Tipologia: CCNL
Data firma: 7 luglio 2020
Validità: 01.09.2020 - 31.08.2023
Parti: Federterziario Scuola, Federterziario e Ugl Scuola, Ugl
Settori: Istruzione privata
Fonte: cnel

Sommario:

 

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali

Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali
Art. 2 Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 2.1 Contrattazione di 2° livello
Art. 3 Ente Bilaterale Nazionale
Art. 4 Assistenza Sanitaria Complementare
Art. 5 Assistenza Contrattuale
Art. 6 Strumenti di incentivazione e miglioramenti organizzativi
Art. 6.1 Welfare
Art. 7 Commissione di certificazione dei contratti
B) Diritti sindacali
Art. 8 Rappresentanza sindacale
Art. 9 Assemblea
Art. 10 Permessi
Art. 11 Affissioni
Art. 12 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
II - Livelli di contrattazione

Art. 13 I livelli di contrattazione
Art. 14 Secondo livello di contrattazione
III - I Rapporti di lavoro
Art. 15 Tipologia e durata del rapporto di lavoro
15.1 Tipologia a tempo indeterminato
15.2 Collocamento obbligatorio dei disabili
15.3 Tipologia a tempo determinato
15.3.1 Apposizione del termine e durata massima
15.3.2 Divieti della stipula di contratti a termine
15.3.3 Disciplina della proroga e del rinnovo
15.3.4 Scadenza del termine
15.3.5 Numero complessivo di contratti a tempo determinato
15.3.6 Diritti di precedenza
15.3.7 Principio di non discriminazione
15.3.8 Criteri di computo
15.3.9 Esclusioni
15.4 Lavoro ad orario ridotto e flessibile
15.4.1 Definizione e caratteristiche lavoro parziale
15.4.2 Divisione dell'orario
15.4.3 Lavoro supplementare
15.4.4 Lavoro straordinario
15.4.5 Diritto di non discriminazione
15.4.6 Trasformazione
15.4.7 Computo
15.4.8 Retribuzione
15.5 Lavoro intermittente
15.6 Tipologia: contratto collaborazione continuativa
15.6.1 Definizione
15.6.2 Numero complessivo di contratti
15.6.3 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
15.6.4 Natura della prestazione
15.6.5 Informazione e verifiche periodiche
15.6.6 Durata del contratto di collaborazione
15.6.7 Retribuzione e compensi
15.6.8 Riposo, malattia ed altri eventi comportanti
15.6.9 Aggiornamento professionale e diritto di prelazione
15.6.10 Risoluzione del contratto
15.6.11 Preavviso
15.6.12 Diritti sindacali
15.7 Contratto di somministrazione
15.7.1 Definizione

15.7.2 Limiti di utilizzo
15.7.3 Divieti
15.7.4 Forma del contratto di somministrazione
15.7.5 Computo numerico
15.7.6 Tutela del lavoratore
15.7.7 Diritti sindacali e garanzie collettive
15.7.8 Somministrazione irregolare
15.8 Apprendistato
15.8.1 Definizione

15.8.2 Apprendistato professionalizzante
15.8.3 Assunzione
15.8.4 Durata e modalità della formazione
15.8.5 Obblighi del datore di lavoro
15.8.6 Periodo di prova
15.8.7 Trattamento economico
15.8.8 Limiti

 

IV - Organizzazione del lavoro
15.09 Lavoro agile - Smart Working
15.09.01 Definizione
15.09.02 Strumenti di lavoro
15.09.03 Diritti di precedenza
15.09.05 Incentivi fiscali per la produttività
15.09.06 Forma e recesso
15.09.07 Potere di controllo e disciplinare
15.09.08 Sicurezza sul lavoro
15.09.09 Lavoro agile - didattica a distanza
15.09.10 Elementi essenziali del lavoro agile per i docenti
15.10 Accordi di rete di più enti
15.11 Successione tra CCNL
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione

Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Inscindibilità delle norme contrattuali
Titolo II - Classificazione
Art. 4 Classificazione
Art. 5 Mutamenti di qualifica
Art. 6 Mansioni promiscue
Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 7 Assunzione
Art. 8 Tirocinio e stage
Art. 9 Periodo di prova
Art. 10 Trasferimento di istituzioni scolastiche e di ramo d'azienda
Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 11 Retribuzione mensile
Art. 12 Prospetto paga
Art. 13 Tredicesima mensilità
Art. 14 Paga base mensile
14.1 Determinazione quota oraria
Art. 15 Indennità di contingenza
Art. 16 Compensi aggiuntivi
Art. 17 Indennità di mensa
Art. 18 Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale
Art. 19 Sede di lavoro
Art. 20 Trasferimento individuale e collettivo
Art. 21 Trasferte
Art. 22 Supplenze personale docente
Titolo V - Durata del lavoro
Art. 23 Orario di lavoro
Art. 24 Pause
Art. 25 Lavoro notturno
Art. 26 Lavoro straordinario
Art. 27 Ferie
Art. 28 Festività soppresse
Art. 29 Riposo settimanale
Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 30 Assenze per malattia:
Art. 31 Infortunio sul lavoro
Art. 32 Congedo matrimoniale
Art. 33 Tutela della maternità e della paternità
Art. 34 Permessi per lavoratori invalidi
Art. 35 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 36 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 37 Congedi per la formazione
Art. 38 Congedi per la formazione continua
Art. 39 Permessi per lavoratori disabili
Art. 40 Permessi elettorali
Art. 41 Permessi per motivi familiari
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 42 Licenziamento e dimissioni
Art. 43 Ricollocamento e formazione professionale
Art. 44 Preavviso
Art. 45 Trattamento di fine rapporto
Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
a) Regolamento Interno
b) Doveri del lavoratore
c) Provvedimenti disciplinari
d) Tentativo obbligatorio di conciliazione
e) Rinvio alle leggi
Allegato


Contratto collettivo nazionale di lavoro settori formazione, istruzione, formazione professionale, asili nido

Il giorno Martedì 07 luglio 2020 presso la sede di Ugl, in via Botteghe Oscure 54, 00187, Roma: Federterziario Scuola […], Federterziario - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana […] e Unione Generale del Lavoro Scuola […], Unione Generale del Lavoro Confederazione Nazionale, […] con l'assistenza tecnica di: Ancl - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro […] hanno firmato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2020 - 2023 che disciplina il trattamento normativo e economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia, asili nido.

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
A) Relazioni sindacali
Art. 2.1 Contrattazione di 2° livello

Gli accordi a livello territoriale o aziendale, vanno sottoscritti secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8 legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del D.L. 13-8-11 N. 138, dell'Accordo Interconfederale del 28-6-2011, dal D.Lgs. 81/15 e dal presente CCNL.
La contrattazione aziendale si attua per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro e potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative alle quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
La contrattazione aziendale, conclusa con la RSA, d'intesa con le articolazioni territoriali dell'O.S. Ugl Scuola firmataria del presente contratto, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro, anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.
In sede di contrattazione di secondo livello territoriale le parti firmatarie del presente contratto potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.

Art. 3 Ente Bilaterale Nazionale
Per il miglioramento del sistema dell'istruzione e della formazione le parti firmatarie del presente CCNL indicano FormaSicuro Scuola quale Ente Bilaterale e come sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di preparazione, ecc.).
FormaSicuro Scuola è la sigla utilizzata per denominare l'organismo dei settori Formazione ed Istruzione del Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro denominato Formasicuro
FormaSicuro Scuola è parte integrante di FormaSicuro Nazionale ed è la sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di attività di indirizzo e coordinamento del settore istruzione e formazione (comprendendo quindi le scuole paritarie, gli enti di formazione, le scuole di formazione, gli asili ecc.).
FormaSicuro Scuola utilizza per i suoi scopi il sistema nazionale FormaSicuro che è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, l'organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale. FormaSicuro eroga le previdenze ove previste, secondo disponibilità, dal presente CCNL.
All'interno di FormaSicuro Nazionale è stato istituito il Comitato di Gestione Scuola con i compiti di sorveglianza e ed indirizzo.
FormaSicuro costituisce inoltre l'organismo Paritetico di emanazione contrattuale chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli agli articoli 41 e 42 del CCNL 10 luglio 2008 e con le modalità stabilite con l'accordo quadro per gli Organismi Paritetici per la formazione e la sicurezza del 10.07.2008.
FormaSicuro assume inoltre le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e la funzione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 19.11.1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
Gli Enti FormaSicuro sono pertanto Organismi Paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuite dal CCNL.

