Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 11 agosto 2020, n. 78
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o integrazioni all’Allegato all’ordinanza n. 74/2020; Disposizioni relative alla Legge Regionale n. 77/2000.

IL PRESIDENTE

VISTO Part. 32 della Cost.;
VISTO Io Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, Part. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «.Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con Legge n. 74 del 14.07.2020 e, in particolare:
• l’articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;
• Part. 1 comma 16, il quale, tra l’altro, dispone che, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 recante '''Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”-,
VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. ” che, analogamente, all’articolo 1 comma 1 del DPCM 17 maggio 2020, dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi e che detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 allo stesso DPCM;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle varie sedute di maggio 2020 e giugno 2020 con il supporto tecnico degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, recanti l’aggiornamento, l’integrazione e/o l’adozione delle misure idonee a prevenire o ridune il rischio di contagio per le principali attività ivi contemplate;
VISTO il DPCM 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
VISTO il DPCM 7 agosto 2020 recante nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che all’art. 1, comma 6, lettera h) prevede espressamente che: “è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”',
VISTE:
la precedente Ordinanza n. 72 del 14 giugno 2020, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha individuato alcune misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus CO VID-19, approvando il protocollo di sicurezza per Centri e Circoli Sportivi;
la precedente Ordinanza n. 74 del 14 giugno 2020, con la quale il Presidente della Regione Abruzzo ha consentito la ripresa di numerose attività sulla base di Protocolli regionali elaborati ed aggiornati in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché in coerenza ai criteri di cui all’allegato 10 del DPCM 7 agosto 2020;
RITENUTO di aggiornare i contenuti di alcuni dei Protocolli di Sicurezza allegati alla citata Ordinanza n. 74/2020 al fine di renderli allineati con quanto previsto nel richiamato DPCM 7 agosto 2020 ed al precedente DPCM 14 luglio 2020;
VISTE le linee guida pubblicate sulla pagina Internet del Governo italiano http://www.sport.govemo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/ e, nella fattispecie, le Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali, le Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra, le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;
PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso in data 25/06/2020 (Prot. n. 5095 /COV19/C6SPORT ) al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport e al Ministro della Salute una proposta - approvata all’unanimità - di indirizzi per la ripresa degli sport di contatto e di squadra, ai fini della condivisione per la sottoscrizione dell’intesa di cui DPCM 11 giugno 2020 all’articolo 1 comma 1 lettera g);
PRESO ATTO della nota dell’Agenzia Sanitaria per l’Abruzzo (A.S.R.) Prot. n. 771 dell’11 agosto 2020 - acquisita gli atti del Dipartimento Sanità in pari data con prot. 0243441/20 - con cui sono state trasmesse le “Linee guida per le modalità di svolgimento degli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive” (Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto), redatte in attuazione dell’art. 1, comma 6, lett. h) del DPCM 7 agosto 2020 e degli indirizzi della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
VISTO il Report 12 di monitoraggio della fase 2 per la regione Abruzzo - elaborato dalla Cabina di regia Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 4 agosto con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020 dal quale si evince per la Regione Abruzzo una valutazione positiva relativamente agli Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio nonché agli Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari;
CONSIDERATO che, alla luce del predetto Report, allo stato la Regione Abruzzo presenta un quadro epidemiologico compatibile con la modifica delle misure adottate con la citata Ordinanza n. 72;
VISTI gli Indirizzi della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la ripresa degli sport di contatto del 25 giugno 2020, i cui contenuti sono stati mutuati nelle Linee guida redatte dall’Agenzia sanitaria regionale;
PRESO ATTO del parere positivo del Gruppo Tecnico scientifico di cui alla DGR 139/2020 reso in data 11 agosto 2020;
VALUTATO pertanto, di poter procedere, con il presente atto, alla revoca di quanto già previsto con la citata Ordinanza n. 72 ed all’applicazione sul territorio regionale degli indirizzi di cui alle “Linee guida per le modalità di svolgimento degli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive” riportate in Allegato, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
RAVVISATE, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza da COVID-19 del 28 gennaio 2020 e successiva proroga, le difficoltà operative connesse all’attuazione degli adempimenti di cui alla Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 77, si rende necessario prevedere un periodo di sospensione per tutti gli interventi finanziati ai sensi della citata Legge;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. che, in attuazione dell’art. 1, comma 6, lett. h) del DPCM 7 agosto 2020, è approvato l’Allegato 1 “Linee guida per le modalità di svolgimento degli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive D.P.C.M. 7 agosto 2020”, che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;
2. che l’approvazione dell’AIlegato 1 abroga e sostituisce tutte le disposizioni con esso incompatibili precedentemente contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 72/2020;
3. che, ferma restando l’attuale curva epidemiologica regionale e fatte salve diverse valutazioni del Gruppo Tecnico scientifico di cui alla DGR 139/2020, è anticipata al 24 agosto 2020 l’attuazione dell’art. 1, comma 6, lett. e), DPCM 7 agosto 2020, consentendo, da tale data e su responsabilità dei singoli organizzatori, la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e l’assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;
4. che sono approvati i contenuti dell’Allegato 2 alla presente Ordinanza, che ne forma parte integrante e sostanziale, i quali modificano o integrano omologhe parti dell’Allegato all’Ordinanza n. 74/2020;
5. che, per tutti gli interventi connessi all’attuazione della Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 77 - Programma di attuazione 2012-2014, il termine per la conclusione dei progetti di investimento e connessi adempimenti è sospeso a partire dal 1 ° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020. Possono usufruire di tale sospensione i beneficiari i cui progetti di investimento siano in itinere, fatta eccezione per coloro che non intendano avvalersi di tale possibilità. Tutti i termini perentori in corso posti a carico dei soggetti beneficiari delle misure di cui al primo periodo stabiliti nei rispettivi avvisi (ad esempio, termine per completare il progetto, termine per la rendicontazione, termine per le richiese di varianti, ecc.) con scadenza dal 1 ° marzo 2020 sono sospesi fino al 31 dicembre 2020. La società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale, soggetto responsabile dell’attuazione, deve fornire ai beneficiari tutte le opportune informazioni al fine di dare attuazione alla presente ordinanza. La società Fi.R.A. S.p.A. unipersonale si deve attivare per la più ampia diffusione della presente ordinanza.
6. che la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;
7. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;
8. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

