Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 25 agosto 2020, Prot. n. A001/2020/
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull'utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma 2, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l'articolo 8, comma 1, punti 25) e 26), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di assistenza e scuola materna;
VISTO l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), che attribuisce potestà amministrativa alla Province autonome nelle materie in cui alle medesime lo Statuto speciale attribuisce potestà legislativa;
VISTA la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” successivamente integrata e modificata con la legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17;
VISTA la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm. “Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento”;
VISTO l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell'emergenza”, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 2
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell'articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia, ed in particolare l'ordinanza del presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 01 giugno 2020 prot. n. 296856, recante “Disposizioni provinciali per la riapertura dei servizi socio educativi della prima infanzia e delle scuole dell'infanzia provinciali, equiparate e paritarie”;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale del 3 giugno 2020, n. 739, che ha adottato il Protocollo salute e sicurezza covid-19 - Nidi d'infanzia, Micronidi e Servizi Tagesmutter, (0-3anni) di data 3 giugno 2020 rev. 1 e il Protocollo salute e sicurezza covid-19 - Scuole dell'infanzia provinciali, equiparate e paritarie, (3-6 anni) di data 3 giugno 2020 rev. 1;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione di data 03 agosto 2020 n. 80 con cui è stato adottato il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, nel quale, tenendo conto del miglioramento della situazione di emergenza Covid-19, sono state date indicazioni volte a “garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza assicurando sia i consueti tempi di erogazione sia l'accesso allo stesso numero di bambini accolto secondo le normali capienze,
CONSIDERATO che le disposizioni del Decreto del Ministro dell'Istruzione di data 03 agosto 2020 si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla Legge costituzionale 3/2001;
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che l'art. 12 comma 3 del Dpcm 7 agosto 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
CONSIDERATO l'andamento epidemico sul territorio provinciale come attestato dal Report casi Covid-19 elaborato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, aggiornato al 18 agosto 2020, ove si mostra una situazione endemica stabile, con meno di dieci casi riscontrati negli ultimi dieci giorni. Tale andamento è confermato anche dal rapporto della situazione epidemiologica sul territorio provinciale, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 e sue modificazioni, dati relativi alla settimana 10 agosto - 16 agosto 2020 (aggiornati al 18 agosto 2020), ove testualmente si riporta quanto segue per la Provincia di Trento: “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 10/08-16/08: 8 | Incidenza: 1,47 per 100000 - Rt: 0.41 (CI: 0-1.34) [medio 14gg];
 

Linee guida applicabili all'attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, micro-nidi, tagesmutter-nidi familiari) e all'attività dei servizi socio educativi delle scuole dell'infanzia

RITENUTO necessario adeguare il Protocollo salute e sicurezza covid -19 - Nidi d'infanzia, Micronidi e Servizi Tagesmutter, (0-3 anni) di data 3 giugno 2020 rev. 1 ed il Protocollo salute e sicurezza nelle scuole - Scuole dell'infanzia provinciali, equiparate e paritarie, (3-6 anni) di data 3 giugno 2020 rev. 1 alla situazione epidemiologica attuale come sopra delineata, al Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia allegato Decreto del Ministro dell'Istruzione di data 03 agosto 2020, nonché alle esigenze specifiche emerse nello svolgimento dei servizi socio educativi della prima infanzia e delle scuole dell'infanzia;
 

Partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi

VISTA l'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 13 agosto 2020 prot. n. 496136 con cui si è disposto sia le condizioni per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso, sia, in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso, la possibilità che il Presidente della Provincia Autonoma possa sottoporre uno specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ai fini dello svolgimento dell'evento;
CONSIDERATO opportuno dal punto di vista procedurale, sia sotto il profilo dell'efficienza che della economicità dell'azione amministrativa, predisporre un unico e specifico protocollo di sicurezza validato in via preventiva dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ai fini dello svolgimento di quegli eventi sportivi che potenzialmente possono superare il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota di data 25 agosto 2020 prot. n. 0122042 ha predisposto un vademecum per lo svolgimento di attività sportive indoor per società militanti presso il palazzetto dello sport di Trento denominato “BML group Arena ex Palatrento”, il quale si mostra adeguato quale protocollo di sicurezza standard da rispettare per tutti gli eventi sportivi che potenzialmente possono superare il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso (così come confermato per le vie brevi dallo stesso Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari);
RITENUTO opportuno, secondo un criterio di gradualità, che in merito agli eventi svolti all'interno degli impianti sportivi al chiuso, il soggetto organizzatore/responsabile debba limitare a 500 il numero massimo degli spettatori per il primo evento dallo stesso organizzato, potendo portare per eventuali successivi eventi tale numero fino a 1000 qualora il primo evento si svolga nel pieno rispetto delle regole previste dal citato protocollo di sicurezza, ossia senza contestazioni da parte degli organi deputati ai controlli;
 

Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana. Misure per la partecipazione alle celebrazioni che si svolgono nelle chiese di culto cattolico