B) Diritti sindacali
Art. 8 Rappresentanza sindacale

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'istituto stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 legge 300/1970.

Art. 9 Assemblea
1. I dipendenti degli istituti hanno diritto di riunirsi, nell'istituto dove prestano il loro lavoro, fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2. L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all'interno dell'istituto.
4. Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli ambienti di lavoro e le esigenze aziendali.
5. Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
6. Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all'assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle OO.SS.
7. Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. è necessario specificare il luogo, la data e l'ora nonché la durata dell'assemblea, l'ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4.
La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20, legge 20.5.70 n. 300.

Art. 11 Affissioni
Le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 12 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è eletto secondo le disposizioni vigenti.
La funzione di RLS è definita da quanto previsto dal Testo Unico 81 del 2008 e ss.
All'interno dell'orario di lavoro concordato, al rappresentante per la sicurezza deve essere riconosciuto un equo compenso per le ore che dedica all'attività di almeno 40 ore in un anno.
Qualora non possa essere individuato un soggetto disponibile tra i lavoratori o questi preferiscano delegare la funzione all'esterno, potrà essere richiesto un RLS Territoriale all'Ente Ente Bilaterale FormaSicuro che procederà alla nomina.

II - Livelli di contrattazione
Art. 13 I livelli di contrattazione

Le parti prevedono e disciplinano:
• la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
• la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente CCNL, si basa sulla valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

Art. 14 Secondo livello di contrattazione
Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL, ovvero riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto. La contrattazione decentrata è finalizzata a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.

III - I rapporti di lavoro
Art. 15 Tipologia e durata del rapporto di lavoro

Le tipologie di rapporti di lavoro nell'ambito di scuole non statali, enti di formazione e scuole di preparazione prese in considerazione nel presente CCNL sono divisibile in quattro tipologie:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato;
c) lavoro ad orario ridotto e flessibile
d) collaborazione coordinata continuativa;
e) Lavoro intermittente;
f) altre tipologie previste dalle vigenti leggi.

15.1 Tipologia a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle scuole aderenti è a tempo indeterminato. Per tale tipologia sia applica nella sua interezza il presente CCNL.

15.3 Tipologia a tempo determinato
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai 24 mesi ai sensi del D.Lgs. 81/15 e successive modifiche.

15.3.2 Divieti della stipula di contratti a termine
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma a tempo indeterminato

15.3.5 Numero complessivo di contratti a tempo determinato
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 50% percento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Il limite può essere elevato al 75% del monte ore complessivo di tutti i lavoratori subordinati quando i lavoratori a tempo determinato sono docenti ed educatori attraverso la contrattazione aziendale con l'accordo di Federterziario Scuola ed Ugl firmatari del contratto.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Nel compunto dei lavoratori, gli apprendisti sono considerati lavoratori a tempo indeterminato. Per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti a tempo indeterminato è sempre possibile stipulare fino a 5 contratti di lavoro a tempo determinato, comunque senza mai superare 1'80% della forza lavoro a tempo indeterminato in forza al 01 gennaio dell'anno di assunzione con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste dal presente contratto, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 24 mesi;
b) per sostituzione di lavoratori assenti;
c) con lavoratori di età superiore a 50 anni,
d) per i lavori svolti durante il servizio estivo come: centri estivi, colonie, ludoteche ecc.
e) per l'assistenza a studenti diversamente abili;
I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
• al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
• al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
La trasformazione del contratto è prevista nei soli casi di disciplinati dalla Legge.
L'azienda deve trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato il numero di dipendenti assunti e la loro percentuale alla semplice richiesta scritta.

