Tipologia: Protocollo
Data firma: 21 aprile 2009
Parti: Assimpredil-Ance, Confartigianato, Unione Artigiani e Cgil, Cisl, Uil, Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Appalti, Opere pubbliche, Lodi
Fonte: CGIL Lombardia

Sommario:

 Premessa
1. Dotarsi di un innovativo sistema di informazione, consultazione e partecipazione
2. Assegnazione, affidamento di opere ed appalti
 3. Tecnologie per la salute e sicurezza
4. Formazione, informazione
5. Inadempienze

Protocollo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nella realizzazione delle opere affidate dagli Enti Pubblici

Addì 21 aprile 2009 in Lodi tra la Provincia di Lodi […]; le Organizzazioni Sindacali Cgil - Cisl - Uil […], le Organizzazioni di Categoria Fillea/Cgil - Filca/Cisl - Feneal/Uil […], Assimpredil-Ance […], Confartigianato […], Unione Artigiani […]

Premesso
che i sottoscrittori
- intendono perseguire, nell'ambito dei cantieri di realizzazione di opere pubbliche, gli obiettivi della responsabilità sociale, del lavoro regolare e sicuro e della concorrenza leale, a partire dall'applicazione del Testo Unico sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- convengono che per il conseguimento di tali obiettivi sia necessario attivare nuove modalità relazionali che consentano, attraverso il pieno coinvolgimento delle parti sociali e la valorizzazione degli enti paritetici (Cassa Edile di Mutualità e Assistenza di Milano, Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizia e affini delle province di Milano e Lodi, Esem - Ente Scuola Edile Milanese), il raggiungimento dei predetti obiettivi;
- ritengono pertanto di fondamentale importanza addivenire alla sottoscrizione di un accordo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

Richiamati
- il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) e il Regolamento di attuazione della L. 109/94 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni (D.P.R. 554/99);
- il T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08);

concordano di
1. Dotarsi di un innovativo sistema di informazione, consultazione e partecipazione
a) La Provincia di Lodi, attraverso apposite sessioni di incontri fornisce, in via preventiva, le informazioni sulle caratteristiche delle opere contemplate nel piano triennale anche con particolare riferimento al volume finanziario degli investimenti previsti; in via successiva, le informazioni sulle criticità registrate in materia di sicurezza e sugli interventi correttivi posti in essere;
b) Tali sessioni risultano funzionali anche alla definizione di impegni e modelli volti ad assicurare la centralità del tema della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro a partire dalla progettazione sino all'affidamento ed alla realizzazione delle opere.
c) in base a tali informazioni sarà possibile condividere valutazioni comuni sulle ricadute occupazionali che la realizzazione di tali opere comporta.

2. Assegnazione, affidamento di opere ed appalti
Al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori, la Provincia di Lodi nella sua qualità di ente committente, si impegna ad incrementare e premiare l'attenzione al rispetto della normativa sulla sicurezza e la predisposizione di adeguate misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, prevedendo, in sede di programmazione, quali appalti d'opera aggiudicare, in ragione della loro natura e caratteristiche, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.lgs. 163/06 e s.m.i.). attribuendo fino al 30% del punteggio complessivo alle proposte migliorative, formulate dai concorrenti, nella parte dell'offerta tecnica da dedicarsi alla sicurezza;

Si concorda inoltre che
- tra i requisiti di partecipazione alle gare per gli appalti di manutenzione sarà previsto che le imprese si impegnino a mettere a disposizione un magazzino e le attrezzature minime per la realizzazione delle opere, sul territorio provinciale o nel raggio di 50 Km dal cantiere. In tal caso, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà dimostrare il titolo di disponibilità del predetto magazzino e delle relative attrezzature.
- nel caso di cantieri per i quali la durata sia superiore a tre mesi, l'impresa aggiudicataria dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile di Mutualità e Assistenza in cui si svolgono i lavori dal primo periodo di paga;
- compatibilmente con la normativa nazionale e comunitaria, potranno essere introdotti, quali requisiti di partecipazione, indicatori di solidità industriale e finanziaria, quali, esemplificativamente: organico minimo in ragione della natura dell'appalto; entità del patrimonio netto degli ultimi due esercizi in misura non inferiore al 3% della cifra di affari media annuale del medesimo periodo;
- per quanto riguarda il tema dei subappalti, fermi restanti gli obblighi di legge, sarà data particolare rilevanza alla responsabilità del soggetto assegnatario in relazione al farsi carico, nelle varie fasi ed articolazioni produttive, del fattore sociale inteso come regolarità contributiva e fiscale (con riferimento al rapporto di lavoro) e all'applicazione delle norme contrattuali, nonché agli adempimenti in materia di salute e sicurezza del personale impiegato nel cantiere al di là della ditta di appartenenza. A tal fine, le parti concordano che, con la periodicità indicata nel bando di gara, gli aggiudicatari provvedano a trasmettere, insieme alle fatture quietanzate dei subappaltatori, anche copia del DURC relativo a questi ultimi, in corso di validità;
- qualora le risultanze del DURC richiesto dalla Stazione Appaltante per l'appaltatore contrastino con le annotazioni del Direttore dei Lavori ovvero con quanto indicato nella documentazione inerente la sicurezza, La Stazione Appaltante potrà richiedere all'appaltatore l'elenco delle maestranze impiegate in cantiere relativamente a ciascuna fase di lavorazione, come risultante dai relativi SAL. Inoltre, qualora vengano accertate, da parte degli enti preposti, inadempienze in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatorie, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