VISTO l'Allegato 1 al Dpcm 7 agosto 2020 che riporta il Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo e che ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;
CONSIDERATO che il Protocollo di cui sopra, a differenza degli altri Protocolli con le altre confessioni religiose, non riporta una capienza massima in unità oltre la quale non si può andare, ma dispone semplicemente che il legale rappresentante dell'ente individui la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale;
CONSIDERATO che, in prima applicazione delle misure di contenimento, il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha fatto presente la raccomandazione del Comitato Tecnico Scientifico, di cui si avvale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, secondo cui nei luoghi di culto chiusi il numero massimo di persone non superi le 200 unità;
CONSIDERATA la richiesta della Conferenza Episcopale Italiana di poter superare il limite del numero di 200 partecipanti alle celebrazioni che si svolgono nelle chiese, per gli edifici religiosi di ampie dimensioni, dove il rispetto per il distanziamento personale - oltre che per tutte le altre misure di carattere sanitario - è comunque assicurato senza difficoltà;
VISTA la risposta del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione che, riportando un nuovo parere del predetto Comitato Tecnico Scientifico, ha richiamato la possibilità di rimodulazione del numero massimo di persone da parte delle Regioni e delle Province autonome che possono stabilire un diverso numero massimo di persone in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
CONSIDERATA l'attuale situazione epidemiologica in Provincia di Trento e il monitoraggio dei casi, che in particolare non hanno evidenziato criticità relativamente alle celebrazioni liturgiche;
RITENUTO opportuno, secondo un criterio di gradualità, che:
- nelle chiese ove la capienza massima sia superiore a 800 unità sedute possono entrare un numero massimo di 500 unità;
- nelle chiese ove la capienza massima sia compresa tra 400 e 800 unità sedute possono entrare un numero massimo di 250 unità;
- nelle chiese ove la capienza massima sia inferiore a 400 unità sedute possono entrare un numero massimo pari al 50% di tale capienza massima;
 

Utilizzo della mascherina

RITENUTO opportuno, considerato il persistere dell'emergenza sanitaria pur in situazione di bassa endemia e in base a quanto comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota prot. 117865 del 14 agosto 2020, prevedere l'adozione della mascherina a copertura delle vie respiratorie, durante il viaggio su mezzi di trasporto pubblico locale (di linea e non di linea), anche per la fascia d'età 3-6 anni; tale misura si rende necessaria anche in vista dell'apertura delle scuole dell'infanzia prevista per il 3 settembre 2020 ed in virtù dell'impossibilità di organizzare il servizio di trasporto in maniera tale da rispettare le misure di distanziamento idonee;
RITENUTO altresì opportuno, anche alla luce delle misure di cui alla presente ordinanza in tema di partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi e di partecipazione alle celebrazioni liturgiche, rendere obbligatorio l'utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie per tutte le persone presenti nel raggio di 50 metri dal punto di ingresso/uscita degli edifici scolastici, religiosi e degli impianti sportivi in tutte quelle occasioni in cui si può formare potenziale assembramento (si pensi ad es. al momento dell'entrata o dell'uscita dagli edifici scolastici da parte degli studenti, all'inizio o alla conclusione di un evento sportivo, all'inizio o alla conclusione di una celebrazione liturgica). Il raggio di 50 metri può essere aumentato dal Sindaco del Comune sul cui territorio insiste l'edificio o l'impianto interessato, qualora per la conformazione dei luoghi incentivante il formarsi di potenziali assembramenti appare consona una distanza superiore. In questi frangenti, non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Il Comune sul cui territorio insiste l'edificio o l'impianto interessato o l'eventuale gestore predispone apposita segnaletica indicante il punto o i punti a partire dal quale è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.
Tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina quanto segue


Linee guida applicabili all'attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, micro-nidi, tagesmutter-nidi familiari) e all'attività dei servizi socio educativi delle scuole dell'infanzia

1) a partire dal 1 settembre 2020, l'attività dei servizi socio educativi per la prima infanzia (Nidi d'infanzia, Micro-nidi, Tagesmutter - Nidi familiari), sia svolta in osservanza dell'allegato documento recante “Linee di indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza - Nidi d'infanzia e micro-nidi (0-3 anni) e servizio tagesmutter - nidi familiari” vers. 25 agosto 2020 (All. 1), che sostituisce il precedente protocollo adottato con deliberazione della Giunta Provinciale del 3 giugno 2020, n. 739;
2) a partire dal 1 settembre 2020, l'attività dei servizi socio educativi delle scuole dell'infanzia sia svolta in osservanza dell'allegato documento recante “Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza - Scuole dell'infanzia (3-6 anni)” vers. 25 agosto 2020 (All. 2), che sostituisce il precedente protocollo adottato con deliberazione della Giunta Provinciale del 3 giugno 2020, n. 739;
 

Partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi

3) di approvare il Protocollo di cui alla nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di data 25 agosto 2020 prot. n. 0122042 (All. 3) da rispettare per tutti gli eventi sportivi che, a partire dall'1 settembre 2020, potenzialmente possono superare il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso;
4) in merito agli eventi svolti all'interno degli impianti sportivi al chiuso, nel rispetto del Protocollo di cui al punto precedente, il soggetto organizzatore/responsabile deve limitare a 500 il numero massimo degli spettatori per il primo evento dallo stesso organizzato, potendo portare per eventuali successivi eventi tale numero fino a 1000 qualora il primo evento si svolga nel pieno rispetto delle regole previste dal citato Protocollo di sicurezza, ossia senza contestazioni da parte degli organi deputati ai controlli;
5) di approvare il fac-simile (All. 4) per l'autodichiarazione di assenza di sintomatologia prevista dal Protocollo di cui al precedente punto 3);
 

Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana. Misure per la partecipazione alle celebrazioni che si svolgono nelle chiese di culto cattolico

6) nelle chiese ove la capienza massima sia superiore a 800 unità sedute possono entrare un numero massimo di 500 unità;
7) nelle chiese ove la capienza massima sia compresa tra 400 e 800 unità sedute possono entrare un numero massimo di 250 unità;
8) nelle chiese ove la capienza massima sia inferiore a 400 unità sedute possono entrare un numero massimo pari al 50% di tale capienza massima;
9) resta fermo il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale, nonché il rispetto delle altre misure di sicurezza di cui all'Allegato 1 al Dpcm 7 agosto 2020 “Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo”;
10) che le misure di cui ai precedenti punti 6, 7, e 8, sono efficaci dal giorno di adozione della presente ordinanza e, salvo modifiche, fino alla data conclusiva dello stato di emergenza sanitaria;
 

Utilizzo della mascherina

11) a parziale modifica di quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120, a partire dal giorno 3 settembre 2020 i bambini nella fascia d'età 3-6 anni, che fruiscano del servizio di trasporto pubblico locale (di linea e non di linea), devono indossare la mascherina a copertura delle vie respiratorie per il tempo necessario al compimento del viaggio;
12) l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie per tutte le persone presenti nel raggio di 50 metri dal punto di ingresso/uscita degli edifici scolastici, religiosi e degli impianti sportivi in tutte quelle occasioni in cui si può formare potenziale assembramento (si pensi ad es. al momento dell'entrata o dell'uscita dagli edifici scolastici da parte degli studenti, all'inizio o alla conclusione di un evento sportivo, all'inizio o alla conclusione di una celebrazione liturgica); il raggio di 50 metri può essere aumentato dal Sindaco del Comune sul cui territorio insiste l'edificio o l'impianto interessato, qualora per la conformazione dei luoghi incentivante il formarsi di potenziali assembramenti appare consona una distanza superiore. In questi frangenti, non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Il Comune sul cui territorio insiste l'edificio o l'impianto interessato o l'eventuale gestore predispone apposita segnaletica indicante il punto o i punti a partire dal quale è obbligatorio l'utilizzo della mascherina;
 

Disposizioni finali

13) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dai termini di cui ai punti precedenti o dal giorno dell'adozione della presente ordinanza qualora non siano previsti termini, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il contenuto dei protocolli e delle linee guida di prevenzione potrà essere continuamente aggiornato alla luce di migliori evidenze tecniche di prevenzione del contagio nonché, nel caso in cui il costante monitoraggio degli indici di diffusione del contagio da COVID-19 dovesse rilevare un nuovo trend negativo per la salute pubblica, gli organi competenti conservano sempre la potestà di sospendere l'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza.
Nei luoghi di lavoro dovrà inoltre essere rispettato il Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro e sue modifiche e/o integrazioni (attualmente la Rev. 7 del 31 luglio 2020) elaborato dal Comitato provinciale di coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74; in particolare, ai sensi dell'art. 1 comma 15 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti                  
 

All.ti:
1) protocollo salute e sicurezza COVID-19 nelle per i servizi socio educativi della prima infanzia (nidi d'infanzia, micronidi e servizi tagesmutter- nidi familiari);
2) Protocollo salute e sicurezza per le scuole dell'infanzia;
3) Protocollo di cui alla nota del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di data 25 agosto 2020 prot. n. 0122042;
4) fac-simile per l'autodichiarazione di assenza di sintomatologia

VERSIONE 25 AGOSTO 2020

COVID-19
LINEE DI INDIRIZZO per la tutela della SALUTE e SICUREZZA da settembre 2020
NIDI D'INFANZIA E MICRO-NIDI (0 - 3 anni) e SERVIZIO TAGESMUTTER - NIDI FAMILIARI

 

INDICE
• Premessa
o valutazione dei rischi
o referente Covid-19
• Misure di igiene e prevenzione
o rilevazione della temperatura corporea e gestione di casi sospetti
o dispositivi di prevenzione e protezione
o igiene personale
o distanziamento
o sanificazione degli ambienti
o gestione aerazione - ricambi d'aria (naturale e artificiale)
o informazione e formazione
• Misure organizzative
o accoglienza e ingresso
■ misure di contenimento del rischio
■ esemplificazione procedura di accesso (bambini, genitori/accompagnatori e personale)
o ambientamento di nuovi bambini iscritti
o accesso da parte di soggetti terzi, prestatori di forniture e servizi
o uso degli ascensori
o numero di bambini per gruppo stabile e per stanza/spazio e progetto organizzativo o pasto
o attività psicomotorie e libere in zone dedicate
o sonno
o servizi igienici e di pulizia dei bambini
o disposizioni particolari per i bambini con bisogni educativi speciali
o uscita
Servizio Tagesmutter - nidi familiari

