Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 17 marzo 2008
Parti: Dirpa Scarl e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cantieri stradali
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 Premesse
Art. 1 - Validità e campo di applicazione delle pattuizioni
Art. 2 - Normativa di riferimento
Art. 3 - Profili logistici del cantiere
Art. 4 - Rapporti con gli organismi paritetici di settore
 Art. 5 - Sicurezza del lavoro
Art. 6 - Orari di lavoro
Art. 7 - Livello territoriale di contrattazione
Art. 8 - Affidamenti e subappalti
Art. 9 - Mercato del lavoro

Accordo quadro ex art. 113 del CCNL edili industria

In Fabriano, addì 17.03.2008 presso la sede operativa della Dirpa Scarl Direttrice Perugia Ancona e Pedemontana delle Marche in via Brodolini, 81.

Tra Dirpa Scarl Direttrice Perugia Ancona e Pedemontana delle Marche […] di seguito per brevità denominata "Dirpa"; e Organizzazioni Sindacali, di seguito per brevità denominate "OO.SS.", qui rappresentate da:
• Segreterie Nazionali di Feneal Uil / Filca Cisl / Fillea Cgil [...]
• Segreterie Regionali delle Marche di Feneal Uil / Fillea Cgil / Filca Cisl […]
• Segreterie Regionale dell'Umbria di Feneal Uil / Fillea Cgil / Filca Cisl […]
• Segreterie Provinciali di Perugia di Feneal Uil / Filca Cisl / Fillea Cgil […]
• Segreterie Provinciali di Ancona di Feneal Uil /Filca Cisl / Fillea Cgil […]
• Segreterie Provinciali di Macerata di Feneal Uil / Fillea Cgil […]
viene stipulato il presente accordo quadro valevole per tutti i lavoratori della Dirpa, addetti alla realizzazione del maxilotto n. 2 del sistema asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna.

Premesso che
a) la Quadrilatero Marche - Umbria spa, di seguito denominata anche "Committente", con "contratto per affidamento a Contraente Generale", ha assegnato - alla Società di Progetto (SdP) Dirpa Scarl Direttrice Perugia Ancona e Pedemontana delle Marche (costituita da Consorzio Stabile Operae -Tecnologie e Sistemi integrati di Costruzione, Ergon Engineering and Contracting Consorzio Stabile scrl e Toto spa), in avanti per brevità definita pure "Contraente Generale" - le attività di progettazione definitiva ed esecutiva nonché la realizzazione dell'Opera suddetta oltre che l'espletamento della Direzione Lavori per i tratti "Pianello - Valfabbrica" della SS 318 di "Valfabbrica" a sezione cat. B del D.M. 5.11.2001, "Fossato di Vico - Cancelli" e "Albacina - Serra San Quirico" della SS 76 "Val d'Esino" a sezione Tipo III delle norme CNR80 e della "Pedemontana delle Marche" Fabriano - Muccia / Sfercia a sezione cat. CI del D.M. 5.11.2001.
b) le Parti si danno atto che - con i termini "Contraente Generale", "Affidatari e/o Affidamenti", "Subaffidatari o Subappaltatori" e "Subaffidamenti o Subappalti" - intendono fare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 20 agosto 2002 n. 190 e dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55, con successive abbinate modifiche ed integrazioni;
c) il richiamato maxilotto è suddiviso in 4 stralci di finanziamento, contrassegnati da un apposito codice, di cui alla successiva tabella:
 

n.CodicefinanziamentoDescrizione
11.1finanziato SS. 76 - "Fossato di Vico - Cancelli" e "Albacina - Serra San Quirico" della "Val d'Esino"
21.2finanziatoSS. 318 - "Pianello - Valfabbrica" di "Valfabbrica"
32.1finanziatoPedemontana delle Marche tratti "Fabriano -Matelica" e "Camerino - Muccia" (Lotti 1, 5 e 6 )
42.2non finanziatoPedemontana delle Marche tratti "Matelica -Camerino - Sfercia" (Lotti 2, 3 e 4 )

