Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 agosto 2020, n. 16604 - Ipoacusia bilaterale. Rigetto


Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 03/08/2020
 

Rilevato che:


1. Con sentenza del 3.12.13, la Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, rigettava l'appello avverso sentenza del tribunale di Taranto che aveva respinto la domanda di I., ex dipendente Ilva, verso l'INAIL, volta alla attribuzione della rendita da inabilità permanente da malattia professionale (ipoacusia bilaterale).
2. In particolare, la corte territoriale ha tratto dalla CTU espletata in secondo grado elementi diagnostici per escludere l'origine professionale della malattia, in ciò superando tuttavia le conclusioni del CTU medesimo (che aveva parlato di "un'ipotesi ampiamente opinabile" di danno quantificabile nella misura del 9%) in ordine alla configurabilità di tecnopatia, ed ha fatto riferimento alle conclusioni della CTU di primo grado ( che aveva escluso una patologia rilevante di origine lavorativa).
3. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, cui resiste l'INAIL con controricorso.

 

Considerato che:


4. Il ricorrente lamenta -ex articolo 360 co. 1 n. 5 c.p.c.­ insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, che non avrebbe spiegato la mancata adesione alle conclusioni del proprio consulente e l'adesione invece alla consulenza di primo grado.
5. La censura è inammissibile in relazione ai limiti del controllo di motivazione in Cassazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, di novella dell'articolo 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
6. Il ricorso, infatti, non individua un fatto del carattere della decisività che sarebbe trattato trascurato dalla sentenza ma si limita a prospettare una diversa ricostruzione del materiale diagnostico, peraltro infondata, in quanto la Corte di Appello ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter aderire alla valutazione dal proprio ausiliario e di preferire quella effettuata dal merito in primo grado.
7. Infatti, la corte territoriale ha nella specie evidenziato gli elementi tecnici già descritti dal CTU in sede di appello che rendevano problematico il riconoscimento del carattere professionale della patologia, ed in particolare il lungo lasso di tempo trascorso dalla cessazione dell'attività lavorativa, la mancanza di esami audiometrici nel periodo di esposizione a rischio, il carattere pantonale della perdita uditiva che non è tipica dell'ipoacusia da rumore, e l'insufficienza dei risultati degli esami documentati. Proprio da tali elementi la corte territoriale ha desunto elementi per non condividere le conclusioni del CTU in ordine alla configurabilità del danno, riportandosi invece alle conclusioni più coerenti del consulente di primo grado, con procedimento motivazionale corretto ed in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10816 del 09/07/2003, Rv. 564927 - 01).
8. Le spese seguono la soccombenza. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.

 

P.Q.M.
 




La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'INAIL delle spese, che si liquidano in euro 2000 per compensi professionali, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 6 febbraio 2020.