Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 30 aprile 2020
Parti: Agenzia delle entrate e Cisl-Fp, Fp-Cgil, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp, Confintesa-Fp
Comparti: P.A., Funzioni Centrali, Agenzia delle entrate
Fonte: fpcgil.it


Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19”

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e delle Organizzazioni sindacali,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art. 7, comma 6, del CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Centrali, il quale, alla lettera k), prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica “le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro”;
Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Visto il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, redatto dall' Inail ad aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Confermate tutte le precedenti direttive del Direttore dell'Agenzia e dell'Unità di crisi nazionale in materia di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro inerenti il contrasto alla diffusione del COVID-19;
Fermi restanti gli obblighi e i doveri per i datori di lavoro derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (es.: d.lgs. n. 81/2008) e della vigente normativa emergenziale;
Preso atto che nel delicato contesto dell'emergenza epidemiologica di COVID- 19, il personale dell'Agenzia delle Entrate, cosciente del ruolo fondamentale svolto per 1/6  la collettività, ha continuato ad operare con impegno ed efficacia in frangenti spesso difficilissimi;
Preso atto inoltre che, ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 che, il Lavoro Agile continua ad essere lo strumento ordinario di svolgimento della prestazione lavorativa e conseguentemente la presenza del personale negli Uffici è limitato al solo fine di assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, al fine di ridurre al minimo la presenza dei lavoratori nelle varie sedi.
Ritenuto necessario garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;
Condivisa l'opportunità, per il periodo di emergenza, che siano promosse modalità di comunicazione, confronto e contrattazione con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente accordo, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire la più efficace erogazione di servizi;
Al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi;
Convengono
1. In accordo con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile e delle indicazioni del Governo e delle Autorità competenti, l'Agenzia si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative attraverso molteplici misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione.
2. In ogni sede di contrattazione decentrata è avviata la contrattazione sulle misure concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera k) del CCNL Funzioni Centrali in linea con le previsioni del presente accordo.
3. Gli accordi sottoscritti localmente potranno integrare i contenuti del presente accordo anche con riferimento alle specifiche esigenze e/o alle normative in materia emergenziale di emanazione regionale e/o delle competenti autorità territoriali (Ordinanze Presidenti Regioni, Sindaci, Prefettizie, autorità sanitarie, ecc.). Saranno costituiti, al fine di coordinare le misure da attuare negli uffici della regione - nel rispetto delle prerogative dirigenziali e di quelle delle Organizzazioni Sindacali territoriali - tavoli regionali permanenti sulle materie oggetto del presente accordo.
4. Per coloro che dovranno necessariamente recarsi in ufficio sono adottati criteri di rotazione, al fine di ridurre il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e di evitare il più possibile i contatti tra colleghi sia in entrata che in uscita.
5. Non possono svolgere lavorazioni in presenza coloro che sono affetti dalle particolari patologie a rischio indicate dal Ministero della Salute (come ad esempio pazienti immunodepressi - persone con immunodeficienze congenite o secondarie - le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche), né coloro che convivono con persone affette da tali patologie o con persone anziane ultraottantenni.
6. Gli spazi di lavoro sono rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale in accordo con le rappresentanze sindacali e anche l'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati.
7. Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno della sede che devono comunque avvenire indossando le mascherine chirurgiche fornite dall'Agenzia e sospese tutte le attività di trasferta e i viaggi di lavoro (nazionali e internazionali).
8. Le riunioni devono avvenire con forme di collegamento da remoto e, se sono necessarie riunioni in presenza, le stesse possono avvenire solo se è possibile garantire un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
9. Il personale viene informato e sensibilizzato sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RLS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (un metro), all'uso delle mascherine fornite, nonché alla frequente pulizia delle mani.
10. L'Agenzia assicura la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alla periodica disinfezione dei filtri e degli apparecchi fissi e mobili, e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate e con l'utilizzo dei prodotti aventi le caratteristiche previste dall'Autorità sanitaria.
11. L'Agenzia fornirà al personale tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli edifici, come i punti di ristoro, anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi, anche prevedendo percorsi e distanziamenti obbligati con segnali orizzontali. I punti di ristoro saranno accessibili disponendo un utilizzo a rotazione e l'adeguata areazione dei locali, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.
12. Tutto il personale sarà dotato di una mascherina chirurgica a marchio CE ad alto potere filtrante, anche nei casi in cui vi sia la possibilità di mantenere la distanza minima di sicurezza, e di guanti monouso in nitrile. Tutti i dispositivi qualificati come monouso devono essere sostituiti, a cura del datore di lavoro, giornalmente. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell'accesso agli uffici, dovranno indossare dispositivi di protezione come previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020.
13. In tutti i Front office saranno installate barriere protettive in plexiglass per evitare il diffondersi di nuovi contagi tra il personale e tra questo e la cittadinanza, e gli stessi saranno forniti di gel per la pulizia delle mani e salviette disinfettanti.
14. Potrà essere disposta la rilevazione della temperatura di colleghi, utenti, fornitori che si recano negli uffici dell'Agenzia. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. L'applicazione della misura nelle varie strutture avverrà a seguito di specifico confronto con il medico competente di riferimento, che ha la facoltà di suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, e comunque coinvolgendo il servizio di prevenzione e protezione. Le persone con temperatura superiore ai 37,5° saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Ogni sede ove si dovesse applicare la misura della misurazione della temperatura deve quindi essere dotata di un'area di isolamento. La misurazione della temperatura potrà avvenire mediante sistemi di rilevamento automatico a distanza o tramite termometro con funzionamento manuale a distanza. In quest'ultimo caso, i soggetti preposti alla rilevazione potranno essere individuati negli addetti al servizio di vigilanza, ove presente. Sarà assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
15. Nei punti di accesso di ogni ufficio e nei front office dovranno essere installati erogatori di soluzione disinfettante a funzionamento automatico e apposito cartello segnaletico che ne prescriva l'utilizzo a chiunque si accinga a entrare. La medesima tipologia di dispenser dovrà essere installata negli spazi comuni. A quanto sopra si aggiunge, inoltre, la necessità di verificare se - a seguito dell'emanazione di specifici provvedimenti per la gestione delle varie fasi emergenziali o a scopo precauzionale - la misurazione della temperatura debba o meno interessare l'utenza in accesso nelle sedi aperte al pubblico, nonché l'obbligo di indossare la mascherina in occasione dell'accesso negli uffici.
16. Fermi restanti gli obblighi normativi del datore di lavoro in materia, si ribadisce che la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) e che vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Inoltre, la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
17. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RLS. Il medico competente segnala al datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy, anche su richiesta dell'interessato, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. È necessario che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età;
18. Le Parti si impegnano a proseguire con un tavolo permanente a monitorare l'efficacia e ad aggiornare il presente accordo, anche in funzione dell'effettivo andamento epidemiologico sul territorio nazionale.
19. Per gli aspetti non regolati dal presente accordo e/o avessero previsioni di maggiore garanzia e tutela per la sicurezza dei lavoratori si applicano le previsioni dei protocolli nazionali (anche futuri) sottoscritti in materia dalle parti sociali ed il Governo e/o i ministri competenti.

Roma, 30 Aprile 2020