confermate fino al 31 luglio 2020 le ulteriori misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, fatta eccezione per quanto previsto dal punto 1.a, n.53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 14 luglio 2020;
VISTA l' Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020, con la quale, con efficacia fino al 31 luglio 2020, salvi ulteriori provvedimenti, in conseguenza della proroga dello stato di emergenza e del monitoraggio quotidiano effettuato dall'Unità di Crisi regionale, sono state confermate ed aggiornate le vigenti misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagi adottate sulla base dello specifico contesto epidemiologico relativo alla regione Campania ed è stato disposto che:
“ 1. È fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. L'eventuale inosservanza è punita ai sensi del successivo art.6.
2. Agli esercenti l'attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo art.6 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine.
3. È fatto obbligo ai gestori, commessi, clienti degli esercizi commerciali, negozi, bar, supermercati, ed altri locali aperti al pubblico di indossare le mascherine prima dell'ingresso nei relativi locali e per tutta la permanenza negli stessi, fatte salve le sole deroghe specificamente previste nei vigenti protocolli di sicurezza relativi alle singole attività. L'eventuale inosservanza è punita ai sensi dell'art.6 del presente provvedimento.
4. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. dell'11 giugno 2020, in tema di ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen e di spostamenti dagli Stati previsti dall'art.1, comma 2 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020 o comunque diversi da quelli previsti dall'art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 (“Le persone, che fanno ingresso in Italia (omissis) anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”), al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di positività al virus Covid-19, è dato mandato alle AASSLL competenti e all'Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari (tamponi e/o test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall'art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 e/o previsti dall'art.1, comma 2 dell'Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020. Alle Autorità ed Enti competenti è raccomandato il puntuale controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al citato art.4, comma 3 DPCM 11 giugno 2020, in tema di isolamento fiduciario obbligatorio.
5. È fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini nonché ai titolari delle attività economiche e sociali di attuare puntualmente le ulteriori misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni, nazionali e regionali (Ordinanza n.62 del 15 luglio 2020 e provvedimenti cui la stessa rinvia) vigenti in materia, per la prevenzione dei rischi di contagio. Si rammenta che - fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 (sei) anni, nonché, per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e relativo accompagnatore - è fatto obbligo, all'aperto, di portare con sé la mascherina e di indossarla ogni qual volta la distanza interpersonale sia inferiore a 1 metro. L'eventuale inosservanza è punita ai sensi del successivo art.6.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020, e tenuto conto del grave rischio di diffusione dei contagi connesso ad eventuali condotte violative delle presenti disposizioni. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 6. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
7. È fatta raccomandazione a tutte le Forze dell'Ordine e alle Polizie Municipali nonché ai Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL territorialmente competenti ai fini dello svolgimento di rigorosi controlli in ordine all'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e delle altre misure, nazionali e regionali, vigenti in tema di prevenzione del rischio di contagi da Covid-19 e all'adozione di ogni provvedimento di competenza nel caso di riscontro di inosservanze”;
VISTO il chiarimento n.29 del 25 luglio 2020, pubblicato sul BURC in pari data, relativo alle disposizioni di cui al punto 4. della citata ordinanza n.63;
VISTO
il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 11/ Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 20 luglio - 26 luglio 2020 (aggiornati al 29 luglio 2020, h 11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento all'intero territorio nazionale, un aumento generalizzato del rischio di contagi e dell'indicatore Rt (indice di Replicazione totale regionale), nonché, per la Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio “moderato”, con Rt in aumento rispetto alle settimane precedenti;
RILEVATO
-che l'Unità di Crisi regionale, sulla base del quadro epidemiologico in atto e tenuto conto del rischio di reviviscenza di situazioni di elevata criticità e della nuova aggressività del virus rilevata negli ultimi Report (che attestano un aumento crescente dei casi di ricovero e di patologie anche gravi), ha condiviso l'esigenza di confermare le misure adottate e/o aggiornate con le Ordinanze n.62 del 15 luglio 2020 e n.63 del 24 luglio 2020;
- che l'Unità di crisi regionale ha altresì condiviso la necessità:
a) di precisare che, al fine di rendere effettiva la possibilità di corretta ricostruzione degli eventuali casi di “contatto stretto” rispetto a nuovi soggetti positivi che abbiano frequentato ristoranti, discoteche e locali consimili, occorre esplicitare l'obbligo per gli esercenti le dette attività- per le quali i protocolli di sicurezza vigenti prevedono la doverosa rilevazione dei nominativi degli utenti- di identificare almeno un soggetto per tavolo o per gruppo attraverso la rilevazione e conservazione dei dati del documento di identità;
b) al fine di assicurare un controllo più tempestivo e puntuale sugli arrivi dai Paesi nei quali maggiore è la situazione di rischio di contagi per la diffusione del virus, di organizzare i controlli sanitari già disposti con le menzionate ordinanze (rilevazione della temperatura, tamponi e/o test sierologici) sui soggetti sui quali incombe l'obbligo di isolamento domiciliare fiduciario direttamente nei principali luoghi di arrivo (aeroporto, stazione centrale, terminal dei vettori del trasporto su gomma, anche privato), da individuarsi anche con il supporto delle Questure competenti, in mancanza di elenchi di vettori ufficiali;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';
VISTO l' art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
RITENUTO
- che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, tenuto conto del gravissimo rischio di nuova diffusione dei contagi e della nuova aggressività del virus rilevata nei Report ufficiali diramati nei giorni scorsi;
emana la seguente
 

ORDINANZA

Con decorrenza dalla data del 1 agosto 2020 e fino al 9 agosto 2020, salva proroga e salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza di sopravvenienze nonché del monitoraggio quotidiano effettuato dall'Unità di Crisi regionale, su tutto il territorio regionale della Campania:
1. sono confermate le misure di contenimento e prevenzione del rischio sanitario, con relative sanzioni, previste dall'Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020, pubblicata sul BURC n. 152 del 24 luglio 2020 nonché il chiarimento n.29 del 25 luglio 2020, pubblicato sul BURC n.153 in pari data, con la seguente precisazione, relativamente al punto 4 del relativo dispositivo:
- al fine di assicurare un controllo più tempestivo e puntuale sugli arrivi dai Paesi nei quali maggiore è la situazione di rischio di contagi, quali individuati dal competente Ministero della Salute - ed oggetto della ricognizione di cui al chiarimento n.29 del 25 luglio 2020, pubblicato sul BURC n. 153 in pari data- è dato mandato alle AASSLL competenti, in raccordo con l'Unità di Crisi regionale e l'Istituto Zooprofilattico e con la collaborazione delle Associazioni di volontariato, di organizzare ed espletare adeguati controlli sanitari (rilevazione della temperatura corporea, tamponi e/o test sierologici) direttamente nei principali luoghi di arrivo (aeroporto, stazione centrale, terminal dei vettori del trasporto su gomma, anche privato), da individuarsi anche previa richiesta di supporto alle Questure competenti, in mancanza di elenchi di vettori ufficiali.
2. sono ulteriormente confermate tutte le disposizioni di cui all' Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, con la quale sono state tra l'altro confermate ed aggiornate le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell'8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 nonché le misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, n.53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 31 luglio 2020.
3. si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
-al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd. “contatto stretto” relativi a nuovi soggetti positivi che abbiano frequentato ristoranti, discoteche e locali consimili, salva l'osservanza di quant'altro previsto nei Protocolli di sicurezza vigenti, è fatto obbligo ai gestori dei menzionati esercizi della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità. L'eventuale inosservanza è punita ai sensi del successivo art.4.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza e di quelle richiamate nei punti precedenti sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 (mille/00), in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii., e tenuto conto dell'aggressività del virus e del grave rischio di diffusione dei contagi connesso, nell'attuale contesto epidemiologico della regione, ad eventuali condotte violative delle relative disposizioni. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione delle sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
5. Ai sensi dell'art.4, comma 4 del decreto legge n.19/2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 “All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione”.
6. È fatta raccomandazione a tutte le Forze dell'Ordine e alle Polizie Municipali nonché ai Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL territorialmente competenti ai fini dello svolgimento di rigorosi controlli in ordine all'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e delle altre misure, nazionali e regionali, vigenti in tema di prevenzione del rischio di contagi da Covid-19 e all'adozione di ogni provvedimento di competenza nel caso di riscontro di inosservanze.
7. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
8. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, e ss.mm.ii. al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all'Autorità Portuale, all'ANCI Campania, agli esercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.