Categoria: 2017
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Tipologia: Accordo CPR
Data firma: 21 novembre 2017
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Veneto
Fonte: cpredilizia.veneto.it


Sommario:

 

Il sistema per la sicurezza nelle imprese edili
Art. 1 - Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST)
Art. 2 - Comitato Paritetico Regionale per la promozione della sicurezza e della tutela dell’ambiente di lavoro (CPR)

 

Art. 3 - Modalità di finanziamento del CPR
Art. 4 - Referente del CPR
Art. 5 - Prestazioni CPR su servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro
Art. 6 - Predisposizione testo unico in materia di sicurezza


Verbale di accordo su CPR

Il giorno 21 novembre 2017 presso la sede di Edilcassa sita in Marghera Venezia si sono incontrati:
la Confartigianato Imprese Veneto […], la Cna Veneto […], la Casartigiani del Veneto […] e la Feneal-Uil regionale del Veneto […], la Filca-Cisl regionale del Veneto […], la Fillea-Cgil regionale del Veneto […]
visto l’Accordo Regionale dell’ 8 luglio 2009;
visto il CCRL del 9 aprile 2014;
visto il CCRL del 15 giugno 2016
hanno convenuto quanto segue:

Il sistema per la sicurezza nelle imprese edili
Art. 1 - Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST)
L’art. 2 del CCRL 15 giugno 2016 ha previsto il termine della fase sperimentale della figura degli RTLS, confermando in via definitiva il sistema della rappresentanza descritto al punto 18.1 del CCRL del 9 aprile 2014 all’interno del quadro di regole definite nell’allegato 1 al CCRL 9 aprile 2014 (in particolar modo per quanto concerne la procedura di consultazione). Pertanto si conviene che il finanziamento dell’Associazione Sicurezza Costruzioni Veneto (A.S.C. Veneto) sarà assicurato dal CPR anche per la fase successiva alla sperimentazione e fino al 2026 nelle quote, con le regole e nei limiti previsti dal punto 18.10 del CCRL 9 aprile 2014, fatti salvi gli eventuali adeguamenti che saranno definiti dalle parti sociali.

Art. 2 - Comitato Paritetico Regionale per la promozione della sicurezza e della tutela dell’ambiente di lavoro (CPR)
Il Comitato Paritetico Regionale per la promozione della sicurezza e della tutela dell’ambiente di lavoro, di seguito denominato CPR, costituito con l’accordo regionale dell’8 luglio 2009, ha lo scopo di affrontare le problematiche inerenti alla prevenzione infortuni nelle imprese artigiane edili e nelle piccole imprese aderenti a Edilcassa Veneto con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nell’ambiente di lavoro. Con la stipula del CCRL del 15/6/2016 si è convenuto il superamento della fase sperimentale del sistema di rappresentanza e dell’organismo paritetico in materia di prevenzione e sicurezza.
Le patti in epigrafe ritengono indispensabile un rilancio dell’attività del CPR sulle materie e sulle attività già concordate tra le parti medesime sulla base di un progetto triennale. A tal fine convengono che:
A) il CPR mantenga l’autonomia funzionale in tema di sicurezza nel settore, ad esso demandata dalla contrattazione di categoria, che avrà le seguenti caratteristiche:
a1) i due coordinatori possono disporre tutti i pagamenti inerenti all’attività ordinaria del CPR e contrarre le obbligazioni che siano loro demandate dal comitato, derivanti dallo Statuto e dal regolamento e che siano coerenti con lo scopo del CPR. Sono altresì responsabili della conservazione del Fondo e della sua destinazione agli scopi previsti.
a2) gli aspetti tecnico amministrativi conseguenti all’attività del CPR, saranno affidati ad Edilcassa che fornirà, sulla base di una specifica convenzione, il supporto e la relativa assistenza amministrativa/contabile a titolo gratuito.
B) al fine di garantire una stabile, efficiente ed efficace organizzazione a supporto delle attività del CPR, il Comitato si avvalga di un referente tecnico-organizzativo, in organico a Edilcassa Veneto, indicato dalle parti, sulla base di criteri di professionalità, conoscenze approfondite in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente di lavoro, della contrattazione collettiva del comparto, e degli enti e strumenti della bilateralità artigiana in edilizia. Il referente supporterà i coordinatori sugli adempimenti cui sono tenuti ed a lui sono attribuite le ulteriori funzioni definite all’art. 4.
C) La durata del CPR sia uniformata a quella di Edilcassa Veneto, ossia al 31 dicembre 2049, salvo scioglimento anticipato come previsto dall’art. 14 dello Statuto del CPR stesso.
D) il CPR sia domiciliato presso la sede di Edilcassa Veneto, previa convenzione con la stessa a titolo gratuito.
Al termine del triennio, le parti ne valuteranno gli esiti sotto il profilo dell’efficienza e dell’efficacia e, sulla base di una intesa comune, potranno addivenire ad una revisione complessiva dello statuto e del regolamento attribuendo nuove funzioni al comitato di cui all’art. 6 dello statuto.

Art. 3 - Modalità di finanziamento del CPR
L’attività e il funzionamento del CPR vengono finanziate dalle risorse accantonate in Edilcassa Veneto nel Fondo “Prestazioni Sicurezza Operai”.
Il finanziamento del fondo CPR relativo all’anno edile 2016-2017 viene confermato in 350,000 € e dovrà essere versato entro maggio 2018, secondo quanto art. 18 comma 10 del CCRL del 9 aprile 2014.
Il finanziamento al fondo CPR relativo agli anni edili 2017-2018 e 2018-2019 viene stabilito in 420.0006
Per gli anni edili successivi al 2018-2019, entro la scadenza di ogni anno edile precedente, le parti in epigrafe si impegnano a determinare la misura del finanziamento al CPR per l’anno edile successivo, che dovrà essere effettuato entro il mese di maggio del secondo anno edile successivo. Nel caso di mancato accordo sarà confermata la misura dell’anno precedente.

Art. 4 - Referente del CPR.
Il referente dovrà garantire il pieno raccordo tra CPR, Associazione Sicurezza Costruzioni Veneto (A.S.C. Veneto), RLST, la futura evoluzione degli sportelli di cui al punto 18.3 del CCRL 9 aprile 2014 e curerà l’esecuzione delle attività deliberate dal comitato. In questo ambito egli partecipa alle riunioni del comitato svolgendo le funzioni di segretario verbalizzante.
Il referente, in organico in Edilcassa Veneto, sarà distaccato presso il CPR ed il CPR riconoscerà a Edilcassa Veneto il costo aziendale del referente in distacco.
Il distacco dovrà avere durata massima di tre anni.

Art. 5 - Prestazioni CPR su servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro
Le parti confermano l’attivazione dei servizi in materia di prevenzione e sicurezza elencati all’art. 2 del CCRL del 15/6/2016 secondo le modalità lì previste e convengono di incrementare le risorse dedicate (attualmente previste in € 500.000) attingendo all’accantonamento dei fondi destinati all’attività degli sportelli regionali della sicurezza per gli anni 2014-2015-2016 e 2017. Il CPR è tenuto a predisporre il regolamento applicativo così come previsto dal medesimo art. 2.

Art. 6 - Predisposizione testo unico in materia di sicurezza
Considerato che il tema della sicurezza e degli strumenti collegati è stato affrontato in successione da vari contratti collettivi regionali, le parti convengono che entro il 31 maggio 2018 il CPR predisponga un testo unico che comprenda tutta la normativa in vigore, derivante dalla contrattazione collettiva regionale di categoria, da sottoporre per la sottoscrizione alle parti stipulanti il presente accordo.