Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 agosto 2020, n. 16598 - Riconoscimento dei postumi invalidanti a seguito di infortunio sul lavoro. Sospensione della prescrizione triennale


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 03/08/2020
 

Rilevato che


1. con sentenza in data 20 maggio 2014, la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda, proposta da A.D., per il riconoscimento dei postumi invalidanti a seguito di infortunio sul lavoro;
2. per la Corte di merito la sospensione della prescrizione triennale del diritto alle prestazioni erogate dall'INAIL, in favore dell'assicurato, permaneva sino alla definizione del procedimento amministrativo sicché, nella specie, il termine non era decorso;
3. avverso tale sentenza l'INAIL ha proposto ricorso, affidato ad un motivo con il quale, denunciando violazione degli artt. 111 e 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, censura il ritenuto protrarsi dell'effetto interruttivo della prescrizione per tutta la durata del procedimento amministrativo;
4. A.D. ha resistito con controricorso;
 

Considerato che


5. il ricorso è da rigettare in continuità con l'arresto delle Sezioni unite della Corte, sentenza n. 11928 del 2019, secondo cui il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore;
6. pertanto, il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, del citato d.P.R. n. 1124 non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata;
7. non risultando svolti altri motivi di censura, il ricorso va rigettato per essere la sentenza impugnata conforme al richiamato principio;
8. il componimento del contrasto giurisprudenziale ad opera delle Sezioni unite della Corte avvenuto in epoca successiva al deposito del ricorso consiglia la compensazione delle spese di lite;
9. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 6 febbraio 2020