Premessa

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale e alla necessità di offrire delle indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia a partire da settembre 2020, si riportano i seguenti indirizzi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 volti a minimizzare quanto più possibile le probabilità di trasmissione in un ambito in cui la particolarità dei rapporti e delle relazioni interpersonali rendono la gestione della sicurezza particolarmente critica e delicata.
Il documento è strutturato e suddiviso in macroaree in modo tale da renderlo mirato nella focalizzazione dei rischi e delle misure atte al loro contenimento, favorendone così una rapida comprensione.
Tenuto conto delle indicazioni del comitato tecnico scientifico nazionale del 28 maggio 2020, nonché di quelle espresse il 22 giugno 2020 in risposta a un quesito del Ministero dell'istruzione, del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia” approvato dal Ministero dell'istruzione il 3 agosto 2020, dei D.P.C.M. intervenuti, delle Ordinanze del Presidente della Provincia, dei documenti redatti dal dipartimento di prevenzione in merito ad altri tavoli dedicati , sono state predisposte queste linee di indirizzo.
L'analisi si sviluppa considerando le fasi del processo dell'attività di cura alla prima infanzia che vede coinvolti i bambini e il personale e le relative “criticità”, tenendo presente le principali misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica, ossia il distanziamento, l'igiene delle mani, corretti comportamenti personali (nello starnutire o nel tossire - vedi Allegato), il corretto uso della mascherina, l'igiene ambientale (pulizia e disinfezione), la sorveglianza sanitaria (individuazione e isolamento dei soggetti sintomatici) e l'applicazione di una metodologia che consenta l'adozione di comportamenti funzionali al contrasto del contagio, come in particolare mantenere gruppi stabili e distinti tra di loro.
Nel rispetto delle misure di cui sopra, anche nell'ambito dell'organizzazione del servizio di cura alla prima infanzia devono essere previste in particolare misure organizzative finalizzate a favorire ingressi scaglionati, a evitare gli assembramenti, a favorire l'attività all'aperto, individuare gruppi stabili e quindi composti sempre dagli stessi bambini con il loro educatore, evitando interazioni con altri gruppi stabili.
Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti nell'osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro; quindi è importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte del personale sia da parte delle famiglie dei bambini che fruiscono di un servizio, peraltro non obbligatorio, sottoscrivendo e rispettando un “patto di corresponsabilità”; è necessaria una responsabilizzazione collettiva adottando le misure di precauzione previste da queste linee di indirizzo, proteggendo così il proprio figlio e indirettamente quelli frequentanti con lui il servizio educativo, attraverso in particolare: distanziamento, igiene delle mani, sorveglianza dei sintomi, ecc.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
Si premette che il presidio della sicurezza nei servizi socio-educativi per la prima infanzia è ben strutturato e definito nella sua organizzazione anche attraverso un costante monitoraggio da parte dei soggetti affidatari del servizio. Sulla base dei contenuti delle linee d'indirizzo per la tutela e la salute della sicurezza dei lavoratori e utenti nei servizi per la prima infanzia, è cura del datore di lavoro definire nel documento di valutazione dei rischi (DVR), che è lo strumento deputato all'individuazione dei rischi specifici, le fasi o i momenti critici in cui si evidenziano i maggiori rischi di contagio con la conseguente individuazione delle misure di tutela. Nel documento di valutazione dei rischi deve essere inserito uno specifico allegato nel quale sono delineate le misure per gestire i rischi di trasmissione del contagio all'interno ed intorno agli edifici, le situazioni di emergenza anche in relazione ai mutamenti della situazione epidemiologica e dei relativi provvedimenti che dovessero essere adottati, nonchè i soggetti deputati a garantire l'attuazione delle misure individuate nel DVR, anche in relazione alla specificità delle singole strutture.
Si richiama peraltro la necessità dell'adeguamento dei piani di autocontrollo Haccp.

REFERENTE COVID-19
Questo percorso di riapertura dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comporta una serie di verifiche programmatiche e operative che necessitano di un sistema il più possibile organizzato e in cui è necessario fornire al datore di lavoro uno specifico supporto. A tal fine è prevista l'individuazione della figura del Referente Covid-19.
E' auspicabile che la persona individuata, in virtù delle funzioni richieste e delle misure che devono essere messe in atto, debba avere competenze anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il referente Covid-19 può comunque coincidere con il datore di lavoro in particolare nei casi in cui lo stesso svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.
Si può pensare che il ruolo di referente Covid-19 possa essere ricoperto o dal dirigente/responsabile o suo collaboratore, o dal RSPP o da un ASPP con la collaborazione del soggetto gestore del servizio, unitamente ai referenti interni individuati nelle singole strutture. Il suo nominativo è comunicato a tutto il personale.
Per l'individuazione e le funzioni del Referente Covid-19 vedere anche il PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf).
 

