Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 17 luglio 2020, n. 2818/TERINF
LR 13/2020, art. 57, comma 2. Approvazione della quantificazione forfettaria del limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19 e degli schemi di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri.
B.U.R. 29 luglio 2020, n. 31

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” per sei mesi dalla data del provvedimento;
RICHIAMATI i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
RICHIAMATO in particolare il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al Decreto stesso;
RICHIAMATI i successivi D.P.C.M. che hanno modificato nel tempo le restrizioni imposte alle attività produttive dal D.P.C.M. 22 marzo 2020;
RICHIAMATO il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri” d.d. 24 aprile 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, recepito dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 e confermato dal D.P.C.M. 11 giugno 2020;
RICHIAMATE le Ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
RICORDATO che l' art. 91 “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici” della Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” dispone che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”;
RICORDATO il paragrafo conclusivo del citato “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri” d.d. 24 aprile 2020 dal titolo “Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” che costituisce una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
RICHIAMATE in linea generale le difficoltà emerse in fase esecutiva derivanti, a titolo indicativo e non esaustivo, dall'obbligo:
- di riorganizzare le lavorazioni nel rispetto delle procedure sanitarie, ridefinendo percorsi, procedure e sovrapposizioni delle diverse fasi;
- di eseguire in cantiere le lavorazioni a distanza interpersonale maggiore di un metro;
- qualora non fossero possibili altre soluzioni organizzative, di eseguire lavorazioni a distanza inferiore a un metro dotando il personale di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, che per lunghi periodi sono stati di difficile, se non impossibile, reperimento;
- di contingentare l'accesso agli spazi comuni, per esempio gli spogliatoi e le mense, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- di riorganizzare il servizio di mensa causa la chiusura imposta dai provvedimenti emergenziali agli esercizi commerciali, per la consumazione del pasto;
- laddove vi fosse il pernotto degli operai, di individuare soluzioni organizzative alternative per la mancanza di strutture ricettive disponibili e adeguate;
nonché dall'incertezza sulle modalità operative consentite, derivante da un susseguirsi di indicazioni non sempre di immediata attuazione;
RICHIAMATA la Legge Regionale 29 giugno 2020, n. 13 “Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore” (Legge regionale multisettoriale) pubblicata sul 1° Supplemento Ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 27 del giorno 1 luglio 2020;
RICHIAMATO in particolare l'art. 57 “Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici”, il cui comma 1 autorizza l'Amministrazione Regionale per l'anno 2020 ”a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi di cui al comma 2, previa sottoscrizione da parte dei contraenti di apposito atto aggiuntivo”;
RITENUTO quindi di procedere preliminarmente all'individuazione dell'insieme dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e del conseguente incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19;
RILEVATO che la necessità di aggiornare le modalità esecutive inizialmente individuate dall'Appaltatore all'atto dell'avvio e della conduzione dei lavori in fase non emergenziale e, più in generale, l'obbligo di riprogrammare l'organizzazione del cantiere anche per quanto non direttamente relativo all'esecuzione materiale delle lavorazioni a causa delle nuove procedure e indicazioni operative sopravvenute in corso d'opera, causa dichiarazione dello stato di emergenza, hanno di fatto ostacolato la piena attuabilità delle previsioni progettuali e variato le condizioni poste alla base delle valutazioni operate dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'offerta praticata in sede di gara, con conseguente ricaduta sui contenuti contrattuali;
PRESO ATTO che le sopravvenute modalità operative e organizzative, concretizzando tra le altre una riduzione della produzione quotidiana delle maestranze, hanno inciso sui contenuti contrattuali, in particolar modo sui tempi di esecuzione e sul costo da sostenere per l'esecuzione dei lavori, comportando un'alterazione del sinallagma contrattuale che dev'essere pertanto riequilibrato;
RITENUTO che la ridotta produttività del cantiere nella maggior parte dei casi comporta per l'Appaltatore conseguenze quali:
- le spese generali infruttifere (su un range di spese generali ricompreso tra il 13% e il 17%);
- la ritardata percezione dell'utile d'impresa (stimato in sede progettuale in misura pari al 10%);
- il mancato ammortamento di attrezzature, apprestamenti e mezzi presenti in cantiere (es. box, container, escavatori, gru, impianto elettrico di cantiere, ponteggi...);
- il sottoutilizzo del personale presente in cantiere;
- gli interessi sugli importi sopra elencati, dal dì del dovuto;
