Regione Marche
Ordinanza 30 luglio 2020, n. 34

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID - 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il DL 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Vista l’emergenza sanitaria nazionale in atto dichiarata dall’organizzazione Mondiale della Sanità e la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale del Consiglio dei Ministri;
Considerate le strategie messe in atto dal Governo regionale per gestire le strutture sanitarie;
Viste le precedenti proprie ordinanze in materia di Trasporto Pubblico Locale nn. 8/2020, 9/2020, 12/2020, 18/2020, 26/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020 e 33/2020;
Visto il DL 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020;
Visto il DL 9 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, circa le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii) del DPCM 11 giugno 2020, in cui si stabilisce che il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVJD-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
Tenuto conto in particolare l’art. 3, comma 2 del DPCM 11 giugno 2020 che “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” e che sui mezzi di trasporto è previsto l’obbligo della mascherina;
Considerato inoltre che nelle misure organizzative del “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre nell’ottica della ripresa del pendolarismo nel contesto emergenziale SARS-CoV-2” del 20 aprile 2020 dell’INAIL, per la gestione del trasporto locale, raccomanda che la capienza massima deve essere limitata con ogni misura organizzativa e informativa per evitare rischi di assembramento o impossibilità di mantenere il di stanziamento,
Visti inoltre l’allegato n. 15 del suddetto del DPCM 11 giugno 2020, in cui si indicano e si aggiornano le linee guida per l’erogazione dei servizi di trasporto per le varie modalità;
Visto il DPCM 14 luglio 2020 che proroga il DPCM 11 giugno 2020 e nel caso di specie sostituisce l’allegato n. 15 con un nuovo allegato n. 2 ad aggiornano le linee guida per l’erogazione dei servizi di trasporto per le varie modalità;
Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 0014916-29/04/2020-DGPRE avente ad oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-COV-2”;
Considerate le interlocuzioni avute dalla Regione con le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni delle Aziende del TPL ed i Gestori stessi, nonché l’ANCI Marche, riunitisi in un tavolo di concertazione sui trasporti, in particolare nelle sedute del 5 e 21 maggio, del 10 e 19 giugno 2020;
Tenuto conto dell’oggettiva difficoltà della gestione dei servizi automobilistici, soprattutto di tipo urbano, rispetto alle attuali disposizioni circa il di stanzi amento sociale da tenere a bordo, oggetto d’intenso dibattito tra tutti gli stakeholder nazionali quali le associazioni ASSTRA e AGENS, e alle posizioni assunte dalla Conferenza delle Regini come da ultima risoluzione della seduta del 2 maggio 2020;
Considerate le interlocuzioni avute dalla Regione con le Associazioni di categoria del trasporto non di linea e le relative richieste avute in data 27 luglio 2020;
Considerato che nelle nuove line guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allegate al DPCM 14 luglio 2020, allegato 2, tra cui si rilevano ulteriori modalità organizzative che permettono di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi;
Fatta comunque salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi, confermata dall’allegato 2 di cui al richiamato al DPCM 14 luglio 2020;
Considerate le nuove disposizioni di cui ai punti in premessa, gli attuali fabbisogni di mobilità e gli essenziali livelli minimi di servizio per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini marchigiani, come anche rilevato dai predetti tavoli di concertazione, nonché dal panorama regolatorio introdotto nelle regioni limitrofe;
Valutata l’opportunità di aggiornare le precedenti disposizioni in materia in particolare con l’Ordinanza n. 31/2020, assunte con la precedente Ordinanza n. 33/2020, alla luce delle nuove disposizioni nazionali e viste le esigenze del territorio anche in relazione alle regioni confinanti;
 

ORDINA


Art. 1
Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza COVID19 nel settore del TPL

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00,00 del 01 agosto 2020 e dispone quanto segue, ad integrazione, precisazione e parziale revisione di quanto già disposto con la precedente Ordinanza n. 31 del 26 maggio 2020.
È revocata la propria precedente Ordinanza n. 33 del 25 giugno 2020.
 