Misure di igiene e prevenzione

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI SOSPETTI
• A chiunque è vietato l'accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5 °C e di non poter accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi suggestivi di Covid-19, o contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti;
• il personale e i genitori/accompagnatori per i bambini, devono informare immediatamente il gestore del servizio nel caso di:
o temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19.;
o contatti con persone positive o con sintomi suggestivi di Covid-19;
o soggetto a misure di quarantena/isolamento;
• nessuno deve usufruire del servizio nel caso di:
o temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19, anche nei tre giorni precedenti;
o contatti con persone positive o con sintomi suggestivi di Covid-19;
o soggetto a misure di quarantena/isolamento.
• al momento dell'accesso alla struttura il personale e i fornitori sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative definite dal responsabile della struttura;
• al momento dell'accesso alla struttura per gli accompagnatori dei bambini e per i bambini non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea;
• ai bambini, in presenza di sintomi influenzali manifestati durante la permanenza nella struttura, può essere misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazioni messi a disposizione (preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con il bambino ad esempio il termometro a infrarossi);
• il coordinatore/responsabile comunica a tutti i soggetti interessati, con apposita nota informativa, le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento stabiliti, anche in relazione a ulteriori previsioni di cui al DPCM 26-04-2020, allegato 6, e al PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf);
• se trattasi di lavoratore, per considerare il sospetto caso Covid-19 si rinvia a specifico punto “Comportamento in caso di riscontro positivo in azienda” contenuto nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf);
• se trattasi di bambino, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso il bambino viene accudito dal personale fino all'arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo in un locale separato. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il pediatra di libera scelta, valutato il caso, se conferma l'ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l'avvio dell'inchiesta epidemiologica e l'applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario;
• la presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura, necessiterà l'attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione l'autorità sanitaria potrà dispone l'attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento;
• ai fini della prevenzione del contagio per il rientro nel servizio del bambino:
o dopo l'allontanamento dovuto a caso sospetto Covid -19 verificatosi nel servizio socio-educativo e se il bambino rientra entro i 3 giorni di calendario dall'allontanamento, la famiglia deve presentare una dichiarazione che attesta di aver preso contatto con il pediatra di libera scelta e di averne seguito le indicazioni;
o dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni di calendario, la famiglia deve presentare idonea certificazione del pediatra di libera scelta attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa;
o dopo assenza superiore a 3 giorni di calendario per casi diversi da malattia, la famiglia deve presentare al servizio una dichiarazione che attesta che l'assenza è dovuta a ragioni diverse dalla malattia;
o se la famiglia non presenta la certificazione e le dichiarazioni previste dai punti precedenti il bambino non può entrare nella struttura;

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Dispositivi di protezione individuale
• tutte le persone che entrano nei servizi socio-educativi, a partire da quando sono nelle loro pertinenze anche all'aperto, escluso i bambini frequentanti il servizio, devono indossare la mascherina . Per le mascherine è necessario informare il personale in particolare su quando vanno utilizzate dove sono messe a disposizione e dove smaltirle;
• i bambini non devono indossare la mascherina mentre la deve indossare tutto il personale e chiunque entri nella struttura, anche solo nelle sue pertinenze all'aperto. L'utilizzo della mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo), ed eventualmente di dispositivi di protezione facciale, da parte del personale, è consigliabile in specifiche situazioni, che andranno valutate singolarmente caso per caso, ma che possono identificarsi in situazioni:
o in cui la possibilità di contatto da parte del docente/operatore/cuoco con secrezioni del bambino, quali saliva, è molto alta (ad esempio per i bambini con disabilità grave); in questi casi l'utilizzo della mascherina è limitato ai tempi di possibile contatto con secrezioni del bambino;
o quando l'utilizzo della stessa sia prescritto dal medico competente a singoli lavoratori da lui individuati. Il medico competente può valutarne in particolare la prescrizione per problemi di "fragilità" rilevante del lavoratore;
o nel caso ci sia un contatto stretto prolungato (15 minuti o più);
o nei casi previsti da queste linee di indirizzo in materia di “Distanziamento”.
• i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono attrezzarsi e fornire i dispositivi al personale (mascherina e altro).
• deve essere predisposta un'informativa relativa ai dispositivi e alle misure igieniche, in particolare mascherine, guanti (vedi Allegato per modalità di utilizzo).
• per la gestione (assistenza) di eventuali casi Covid-19, avere in dotazione kit che includano i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola, occhiali o protezione facciale, guanti monouso (vedi Allegato per modalità di utilizzo).

IGIENE PERSONALE
• Garantire l'igiene delle mani e a tal fine mettere a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui:
o ingresso struttura, spazio accoglienza;
o in tutti i locali utilizzati per le attività con i bambini;
• il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro (vedi Allegato), deve avvenire prima e dopo l'attività educativa e in ingresso e uscita dalla struttura o comunque in ogni caso vi sia la necessità (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). Per i bambini tali comportamenti devono essere promossi con modalità ludico-ricreative, compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza;
• l'uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani;
• evitare asciugamani a getto d'aria e utilizzare solo salviette usa e getta al fine di evitare la possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d'aria. Di conseguenza non è consentito l'utilizzo di asciugamani personali. E' possibile l'uso di asciugamani in tessuto che non siano riutilizzabili se non dopo essere stati puliti a 90°C (oppure a 70°C e successivo stiraggio) da parte del servizio;
• prevedere bavaglini o tovaglioli monouso. Di conseguenza non è consentito l'utilizzo di bavaglini personali in tessuto a meno che non siano puliti quotidianamente a 90° da parte del servizio;
• utilizzare copriscarpe o sostituire le scarpe negli spostamenti fuori dalla zona accoglienza/filtro; i copriscarpe non devono essere sostituiti giornalmente ma al bisogno;
• prevedere, all'ingresso, un'informativa per famiglie, soggetti terzi e fornitori sulla misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus.