 

LINEE GUIDA PER LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI SPORT DI CONTATTO E DI SQUADRA E DEGLI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE
 

Riferimento normativo
Il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con L. 74 del 14.07.2020, all'art.1, comma 14 consente lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Il comma 16 dello stesso art. 1 stabilisce che “in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;
L'intervenuto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, all'art. 1, comma 6, lettera h) prevede espressamente che: “è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.
In considerazione che le Regioni, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 1, comma 14 del decreto- legge n. 33 del 2020, possono adottare protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, viene raccomandata nella regione Abruzzo, sulla base di precedenti esperienze regionali, l'adozione delle Linee di indirizzo per gli sport di contatto e di squadra approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25.6.2020, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente documento.
Si specifica, altresì, che per lo svolgimento degli sport di contatto e di squadra necessita preventivamente l'accertamento della compatibilità tra l'attività da autorizzare e la situazione epidemiologica della singola regione, accertamento che si intende avvenuto in conseguenza della discussione intercorsa con le istituzioni di cui alla lett. g) dell'art.1 del DPCM 11.6.2020, sulle linee di indirizzo elaborate dal gruppo di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e tenuto conto comunque della possibilità di deroga alle disposizioni del DPCM ammessa dall'art. 1, commi 14 e 16, D.L. 33/20.


Monitoraggio fase 2
La valutazione dell'andamento epidemiologico nel territorio abruzzese, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, presenta un TR (indice di trasmissibilità) pari a 0,82 nel Report settimanale n.12, relativo alla settimana 27 luglio - 2 agosto 2020.
In tutte le regioni sono stati diagnosticati nuovi casi nella settimana di monitoraggio e tale riscontro è in gran parte dovuto all'intensa attività di screening e indagine dei casi. Ne consegue che è essenziale mantenere elevata l'attenzione e continuare a rafforzare le attività di contact tracing in modo da identificare precocemente tutti i focolai di trasmissione e continuare a controllare l'epidemia, anche attraverso un'elevata consapevolezza della popolazione generale.


Ambito d'applicazione
Le presenti Linee guida sono rivolte prioritariamente alle Organizzazioni sportive.
Per organizzazione sportiva si intende, come da Linee Guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell'art. 90 della l. n. 289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.; società di cui alla l. n. 91/1981; gruppi sportivi di cui all'art. 6 della l. n. 78/2000) ovvero, in assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza, ecc...,). Inoltre, sono incluse le tipologie dei Centri e Circoli Sportivi, pubblici e privati, tra cui quelli identificati con Codice ATECO 93.11.30 afferente alla “Gestione Impianti Sportivi Polivalenti”.
 

PROPOSTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA.
Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra a partire dal 26.06.2020. Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.
- L'accesso alla sede dell'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all'accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l'accesso.
- Il registro dei presenti nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 21 giorni.
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:
- adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri)
- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.
- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico;
- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
Infine, in merito al ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente 3
le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
 

Procedure per l'ingresso alle strutture sportive nel corso di allenamenti o alle manifestazioni sportive autorizzate.
In linea con le indicazioni del DPCM 7 agosto 2020, si evidenzia che la realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale. In questa prospettiva, il CTS nazionale individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti. Nel territorio della regione Abruzzo si applicano, in conformità dell'art.1, comma 6, lettera e), le seguenti misure:
• Il numero massimo di partecipanti all'evento sportivo dovrà essere valutato dagli organizzatori in base
alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale, con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
• Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l'ausilio di apposita
segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
In aggiunta, Per l'accesso all'interno delle strutture sportive:
• Deve essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree e promuoverne l'utilizzo frequente.
• Garantire l'occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro sia frontalmente che lateralmente.
• Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni.
In casi particolari, in deroga ai termini temporali previsti dall'art.1, comma 6, lettera e) può essere autorizzata su singoli eventi sportivi la partecipazione al pubblico ad eventi sportivi di minore entità, incluse le sessioni di allenamento, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

 

ALLEGATO 2 ALL'ORDINANZA N. 78 DELL'11 AGOSTO 2020

MODIFICHE/INTEGRAZIONI AI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DI CUI ALL'ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 74/2020 A SEGUITO DEL D.P.C.M. 14 LUGLIO 2020
“#ABRUZZOSICURA”

 

Sezione 1
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di ristorazione e bar

Al paragrafo 2, aggiungere i seguenti periodi: “Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, bisogna privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di quattordici giorni. In tali attività, non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
I clienti devono indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo”.
Al paragrafo 5, aggiungere il seguente ultimo punto elenco: “Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.”.
Al paragrafo 6, aggiungere il seguente ultimo punto elenco: “La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto, afferisce alla responsabilità individuale.”.
 

Sezione 3
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia

All'ultimo elenco del paragrafo 5, aggiungere il seguente ultimo punto elenco “Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde”.
 

Sezione 4
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere

Al paragrafo 3, aggiungere i seguenti ultimi periodi: “Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di quattordici giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).”.
Al paragrafo 4, aggiungere il seguente ultimo periodo: “Bisogna mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (ad esempio, piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.”.
Al paragrafo 9, aggiungere il seguente ultimo periodo: “Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).”.
 

Sezione 5
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici

Al paragrafo 3, aggiungere i seguenti ultimi periodi: “Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di quattordici giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).”.
Al paragrafo 9, aggiungere il seguente ultimo periodo: “I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (ad esempio, tende, roulotte, camper, etc.) devono essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a tre metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). Si deve raccomandare agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.”.
 

Sezione 11
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e ta- tuatore/piercer (servizi alla persona)

Al paragrafo 2, aggiungere i seguenti ultimi periodi: “L'operatore ed il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
In particolare, per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni ser¬vizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diver¬sificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.”.
Al paragrafo 11, aggiungere i seguenti ultimi punti elenco: “Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Può essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (ad esempio, schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno un metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.
La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.”.
 

Sezione 16
Protocollo di sicurezza per le attività sportive e motorie

Al paragrafo 3, aggiungere il seguente ultimo periodo: “Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, si deve mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.”.
 

Sezione 17
Protocollo di sicurezza per gli uffici aperti al pubblico

Al paragrafo 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: “Infine, bisogna favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, deve essere aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici deve essere mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.”.
 

Sezione 18
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura

Al paragrafo 2, sostituire il terz'ultimo punto elenco del primo elenco contenuto in tale paragrafo con il seguente: “Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili.”.
 

Sezione 24
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti

Al paragrafo 2, sostituire il nono ed il decimo punto elenco con il seguente: “I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di un metro, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.”.
 

Sezione 26
Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei circoli culturali e ricreativi

Al paragrafo 2, sostituire il quarto punto elenco con il seguente: “privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali, ad esempio, le carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.”.
Al paragrafo 2, è aggiunto il seguente ultimo punto elenco: “è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.”.
Al paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti punti elenco:
• il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
• per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti;
• gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti;
• l'entrata e l'uscita dal palco deve avvenire indossando la mascherina, che può essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, ed in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si
• procederà con l'ordine inverso);
• i Professori d'orchestra devono mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;
• i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.