PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI rappresentato dalla Ministra On.le Paola De Micheli in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede di Piazzale Porta Pia, Roma

E

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro rappresentato dal Presidente Franco Bettoni, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in via IV Novembre, Roma
di seguito definite anche “Parti”
 

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9, 10 e 11 del d.lgs. 81/2008 e s.m.) colloca l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
- il d.l. 78/2010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall'art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., all'Inail quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'Inail persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti Sociali, datoriali e sindacali;
- l'Inail, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti, protocolli e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l'Inail agisce in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione del Ministero della Salute 2014-2018, prorogato al 2019 (approvato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 13 novembre 2014), che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- l'Inail, per la realizzazione delle attività di sviluppo di una omogenea e concreta funzione prevenzionale, da attuare in ambito nazionale anche attraverso le proprie strutture territoriali, rilascia annualmente le Linee d'Indirizzo Operative per la Prevenzione (LIOP) predisposte in coerenza con le linee strategiche di pianificazione e programmazione dell'Ente, secondo quanto previsto dalle Linee di mandato 2018-2021 e dalla Relazione programmatica 2020-2022 del Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'Inail;
- nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'Autotrasporto di cose per conto di terzi, di seguito indicato anche come “Comitato”, la cui composizione, organizzazione e funzionamento è disciplinata dalla legge istitutiva 6 giugno 1974, n. 298 e dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;
- il Comitato è l'organo di direzione dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che costituisce l'elenco ufficiale dei soggetti abilitati ad esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi, cui sono iscritte circa 100.000 imprese attive e che l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione;
- la legge di Stabilità 2014 ha incrementato le competenze del Comitato nell'ottica di realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione ma anche di verificare in modo più approfondito lo svolgimento della loro attività economica;
- il Comitato è, dunque, impegnato in una azione di promozione del settore nel senso di accrescerne le caratteristiche di professionalità, modernità, sviluppo tecnologico, sostenibilità ambientale e sociale, generale progresso concorrenziale in uno scenario caratterizzato da una forte presenza di competitor internazionali;
- nell'ambito delle attività poste in campo, le iniziative di informazione e formazione rivolte agli operatori di settore, tra l'altro previste dall'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, costituiscono uno strumento di valido supporto al processo di accrescimento professionale della categoria in quanto mirate ad aumentare le conoscenze sia del panorama normativo nel quale operare sia delle modalità di gestione manageriale delle imprese che dei profili di sicurezza del trasporto;
- i compiti di indirizzo propositivo di governo e di direzione strategica nel settore dell'autotrasporto merci che il Comitato deve perseguire si ritiene possano essere più efficacemente esercitati ove si stabiliscano opportune sinergie operative con soggetti istituzionali qualificati che siano portatori di conoscenze specifiche con specifico riferimento ai temi della logistica generale, della mobilità sostenibile e della sicurezza;
- il Comitato ha deliberato la stipula del presente atto nella seduta del 16 dicembre 2019;
 

CONSIDERATO CHE

- la legge 7 agosto 1990 nr. 241, prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune per il raggiungimento di obiettivi di rilevanza pubblica;
- la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e dall'Unione Europea ed è tema di rilievo statutario per i gestori della grande viabilità nazionale;
- l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha istituito il Piano Nazionale Sicurezza Stradale, definendone l'ambito, l'articolazione, gli strumenti attuativi e le linee guida;
- il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale “Orizzonte 2020” definisce come obiettivo generale “la riduzione del 50% del numero dei decessi sulle strade entro il 2020, rispetto al totale dei decessi registrato nel 2010. Di conseguenza, per raggiungere l'obiettivo prefissato il numero di morti sulle strade in Italia nel 2020 dovrà essere non superiore a 2.045 decessi”;
- l'attuale contesto emergenziale, legato alla diffusione epidemiologica da COVID-19, richiede l'adozione, anche nel settore dell'autotrasporto merci, di misure di carattere prevenzionale, informativo e formativo volte a contrastare il dilagare del contagio a tutela della salute degli operatori del settore e della popolazione da questi avvicinata;
 

PRESO ATTO CHE

- negli ultimi anni il tasso di incidentalità sul lavoro ha subito un incremento, specie con riferimento agli incidenti avvenuti alla guida di veicoli a motore;
- il settore dell'autotrasporto merci, al fine di assicurare l'approvvigionamento di beni essenziali, ha proseguito l'esercizio dell'attività d'impresa anche in costanza delle misure restrittive della circolazione imposte dalla normativa emergenziale e, per questo, deve considerarsi maggiormente esposto al rischio epidemiologico;
- è intento comune delle Parti l'approfondimento della conoscenza del fenomeno infortunistico in occasione di lavoro con mezzo di trasporto;
- il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro;