DISTANZIAMENTO
Vista l'attuale situazione epidemiologica e l'esigenza pedagogica ed educativa, per i bambini dello stesso gruppo stabile viene meno l'obbligo del distanziamento tra di loro e con i loro educatori sia durante le attività che durante i momenti di cura. Si rende peraltro necessario il rispetto delle seguenti modalità organizzative, richiamate anche in più parti di queste linee di indirizzo:
• individuare gruppi stabili e quindi composti sempre dagli stessi bambini con i loro educatori, evitando interazioni con altri gruppi stabili; se è necessario sostituire gli educatori del gruppo stabile, mantenere traccia di chi ha fatto la sostituzione. Negli altri casi in cui il personale educativo per esigenze pedagogiche e/o organizzative opera, per un tempo limitato, in un gruppo stabile diverso dal proprio, in tale contesto indossa la mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo) e provvede alla igienizzazione delle mani nel passaggio tra un gruppo stabile e l'altro; è necessario mantenere traccia di questa presenza;
• il personale non educativo collabora con gli educatori secondo le mansioni del profilo professionale, anche nel rapporto diretto con i bambini; quando opera su più gruppi stabili indossa la mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo) e provvede alla igienizzazione delle mani nel passaggio tra un gruppo e l'altro;
• evitare la promiscuità fra gruppi stabili;
• eliminare le interferenze tra i flussi di bambini.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
(stanze, tavoli, sedie, pavimenti, maniglie, corrimani, porte, gabinetti, ecc.)
• La sanificazione degli ambienti è una procedura che prevede un adeguato livello di detersione e di disinfezione quotidiana;
• nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto da circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, alla quale si rinvia;
• si raccomanda di incrementare/migliorare i servizi di igiene. Un'attenzione speciale deve essere data alla pulizia come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Covid-19. La sanificazione di superfici dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente;
• effettuare la pulizia dei locali indossando i dispositivi di protezione individuale previsti per tali attività dal documento valutazione rischi;
• le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona accoglienza/filtro, parte superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc.; l'individuazione di ulteriori superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più frequenti di disinfezione, è oggetto di valutazione da parte del responsabile del servizio;
• nel caso di utilizzo straordinario dello stesso spazio tra più gruppi stabili nella stessa giornata prevedere la sanificazione dello spazio, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e tutto quanto in esso contenuto, tra un utilizzo e l'altro. Per quanto riguarda lo spazio accoglienza/filtro, utilizzato contemporaneamente da bambini di più gruppi stabili con i loro accompagnatori, la sanificazione avviene a conclusione dell'orario degli ingressi e delle uscite;
• fatte salve le specifiche disposizioni per lo spazio accoglienza/filtro, se è necessario utilizzare in via straordinaria lo stesso spazio, non contemporaneamente, tra più gruppi stabili nella stessa giornata prevedere la sanificazione dello spazio, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e tutto quanto in esso contenuto, tra un utilizzo e l'altro;
• se l'utilizzo delle attrezzature e dei giochi è tra più gruppi stabili provvedere alla disinfezione alla fine dell'utilizzo da parte di un gruppo stabile prima dell'utilizzo da parte del successivo;
• non è necessaria la sanificazione dei giochi all'aperto;
• gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione;
• deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detergenti seguita da disinfezione in particolare per le superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni dell'ascensore, corrimano, interruttori etc) e per i bagni. Per i principi attivi da utilizzare per le varie superfici si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti dell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020”, presente al seguente link: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216.
Se la disinfezione è fatta con ipoclorito di sodio lo stesso deve essere diluito in acqua allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) lasciando agire per almeno 1 minuto, tempo riferito unicamente allo scopo di inattivare eventuale presenza di Covid-19, e sciacquando poi le superfici. In alternativa potrà essere effettuata la disinfezione con alcool etilico almeno al 70% per lo stesso tempo e in questo caso le superfici non devono essere poi sciacquate. Si riportano di seguito le istruzioni pratiche per la preparazione:
 

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 5%

come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo

Recipiente da 1 litro:

20 ml di prodotto in 980 millilitri di acqua

Recipiente da 5 litri:

100 ml di prodotto in 4,9 litri di acqua

Recipiente da 10 litri:

200 ml di prodotto in

9,8 litri di acqua

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 3%

come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo

Recipiente da 1 litro:

33 ml di prodotto in 967 millilitri di acqua

Recipiente da 5 litri:

167 ml di prodotto in 4,833 litri di acqua

Recipiente da 10 litri:

330 ml di prodotto in

9,67 litri di acqua

Note:
- I calcoli sono predisposti per recipiente da un litro, poi è agevole ottenere altri risultati per eventuali altri contenitori: è sufficiente moltiplicare i dati per ottenere i valori.
- La candeggina in commercio presenta in etichetta la percentuale di cloro attivo (normalmente 3% o 5%). Se la candeggina è al 3%, in un litro ci sono 30 ml di cloro. Se la candeggina è al 5%, in un litro ci sono 50 ml di cloro.