RICHIAMATO il comma 2 del citato art. 57 della L.R. n. 13/2020, ove si dispone che “con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono approvati il documento che quantifica forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri e lo schema di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri” derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza;
RITENUTO di procedere alla quantificazione forfettaria del limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione, a esclusione degli oneri per la sicurezza, suddividendo innanzitutto i cantieri in tre macro tipologie, avuto conto della categoria omogenea, delle relative condizioni operative e della reale incidenza delle procedure sanitarie sulle diverse categorie:
- tipologia cantieri di tipo A, comprendente le seguenti categorie:
OG 1: edifici civili e industriali
OG 2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
OG 11: impianti tecnologici
OS 2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2- B: beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4: impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5: impianti pneumatici e antintrusione
OS 6: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7: finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8: opere di impermeabilizzazione
OS 11: apparecchiature strutturali speciali
OS 13: strutture prefabbricate in cemento armato
OS 18-A: componenti strutturali in acciaio
OS 18-B: componenti per facciate continue
OS 21: opere strutturali speciali
OS 28: impianti termici e di condizionamento
OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
OS 32: strutture in legno
OS 33: coperture speciali
- tipologia cantieri di tipo B, comprendente le seguenti categorie:
OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
- tipologia cantieri di tipo C, comprendente le categorie non incluse nelle precedenti tipologie A e B; VALUTATO che, salvo rare eccezioni, per la tipologia A (lavori edili e impiantistici che di norma si eseguono in spazi chiusi o su ponteggi, con elevata incidenza di manodopera e contemporanea presenza di più ditte subappaltatrici) le condizioni operative e l'incidenza delle procedure sanitarie sulle lavorazioni sono maggiormente gravose rispetto alla tipologia B (opere stradali o infrastrutturali che si eseguono all'aperto con ridotta incidenza di manodopera e maggior possibilità di garantire il distanziamento del personale nell'area di cantiere durante i lavori), mentre per la tipologia C l'incidenza è scarsamente apprezzabile o prossima allo zero;
RITENUTO inoltre di individuare per la tipologia A sopraelencata le seguenti fasce di importo dei lavori contrattualmente previsti ancora da realizzare:
- fino a 500.000,00 euro;
- da 500.000,01 euro fino a 1.000.000,00 di euro;
- oltre 1.000.000,01 euro;
RITENUTO inoltre di individuare per la tipologia B sopraelencata le seguenti fasce di importo dei lavori contrattualmente previsti e ancora da realizzare:
- fino a 300.000,00 euro;
- da 300.000,01 euro fino a 500.000,00 euro;
- oltre 500.000,01 euro;
VALUTATO che gli importi sopra individuati rappresentano la maggior parte delle opere pubbliche in fase di esecuzione sul territorio Regionale, in particolare per la fascia fino a 500.000,00 euro (300.000,00 per la tipologia B) e che gli importi sopra indicati possono ragionevolmente individuare il discrimine tra organizzazioni di cantiere di tipo ordinario o comune (caratterizzate da pochi mezzi e apprestamenti di cantiere e da un limitato numero di operatori) e organizzazioni più complesse e articolate;
RITENUTO, infine, di individuare due distinti intervalli temporali in relazione alla gravosità della ricaduta delle restrizioni imposte alle attività produttive da parte delle disposizioni normative, rispetto alle regolari attività di cantiere:
- un primo periodo dal 23 febbraio 2020, data di pubblicazione del D.P.C.M. “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” al 17 maggio 2020, data di pubblicazione del D.P.C.M. “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che di fatto consentiva la ripresa della maggior parte delle attività, concretizzando una situazione prossima a quella ante Covid-19; - un secondo periodo dal 18 maggio 2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre al giorno 31.12.2020;
VALUTATO che gli intervalli temporali sopra individuati rappresentano con sufficiente approssimazione una prima fase operativa molto gravosa, in cui la difficile reperibilità dei d.p.i. sul mercato, l'incertezza derivante da un continuo susseguirsi di norme e indicazioni e la chiusura delle attività produttive e commerciali hanno comportato per le imprese un notevole sforzo organizzativo e un contestuale rallentamento pronunciato della produttività di cantiere e una seconda fase in cui le restrizioni e le prescrizioni consentono un'operatività prossima alla situazione ante-Covid-19;
RITENUTO di determinare la ridotta produttività delle maestranze e più in generale del cantiere secondo le percentuali riportate nella tabella seguente, individuate mediante analisi dei dati riscontrati nei cantieri in corso di esecuzione, mediati al fine di poter rappresentare un dato applicabile a un insieme inevitabilmente eterogeneo e diversificato di casistiche progettuali ed esecutive:

Tipologia di cantiere e periodo delle lavorazioni Importo lavori da eseguire dal 23/02 a fine lavori Ridotta produttività maestranze
Tipologia A; 23/02 - 17/05 1.000.000,00 2,50%
Tipologia A; dal 18/05 in poi 1.000.000,00 0,80%
Tipologia A; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,80%
Tipologia A; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,72%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,28%
Tipologia B; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,48%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 300.000,00 1,33%
Tipologia B; dal 18/05 in poi 300.000,00 0,42%

PRESO ATTO che in esito alla determinazione della ridotta produttività risulta, quindi, possibile quantificare forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19 relativamente alle spese generali infruttifere, alla ritardata percezione dell'utile d'impresa, al mancato ammortamento di attrezzature, apprestamenti e mezzi presenti in cantiere, al sottoutilizzo del personale presente in cantiere e agli interessi sugli importi elencati dal dì del dovuto, suddividendo tale limite rispetto:
- a lavori ricadenti nelle tipologie omogenee A o B precedentemente individuate;
- all'importo dei lavori contrattualmente previsti ancora da realizzare;
- ai due distinti intervalli temporali sopra definiti in relazione alla gravosità della ricaduta delle restrizioni imposte alle attività produttive da parte delle disposizioni normative, che hanno inciso sulle ordinarie attività di cantiere;
come da tabella seguente:

Tipologia di cantiere e periodo delle lavorazioni Importo lavori da eseguire dal 23/02 in poi Limite massimo forfettario
Tipologia A; 23/02 - 17/05 1.000.000,00 2,47%
Tipologia A; dal 18/05 in poi 1.000.000,00 0,79%
Tipologia A; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,41%
Tipologia A; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,56%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,22%
Tipologia B; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,46%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 300.000,00 1,01%
Tipologia B; dal 18/05 in poi 300.000,00 0,31%

RITENUTO di dettagliare le modalità di applicazione dei parametri sopra indicati come di seguito esplicitato:
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o superiore a 1.000.000,01 di euro, per il periodo compreso dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale del 2,47%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,79%;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi compreso tra 500.000,01 euro e 1.000.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra il 2,47% e l'1,41% rispetto all'importo lavori, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra lo 0,79% e lo 0,56% rispetto all'importo lavori;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o inferiore a 500.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale dell'1,41%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,56%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o superiore a 500.000,01 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale dell' 1,22%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,46%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi compreso tra 300.000,01 di euro e 500.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra l' 1,22% e l'1,01% rispetto all'importo lavori, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra lo 0,46% e lo 0,31% rispetto all'importo lavori;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o inferiore a 300.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo la percentuale dell'1,01%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,31%;
PRESO ATTO che le previsioni progettuali degli elaborati posti a base di gare d'appalto bandite prima del verificarsi della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus Covid-19, non potevano considerare tra le spese aziendali per la sicurezza (ricomprese nelle previsioni progettuali tra le spese generali in un range tra il 13% e il 17%) le spese che l'Appaltatore avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alle intervenute prescrizioni normative, né tantomeno l'Appaltatore poteva tener conto di tali oneri nella formulazione della propria offerta in sede di gara;
RITENUTO che l'emergenza epidemiologica pandemica da Covid-19 rappresenti una circostanza imprevista e imprevedibile sia per la Stazione Appaltante che per l'Appaltatore e che tale situazione richieda un riequilibrio del sinallagma contrattuale anche per quanto attiene la rivalutazione delle spese generali, non potendo la stessa essere ricompresa nell'ordinaria alea d'impresa;
RILEVATO che le spese aziendali della sicurezza dovute all'ottemperanza alle indicazioni normative ricomprendano a titolo indicativo e non esaustivo: aggiornamento di tutti i P.O.S.; redazione delle informative aziendali per l'informazione/formazione dei dipendenti; aggiornamento della formazione dei lavoratori in merito alle nuove procedure aziendali; predisposizione della cartellonistica informativa a livello aziendale; acquisto dei prodotti per la pulizia e l'igienizzazione; acquisto dei d.p.i. per i dipendenti; termometri...);
RITENUTO di determinare le maggiori spese generali dovute all'incremento delle spese aziendali per la sicurezza, individuate mediante analisi dei dati riscontrati nei cantieri in corso di esecuzione e mediate al fine di poter rappresentare un dato applicabile a un insieme inevitabilmente eterogeneo e diversificato di casistiche, nella misura forfettaria dell'uno per mille dell'importo dei lavori - al netto delle spese generali e dell'utile di impresa - ancora da eseguire dal 23.02.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020;
RICORDATO che le percentuali sopra determinate, sia per quanto riguarda il limite massimo forfettario dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, che per le maggiori spese generali dovute all'incremento delle spese aziendali per la sicurezza, assumono rilievo - qualora accettate dalle parti mediante stipula di apposto Atto Aggiuntivo - ai soli fini della determinazione dell'importo massimo degli ulteriori finanziamenti che l'Amministrazione Regionale potrà riconoscere agli Enti Locali per gli interventi di opere pubbliche già finanziati con fondi regionali, ai sensi dell'art. 57 “Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici” della L.R. n. 13/2020;
RICHIAMATO il citato art. 57 della L.R. n. 13/2020 che autorizza l'Amministrazione Regionale per l'anno 2020 a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, a condizione che:
- gli importi richiesti rispettino i limiti massimi forfettari quantificati dal presente Decreto;
- le parti sottoscrivano apposito Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema allegato al presente Decreto;
- i finanziamenti siano richiesti per interventi già finanziati con fondi regionali, i cui lavori siano in corso di esecuzione al 02 luglio 2020, data di entrata in vigore L.R. n. 13/2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento abbia accertato la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico per la copertura degli oneri individuati col presente Decreto;
- la domanda di finanziamento sia inoltrata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Regionale, che sarà valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile;
RICORDATO che la richiesta degli ulteriori finanziamenti, accompagnata da Atto Aggiuntivo sottoscritto dalle parti, dovrà riguardare i maggiori oneri richiesti dall'Appaltatore mediante istanza o riserva formulate nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale d'appalto, che sia stata valutata dal Responsabile Unico del Procedimento ammissibile, procedibile, non manifestamente infondata e tempestiva;
RICORDATO che la quantificazione dei maggiori oneri riconosciuti all'Impresa con la sottoscrizione tra le parti dell'Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema allegato al presente Decreto e nel rispetto dei limiti massimi quantificati forfettariamente, dovrà prevedere da parte dell'Appaltatore l'accettazione dell'importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste formulate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto ai termini e alle condizioni contrattuali per tali titoli, fino alla conclusione dei lavori;
RITENUTO che sia legittimamente attuabile il riconoscimento all'Appaltatore dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19 - richiesti mediante istanza o riserva formulate nei modi e nei tempi indicati dalla normativa, dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale d'appalto - mediante stipula di apposito Atto Aggiuntivo, stante che la modifica contrattuale ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 poiché soddisfa le seguenti condizioni: - la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore... [omissis]... Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
e oltretutto la modifica non era assolutamente prevedibile in fase di progettazione o di appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
 