15.3.7 Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti nel presente Contratto Nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

15.3.8 Criteri di computo
1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

15.3.9 Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze.

15.4 Lavoro ad orario ridotto e flessibile
15.4.5 Diritto di non discriminazione

Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
[…]

15.4.6 Trasformazione
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
[…]

15.4.7 Computo
Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computò dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

15.5 Lavoro intermittente
[…]
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[…]
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
[…]

15.6 Tipologia: contratto collaborazione continuativa
15.6.3 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione.

Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle parti, deve contenere le seguenti informazioni:
[…]
f) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
[…]
j) le forme di godimento dei diritti sindacali;
[…]
l) le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Committente;
[…]

15.6.5 Informazione e verifiche periodiche
Le parti possono concordare di instaurare una forte relazione informativa e convengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle situazioni e sulle attività di lavoro che coinvolgono i collaboratori, anche al fine di introdurre eventuali modifiche innovative.
Il collaboratore, nel rispetto delle finalità, delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi dell'istituzione scolastica definisce tempi, orari e modalità d'esecuzione e di utilizzo della sede e anche degli eventuali strumenti tecnici messi a disposizione dall'istituzione, concordandoli con il committente, in coerenza con il piano annuale delle attività programmate. Il collaboratore individuerà la fascia di presenza relativa allo svolgimento della propria attività concordando questa scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi correlati all'incarico ricevuto. Il collaboratore potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con l'osservanza degli stessi criteri. Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta.

15.6.8 Riposo, malattia ed altri eventi comportanti
Ai fini del recupero psico-fisico, il collaboratore ha diritto nell'arco di un anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari ad un mese, la cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a un mese, è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.
[…]

15.6.12 Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue:
a) i collaboratori nell'ambito dell'attività giornaliera concordata hanno diritto a partecipare a 5 ore annue di assemblea, senza decurtazioni del relativo compenso se coincidente con quello dell'attività programmata, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL;
b) I collaboratori possono partecipare alle assemblee indette dal personale dipendente dell'istituzione scolastica, fermo restando quanto sopra previsto per le ore senza decurtazione della retribuzione, ovvero per ore non retribuite;
c) le OO.SS. firmatarie del presente CCNL comunicano al committente i nominativi dei rappresentanti sindacali dei collaboratori all'interno dell'istituzione scolastica ai fini dell'agibilità sindacale.
d) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL;
[…]

15.7 Contratto di somministrazione
15.7.1 Definizione

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

15.7.2 Limiti di utilizzo
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro cumulati ai contratti subordinato a tempo determinato non può eccedere il 75% per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In ogni caso la soglio di cui al comma 1 potrà essere elevata in sedi di contrattazione di II livello in ragione di esigenze aziendali o territoriali.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

15.7.3 Divieti
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

15.7.4 Forma del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene:
[…]
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
[…]

15.7.5 Computo numerico
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o del presente contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
[…]

15.7.6 Tutela del lavoratore
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
[…]
I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.LGS 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]

15.7.7 Diritti sindacali e garanzie collettive
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modifiche.
Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Ogni dodici mesi l'utilizzatore, per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di Ugl Scuola, associazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale nel settore e firmataria del presente contratto, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

15.8 Apprendistato
15.8.1 Definizione

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.

15.8.2 Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale anche avvalendosi dei modelli messi a disposizione dell'Ente Bilaterale FormaSicuro Scuola.
I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto dell'Ente Bilaterale FormaSicuro Scuola, da rilasciare entro 15 gg dalla convocazione della Giunta Esecutiva delegata dell'Ente.
Il piano formativo individuale contiene i percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate dal lavoratore.

15.8.3 Assunzione
Gli Istituti aderenti a Federterziario Scuola possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Nonché, ai sensi dell’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/15, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età.
Qualora sia prevista la presenza di un tutor, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte.

