Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 1° aprile 2020
Validità: 01.04.2020 - 02.05.2020
Parti: Covisian e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl-Telecomunicazioni
Settori: Servizi, TLC, Covisian
Fonte: fistelveneto.cisl.it


Verbale di accordo aziendale

Il giorno 1 del mese di Aprile dell'anno 2020, tramite incontro in video conferenza, si sono incontrate le parti: la Covisian spa (anche per le società facenti parte dei Gruppo) […], la Slc - Cgil […], la Fistel - Cisl […], la Uilcom - Uil […], la Ugl - Telecomunicazioni […]

Premesso che
a. con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 - modifiche al DPCM del 22 marzo 2020 (anche a seguito del DL 23 febbraio 2020 e dei successivi DPCM emergenziali atti a regolare l'emergenza Covid -19) sono state ulteriormente limitate le attività ed i servizi di Covisian e delle società del Gruppo;
b. tra le ulteriori e impattanti limitazioni sul business e sui livelli occupazionali è intervenuto il divieto di proseguire in modalità on site le attività outbound, con decorrenza dal 29 marzo 2020, e che per alcuni committenti ad oggi non sono state identificate soluzioni tecnologiche in linea con le prescrizioni di legge (privacy, compliance, sicurezza dei dati) che ne consentano lo svolgimento in modalità da remoto (presso l'abitazione dei collaboratori);
c. che l'attuale situazione emergenziale richiede di adottare rapidamente misure straordinarie finalizzate a mettere in sicurezza la salute dei lavoratori e salvaguardare l'indispensabile equilibrio economico e finanziario dell'Azienda;
d. che il gruppo Covisian, attraverso un immediato e grande sforzo tecnologico organizzativo ed operativo, supportato da investimenti straordinari (sanificazione aggiuntive di tutti i centri italiani, acquisto di materiale igienizzante e disinfettante, acquisto computer portatili e strumenti di connettività, attivazione di coperture assicurative sanitarie) nel corrente mese di marzo, ha attivato la remotizzazione di circa 3000 postazioni di lavoro al fine di consentire a tutto il personale (dipendente e collaboratori), per i quali ricorressero gli indispensabili requisiti tecnologici e autorizzazioni da parte dei committenti, di operare dalla propria abitazione in regime di lavoro remotizzato;
e. Covisian spa, al fine di preservare la propria capacità produttiva, rileva una indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi e di poter continuare a disporre degli strumenti di flessibilità funzionali a soddisfare aumenti di domanda, non pianificabili. In tale situazione di emergenza si registrano, infatti, incrementi di attività, per alcuni importanti servizi relativi ai servizi di assistenza ai consumatori in settori essenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: energetico, assicurativo, bancario, logistico, telecomunicazioni,) inclusi nella Tabella allegata al DPCM del 22 marzo 2020 per come modificata in data 25 marzo u.s.;
f. Covisian spa, anche a nome delle società del Gruppo, in data 16 marzo 2020, ha sottoscritto con le OO.SS. nazionali un accordo, per la costituzione dei Comitati Paritetici finalizzati all'applicazione e la verifica del protocollo di sicurezza sul lavoro predisposto per la gestione dell'emergenza Covid-19 in osservanza del protocollo sindacale Governo OO.SS. del 14 marzo 2020;
g. Covisian spa al fine di consentire di rispettare i livelli sicurezza per tutti i lavoratori in un contesto emergenziale ha sottoscritto, in data 20 marzo 2020, con le OO.SS. Nazionali un accordo quadro contenente le modalità e termini di fruizione del Fondo Integrazione Salariale COVID 19 (d'ora in poi “FIS Covid19”): tale accordo è stato recepito ed applicato in tutti i centri italiani mediante la sottoscrizione con le strutture Territoriali e le RSU/RSA di ogni centro di verbali di esame congiunto finalizzati all'applicazione dello strumento di FIS, anche a zero ore, con decorrenza dal 2 marzo 2020 e valido 9 settimane fino al 2 maggio 2020;
h. Come previsto nello stesso accordo, le modalità di fruizione del FIS/COVID19 concernono lavoratori fungibili sulle medesime commesse e che i criteri di applicazione e rotazione sono definiti nell'ambito delle singole commesse stante la specifica necessità di competenze specialistiche di ogni servizio;
i. pertanto l'utilizzo del fondo FIS, per come disciplinato dalla Legge e concordato con le OO.SS. si pone i seguenti obiettivi:
• di tutelare la sicurezza delle persone (consentendo di rispettare le distanze di sicurezza per quelle persone che operano su attività non remotizzabili o non ancora remotizzate nonché per i lavoratori che non possano prestare la propria attività lavorativa in remoto per motivi tecnologici);
• di consentire di gestire la transizione del processo di remotizzazione delle postazioni;
• di non compromettere ulteriormente l'equilibrio economico e finanziario dell'azienda a seguito della chiusura totale e parziale dei servizi conseguenti all'emergenza in corso consentendo, nello stesso tempo, alle persone coinvolte di disporre di un reddito;
j. per la peculiare natura della struttura produttiva di Covisian che opera in regime di outsourcing per servizi complessi ed al fine di poter far fronte ad incrementi di attività produttive su servizi non prevedibili nel medio periodo e contemperare queste esigenze produttive con il periodo di applicazione dello strumento di integrazione salariale Fondo FIS richiesto, al momento, dal giorno 2 marzo al giorno 2 maggio 2020, tenuto conto dell'attuale impossibilità di svolgere attività formativa in modalità fisica e non potendo svolgere attività di addestramento in affiancamento fisico nei centri, si rende necessario ricercare soluzioni che consentano di traguardare, in questo periodo emergenziale identificato dal 1 aprile 2020 fino al 2 maggio 2020 ed in attesa di specifici interventi normativi le seguenti fattispecie:
■ Proroga dei contratti di somministrazione a tempo determinato;
■ Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato;
■ Assunzione di personale a tempo determinato per nuove attività o picchi di attività;
■ Assunzione di personale a tempo determinato di personale che precedentemente operava regime di collaborazione.
Tutto ciò premesso le pari concordano quanto segue

1) Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato ed in regime di somministrazione
I lavoratori con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato presso Covisian spa e le altre società del Gruppo e che operano su servizi individuati come essenziali dalle tabella 1 del Decreto del 25 marzo 2020, in concomitanza dell'applicazione della FIS, in caso di oggettive necessità produttive legate ai volumi ed a condizione che vengano rispettate le modalità previste nei protocolli adottati da Covisian per prestazione lavorativa on site, sia mediante modalità di prestazione da remoto, potranno essere prorogati in costanza di applicazione del Fondo FIS Covid 19.
I lavoratori con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione che prestano servizio in attività di assistenza ai clienti (modalità in-bound) in servizi non rientranti nella tabella 1 del Decreto del 25 marzo 2020, in concomitanza della FIS Covid ed in presenza di motivazioni tecniche organizzative legate ad aumento di volumi, potranno essere prorogati solo se operanti in regime di remotizzazione.

2) Rinnovi di contratti a termine o contratti di somministrazione a tempo determinato
In presenza delle circostanze di cui al punto che precede, potranno essere, altresì, rinnovati i contratti a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato.
I rinnovi avverranno all'interno dei servizi dove l'utilizzo del fondo FIS è pressoché inesistente, in quanto ad oggi i volumi di attività consentono il mantenimento in forza del perimetro occupazionale con contratto a tempo indeterminato.