d) le Parti riconoscono e si danno atto che la realizzazione dell'Opera suddetta rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo del sistema di comunicazioni / trasporti interregionali e nazionali, nonché per le correlate ricadute economiche / sociali / occupazionali / produttive / logistiche nelle aree su cui insisteranno i lavori;
e) l’Opera in questione può essere, in termini di estrema sintesi, scomposta nelle seguenti porzioni con estensione lineare orientativa - calcolata in chilometri -indicata a margine:
- rilevati e trincea 49,13 km.
- gallerie artificiali 4,45 km.
- gallerie naturali 22,55 km.
- viadotti 8,57 km.
f) le difficoltà tecniche di realizzazione dell'Opera - derivanti anche dalla necessità di lavorare in presenza di traffico veicolare - nonché il rispetto dei tempi e dei costi tassativamente previsti, richiederanno uno sforzo tecnico ed organizzativo assai rilevante oltre che indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca altresì la rigorosa osservanza delle prescrizioni di legge;
g) conseguentemente, le Parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che favorisca la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità nonché sviluppi le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locali;
h) i firmatari, unitamente al Committente ed alle Autorità Pubbliche competenti, sono impegnati nell'adozione di tutte le possibili misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata - in qualsiasi forma possano essere poste in essere - nella fase produttiva connessa;
i) il Contraente Generale è tenuto ad affidare ad Imprese Terze la quota del 100% opere
j) le Parti condividono l'opportunità del metodo del confronto costante tra la Committente, il Contraente Generale e le Organizzazioni di rappresentanza delle categorie - ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei Sindacati Nazionali dei lavoratori - e pertanto riconoscono assoluto valore al presente Accordo Quadro che, in un efficace sistema di informazione e relazioni sindacali, implica l'impegno fin dalla data della relativa sottoscrizione all'osservanza dei punti appresso individuati;
k) a tale proposito, le Parti intendono attivare tavoli di confronto con tutti i soggetti interessati sulle varie questioni - relative all'occupazione, alle politiche del lavoro, alla mutualizzazione degli eventuali oneri sociali, alla trasparenza, alla regolarità dei rapporti instaurati con le maestranze nei cantieri, a sicurezza ed igiene nelle aree produttive - realizzando così un efficace sistema di informazioni e relazioni industriali che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sulle attività da espletare;
l) in carenza di indotto, al momento, la situazione occupazionale è sintetizzabile - a carico esclusivamente della Dirpa Scarl e tenuti in debito conto i nominativi ivi comandati dalle Consorziate - in:

Dirigentin. 0
Quadri e Impiegatin. 12
Operai
n. 0
Totalen. 12

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Validità e campo di applicazione delle pattuizioni
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro che -peraltro - impegna i firmatari al rispetto oltre che alla corretta applicazione dei temi e delle questioni ivi concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al successivo art. 7.
Il Contraente Generale si impegna a vincolare gli Affidatari - che altrettanto saranno obbligati a fare con i loro eventuali Subaffidatari - all'osservanza dei contenuti del presente documento, che sarà perciò allegato ai contratti di affidamento e subaffìdamento.

Articolo 2 - Normativa di riferimento
Tutte le Imprese, a qualsiasi titolo addette alla realizzazione dell'opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo applicato in relazione alla categoria prevalente enunciata nel Contratto di Affidamento o Subaffidamento.
In particolare, le Imprese addette alla realizzazione delle opere edili, dovranno osservare:
a) i CC.CC.NN.LL. per le Imprese Edili ed Affini, firmati dalle OO.SS. stipulanti il presente Accordo Quadro nei settori di Industria / Cooperative / Artigianato / Piccole Imprese;
b) i CC.CC.RR.LL. ed i CC.CC.PP.LL. per i lavoratori del settore dell'edilizia, laddove non derogati e/o sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità a quanto previsto dall'art. 113 (Concertazione per le Grandi Opere) del CCNL Edili Industria del 20 maggio 2004, avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, CPT) di livello territoriale.

Articolo 3 - Profili logistici del cantiere
[…]
Ì lavoratori alle dipendenze delle Imprese affidatarie che non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione a fine giornata, verranno allestiti alloggiamenti di cantiere rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene.
Gli alloggi dovranno essere allestiti tenendo presente le più significative, qualificate ed efficaci soluzioni adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali.
La connessa problematica formerà oggetto di esame, a livello territoriale
[…]
Nei cantieri, sarà istituito un servizio mensa anche attraverso convenzioni esterne o un trattamento equipollente di indennità sostitutiva da assoggettare agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti norme di legge.
[…]
Queste ultime verificheranno che tali condizioni minime siano applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'opera, quindi anche ai dipendenti delle imprese affidatarie e di quelle subaffìdatarie.
Eventuali ulteriori problematiche di natura logistica saranno esaminate a livello territoriale.