15.8.4 Durata e modalità della formazione
Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.Lgs. 81/15, la durata di erogazione della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi.
Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi e va rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
La formazione effettuata e la qualificazione professionale contrattuale eventualmente acquisita, le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi devono essere registrati sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276/2003.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal DM del Lavoro del 8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all'Art. 16 della L. 196/97 ed è interna ai sensi della legislazione vigente.

15.8.8 Limiti
Gli apprendisti essere assunti con un rapporto di 3 a 2 rispetto alle figure specializzate presenti in azienda. Per le aziende fino a 3 dipendenti specializzati o qualificati, gli apprendisti possono essere tre. È vietato retribuire a cottimo i lavoratori durante l'apprendistato.

IV - Organizzazione del lavoro
15.09 Lavoro agile - Smart Working
15.09.01 Definizione

Le parti sociali firmatarie del presente CCNL, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono ed incentivano il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario se non quelli imposti dal funzione dei docenti o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dal presente CCNL derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

15.09.02 Strumenti di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

15.09.03 Diritti di precedenza
I datori di lavoro privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e paternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

15.09.06 Forma e recesso
L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.
[…]
E' possibile procedere con un contratto aziendale di secondo livello che disciplini l'organizzazione del lavoro agile in azienda.
Rimane comunque l'obbligo di accettazione individuale da parte del lavoratore
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo deve essere riconosciuto, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

15.09.07 Potere di controllo e disciplinare
Il contratto aziendale che disciplina l'utilizzo dei contratti agili e gli accordi individuali devono prevedere la disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

15.09.08 Sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

15.09.09 Lavoro agile - didattica a distanza
Le parti sociali firmatarie del presente riconoscono la formazione a distanza come modalità in affiancamento all'imprescindibile didattica frontale. Concordano nel fornire indicazioni precise per la redazione di accordi aziendali o individuali relativa ai docenti che lavorano in modalità di formazione a distanza.

15.09.10 Elementi essenziali del lavoro agile per i docenti
Gli elementi essenziali per gli accordi aziendali o individuali sono:
a) Indicazione del luogo dovrà essere espletata l’attività
Può essere, l'abitazione del lavoratore o altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico.
La scelta di un luogo diverso dal Comune dove si trova la sede abituale di lavoro non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque connessa alla nuova temporanea allocazione.
b) Durata dello smart working
Gli orari e l'organizzazione delle ore di docenza saranno stabiliti in concerto con gli altri docenti con le medesime modalità utilizzate per le ore in presenza, con la salvaguardia della libera organizzazione del Collegio dei docenti nel rispetto dell'organizzazione complessiva di Scuole, Enti di Formazione ed Asili.
La programmazione seguirà le indicazioni fornite dal MIUR, dalle Regioni e dai Comuni in dipendenza della tipologia di Ente in cui il docente lavora.
c) Attrezzature di lavoro / Connessioni di rete
Per effettuare la prestazione lavorativa smart work risulta sufficiente la dotazione di un personal computer portatile aziendale con webcam.
L'azienda si impegna pertanto a fornire in comodato d'uso - ex art. 1803 e seguenti del c.c. - e per tutta la durata del periodo di smart work, detto apparato, sempre che non ne sia già in possesso per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La manutenzione dell'apparato aziendale in argomento resta a carico dell'Azienda.
d) Utilizzo attrezzature informatiche
Per parte Sua Ella assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente nel nostro interesse, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione alla extranet Aziendale, considerata la natura non stabile e non continuativa dell'attività fuori sede di cui allo smart work disciplinato dal presente accordo, Lei si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, Wi-Fi, wireless).
e) reperibilità
Durante l'orario di lavoro della giornata effettuata in smart work il lavoratore dovrà essere costantemente raggiungibile in connessione dati.
f) Problemi tecnici
Il lavoratore è tenuto nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) a segnalare al Suo Responsabile, con la massima tempestività, la situazione così venutasi a determinare.
[…]

Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale assunto con contratti di lavoro a termine nei seguenti ambiti:
• Scuole medie superiori di primo e secondo grado;
• Scuole e istituti di ogni ordine e grado;
• Scuole dell'infanzia
• Asili nido
• Scuole e corsi di lingue (compreso l'italiano a stranieri o come seconda lingua);
• Corsi di cultura varia;
• Scuole e centri di formazione e tirocinio insegnanti;
• Scuole e corsi parauniversitari a indirizzo linguistico e pedagogico;
• Scuole interpreti e traduttori;
• Accademie d'Arte;
• Società di formazione aziendale;
• Scuole di musica;
• Università private;
• Enti certificatori;
• Scuole straniere in Italia;
• Corsi di formazione;
• Corsi professionali;
• Enti di Formazione Professionale accreditati presso le Regioni;
• Enti di Formazione che svolgono anche attività di avviamento al Lavoro;

Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 8 Tirocinio - stage

L'attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica non comporta per il tirocinante alcun riconoscimento normativo e/o economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito. Per quanto concerne la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto previsto dalla legge 236/93 e dalla legge 196/97 e successive modificazioni. .

Titolo V - Durata del lavoro
Art. 23 Orario di lavoro

Per il personale non docente Area I (livelli I - Il - III) e Area III Dirigenza (livelli VII - VIII dirigenza), per il solo Personale Area Formazione Area III livello con qualifica di tutor, progettisti, certificatori delle competenze, orientatori, analisti di fabbisogni formativi e delle competenze l'orario settimanale è di 40 ore di lavoro effettivo estensibili a 48 ore;
Per gli assistenti asili nido, assistenti scuola dell'infanzia, educatrici micro nido, comprensive delle attività connesse alla funzione l'orario settimanale è di 38 ore di lavoro effettivo estensibili a 40 ore;
Per educatrici Asili Nido, docenti scuola infanzia, addetti al pre e post scuola degli asili nido, assistenti di Colonie e Convitti; addetti al Tempo Libero, guide e Addetti alle Attività Integrative, istruttori in Attività Parascolastiche; tutor di sede corsi di formazione; puericultori, logopedisti, fisioterapisti; psicologi e psicoterapeuti l'orario settimanale è di 40 ore di lavoro effettivo;
Per docenti scuola dell'infanzia, insegnanti di sostegno scuola dell'infanzia e modelli viventi: l'orario settimanale è di 36 ore di lavoro effettivo estendibili a 38 ore;
Per il personale docente scuole primarie l'orario settimanale è 32 ore di lavoro effettivo estensibili a 35 ore;
Per il personale docente scuole secondarie, l'orario settimanale è di 29 ore di lavoro effettivo estendibili a 35 ore;
Per Docenti per enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni, i docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le Regioni in obbligo scolastico Docenti in Corsi di Preparazione agli Esami; Docenti in Corsi liberi d'Arte e di Cultura varia, Docenti in Corsi di Istruzione Professionale; Docenti In Corsi di Lingue; Docenti per enti di formazione professionale accreditati presso le Regioni; Docenti delle Accademie; Docenti in Corsi di Formazione Insegnanti; Docenti delle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori; Docenti dei Corsi di Specializzazione Post-diploma; Docenti in Scuole e Corsi Post - secondari; Docenti in Istituti Para- Universitari; Docenti degli Istituti Superiori di Cultura e Formazione l'orario settimanale è di 32 ore di lavoro effettivo estendibili a 40 ore.
Il tempo pieno annuale si calcola moltiplicando l'orario effettivo settimanale per 52 settimane. Il lavoro può essere suddiviso in turni variabili settimanalmente.
La direzione dell'istituto può modificare l'orario di lavoro laddove vi siano giustificate ragioni organizzative. Le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno un giorno prima della variazione.
Le ore settimanali non possono comunque mai superare le 48 ore.
Il cambiamento di turno deve essere comunicato al lavoratore almeno con 48 ore di preavviso. La paga mensile è erogata in base alle ore realmente effettuate nel mese di riferimento.
Eventuali ore non lavorate a causa di spostamento di turno, devono essere assegnate entro il mese di giugno dell'anno solare di riferimento. Pertanto, se entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento il lavoratore ha effettuato meno ore di quanto previsto dal contratto, il datore di lavoro è tenuta ad assegnare le ore mancanti entro il successivo mese di giugno. Le ore non assegnate dovranno in ogni caso essere retribuite.
La settimana lavorativa è, per tutti, dal lunedì al sabato.
La paga base è pertanto calcolata su tali parametri. Nel caso in cui il contratto preveda un numero di ore inferiore la paga base andrà riparametrata in modo proporzionale.
Per lavoro effettivo si intende un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo, ai fini del superamento dei limiti di durata della prestazione (vedi art. 8 c.3 d.lgs. 66/2003), le soste durante il lavoro superiore a 10 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'istituto.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre turni. Qualora il terzo turno ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata, in deroga all'art. 26, lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo. Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'istituto senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, non è computabile nel calcolo del lavoro effettivo.
Nei limiti dell'organizzazione dell'istituto, l'orario settimanale delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale. L'ora di lezione corrisponde a 60 minuti.
Eventuali lezioni di durata inferiore vengono calcolate proporzionalmente ai fini della retribuzione.

