Categoria: Normativa regionale
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Regione Emilia-Romagna
Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2020, n. 1009
Proroga per l'anno 2020 dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo e del Prezziario Unico Aziende sanitarie - Anno 2019 - e approvazione Elenco misure per la sicurezza Anticovid-19 nei cantieri pubblici

B.U.R. 19 agosto 2020, n. 292

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILA-ROMAGNA

Premesso che con propria delibera 24 giugno 2019, n. 1055 è stato approvato l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016, per l'anno 2019, con la precisazione che:
- l'Elenco regionale dei prezzi, concertato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti costituisce il riferimento per la determinazione degli importi dei lavori pubblici;
- ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Elenco regionale dei prezzi rimane in vigore fino al 31/12/2019 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data e comunque fino all'approvazione del necessario aggiornamento;
- l'impianto e l'articolazione complessiva dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2019, non risulta ancora completo delle voci d'opera specifiche degli immobili a destinazione sanitaria relativamente ai lavori edili ed agli impianti elettrici e meccanici, per cui nelle more delle necessarie integrazioni dell'Elenco regionale, le Aziende Sanitarie potranno fare riferimento al prezzario per le opere pubbliche realizzate in ambito sanitario;
Premesso inoltre che con determinazione n. 13538 del 24 luglio 2019 del Dirigente responsabile del Servizio ICT, tecnologie e strutture sanitarie, della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, è stato approvato il Prezziario unico per le Aziende sanitarie (PUAS) anno 2019, dandosi atto che:
- a decorrere dalla data adozione, ed entro i medesimi termini di validità previsti per l'elenco regionale prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo appena richiamati, l'Elenco regionale dei prezzi per le Aziende sanitarie (PUAS) costituisce il riferimento per la determinazione degli importi dei lavori pubblici in ambito sanitario;
- per tutte le voci non espressamente richiamate nel medesimo Prezziario unico per le Aziende sanitarie anno 2019 occorre fare riferimento all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo;
Dato atto:
- che la Regione intendeva procedere nel corso del 2020 all'unificazione dei due prezzari sopra citati e che a tal fine, ad inizio d'anno, erano stati avviati i lavori di un tavolo tecnico che vedeva la partecipazione di tutte le componenti tecniche interessate;
- che l'emergenza sanitaria connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ha comportato la necessità di impegnare tutte le strutture regionali prioritariamente in attività volte a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19;
- che, sempre a causa dell'attuale emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 i componenti del Gruppo di Lavoro incaricati all'aggiornamento ed integrazione annuo del prezziario regionale, hanno incontrato notevoli difficoltà a reperire, presso le aziende e/o fornitori, i costi elementari dei diversi prodotti;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla proroga per l'annualità 2020 dei prezzari regionali sopra citati, con l'obiettivo di provvedere quanto prima possibile all'approvazione di unico prezzario regionale, esito della unificazione di quelli più volte citati;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Richiamati i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
Visto in particolare il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al Decreto stesso (come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020) e richiamati i successivi D.P.C.M. che hanno modificato nel tempo le restrizioni imposte alle attività produttive dal D.P.C.M. 22 marzo 2020;
Considerato il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” sottoscritto in data 24 aprile 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, ANAS S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, recepito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 (allegato 7) e dal DPCM 17 maggio 2020 (allegato 13) e confermato nella sua vigenza dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 (art. 2);
Rilevato che l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) stabilisce che “Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;
b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010, nelle spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, variabili dal 13% al 17%, rientrano le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relative agli oneri per la sicurezza;
Considerata la necessità di fornire a tutti i soggetti della filiera degli appalti indicazioni operative per l'adeguamento dei cantieri pubblici alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza anti COVID-19, da utilizzare fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino a quando dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”;
Ritenuto che i maggiori oneri e costi per la sicurezza derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza anti COVID-19 nei cantieri delle opere pubbliche possa trovare completo riscontro, tenuto conto anche di quanto disposto dal citato art. 8 del D.L. n. 76 del 2020, attraverso l'approvazione di un elenco di voci riferite a potenziali costi della sicurezza, integrativo dei prezzari regionali sopra citati, nonché attraverso un incremento delle spese generali per una quota, di norma, non superiore al 2%, ferma restando la necessità di sottoporre alla Stazione Appaltante, per le necessarie valutazioni, la relativa istanza corredata dalle opportune motivazioni ed evidenze che hanno comportato una maggiorazione degli oneri, evidenziando puntualmente ogni tipologia di richiesta;
Visto il parere favorevole sul presente atto espresso dalla Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni, in data 29 luglio 2020, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 18/2016;
Visto il parere favorevole espresso dal provveditorato interregionale alle Opere pubbliche di Lombardia ed Emilia-Romagna a seguito della seduta del comitato tecnico del 30 luglio 2020;
VISTE le proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, recanti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, comprensivo dell'allegato D Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato Atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alla Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità e dell'Assessore alle Politiche per la salute;
 