VALUTATO CHE

- le sinergie tra Inail e Comitato costituiscono una modalità funzionale atta a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei principi previsti dal d.lgs 81/2008 e s.m.i.;
- sussiste la condivisione delle premesse e delle finalità prevenzionali espresse dalle Parti nei rispettivi campi di azione, anche attraverso una campagna nazionale di informazione e formazione sui rischi connessi all'esercizio della professione dell'autotrasporto merci con specifico riferimento alle migliori pratiche da attuarsi per la tutela della salute e sicurezza degli operatori e per la diffusione della cultura della sicurezza;
- le Parti, per un'efficace azione di prevenzione e per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, reputano utile ed opportuno favorire il coinvolgimento delle Organizzazioni di parte datoriale e sindacale del settore nello sviluppo delle attività congiunte, in un'ottica di partecipazione;
- è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell'ambito del presente protocollo;
- la realizzazione delle iniziative progettuali congiunte può comportare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di trattamento dei dati personali e del Regolamento UE n. 679/2016 e del successivo decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla informazione e formazione sui rischi connessi all'esercizio della professione dell'autotrasporto merci con specifico riferimento alle migliori pratiche da attuarsi per la tutela della salute e sicurezza degli operatori e per la diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelli di seguito elencati:
- interventi di informazione e sensibilizzazione volti a favorire le azioni di prevenzione finalizzate alla riduzione degli incidenti sulle strade nonché alla prevenzione del rischio epidemiologico da COVID -19;
- scambio dati sul fenomeno infortunistico, analisi delle statistiche relative agli incidenti sulle strade, con particolare riguardo agli incidenti riguardanti i conducenti professionali;
- interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale e delle migliori pratiche da attuarsi per la tutela della salute, particolarmente rivolti ai conducenti professionali attraverso la realizzazione di una prima campagna nazionale congiunta di informazione sui rischi derivanti dalla circolazione stradale e sulla prevenzione del rischio epidemiologico da COVID -19;
- realizzazione di interventi di formazione non obbligatoria volti a favorire azioni di prevenzione per la riduzione degli infortuni sul lavoro connessi all'esercizio della professione dell'autotrasporto merci da considerare, inoltre, utili ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019;
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d'intesa e sottoscritti ai sensi degli articoli 4 e 17 della legge 30 marzo 2001, n. 165, ai quali si applicano le previsioni contenute nei successivi articoli, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato paritetico di coordinamento di cui al successivo articolo 2.
 

ARTICOLO 2
COMITATO PARITETICO DI COORDINAMENTO

Il Comitato paritetico di coordinamento, composto da tre referenti di ciascuna Parte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei risultati in relazione alle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 1; altresì, tale Comitato individua e propone specifiche attività progettuali che, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 1, saranno oggetto di successivi Accordi attuativi.
 

ARTICOLO 3
OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'intesa, in una logica di compartecipazione paritaria, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente.
Dal presente Protocollo d'intesa non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle parti, che andranno comunque definiti nell'ambito degli Accordi attuativi di cui al successivo articolo 4.
 

ARTICOLO 4
ACCORDI ATTUATIVI

Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 1 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempistica;
- la composizione paritetica del Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato paritetico di coordinamento;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del suddetto Comitato di gestione;
- gli oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, nonché i tempi e modalità di rendicontazione, alla luce della previsione di cui al precedente articolo 3;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
- le rispettive responsabilità delle Parti in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di trattamento dei dati personali e del Regolamento UE n. 679/2016 e del successivo decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'Intesa.
La realizzazione a livello centrale e territoriale degli Accordi attuativi di cui al presente articolo potrà comportare per ciascuna delle Parti un onere complessivo, diretto e indiretto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per l'intera durata del presente Protocollo d'Intesa.
 

ARTICOLO 5
COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI

Le Parti condividono la possibilità di un coinvolgimento partecipativo, nell'ambito degli Accordi attuativi di cui al precedente articolo 4, di altre Amministrazioni, Enti pubblici e Parti Sociali, le cui attività possano incidere positivamente sulle iniziative individuate sulla base del presente Protocollo di intesa.
 

ARTICOLO 6
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale sarà disciplinata nei successivi accordi attuativi. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

ARTICOLO 7
COPERTURA ASSICURATIVA

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi ognuna rispettivamente per i propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
 

ARTICOLO 8
DURATA

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e decade automaticamente alla scadenza salvo diverso accordo tra le parti.
 

ARTICOLO 9
REGOLE DI COMPORTAMENTO

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra parte operante nelle attività oggetto della presente convenzione. Il/I responsabile/i del progetto di una delle parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte Ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dover effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.
 

ARTICOLO 10
RESPONSABILITÀ CIVILE

Ciascuna parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
 

ARTICOLO 11
IDENTITÀ VISIVA

Le PARTI tuteleranno e promuoveranno l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna. In particolare, il logo del COMITATO e quello di INAIL potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione. L'utilizzazione del logo, straordinaria o estranea all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della parte interessata.
 

ARTICOLO 12
RECESSO UNILATERALE

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

ARTICOLO 13
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le Parti convengono che eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate solo mediante accordo scritto e sottoscritto dalle medesime.
 

ARTICOLO 14
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.
In particolare le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata, mediante apposita indicazione o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
- diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

ARTICOLO 15
TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
 

ARTICOLO 16
CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d'intesa, il Foro competente è quello di Roma.
 

ARTICOLO 17
REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
 

***

Il presente Protocollo di intesa anche se vergato di pugno dai comparenti è sottoscritto digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 comma 2-bis della legge nr. 241/1990.
 

IL PRESIDENTE DELL'INAIL
Franco BETTONI

LA MINISTRA
On.le Paola DE MICHELI