3. Tecnologie per la salute e sicurezza
Al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione di tutela della salute dei lavoratori, la Provincia di Lodi si impegna a far si che l'appaltatore, compatibilmente con la natura e le caratteristiche dell'appalto, ricerchi tecnologie innovative utili a raggiungere l'obiettivo predetto. L'uso delle tecnologie innovative dovrà rispettare la legislazione vigente in materia di diritti dei lavoratori, privacy, contratti collettivi di lavoro e non recare discriminazioni al principio di concorrenza

4. Formazione, informazione
La Provincia di Lodi e le Parti Sociali, attraverso i loro enti e gli enti paritetici in relazione ai programmi di cui al precedente punto 1, si impegnano a definire progetti di promozione, assistenza, consulenza e formazione professionale sulla sicurezza sul lavoro per le aziende ed i lavoratori interessati.
La Provincia di Lodi si impegna a destinare una quota del ribasso d'asta di ciascuna gara svolta nel periodo di vigenza dell'accordo, alla costituzione e incremento di un fondo destinato alla realizzazione di iniziative volte a migliorare la sicurezza nei cantieri e a ridurre il rischio infortunistico. Tale percentuale, fissata di volta in volta, non potrà eccedere la misura dell'1% del predetto ribasso. Le altre parti sottoscrittici si impegnano a valorizzare, per lo svolgimento delle predette iniziative, i rispettivi enti paritetici deputati all'espletamento di attività formative.
Le parti si impegnano altresì a coinvolgere, eventualmente sottoscrivendo apposite intese, gli organismi e gli enti deputati al controllo dell'osservanza delle misure di sicurezza. Apposite intese potranno essere altresì stipulate con l'istituendo Osservatorio per la prevenzione degli infortuni professionali, promosso dall'Asl di Lodi con la partecipazione di Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Inail, Cciaa, Inps, Dpl, VVF.

5. Inadempienze
Nel caso in cui, per effetto di inadempienze e irregolarità sia dato luogo alla risoluzione di un contratto di appalto in essere, prima della scadenza prevista, di una impresa appaltatrice o subappaltatrice e ciò determini ricadute occupazionali, la Provincia con le altre parti sottoscrittrici del presente accordo si impegnano a favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti presso l'impresa eventualmente subentrante, anche attivando tempestivamente una specifica sede di confronto.

si conviene inoltre
- la Provincia di Lodi individuerà, per ciascun anno di vigenza del presente accordo, uno o più appalti di sua competenza, attraverso i quali sperimentare i contenuti dell'accordo stesso;
- nei casi in cui, per appalti di particolare complessità tecnica, si deve procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta, la Commissione tecnica provinciale appositamente costituita, sarà integrata con un esperto di comprovata esperienza designato dal Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affini delle province di Milano e Lodi, con funzioni di osservatore;
- la Provincia di Lodi si impegna a informare tempestivamente tutti i comuni del territorio, secondo le modalità ritenute più idonee, alfine di presentare questo accordo e favorirne il recepimento da parte delle singole amministrazioni comunali.

Il Presidente della Provincia di Lodi
L’Assessore alle Politiche del Lavoro
Le Organizzazioni Sindacali Cgil - Cisl - Cisl
Le Organizzazioni di Categoria Fillea/Cgil - Filca/Cisl - Feneal/Uil
Assimpredil - Ance
Confartigianato
Unione Artigiani