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di prorogare per l'annualità 2020 la validità dello “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2019”, approvato con propria delibera 24 giugno 2019, n. 1055, e del “Prezziario unico per le Aziende sanitarie (PUAS) - anno 2019”, approvato con determinazione n. 13538 del 24 luglio 2019;
2. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli Elenchi prezzi di cui al precedente punto 1 rimarranno in vigore fino al 31/12/2020, e comunque fino all'approvazione del necessario aggiornamento, e potranno essere transitoriamente utilizzati fino alla data del 30/6/2021, per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data;
3. di approvare l'allegato A) recante “Elenco prezzi delle misure per la sicurezza anti COVID-19 per l'attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che per le voci del Prezzario regionale, ivi comprese quelle di cui al punto 3 del presente deliberato, è previsto un aumento delle attuali spese generali per una quota, di norma, non superiore al 2%, ferma restando la necessità di sottoporre alla Stazione Appaltante, per le necessarie valutazioni, la relativa istanza, corredata dalle opportune motivazioni ed evidenze che hanno comportato una maggiorazione degli oneri, evidenziando puntualmente ogni tipologia di richiesta;
5. di prevedere che quanto previsto dal presente deliberato operi a decorrere dalla data di pubblicazione nel BURERT, precisando che le misure di cui ai punti 3 e 4 trovano applicazione anche in data precedente, limitatamente ai cantieri aperti nel corso dell'emergenza COVID-19, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quelli che saranno consegnati sempre durante la fase emergenziale COVID-19 o comunque fino a quando dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, e limitatamente a tale periodo che potrebbe venir meno durante l'esecuzione dei lavori;
6. di precisare che i contenuti della presente deliberazione costituiscono un riferimento anche per i cantieri attivati per la esecuzione di opere private, ivi compresi i lavori per la ricostruzione post sisma del 21 e 29 maggio 2012;
7. di dare atto che il presenta atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
8. di dare mandato alle strutture competenti di curare la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione degli atti di cui ai precedenti punti 1 e 3 del presente deliberato;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

ALLEGATO A
ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19 PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI


RELAZIONE ILLUSTRATIVA.


1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Per dare riscontro ai maggiori oneri e costi per la sicurezza derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza anti COVID-19 nei cantieri delle opere pubbliche si rende necessario innanzitutto un aggiornamento sia dell'“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2019”, approvato con propria delibera 24 giugno 2019, n. 1055, sia del “Prezziario unico per le Aziende sanitarie (PUAS) - anno 2019”, approvato con determinazione n. 13538 del 24 luglio 2019 (di seguito denominati “prezzari regionali”), con determinazione di nuovi prezzi specifici (EPU) per la sicurezza Covid-19, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008.
Salvo aggiornamenti, detto elenco prezzi è valido per i cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quelli che saranno consegnati durante la fase emergenziale Covid-19 o comunque fino a quando dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, e limitatamente a tale periodo che potrebbe venir meno durante l'esecuzione dei lavori; alla conclusione di tale periodo sarà soggetto a revisione delle voci e dei prezzi.
Ciò premesso i costi specifici nei cantieri dovuti dall'emergenza pandemica, principalmente legati al RISCHIO EPIMOLOGIOCO DA COVID 19 (EQUIPARABILE A RISCHIO BIOLOGICO GENERICO PER IL QUALE ADOTTARE MISURE UGUALI A TUTTA LA POPOLAZIONE), sono sostanzialmente dei maggiori oneri aggiuntivi dovuti per:
1. L'INFORMAZIONE;
2. LE MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE;
3. LA SANIFICAZIONE NEL CANTIERE;
4. LE PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI;
5. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
6. LA GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI).