GESTIONE AERAZIONE - RICAMBI D'ARIA
• Per contrastare la diffusione dell'epidemia, garantire la qualità dell'aria negli ambienti chiusi (indoor) rappresenta uno dei determinanti fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti. Va assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria, in particolare nel caso di utilizzo di spazi condivisi, mediante la ventilazione naturale o forzata di tutti gli ambienti per la quale è opportuna la previsione di uno specifico protocollo di attuazione delle misure previste per ogni servizio socio-educativo definito in base alle dimensioni, alla complessità e alla tipologia di impianto, per mantenere UTA e condotte pulite e sanificate. Se è utilizzata la ventilazione naturale si raccomanda di aprire le finestre almeno 5 minuti ogni ora, compatibilmente con le situazioni climatiche. Per questa misura si rinvia a quanto previsto dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (per tutti compresa utenza esterna)
Il responsabile:
• comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e modalità di
accesso e comportamento previste, anche in relazione a ulteriori previsioni contenute nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO , ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf);
• definisce una procedura e una conseguente informativa standard da divulgare a tutte le famiglie e al personale, comprensiva delle modalità organizzative adottate per l'accesso alla struttura nonché dell'effettuazione di tutte le attività connesse (orari, accessi su appuntamento, nominativi del referente e dei suoi eventuali collaboratori, modalità di sanificazione e pulizia, protocolli aerazione, DPI quando è fatto obbligo di utilizzarli e di che tipo, ecc.). Se compatibile con la normativa in materia di privacy, prevedere una comunicazione alle famiglie sull'avvenuto riscontro di un caso Covid-19 nel servizio, offrendo elementi utili ai fini della comprensione delle modalità attuate per la gestione del caso;
• prevede apposita segnaletica (vedi Allegato) e cartellonistica indicante le principali misure e procedure adottate;
• prevede una formazione specifica per rendere tutti consapevoli e parte attiva nell'adozione dei protocolli di prevenzione e del corretto uso dei DPI;
• dà informazione sulle procedure operative nel caso di riscontrata positività alla rilevazione della temperatura o di sintomi suggestivi di Covid-19 e informa le rispettive famiglie;
• informa di quanto previsto da queste linee di indirizzo e in particolare dal paragrafo “Rilevazione della temperatura corporea e gestione dei casi sospetti”.
 

Misure organizzative

ACCOGLIENZA E INGRESSO
Misure di contenimento del rischio:
• ogni bambino può essere accompagnato da un solo soggetto;
• allargamento della fascia oraria di accesso dei bambini al servizio, rispetto a quella prevista;
• definire uno “spazio accoglienza/filtro” o più, che può/possono anche essere totalmente o parzialmente all'esterno dell'edificio, finalizzato a gestire e filtrare l'accesso al servizio e dove comunque deve essere sempre garantito il distanziamento tra i presenti di almeno un metro.
• il progetto organizzativo stabilisce il numero massimo di bambini, con i loro accompagnatori, che può accedere contemporaneamente allo spazio accoglienza/filtro;
• il progetto organizzativo può stabilire, con la valutazione favorevole del referente Covid, che l'accompagnatore possa condurre il bambino fino alla porta della stanza/spazio del gruppo stabile, purché il tempo di permanenza sia limitato alla consegna del bambino, dettando anche specifiche regole da seguire;
• tutti indossano la mascherina chirurgica, già dal momento dell'accesso nelle pertinenze del servizio anche se all'aperto, escluso i bambini frequentanti;
• chi entra nell'edificio deve pulire le mani con gel disinfettante messo a disposizione e deve utilizzare copriscarpe o sostituire le scarpe negli spostamenti fuori dalla zona accoglienza/filtro; i copriscarpe non devono essere sostituiti giornalmente ma al bisogno;
• implementare la sorveglianza nelle varie zone del servizio, con la collaborazione degli operatori d'appoggio;
• stabilire, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario
distanziamento ed evitare incrocio di flussi di persone;
• collocare gli armadietti per il cambio degli indumenti in zone distinte tra bambini di gruppi stabili diversi, fermo restando che può essere condiviso un armadietto solo tra bambini del medesimo gruppo stabile;
Esemplificazione procedura di accesso (bambini, genitori/accompagnatori e personale):
- dei bambini con i genitori/accompagnatori:
• l'accesso al servizio è in uno “spazio accoglienza/filtro”, che può anche essere totalmente o parzialmente all'esterno dell'edificio, dove il bambino: toglie le scarpe e indossa calzature dedicate, igienizza le mani;
• se lo spazio/accoglienza è all'interno dell'edificio, l'accompagnatore: mette il copriscarpe monouso, igienizza le mani e consegna il bambino. In questo caso si ritiene possano entrare nello spazio/accoglienza all'interno dell'edificio, più bambini, anche di gruppi stabili diversi, con il loro accompagnatore, nel numero massimo stabilito nel progetto organizzativo: questo numero è fissato sulla base della superficie a disposizione nello spazio accoglienza/filtro e del mantenimento del distanziamento di almeno un metro e collocando gli armadietti per il cambio degli indumenti in zone distinte tra bambini di gruppi stabili diversi.
- del personale:
• si accede al servizio educativo all'orario fissato dal servizio stesso;
• l'accesso al servizio è in uno “spazio filtro” dove si svolgono le seguenti operazioni: togliere le scarpe e sostituire con calzature dedicate, igienizzare le mani, indossare la mascherina chirurgica.