Art. 24 Pause
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quanto dispone l'art. 8 d.lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di trenta minuti. La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.

Art. 25 Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende il lavoro prestato nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per la regolamentazione delle prestazioni di lavoro notturno si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. 66/2003 e successive modificazioni. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Art. 26 Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito dall'art. 3 d.lgs. 66/2003. Non sono considerate di lavoro straordinario le ore di potenziamento dell'orario fino al raggiungimento del monte ore annuo. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. [...]
In alternativa alla maggiorazione possono essere concordati tra le parti dei riposi compensativi.

Art. 29 Riposo settimanale
Il personale ha diritto al riposo settimanale pari a 24 ore, di norma coincidente con la domenica ma nulla esclude che esigenze di servizio possano giustificare la fruizione del riposo in altro giorno.

Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 31 Infortunio sul lavoro

I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste dall'art. 1 d.p.r. 1124/65. L'obbligo è esteso anche ai lavoratori a progetto.
Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria Inail, secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 38/2000 e successive modificazioni, sono tutelati contro l'infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti e i provvedimenti introdotti dalla normativa vigente.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli sia accaduto, anche se di lieve entità, all'istituto affinché lo stesso possa procedere con le procedure del caso. Il lavoratore deve fornire all'istituto idonea documentazione medica attestante l'inizio, la continuazione e la guarigione dall'infortunio. […]

Art. 33 Tutela della maternità e della paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs. 151/01 e D.Lgs. 80/15, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente CCNL e stabilito nel presente articolo. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta l'intera retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.

Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 42 Licenziamento e dimissioni

[…]
Il licenziamento del dipendente non può avvenire che per giusta causa e/o giustificato motivo. Rientrano tra le ragioni giustificative del licenziamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
[…]
d) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente […]
e) gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell'istituto nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta;
[…]
h) azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento Interno nonché violazione dei doveri del dipendente che causino reali disservizi o danni all’istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R.;
[…]

Titolo VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
A) Regolamento Interno

Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei lavoratori, anche a mezzo di affissione in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, e reso disponibile per la consultazione. Il regolamento non può contenere norme in contrasto con le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate. L'inosservanza delle norme del regolamento interno da parte del personale può configurare ipotesi di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

B) Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare è fatto obbligo a tutti i lavoratori, data la particolarità del servizio scolastico:
a) esplicare le mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) rispettare l'orario di lavoro ed osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
[…]
d) rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento Interno dell'istituto;
[…]
g) usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli;
[…]
Per il personale docente vale inoltre:
[…]
• ottemperare a tutte le disposizioni emanate dal "capo d'istituto" con apposite circolari;
[…]

C) Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto in tema di licenziamento, le infrazioni commesse dal lavoratore nel corso del rapporto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo verbale;
• richiamo scritto;
• multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base;
• sospensione da lavoro e da retribuzione fino a massimo 10 giorni di effettivo lavoro.
[…]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti che:
[…]
2. abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
a. abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
[…]
4. procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'azienda;
5. non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'istituto;
[…]
Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.

E) Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto opera il rinvio alle disposizioni di legge.