2. STRUTTURA E CONTENUTO DEI NUOVI PREZZI SPECIFICI PER LA SICUREZZA COVID-19
1. Per l'informazione.
a. Sigla SIC.CV.01: che identifica le operazioni di “verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell'avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy; incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo”;
b. Sigla SIC.CV.02: che identifica la “Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19”;
c. Sigla F01.028.045: che identifica la “Cartellonistica specifica per indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, procedure COVID -19” (prezzo già presente nel PUAS vigente che non necessita di aggiornamento).
2. Per le modalità di accesso.
d. Sigla SIC.CV.03: che identifica le operazioni di “Compenso per l'attività del personale addetto all'applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita, etc.) non già disciplinate in altri prezzi”;
e. Sigla F01.022.045: che identifica l'“Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile” (prezzo già presente nel PUAS vigente che non necessita di aggiornamento);
f. Sigla F01.025.070: che identifica la “Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso, ) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura” (prezzo già presente nel PUAS vigente che non necessita di aggiornamento).
3. Per la sanificazione del cantiere*:
g. Sigla SIC.CV.04: che identifica le operazioni di “Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere)”;
h. Sigla SIC.CV.05: che identifica la “Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc., compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù , macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc.).”;
* Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).
i. Sigla SIC.CV.06**: che identifica la “Disinfezione periodica e/o straordinaria di aree interne e/o esterne mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente)”.
j. Sigla SIC.CV.07**: che identifica la “Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc. al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente)”.
** Identificano lavorazioni necessarie in caso di conclamata presenza nel cantiere di personale di cui è stata accertata una affezione da contagio del Virus Covid-19.
4. Per i precauzioni igieniche sanitarie:
k. Sigla SIC.CV.08: che identifica le operazioni di “Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti”;
l. Sigla SIC.CV.09: che identifica le operazioni di “Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%) - dispenser pagati a parte”;
m. Sigla SIC.CV.10: che identifica le operazioni di “Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione posti di lavoro e/o macchinari (alcool > 70%) - comprensivo degli oneri per il riempimento di diffusori spray”.
5. Per i D.P.I.:
n. Sigla SIC.CV.11: che identifica le operazioni di “Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 70%) e spray disinfettante per disinfezione posti di lavoro/macchinari, dove l'organizzazione di cantiere non preveda altre modalità di igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i diffusori/dispenser personali.”;
o. Sigla SIC.CV.12: che identifica la “Specifica fornitura di disinfettante per mani gel alcolico flacone 400 ml, dove non incluso in altre voci”;
p. Sigla SIC.CV.13: che identifica la “Specifica fornitura di spray per disinfezione posti di lavoro/macchinari tipo disinfettante multiuso 500 ml, dove non incluso in altre voci”;
q. Sigla SIC.CV.14: che identifica l'utilizzo della “Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici”;
r. Sigla SIC.CV.15: che identifica l'utilizzo della “Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo normale”;
s. Sigla SIC.CV.16: che identifica l'utilizzo della “Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP3S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso”;
t. Sigla SIC.CV.17: che identifica l'utilizzo della “Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico intervento in area positiva COVID19, in nitrile o in lattice spessore minimo 0,12 mm”;
u. Sigla F01.088.010***: che identifica l'utilizzo della “Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, polsi, caviglie, protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi” (prezzo già presente nel PUAS vigente che non necessita di aggiornamento);
v. Sigla SIC.CV.18***: che identifica l'utilizzo della “Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche”;
*** In caso di utilizzo in locali contaminati COVID-19, incluso il relativo smaltimento al termine dell'utilizzo secondo le direttive dell'autorità sanitaria competente.
w. Sigla SIC.CV.19: che identifica l'utilizzo della “Sistema di aspirazione ed espulsione forzata e continua costituito da aspiratore elicoidale portata 335 mc/h. comprensivo di installazione, opere accessorie, condotto di espulsione, collegamenti impiantistici, inclusi consumi, pulizia e manutenzione”;
6. Per la gestione degli spazi comuni:
x. Sigla SIC.CV.20: che identifica il “Sovrapprezzo alle normali dotazioni obbligatorie di cantiere a carico del datore di lavoro per raddoppio degli armadietti del personale per consentire la separazione fra gli indumenti puliti e quelli sporchi ovvero fornitura e posa di armadietti con doppio scomparto con lo stesso scopo - per ciascun addetto, inclusa sanificazione iniziale e finale”;