3) Assunzioni a tempo determinato o in regime di somministrazione sia in modalità on site che in remotizzazione.
Durante il periodo di vigenza del presente accordo e con l'impegno del Gruppo Covisian affinché tali assunzioni non compromettano il concordato processo di riduzione dell'utilizzo del Fondo FIS in corso si specifica che il numero massimo di assunzioni ex novo di personale a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione non supererà il numero stimato ad oggi di 180 unità di cui ad oggi si specifica la distribuzione nei siti:
• Torino: n.70 unità (di cui ex collaboratori n. 35, personale già formato in precedenti rapporti n. 5, n. 30 nuove risorse per avvio progetto di remotizzazione attività);
• Milano Valtorta: n.55 unità (di cui 35 ex collaboratori, n. 20 per incremento attività già remotizzata);
• Agrate: n.12 unità (persone già formate per esperienze precedenti);
• Roma RBS: n. 5 unità (persone già formate per esperienze precedenti);
• Arzano: 20 unità (ex collaboratori outbound).
Quanto alle ulteriori n.18 unità rispetto alle quali ad oggi non si è in grado di prevedere la data e i servizi di destinazione, Covisian si impegna comunque prima procedere all'assunzione ad effettuare le seguenti verifiche e darne informazione alle RSU/RSA dei siti interessati:
1. Riqualificare laddove tecnicamente ed organizzativamente possibile personale sospeso in fondo FIS per cessazione totale o parziale dei servizi;
2. Assegnare priorità di selezione a collaboratori coordinati e continuativi il cui contratto venga a cessare alla data del 31 marzo operanti in servizi resi a clienti che non abbiano concesso la propria disponibilità alla remotizzazione;
3. Assegnare priorità a personale che abbia effettuato un periodo di formazione in azienda sugli stessi servizi;
4. A non utilizzare tali nuovi risorse in servizi nei quali è intervenuta cessazione totale o parziale delle attività.
Si potrà far ricorso ad assunzioni a tempo determinato o in regime di somministrazione nei seguenti casi:
a) Assunzione a tempo determinato di collaboratori coordinati e continuativi, operanti fino al 29 marzo nel rispetto dell'accordo collettivo Asstel - OO.SS. per le attività Outbound, già formati su commesse outbound i cui contratti siano stati interrotti a seguito chiusura attività on site e non remotizzabili, per attività complesse rientranti nella tabella 1. Si specifica che al termine del periodo di emergenza il personale assunto a tempo determinato potrà previa sottoscrizione di conciliazioni riprendere l'attività di collaboratore coordinato e continuativo.
b) Assunzioni a tempo determinato, per far fronte ad incrementi di attività su servizi rientranti nella tabella 1, di personale già formato (se utilizzato su attività non ricomprese nella tabella richiamata potranno essere assunti solo per prestazione rese in modalità remotizzata).
c) Assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato di personale, già in possesso dei requisiti tecnologici per la remotizzazione nonché formato tramite servizi di formazione in e-learning a carico dell'agenzia per il lavoro, per incrementi di volumi sui servizi.
Per tutti i casi previsti ai punti 1 - 2 - 3 potranno essere prorogati, rinnovati o stipulati contratti nei limiti di 12 mesi acausali e fino a 24 mesi con la causali “emergenza Covid 19”. Il numero complessivo di proroghe e rinnovi (“segmenti”) solo per tale periodo emergenziale non dovrà superare il numero di 8, con la mansione di “addetti alle informazioni telefoniche”.
Quanto previsto dal presente accordo, stante il carattere di eccezionalità derivante dalla emergenza Covid-19, al fine di salvaguardare l'occupazione di personale con contratto di lavoro atipico, nonché dalla necessità del mantenimento dei livelli produttivi relativi ai servizi essenziali, e delle attività che saranno proposte ai clienti in modalità remotizzata sarà attuato in concomitanza al ricorso al FIS (attualmente disponibile fino al 2 maggio 2020).
Le parti firmatarie costituiranno un osservatorio, pariteticamente composto, che si occuperà del monitoraggio degli effetti del presente accordo, con l'obiettivo di verificare che l'utilizzo del Fondo FIS sia applicato secondo i principi per il quale è stato concesso senza pregiudicare i lavoratori assunti a tempo indeterminato, facendosi anche promotore sia di intese a livello nazionale, che di proposte legislative, nonché per consentire l'immediato recepimento di ulteriori ed auspicabili interventi normativi in relazione alla regolamentazione del contratto a tempo determinato.
L'organismo paritetico, che si riunirà a richiesta di una delle parti, sarà composto a livello periferico da n. 2 rappresentanti dell'Azienda e dalla RSU-RSA di sito eventualmente supportata dalle OO.SS. Territoriali e a livello centrale dai sottoscrittori della presente intesa.
L'organismo paritetico sarà in carica per tutta la durata del presente accordo.

Decorrenza e durata
Le disposizioni del presente accordo aziendale decorreranno dal 1 aprile 2020 e verranno a scadere il 2 maggio 2020 (data di scadenza del provvedimento di FIS-Covid) e potrà essere rinnovato, sempre mediante accordo di rinnovo del presente accordo qualora intervengano ulteriori provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali stante il perdurare dell'emergenza, applicandosi al personale in servizio presso tutte le unità produttive della Covisian S.p.A. (nonché delle società facenti parte del Gruppo) alla data di stipulazione ed a quello successivamente assunto. Esse assorbono, sostituiscono e superano, per quanto derogato, le previsioni di Legge, del CCNL di categoria, dei regolamenti, delle disposizioni, degli accordi di fatto applicati in azienda ed esauriscono compiutamente il confronto sindacale.
In proposito, le parti, terminata l'emergenza Covid19, prima del superamento del presente accordo, individueranno forme e modalità che consentano un consolidamento dei contratti stipulati in virtù del presente accordo.
Ai sensi dell'art. 8 D.L. 138/2011, conv. dalla L. 148/2011, il presente accordo assorbe e sostituisce ad ogni effetto, in quanto derogata, qualunque disposizione normativa ed economica di analoga materia derivante dalla Legge, dal CCNL di categoria, mentre, per tutto quanto non previsto, trova applicazione la normativa di fonte legale e collettiva non derogata dal presente accordo.
Le parti si danno atto, nella reciproca consapevolezza, che le soluzioni emergenziali assunte, nell'interesse comune dei lavoratori e delle aziende, con il presente accordo nonché attraverso le altre misure introdotte in questo periodo (es: e-learning, formazione continuata, digitalizzazione dei processi ecc.), potranno costituire, misurate post emergenza, la base di buone prassi per l'evoluzione verso nuovi modelli organizzativi.
Le Parti, nella consapevolezza dell'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese (COVID-19) e delle conseguenti limitazioni a riunioni, assemblee, assembramenti, ecc., confermano che la discussione si è svolta con modalità in remoto, compreso l'inoltro e lo scambio di documenti.
 

Letto, approvato, confermato e validato telematicamente.