Articolo 4 - Rapporti con gli organismi paritetici di settore
Le attività di formazione saranno concordate tra le Parti e svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio, mentre i nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all'idoneità di mestiere saranno portati a conoscenza delle Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.
I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli addetti, nell'ambito di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. del settore delle costruzioni, saranno concordati a livello territoriale e svolti in collaborazione con il CPT competente.
Al fine della copertura finanziaria delle attività delle RLS (ovvero, in mancanza di queste, delle RLST) in possesso delle sopra richiamate competenze, le Parti definiranno in sede territoriale - nel rispetto delle specifiche previsioni contrattuali in materia e con invarianza di costi a carico delle Imprese mediante conguagli - un sistema di mutualizzazione degli oneri relativi al monte ore dei permessi spettanti.

Articolo 5 - Sicurezza del lavoro
Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente - in materia di sicurezza, igiene e prevenzione - costituiranno un punto qualificante ed irrinunciabile dell'organizzazione di cantiere.
Le Parti si rendono disponibili ad adeguare e a valutare congiuntamente i riflessi degli atti di indirizzo su base regionale, in materia di sicurezza, relativamente alle opere in questione.
Si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti a sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.
Il sistema di relazioni sarà articolato, a livello periferico e a livello nazionale, nel seguente modo:
- semestralmente, o su richiesta delle OO.SS. territoriali firmatarie, le Parti si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute - anche riguardo a stato degli infortuni e delle malattie professionali, valutazioni degli eventuali agenti nocivi e degli accertamenti sanitari, visite ispettive - in virtù del presente Accordo Quadro. Si valuteranno, altresì ed in siffatta occasione, le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la Sicurezza affinché gli Affidatari e/o i Subaffidatari - ivi comprese le Imprese per la fornitura con posa in opera - predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza (Decreti Legislativi n. 626/94, n. 494/96 e n. 528/99);
- semestralmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo o della Committente, le Parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti per la realizzazione dei lavori di cui in premessa. In tali occasioni, sarà esaminato lo stato della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto.
Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche nella definizione del piano dei presidi sanitari anche specialistici / di pronto intervento, necessario per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori impegnati negli specifici cantieri, oltre che nell'attività di informazione / formazione / assistenza.
È compito del Contraente Generale, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, verificare che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro.
Pertanto, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell'esecuzione dell'affidamento, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni da compiere a tale scopo.
In relazione a quanto sopra, pertanto, il Contraente Generale svolgerà le eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle Imprese affidatane e/o subaffidatarie al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza.
In particolare, il Contraente Generale - in nome e per conto del Committente - con struttura dedicata:
- coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori di costruzione;
- assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento;
- promuoverà con le Imprese affidatarie e/o subaffidatarie, la collaborazione e la reciproca informazione;
- verificherà, anche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, l'attuazione quanto previsto dalle normative in materia.
In conformità alle disposizioni di legge, le Parti verificheranno inoltre che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure prescritte in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Verrà posta particolare attenzione affinché per tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite - per ogni mansione - dal protocollo sanitario del medico competente.
Data la complessità dei lavori da realizzare - nonché dei riflessi degli stessi sul piano della sicurezza delle maestranze, degli impianti e delle stesse opere eseguite - le Parti si impegnano a definire, a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire la sicurezza durante le sospensioni del lavoro.
Fermo restando quanto appena definito e qualora sorgano conflitti a livello di cantiere, le Parti convengono di convocare riunioni di raffreddamento per esaminare tali problematiche prima di attuare eventuali sospensioni che comunque non metteranno a rischio l'incolumità fisica dei lavoratori e la stabilità delle opere.
Agli addetti dei cantieri in questione, verranno forniti i dispositivi di protezione individuali (DPI) - ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale - in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore e dal CCPL.
Il Contraente Generale, periodicamente, effettuerà delle verifiche a campione per accertare la corrispondenza della presenza dei lavoratori nei siti produttivi dell'opera con quanto riportato dalle singole Imprese affidatarie e subaffidatarie - nei loro appositi registri.
Ad ogni lavoratore, sarà consegnato - prima dell'accesso al cantiere - un idoneo cartellino identificativo, da tenere sempre ben esposto con le indicazioni previste dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in L. 11 agosto 2006 n. 248 e con l'annotazione di qualifica (Dirigente, Quadro, Impiegato, Operaio: n.d.r.) / gruppo sanguigno / attività nel cantiere della Dirpa, anche allo scopo di evitare che nei siti produttivi entrino persone non autorizzate o prive di copertura assicurativa.
Le Parti si riservano di concordare - a livello territoriale - le modalità di immediata identificazione dei lavoratori, preferibilmente attraverso lo strumento del codice a barre o della banda magnetica.

