Categoria: Normativa regionale
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Regione Campania
Ordinanza 6 agosto 2020, n. 65
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di TPL.

Il Presidente

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (omissis) 8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
VISTO l' art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020 e, in particolare, l'art.3, comma 2, a mente del quale “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti” e l'art.4 (Disposizioni in materia di ingresso in Italia), a norma del quale “1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto..(omissis) 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). (omissis)In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissis) 5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonché quelle dell'articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. (omissis) 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: (omissis) c) ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro; (omissis) ”, nonché l'art.6 (Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero), a mente del quale “ 1. Fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
(omissis) 3. Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma 1 ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14giorni anteriori all'ingresso in Italia”;
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che '“Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)”;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO il DPCM 14 luglio 2020, con il quale:
- sono state prorogate, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
- sono state confermate, sino alla predetta data, le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
- sono stati sostituiti gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 con gli allegati nn. 1 e 2 al menzionato decreto del 14 luglio 2020;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
VISTA l'Ordinanza regionale n. 41 del 1 maggio 2020, pubblicata sul BURC n. 95 di pari data, con la quale sono state approvate le linee guida recanti “Misure di sicurezza precauzionali regionali per il Trasporto Pubblico Locale e di linea”;
VISTA l'Ordinanza regionale n. 60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC n. 137 del 5 luglio 2020, con la quale è stato approvato l'”Aggiornamento Linee Guida per il Settore del Trasporto Pubblico Regionale/Locale”, ai sensi del quale “Nel rispetto delle misure di cui sopra, è consentita, per tutti i mezzi, nessuno escluso, l'occupazione del 100% dei posti seduti complessivi, per i quali il mezzo è omologato, in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 11.06.2020”;
VISTA l'Ordinanza regionale n.61 dell'8 luglio 2020, pubblicata sul BURC n. 140 di pari data, ai sensi del quale, con decorrenza dalla data del provvedimento e fino al 14 luglio 2020, è stato disposto che “su tutto il territorio regionale si osservano le seguenti disposizioni:
1.1. È fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.
1.2. È fatto obbligo agli esercenti l'attività di trasporto, di linea e non di linea, di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare assembramenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo.
1.3. Con riferimento al trasporto su gomma e ferro, restano ferme, fino a successiva disposizione, le attuali limitazioni di cui al protocollo allegato all'Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020 anche in ordine al carico di passeggeri consentito a bordo, nelle more delle competenti valutazioni e determinazioni degli organi statali”;
VISTA l' Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, pubblicata sul BURC n.145 di pari data con la quale sono state confermate ed aggiornate le misure disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell'8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 e sono altresì confermate fino al 31 luglio 2020 le ulteriori misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, fatta eccezione per quanto previsto dal punto 1.a, n.53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 14 luglio 2020;
VISTA l' Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020, pubblicata sul BURC n. 152 di pari data con la quale, con efficacia fino al 31 luglio 2020, salvi ulteriori provvedimenti, in conseguenza della proroga dello stato di emergenza e del monitoraggio quotidiano effettuato dall'Unità di Crisi regionale, sono state confermate ed aggiornate le vigenti misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagi adottate sulla base dello specifico contesto epidemiologico relativo alla regione Campania ed è stato disposto che:
“ 1. È fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. L'eventuale inosservanza è punita ai sensi del successivo art.6.
