Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 18 agosto 2020
Approvazione dei programmi del corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione all’attività di istruttore certificato in maritime security. (Decreto n. 787/2020).
G.U. 29 agosto 2020, n. 215

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il Capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74, nella sua versione aggiornata;
Visto il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code);
Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Visto il Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, approvato con decreto ministeriale prot. n. 83/T del 20 giugno 2007;
Vista la «Scheda 6 - Formazione e familiarizzazione del personale addetto alla security», allegata al medesimo Programma nazionale di sicurezza marittima, così come modificata ed approvata con decreto dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015 a firma del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in materia di certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Tenuto conto di quanto previsto ai punti 5 e 9 della sopra citata scheda 6 e, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei modelli di corso di formazione finalizzati al conseguimento ed al mantenimento dell'abilitazione per istruttore certificato;
Visto il parere positivo espresso dal CISM nella seduta del 6 agosto 2020;
 

Decreta:

Art. 1
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto istituisce il programma e le modalità di erogazione e superamento dei corsi di formazione per il conseguimento ed il rinnovo del certificato di abilitazione per istruttore certificato in materia di maritime security, così come previsto ai punti 5.1.2 e 5.1.4. della Scheda 6 allegata al decreto dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
 

Art. 2

Requisiti di ammissibilità

1. Possono essere ammessi al corso per istruttore certificato coloro che dimostrino di essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti al punto 5.1.1. della scheda 6.
 

Art. 3
Organizzazione dei corsi

1. I corsi di formazione per il conseguimento della certificazione di istruttore certificato possono essere svolti ai sensi rispettivamente dei punti 5.2 e 5.3 della scheda 6 presso:
a) centri di formazione istituzionali;
b) centri di formazione privati riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - previo parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno.
2. I centri di formazione di cui al punto 1. lett. b), ai fini del riconoscimento di idoneità, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli riportati in allegato A al presente decreto e devono altresì stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
3. I corsi di formazione di cui al primo comma e per i quali è possibile presentare specifica domanda, sono così suddivisi:
a) corso per istruttore certificato in «ship security»;
b) corso per istruttore certificato in «port security»;
c) corso per istruttore certificato in «ship & port security».
I singoli corsi di formazione di cui alle lettere a) e b) hanno una durata non inferiore alle trentadue ore, comprensive di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su quattro giorni lavorativi consecutivi. Il corso di formazione di cui alla lettera c) ha una durata non inferiore alle quaranta ore, comprensive di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su cinque giorni lavorativi consecutivi.
I programmi di base che costituiscono i moduli didattici da sviluppare e le competenze minime da acquisire ai fini del conseguimento delle rispettive certificazioni sono riportati in allegato B al presente decreto.
4. Ai corsi di formazione di cui al precedente punto 3. può essere ammesso un numero di candidati non superiore a 10 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
 

Art. 4
Accertamento delle competenze

1. Al completamento dei singoli corsi di formazione, ogni candidato sostiene un esame teorico-pratico, differente a seconda delle specifiche abilitazioni da acquisire, dinanzi ad una commissione esaminatrice costituita conformemente a quanto previsto al punto 5.1.2 della scheda 6. Al riguardo, ciascun centro di formazione autorizzato dovrà inoltrare apposita richiesta alla Capitaneria di porto giurisdizionalmente competente per territorio, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui saranno sostenuti gli esami, specificandone la tipologia, ai fini della regolare costituzione della relativa commissione esaminatrice.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di trenta domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a sessanta minuti, ed una prova pratica della durata di trenta minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Al candidato che supererà l'esame verrà rilasciato un attestato conforme al modello approvato con decreto 26 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010).
 

Art. 5
Rilascio e rinnovo del certificato

1. La domanda per il rilascio del «certificato per istruttore certificato» è presentata alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade la residenza dell'interessato, allegando alla stessa l'attestato di cui al precedente comma 3 dell'art. 4.
2. Il certificato, conforme al modello approvato con decreto 26 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010) ha validità quinquennale, decorrente dalla data di rilascio dell'attestato di superamento del corso, e riporta la specifica tipologia dell'abilitazione conseguita (ship security, port security, ship & port security).
3. Per il rinnovo della certificazione di istruttore certificato - sia essa relativa al punto 5.1.1 che 5.1.3 della scheda 6 - gli interessati dovranno frequentare un corso di aggiornamento, così come previsto dal punto 5.1.4 della citata scheda, della durata di otto ore secondo il programma riportato in allegato E. Il corso sarà erogato dai centri di formazione autorizzati di cui al precedente art. 3 e potrà essere frequentato nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato. Al corso di aggiornamento può essere ammesso un numero di istruttori certificati non superiore a dieci e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
4. La domanda per il rinnovo dell'abilitazione di istruttore certificato è presentata alla Capitaneria di porto che ha rilasciato il certificato di cui si chiede il rinnovo, allegando alla stessa:
l'attestato di frequenza del corso di aggiornamento conforme al modello di cui all'allegato F del presente decreto; e
copia dei verbali di almeno dieci sessioni d'esame relative all'attività didattica eseguita nel periodo di validità del certificato di cui si chiede il rinnovo.
5. Il rinnovo del certificato per istruttore certificato è effettuato mediante l'annotazione sul retro dello stesso dell'estensione di validità per ulteriori cinque anni.
 

Art. 6
Disposizioni transitorie

1. I centri di formazione privati già autorizzati allo svolgimento dei corsi per istruttore certificato qualora intendano continuare ad erogare i suddetti corsi devono presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, formale istanza di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 3.
2. I possessori di certificato rilasciato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto richiederanno il rinnovo della propria certificazione secondo il disposto dell'art. 5, comma 3. La domanda per il rinnovo dell'abilitazione di istruttore certificato è presentata alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade la residenza dell'interessato, dandone conoscenza al Comando generale delle capitanerie di porto - Reparto VI - Ufficio 4°.
3. Nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e tenuto conto dell'emergenza sanitaria COVID-19 tuttora in corso, le certificazioni scadenti nel corso del corrente anno, sono da ritenersi valide fino al 31 dicembre 2021.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2020
 

Il Comandante generale: Pettorino


Allegati

Allegato A STRUTTURE, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI RELATIVI ALL'ADDESTRAMENTO TEORICO-PRATICO PER IL CORSO DI ISTRUTTORE CERTIFICATO IN MARITIME SECURITY.
Allegato B
- Programma del corso per istruttore certificato in maritime security: PORT SECURITY (durata 32 ore)
- Programma del corso per istruttore certificato in maritime security: SHIP SECURITY (durata 32 ore)
- Programma del corso per istruttore certificato in maritime security: SHIP & PORT SECURITY (durata 32 ore)
Allegato C COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO
Allegato D VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA
Allegato E Programma del corso per il mantenimento del certificato di istruttore certificato - Modulo di aggiornamento (durata 8 ore)
Allegato F Attestato relativo al corso di aggiornamento per istruttore certificato in maritime security