Regione Autonoma Valle d’Aosta
Ordinanza 17 agosto 2020, n. 345
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Revoca dell’ordinanza n. 278 del 10 luglio 2020. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza- urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone “z7 Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020;
RILEVATO che l’organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35 che, nell’abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74;
ATTESO che il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 testé citato:
- all’articolo 1, comma 1, prevede che “A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”;
- all’articolo 1, comma 3, prevede che “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”;
- all’art. 1, comma 4, prevede che “Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali”;
- all’art. 1, comma 8, prevede che “E’ vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”;
- all’articolo 1, comma 14, prevede che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16';
- all’articolo 1, comma 15, prevede che “// mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”;
- all’art. 1, comma 16, prevede che “Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 190;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ll giugno 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 278 in data 10 luglio 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica) con la quale è stata prevista l’apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con attività di ballo svolte esclusivamente in spazi esterni, a decorrere dall’ 11 luglio 2020, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del DPCM del 11 giugno 2020 e dalla scheda tecnica “Discoteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” di cui all’ allegato 9 del DPCM del 11 giugno 2020, recepita con la stessa ordinanza all’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della medesima, nonché, per le altre attività esercitate, nel rispetto dei relativi protocolli approvati dalla Giunta regionale o, in assenza di questi, dalle schede tecniche di cui alle citate Linee guida relative alle specifiche attività;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute in data 16 agosto 2020, in virtù della quale, a partire dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020, sono, sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;
CONSIDERATO che l’ordinanza testé citata, all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 2, comma 3, stabilisce, rispettivamente, che le Regioni possano introdurre ulteriori misure in merito, ma solo in termini più restrittivi, e che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19, con la conseguente necessità di tutelare la salute sul territorio regionale che resta prevalente su ogni altro interesse;
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere a decorrere dal 17 agosto 2020 alla revoca della propria ordinanza n. 278 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
 

ORDINA
 

1. A decorrere dal 17 agosto 2020 la revoca della propria ordinanza n. 278 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

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La presente ordinanza ha validità dal 17 agosto 2020 sino a nuovo provvedimento.
L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.