2. Agli esercenti l'attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo. Per quanto riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo art.6 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine. (omissis)5. È fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini nonché ai titolari delle attività economiche e sociali di attuare puntualmente le ulteriori misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni, nazionali e regionali (Ordinanza n.62 del 15 luglio 2020 e provvedimenti cui la stessa rinvia) vigenti in materia, per la prevenzione dei rischi di contagio. Si rammenta che - fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 (sei) anni, nonché, per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e relativo accompagnatore - è fatto obbligo, all'aperto, di portare con sé la mascherina e di indossarla ogni qual volta la distanza interpersonale sia inferiore a 1 metro. L'eventuale inosservanza è punita ai sensi del successivo art.6.”;
VISTA l'Ordinanza regionale n. 64 del 31 luglio 2020, pubblicata sul BURC n. 156 di pari data, ai sensi della quale, “Con decorrenza dalla data del 1 agosto 2020 e fino al 9 agosto 2020, salva proroga e salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza di sopravvenienze nonché del monitoraggio quotidiano effettuato dall'Unità di Crisi regionale, su tutto il territorio regionale della Campania:
1. sono confermate le misure di contenimento e prevenzione del rischio sanitario, con relative sanzioni, previste dall'Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020, pubblicata sul BURC n. 152 del 24 luglio 2020 nonché il chiarimento n.29 del 25 luglio 2020, pubblicato sul BURC n.153 in pari data, con la seguente precisazione, relativamente al punto 4 del relativo dispositivo:
- al fine di assicurare un controllo più tempestivo e puntuale sugli arrivi dai Paesi nei quali maggiore è la situazione di rischio di contagi, quali individuati dal competente Ministero della Salute - ed oggetto della ricognizione di cui al chiarimento n.29 del 25 luglio 2020, pubblicato sul BURC n. 153 in pari data- è dato mandato alle AASSLL competenti, in raccordo con l'Unità di Crisi regionale e l'Istituto Zooprofilattico e con la collaborazione delle Associazioni di volontariato, di organizzare ed espletare adeguati controlli sanitari (rilevazione della temperatura corporea, tamponi e/o test sierologici) direttamente nei principali luoghi di arrivo (aeroporto, stazione centrale, terminal dei vettori del trasporto su gomma, anche privato), da individuarsi anche previa richiesta di supporto alle Questure competenti, in mancanza di elenchi di vettori ufficiali.
2. sono ulteriormente confermate tutte le disposizioni di cui all' Ordinanza regionale n. 62 del
15 luglio 2020, con la quale sono state tra l'altro confermate ed aggiornate le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus disposte con le Ordinanze n.56 del 12 giugno 2020, n.59 del 1 luglio 2020, n.61 dell'8 luglio 2020, pubblicate sul BURC nella rispettiva data di adozione e n.60 del 4 luglio 2020, pubblicata sul BURC in data 5 luglio 2020 nonché le misure disposte con le Ordinanze regionali n.48/2020, n.50/2020, n.51/2020, n.52/2020, n.53/2020, n.54/2020 e n.55/2020, per quanto vigenti alla data del 31 luglio 2020”;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale , n. 193 del 03 agosto 2020 con la quale è stato disposto che, sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 agosto 2020: “1. è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile
VISTA la nota del 4 agosto 2020 con la quale, con riferimento alla citata ordinanza del Ministro della Salute 1 agosto 2020, la Regione Campania ha segnalato al Ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e al Ministro dell'Interno che “La portata dell'ordinanza indicata non è chiara e la relativa formulazione - laddove fa riferimento alle eccezioni validate dal CTS - non consente di individuare le condizioni per la previsione di deroghe all'obbligo di distanziamento a bordo.
Da autorevoli commenti all'ordinanza, resi in sede istituzionale, sembra doversi ricavare che le disposizioni dell'ordinanza siano riferite esclusivamente alle presenze sui treni a lunga percorrenza, in coerenza con il contesto nel quale l'ordinanza è stata adottata e delle specifiche finalità perseguite.
L'indicata interpretazione, ove confermata, consentirebbe di ribadire l'attuale assetto provvedimentale delineato dalle Ordinanze regionali in tema di trasporto le quali, limitatamente al trasporto marittimo, consentono una deroga al distanziamento, prevedendo la possibilità di copertura del 100% dei posti a sedere, salvo l'ineludibile obbligo di indossare la mascherina all'accesso a bordo e per tutta la durata di percorrenza della tratta, oltre alle ulteriori misure prescritte.
Le previsioni regionali in menzione rispecchiano le peculiari necessità di collegamento giornaliero, a fini di continuità territoriale, da parte di cittadini residenti nelle Isole del Golfo (Procida, Ischia e Capri), cui si aggiunge una consistente richiesta da parte di pendolari e turisti, peraltro in un contesto di limitazione naturale degli accosti.