3. FINALITA' E PRESCRIZIONI DEI NUOVI PREZZI SPECIFICI PER LA SICUREZZA COVID-19
La finalità dei nuovi prezzi specifici per la sicurezza Covid-19 è di consentire di stimare un congruo valore delle spese di sicurezza sia per i cantieri con lavorazioni già affidate o in corso di svolgimento sia per i nuovi progetti in corso di definizione e che necessitano di “integrare” i costi di sicurezza originali con i nuovi costi conseguenti all'applicazione di misure integrative conseguenti a Covid-19;
Sono ammissibili spese ulteriori rispetto a quelle descritte dalle voci di prezzo elencate, in ragione di modifiche ai quadri tecnico-economici degli interventi, per permettere il riconoscimento di maggiori spese legate all'aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento.
Si precisa che:
- I maggiori oneri aggiuntivi sopra elencati (nuovi prezzi specifici per la sicurezza Covid-19), sono quelli che il coordinatore in fase di progettazione o il coordinatore in fase di esecuzione, è tenuto a stimare nell'elaborare il Piano di Sicurezza e Coordinamento integrativo per i cantieri con lavorazioni già affidate o in corso di svolgimento e per i nuovi progetti in corso di definizione per la sicurezza Covid-19.
- Detti maggiori oneri aggiuntivi sono “Nuovi costi della Sicurezza” o anche “Nuovi costi contrattuali”, rappresentative della “ingerenza” del committente nelle scelte esecutive delle imprese, per la sicurezza Covid-19 nei cantieri.
- Si differenziano da quelli definiti “oneri di sicurezza aziendali”, non riconducibili al Piano di Sicurezza ma alle spese afferenti all'esercizio dell'attività di impresa svolta da ciascun operatore economico (detti anche in giurisprudenza “costi ex lege” o “costi propri”), riconducibili alle spese generali e quindi non rientranti nelle valutazioni del Coordinatore per la Sicurezza (a titolo meramente esemplificativo: oneri per predisposizione ed aggiornamento dei POS, oneri del Medico competente, oneri dei DPI non interferenziali o non specificatamente previsti dal Coordinatore, oneri di formazione e addestramento, ecc.).
Tali maggiori quote economiche potranno essere riconosciute qualora l'Impresa attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere beneficiato dei finanziamenti previsti dall'art. 95 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) o di altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Si sottolinea infine che
• Relativamente alla voce con sigla F01.022.045 (WC chimico), l'apprestamento serve a colmare l'eventuale necessità di aggiungere un wc a servizio di fornitori/visitatori al cantiere, così come previsto dal Protocollo nazionale per i cantieri edili;
• Il costo base degli apprestamenti, siano essi wc o baraccamenti di altro genere, già ricomprende la normale pulizia che quindi NON può essere considerata costo aggiuntivo, Per tale motivo il nuovo prezziario Covid-19 considera a parte le sole spese di sanificazione/disinfezione previste dal protocollo covid-19 per i cantieri.


ELENCO PREZZI DELLE MISURE PER LA SICUREZZA ANTI COVID-19