DECRETA

1. di quantificare forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, come da tabella seguente:

Tipologia di cantiere e periodo delle lavorazioni Importo lavori da eseguire dal 23/02 in poi Limite massimo forfettario
Tipologia A; 23/02 - 17/05 1.000.000,00 2,47%
Tipologia A; dal 18/05 in poi 1.000.000,00 0,79%
Tipologia A; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,41%
Tipologia A; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,56%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 500.000,00 1,22%
Tipologia B; dal 18/05 in poi 500.000,00 0,46%
Tipologia B; 23/02 - 17/05 300.000,00 1,01%
Tipologia B; dal 18/05 in poi 300.000,00 0,31%

2. di dettagliare le modalità di applicazione dei parametri sopra indicati come di seguito esplicitato:
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o superiore a 1.000.000,01 di euro, per il periodo compreso dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale del 2,47%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,79%;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi compreso tra 500.000,01 euro e 1.000.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra il 2,47% e l'1,41% rispetto all'importo lavori, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra lo 0,79% e lo 0,56% rispetto all'importo lavori;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o inferiore a 500.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale dell'1,41%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,56%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o superiore a 500.000,01 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale dell' 1,22%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,46%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi compreso tra 300.000,01 di euro e 500.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra l' 1,22% e l'1,01% rispetto all'importo lavori, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra lo 0,46% e lo 0,31% rispetto all'importo lavori;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o inferiore a 300.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo la percentuale dell'1,01%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,31%;
3. di determinare le maggiori spese generali dovute all'incremento delle spese aziendali per la sicurezza nella misura forfettaria dell'uno per mille dell'importo dei lavori - al netto delle spese generali e dell'utile di impresa - ancora da eseguire dal 23.02.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020;
4. che le percentuali sopra determinate, sia per quanto riguarda il limite massimo forfettario dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, che per le maggiori spese generali dovute all'incremento delle spese aziendali per la sicurezza, assumono rilievo - qualora accettate dalle parti mediante stipula di apposto Atto Aggiuntivo - ai soli fini della determinazione dell'importo massimo degli ulteriori finanziamenti che l'Amministrazione Regionale potrà riconoscere agli Enti Locali per gli interventi di opere pubbliche già finanziati con fondi regionali, ai sensi dell'art. 57 “Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici” della L.R. n. 13/2020;
5. di approvare i fac-simili di Atto Aggiuntivo allegati al presente Decreto, redatti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di approvare il modello di domanda di contributo allegato al presente Decreto;
7. che le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
8. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 17 luglio 2020

PADRINI
 

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