Ciò posto, si rendono indispensabili chiarimenti, ad horas, da parte del Ministero competente sulla portata dell'ordinanza, tanto più che, in considerazione della stagione estiva, un ingente numero di biglietti per i collegamenti per le isole risulta già prenotato e/o acquistato, anche in combinazione con pacchetti di soggiorno; e si rendono altresì urgenti chiarimenti sulle condizioni in presenza delle quali il CTS ritiene consentito - come indispensabile nella regione Campania - confermare le deroghe al distanziamento minimo di un metro tra i passeggeri a bordo dei mezzi del trasporto marittimo.
In ogni caso, si rappresenta che è indispensabile, a tutela del personale e degli utenti, la organizzazione di un Piano di Servizio di ordine pubblico a bordo degli aliscafi e dei traghetti, e si chiede la pronta disponibilità di Forze dell'ordine e unità dell'Esercito che assicurino il rispetto del fondamentale obbligo di utilizzo corretto della mascherina per tutta la tratta di percorrenza, quale principale misura per evitare eventuali contagi.
Nelle more delle indispensabili informazioni richieste, il quadro provvedimentale a tutt'oggi vigente nella regione resterà inevitabilmente immutato”;
VISTO
il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 12/ Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 27 luglio - 2 agosto 2020 (aggiornati al 4 agosto 2020, h 11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, per la Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio “lieve”, con Rt in significativa riduzione e con proiezione settimanale in ulteriore diminuzione;
RILEVATO
--che l'allegato n.2 al DPCM 14 luglio 2020, recante le nuove “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”, contiene disposizioni generali e disposizioni specifiche in tema di TPL, anche costiero, e, in particolare, quali misure generali, stabilisce che : “Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi.
Misure "di sistema"
L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria e il lockdown. La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, l'attuazione di corrette misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.
a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da COVID 19
Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:
• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.
• Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
• All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, è obbligatorio indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
• È necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici.
• Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza.
• Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
• Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
• Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
• Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
• Sui mezzi di trasporto è opportuno, al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi.
• Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa.
• Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità dell'installazione, di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque , la periodica sanificazione
• Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.
b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico
• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app.
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti.
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso”;
- che lo stesso allegato n.2 al DPCM 14 luglio 2020 dispone, con specifico riferimento al “SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, LACUALE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIE NON INTERCONNESSE ALLA RETE NAZIONALE”, che “
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
• l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;
• i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
• la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati:
- negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile;
- vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;
- nei vaporetti la separazione dei flussi sarà attuata secondo le specificità delle unità di navigazione lagunari, costiere e lacuali;
• sugli autobus e sui tram va garantito un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
È consentita la deroga al rispetto della distanza di un metro e di garantire quindi un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi purché sia privilegiato l'allineamento verticale dei passeggeri; è possibile l'utilizzazione in verticale delle sedute senza alternanza, qualora sia escluso il posizionamento c.d. faccia a faccia e l'affiancamento tra due persone. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di area naturale. Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico con posti a sedere disposti solo in affiancamento orizzontale occorre comunque garantire l'alternanza dei posti, salvo l'utilizzo di separatori già esistenti e/o rimovibili.
Le misure in parola sono naturalmente applicabili, in quanto compatibili, per le metropolitane.