Art. 2
Modalità di organizzazione dei servizi per il contenimento del contagio

Le disposizioni di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 31 del 26 maggio 2020, sono sostituite con le seguenti:
“Ogni tipo di servizio va organizzato seguendo le indicazioni sanitarie indicate dal Governo, a massima tutela tanto dei lavoratori quanto degli utenti. Fatte salve le disposizioni nazionali che fungono da linee guida, l’organizzazione dei servizi e le modalità di erogazione da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea regionale sul territorio regionale, avvengono nel seguente modo e potranno derogarsi le attuali disposizioni in tal senso, circa il comportamento degli addetti o la vigente disciplina viaggiatori e tariffaria ordinaria:
a. informazione all’utenza: Deve essere garantita un’adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all’utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
b. dpi passeggeri: tutti i passeggeri dovranno necessariamente utilizzare le protezioni individuali delle vie respiratorie consistenti in mascherine chirurgiche o di comunità ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DPCM 11 giugno 2020. È cura di ogni passeggero procurarsi la mascherina ed indossarla preventivamente al momento in cui si approssima ai luoghi di accesso al servizio di TPL (stazioni, banchine, fermate, ...) e a bordo dei mezzi di trasporto. È autorizzata la sospensione della corsa o la sosta alla prima fermata utile, in caso di inosservanza della presente disposizione, fino al ripristino delle condizioni stabilite;
c. dpi addetti: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea consistenti in mascherina tipo chirurgica per il conducente, mascherina e guanti per gli addetti di terra ed eventuali aggiunti di bordo.
d. controlleria: l’attività di controlleria, ove possibile, potrà essere organizzata e svolta dal personale abilitato ai sensi delle disposizioni regionali, con modalità ridotte ovvero con il controllo a terra o a bordo, attraverso lo stazionamento dell’operatore nei pressi dell’area del conducente, alla salita/discesa degli utenti dal mezzo. Tale personale, e/o addetti aggiunti, potranno svolgere anche servizio di indirizzo e informazione all’utenza sulle modalità di fruizione del servizio in tempo di C0VID19. Al fine di una graduale ripresa dell’attività di controllo, d’intesa con il Comitato Covid aziendale, potrà essere riattivata l’attività di controlleria dotando gli operatori di adeguati dpi così come stabiliti in sede di Comitato;
e. vendita: è sospesa ogni vendita di titoli di viaggio a bordo ed è contestualmente incentivato l’utilizzo dei titoli elettronici;
f. salita e discesa dagli autobus: al fine di contemperare la sicurezza dell’autista e degli utenti, i gestori utilizzano modalità organizzative di accesso e deflusso dai mezzi di trasporto in modo che avvenga secondo flussi separati, ed in particolare:
i. minibus a porta singola: utilizzabili solo con protezione anti flato del posto di guida, utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;
ii. bus a due porte: di prassi vanno impiegate entrambe le porte per separare i flussi di ingresso e quelli di uscita. Nelle more dell’adeguamento con protezione anti fiato del posto di guida, per la quale i Gestori, dovranno intervenire se non già presenti altri separatori e compatibilmente al reperimento sul mercato dei materiali idonei allo scopo, è consentito il non utilizzo della porta anteriore e l’interdizione dell’area di guida come per il seguente punto iii, adottando separati flussi prima in discesa e poi in salita dalla porta posteriore, al fine di garantire il di stanziamento fisico;
iii. bus a 3 porte: non utilizzo della porta anteriore limitando il posto guida tramite catenella o nastro di segnalazione bianco rosso posizionati dietro la prima fila di sedili e comunque oltre un metro dall’autista. Utilizzo delle rimanenti porte in modo separato per la salita e per la discesa;
iv. in ogni caso è vietato lo stazionamento nell’area adiacente al posto di guida o l’avvicinamento al conducente per qualsiasi motivo. Nei precedenti casi consentiti, è ammesso solo il transito attraverso tale area per l’accesso ai restanti spazi dell’autobus.
g. capacità di carico dei mezzi: Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico automobilistico è opportuno al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi, fermo restando l’obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche all’utilizzazione in verticale delle sedute dal lato del finestrino. In particolare è consentita la deroga al rispetto della distanza di un metro e di garantire quindi un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi, purché sia privilegiato l’allineamento verticale dei passeggeri. E’ possibile l’utilizzazione in verticale delle sedute senza alternanza, qualora sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia e l’affiancamento tra due persone. Sui treni del trasporto ferroviario regionale, nonché sui mezzi extraurbani del tpl automobilistico regionale, è consentita la ripresa del trasporto con una previsione di capienza a pieno carico, limitatamente ed esclusivamente ai posti a sedere per i quali il mezzo è omologato, in modo che siano evitati assembramenti nelle aree adibite ai posti in piedi, con l’obbligo di indossare sempre la mascherina di protezione, di igienizzazione adeguata delle mani.
h. separatori sedili: ove possibile al fine di aumentare l’indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità dell’installazione, di separazioni removibili tipo plexiglas o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza;
i. areazione: è fatto divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell’aria o di installare paratie che impediscano la normale areazione della postazione di guida o di parti dell’abitacolo, garantendo, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto che deve essere costante predisponendo in modo stabile l’apertura dei finestrini o di altre prese di area naturale, e mediante l’apertura prolungata delle porte esterne nelle soste dei mezzi in stazione/fermata. Va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
j. igienizzazione veicoli: è disposta da parte di ogni vettore l’igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto. Per i mezzi in cui è consentita l’occupazione al 100% dei posti a sedere in deroga al distanziamento interpersonale e sprovvisti di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante per utilizzo della clientela, la pulizia e la disinfezione dovranno essere eseguite ad ogni fine corsa di rientro in una stazione principale.”
Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.
 

Art. 3
Altri servizi di trasporto passeggeri e trasporto privato

1. Deve essere garantita un’adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all’utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).
2. Per i servizi taxi e NCC fino a massimo nove posti, i passeggeri dovranno prioritariamente occupare tutti i posti delle file posteriori, con l’obbligo della mascherina di comunità comunque per tutti i passeggeri e la sanificazione delle mani con gel igienizzanti prima della salita a bordo. A completamento del trasporto di più persone che viaggiano insieme, è consentito eccezionalmente anche il trasporto di un passeggero nel sedile a fianco del conducente a condizione che l’autista indossi una mascherina tipo almeno FFP2 senza valvola. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
3. Per le imbarcazioni impiegate nei servizi costieri di trasporto passeggeri, ferma restando l’igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e la sanificazione periodica delle stesse, è possibile l’occupazione al 100% dei posti a sedere, come indicati nei certificati di sicurezza previsti per la navigazione, con l’obbligo per i passeggeri d’indossare la mascherina di comunità ed effettuare la sanificazione delle mani con gel igienizzanti prima di ogni salita a bordo.
4. È consentito a persone non conviventi di viaggiare assieme a bordo di veicoli ad uso privato, con la possibilità di occupare tutti i posti per i quali il veicolo è omologato, con obbligo per tutti di indossare mascherine di protezione.
La presente ordinanza è trasmessa a Prefetture, Comuni, Associazioni datoriali, Organizzazioni sindacali, Aziende TPL automobilistico e ferroviario regionale, RFI.
La Presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione.

Ancona, 30 luglio 2020