Articolo 6 - Orari di lavoro
Tenuto conto che la realizzazione del sistema viario è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni nazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni delle attuali strade pubbliche con tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da Autorità esterne, le Parti convengono - previ accordi tra loro a livello territoriale e/o di cantiere, unitamente alla RSU - sull'eventuale ricorso a:
- forme di organizzazione del lavoro a turni;
- regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite;
- sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi con relative condizioni normative e retributive da stabilire nel prosieguo;
- modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza anche attraverso - laddove operativamente possibile - forme flessibili dell'orario di lavoro e relative compensazioni.

Articolo 7 - Livello territoriale di contrattazione
Le Parti convengono di stabilire un sistema di relazioni sindacali e di informazioni, cosi articolato:
livello nazionale
tra Segreterie Nazionali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil e Contraente Generale, con eventuale assistenza della Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e/o dell'Associazione Imprese Generali (Agi) e di rappresentanti delle Società costituenti il Contraente Generale.
Le Parti si incontreranno, di norma ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
a) informazione sullo stato di avanzamento dell'intera opera e sulle modalità organizzative delle stesse;
b) programmazione dei cantieri e tempi di realizzazione;
c) informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti;
d) sistemi di qualità e di qualificazione;
e) situazione occupazionale ed inerenti previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
f) stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
g) informativa sullo stato di applicazione della normativa inerente alle tematiche di sicurezza ed igiene del lavoro;
h) quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi, con loro entità / causali e con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto nonché alle metodologie di rilevamento ed agli eventuali atti di conseguenza adottati;
i) conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale, con definizione di periodi di raffreddamento - da concordare - durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le cadenze semestrali del livello nazionale devono essere fissate in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri, da tenersi nell'ambito delle relazioni a livello territoriale.

livello territoriale
tra Segreterie Territoriali di Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil e Contraente Generale, con eventuale assistenza della locale Associazione di Categoria aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance).
Le Parti si incontreranno, di norma ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
j) ogni singolo affidamento ricadente nelle aree territoriali, di rispettiva competenza, interessate dai lavori in premessa;
k) verifica del trattamento normativo ed economico;
l) sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni con connesso esame dello stato degli infortuni e delle malattie professionali nonché degli eventuali agenti nocivi e di accertamenti sanitari / visite ispettive;
m) sessioni informative sull'andamento dei lavori, sulle modalità organizzative dei cantieri e sulla forza lavoro complessivamente in essere nonché sulla gestione delle eccedenze anche attraverso forme di politica attiva del lavoro e/o di sostegno al reddito;
n) programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali Contrattuali;
o) problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
p) qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, modalità di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva aziendale;
q) informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti;
r) conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, anche a livello di cantiere, con definizione di periodi di raffreddamento - da concordare - durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Livello dei cantieri operativi:
tra RSU di cantiere ed Aziende aggiudicatarie dei lavori, con le eventuali Imprese subaffidatarie.
Le Parti si incontreranno, di norma, ogni 6 mesi o su richiesta di una di esse, per questioni di carattere informativo riguardanti:
s) applicazione delle normative in materia di sicurezza;
t) protezione e tutela dei lavoratori;
u) servizi logistici di cantiere;
v) osservanza degli adottati CCNL e CCPL, quest'ultimo ove non derogato e/o sostituito da eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del CCNL Edili Industria del 20 maggio 2004.