• nelle stazioni della metropolitana:
- prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
- predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
- prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
• applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
• sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
• sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
• installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
• adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili; (omissis)”;
CONSIDERATO che, sulla base delle indicate previsioni dell'allegato n.2 al DPCM 14 luglio 2020 e sulla scorta delle motivazioni e considerazioni svolte nella nota del 4 agosto 2020, sopra riportata, nonché del quadro epidemiologico rilevato dall'Unità di crisi regionale, si è convenuto con la stessa Unità di Crisi che risulta consentito confermare la disposizione dell'Ordinanza regionale n.60 del 4 luglio 2020 con la quale, con riferimento ai soli collegamenti marittimi, è stata prevista la possibilità di copertura del 100% dei posti seduti, fermo l'obbligo di indossare la mascherina sia sui moli e nelle aree di attesa, sia all'atto dell'imbarco e per tutta la durata del tragitto;
RAVVISATO che
- occorra peraltro precisare che eventuali posti cd. “faccia a faccia” dovranno essere riservati esclusivamente a componenti della stessa unità abitativa o gruppo familiare e che i gestori dovranno assicurare il rilievo della temperatura corporea ai passeggeri, inibendo l'accesso nel caso in cui essa sia superiore a 37,5 gradi cc;
- al fine di assicurare l'osservanza del fondamentale obbligo di indossare la mascherina e di debba farsi espressa raccomandazione alle Prefetture competenti e ai Comuni interessati, al fine della predisposizione ed attuazione di Piani di sicurezza ed ordine pubblico a bordo, volti ad assicurare la presenza sugli aliscafi e traghetti di unità di personale delle Forze dell'Ordine e/o della Polizia municipale al fine di garantire l'osservanza degli obblighi e misure di sicurezza vigenti, da parte del personale e dell'utenza, nonché le sanzioni di legge in caso di inosservanza;
- occorra altresì aggiornare il quadro delle misure precauzionali e di sicurezza vigenti con riferimento alle altre modalità di trasporto, ferme le limitazioni dei posti a tutt'oggi previste;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';
VISTO l' art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
RITENUTO
- che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
 

ORDINA

1. Su tutto il territorio regionale, fino al 15 agosto 2020, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conformità con l'assetto normativo e provvedimentale vigente, con riferimento al trasporto pubblico locale si osservano le disposizioni seguenti.
1.1. Con riferimento ai collegamenti marittimi:
- resta confermata la previsione della possibilità di occupazione del 100% dei posti seduti a bordo, con la precisazione che eventuali posti cd. “faccia a faccia” dovranno essere riservati esclusivamente a componenti dello stessa unità abitativa o gruppo familiare;
- resta confermato l'obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine e moli) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi;
- resta confermato per gli esercenti l'attività di trasporto, di linea e non di linea, l' obbligo di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all'arrivo;
- è fatto obbligo ai gestori del servizio di trasporto di rilevare la temperatura corporea dei passeggeri all'imbarco e di impedire l'accesso a bordo laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc;
- si rinvia, per quanto non previsto dal presente provvedimento, alle ulteriori disposizioni di cui al Protocollo allegato n.2 al DPCM 14 luglio 2020 ad aggiornamento delle misure dei protocolli regionali adottati in materia.
È fatta espressa raccomandazione alle Prefetture competenti e ai Comuni interessati di predisporre ed attuare idonei Piani di sicurezza ed ordine pubblico a bordo, volti ad assicurare la presenza sugli aliscafi e traghetti di unità di personale delle Forze dell'Ordine e/o della Polizia municipale al fine di garantire l'osservanza degli obblighi e misure di sicurezza vigenti, da parte del personale e dell'utenza, nonché le sanzioni di legge in caso di inosservanza.
1.2 Con riferimento al trasporto su gomma e ferro:
- sono confermate le vigenti limitazioni all'utilizzo dei posti a bordo e le ulteriori diposizioni regionali, vigenti alla data odierna, in ordine all'obbligo di indossare la mascherina nei terminal, nelle stazioni, all'ingresso a bordo e per tutta la durata del tragitto;
- si rinvia, per quanto non previsto dal presente provvedimento, alle disposizioni di cui al Protocollo allegato n.2 al DPCM 14 luglio 2020, ad aggiornamento dei protocolli regionali adottati in materia.
2. È fatta raccomandazione a tutte le Forze dell'Ordine e alle Polizie Municipali nonché ai Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL territorialmente competenti ai fini dello svolgimento di rigorosi controlli in ordine all'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e delle altre misure, nazionali e regionali, vigenti in tema di prevenzione del rischio di contagi da Covid-19 e all'adozione di ogni provvedimento di competenza nel caso di riscontro di inosservanze.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza e di quelle richiamate nei punti precedenti sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 (mille/00), in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii., e tenuto conto dell'aggressività del virus e del grave rischio di diffusione dei contagi connesso ad eventuali condotte violative delle relative disposizioni. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
4. Ai sensi dell'art.4, comma 4 del decreto legge n.19/2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 “All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione”.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74 al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all'Autorità Portuale, all'ANCI Campania, agli esercenti il TPL per il tramite della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.