Articolo 8- Affidamenti e subappalti
Il Contraente Generale affiderà - ad Imprese Terze - lavori per la quota del 100%.
Le Imprese terze affidatarie e subaffidatarie, impegnate nell'esecuzione dei lavori, dovranno applicare nei confronti dei loro dipendenti le norme previste dalla contrattazione nazionale e territoriale di riferimento compreso il presente Accordo Quadro.
Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, tra le condizioni contrattuali, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni - degli impegni normativi e/o concordati - che dovessero verificarsi.
I terzi Affidatari dei lavori del Contraente Generale devono possedere i requisiti di qualificazione prescritti.
Gli affidamenti ed i subaffidamenti del Contraente Generale sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.
Le Parti si impegnano altresì a verificare che le Imprese affidatarie dei lavori garantiscano i diritti dei propri dipendenti, e di quelli di eventuali imprese subaffidatarie, presenti nei cantieri in discorso.
Il Contraente Generale, nella piena osservanza delle regole normative e contrattuali, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nei cantieri diretti ed in affidamento.
Nell'ambito degli incontri periodici qui previsti, con le Organizzazioni Sindacali sia Nazionali sia Territoriali, il Contraente Generale presenterà un quadro complessivo di tutta la forza lavoro presente nei siti produttivi opportunamente suddiviso per Imprese affidatarie e subaffidatarie.
Il Contraente Generale si impegna a verificare che le Imprese affidatarie garantiscano i diritti dei propri lavoratori, e di quelli dipendenti da Imprese subaffidatarie e/o destinatarie di qualsivoglia altra forma di subcontrattazione, presenti sulla specifica commessa.
Fermo restando il regime di responsabilità solidale previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto riguardo all'ossequio delle regole di categoria, il Contraente Generale consegnerà alle OO.SS. territoriali e nazionali un quadro riepilogativo e per cantiere dell'intero organico presente nei siti lavorativi pure suddiviso per Impresa appaltatrice ed altre Imprese operanti in subaffidamento.
Il Contraente Generale, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, si impegna - per qualsiasi procedura di aggiudicazione - ad inserire, nel contratto d'affidamento e/o nell'abbinato capitolato speciale, le seguenti clausole a tutela dei connessi addetti:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i dipendenti nell'esecuzione dell'affidamento, il trattamento/ economico normativo - di cui ai contratti collettivi, richiamati sub art. 2 - ivi compresi l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali Contrattuali competenti territorialmente, fatto salvo quanto previsto per le lavorazioni di durata inferiore a 3 mesi o escluse dall'art. 21 del CCNL Edili Industria;
b) Impegno tassativo dell'Affidatario di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a), da parte degli eventuali subaffidatari e/o destinatari di qualsivoglia forma di subcontrattazione, nei confronti dei loro dipendenti e per le prestazioni rese nell'ambito dei sottesi subaffìdamenti.
Il Contraente Generale vincolerà il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, eseguiti dagli Affidatari e Subaffidatari, nonché del relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione compresi gli oneri contributivi ed assistenziali in pro della Cassa Edile oltre che di Inps ed Inail.
A tali fini, gli eventuali atti di cessione del credito - tra gli affidatari e i subaffidatari verso terzi - saranno subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva e retributiva dell'Impresa titolare del credito da cedere.
Il Contraente Generale e le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatarie e subaffidatarie.
In particolare, il Contraente Generale richiederà - fra i requisiti che le imprese candidate alle gare d'appalto dovranno avere - la presentazione del DURC.
Le Imprese affidatarie di lavori, che chiederanno l'autorizzazione al Contraente Generale per subaffidare opere / servizi / forniture, dovranno allegare - alla richiesta di autorizzazione - il DURC presentato, singolarmente, dalle Aziende interessate.
Infine, il Contraente Generale - per la liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale dei lavori oltre che per lo svincolo delle somme poste a garanzia - chiederà alle Imprese affidatarie e, per loro tramite, alle Imprese autorizzate al subaffidamento di opere / servizi / forniture la copia conforme all'originale del DURC.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, il Contraente Generale applicherà nei confronti di Affidatari e/o Subaffidatari le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente Accordo.
In particolare, qualora - anche su istanza delle OO.SS. territorialmente competenti - siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Impresa affidataria o subaffidataria, il Contraente Generale - previa ricognizione di debito ed autorizzazione liberatoria da parte dell'Impresa stessa - provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi spettanti all'Impresa di turno per i lavori eseguiti ed anche incamerando all'occorrenza la cauzione definitiva con identica finalità.
Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva tale da garantire un costruttivo rapporto tra le singole Imprese affidatarie dei lavori e le OO.SS. firmatarie del presente Accordo Quadro.
Sulla base di quanto sopra, il Contraente Generale - prima dell'inizio dei lavori - si impegna a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo quanto comunicato all'impresa affidataria dei lavori in ordine ai seguenti punti:
1) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
2) dislocazione area esecuzione lavori;
3) livelli occupazionali e qualifiche professionali;
4) normativa contrattuale e legislativa, da applicare ai lavoratori occupati;
5) subaffidamenti;
6) orari di lavoro.