AMBIENTAMENTO DI NUOVI BAMBINI ISCRITTI
• Per gli ambientamenti di nuovi bambini iscritti al servizio è individuato uno spazio, all'interno o all'esterno dell'edificio, dedicato alla permanenza dei nuovi bambini con i loro accompagnatori, uno per bambino, e gli educatori del gruppo stabile. Gli ambientamenti sono organizzati in piccoli gruppi di bambini che poi verranno inseriti nel medesimo gruppo stabile.


ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI, PRESTATORI DI FORNITURE E SERVIZI
• La gestione degli appalti endoaziendali deve essere regolamentata tenendo conto delle indicazioni
previste dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf ).


USO DEGLI ASCENSORI
• L'uso dell'ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o un bambino
che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.

 

NUMERO DI BAMBINI PER GRUPPO STABILE E PER STANZA/SPAZIO E PROGETTO ORGANIZZATIVO
Numero di bambini per gruppo stabile e per stanza/spazio:
• il gruppo stabile è un insieme di micro gruppi stabili di bambini con i loro educatori che svolgono l'attività insieme durante l'anno educativo; i micro gruppi sono formati con un rapporto massimo fra numero dei bambini ed educatore di 6 a 1 per i lattanti (fino a 18 mesi di età) e di 9 a 1 per i divezzi (dai 18 mesi fino ai 3 anni di età);
• il gruppo stabile può essere formato da non più di 3 micro gruppi stabili ma sempre con gli stessi bambini durante tutto l'anno educativo, mantenendo traccia di questa situazione nel progetto organizzativo;
• solo per le attività educative, il rapporto fra numero dei bambini del gruppo stabile e metri quadrati della stanza/spazio deve essere 1 bambino ogni almeno 2,5 metri quadrati.
 

Progetto organizzativo:
Nel rispetto delle prescrizioni previste da queste linee di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni “Numero di bambini per gruppo stabile e per stanza/spazio” e nell'ottica di accogliere il maggior numero possibile di bambini, il progetto organizzativo, e di conseguenza il progetto educativo:
• prevede l'utilizzo di tutti gli spazi a disposizione;
• favorisce il più possibile l'utilizzo degli spazi all'aperto;
• In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile devono essere puliti accuratamente all'ingresso;
• minimizza le possibilità di interferenze fra gruppi stabili che devono essere mantenuti distinti in ogni attività prevista;
• evita le attività che prevedono interferenze tra flussi di bambini;
• dota la struttura di un sistema di raccolta rifiuti differenziata per mascherine e guanti monouso opportunamente segnalato prevedendo anche una specifica procedura per lo smaltimento nel rispetto della procedura prevista dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO , ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf);
• prevede tutte le fasi di pulizie e igienizzazione degli spazi;
• limita gli assembramenti organizzando gli incontri fra adulti in videochiamata ma, se è necessario organizzare gli incontri in presenza, privilegia l'utilizzo delle aule più grandi prevedendo attività in gruppi ristretti nel rispetto del distanziamento previsto e dell'utilizzo di mascherina;
• predispone, laddove possibile, uno spazio idoneo ad ospitare bambini e/o lavoratori con sintomatologia sospetta;
• prevede, laddove possibile, un registro di presenze giornaliero di coloro che accedono alla struttura se diversi da bambini o accompagnatori, o personale assegnato;
• prevede, laddove possibile, una tabella di programmazione delle attività che segnali, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili per i diversi gruppi stabili;
• integra nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini, l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza, in particolare per evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani e per imparare a tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto monouso
(vedi Allegato).

 

PASTO
• Resta fermo che durante la distribuzione del pasto deve essere garantito, l'uso della mascherina e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione previste;
• il personale non educativo collabora con gli educatori secondo le mansioni del profilo professionale, anche nel rapporto diretto con i bambini; quando opera su più gruppi stabili indossa la mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo) e provvede alla igienizzazione delle mani nel passaggio tra un gruppo stabile e l'altro.
 

ATTIVITÀ PSICOMOTORIE E LIBERE IN ZONE DEDICATE
• Sono vietate le attività con la presenza di più gruppi stabili;
• privilegiare le attività all'aperto rispetto alle attività al chiuso;
• nei giardini individuare, al bisogno, le zone da assegnare al singolo gruppo stabile di bambini;
• evitare, nell'utilizzo dei giochi anche all'aperto, interazioni fra gruppi stabili diversi;
• non è necessaria la sanificazione dei giochi all'aperto;
• per l'utilizzo degli spazi destinati a attività psicomotorie e/o libere valgono le stesse misure di contenimento individuate per le attività programmate.
 

SONNO
• Garantire la messa in atto dei protocolli di aerazione;
• il lettino deve essere assegnato al bambino e non prevedere un uso promiscuo;
• implementare il lavaggio della biancheria (lenzuola, coprimaterasso e sacco-sonno), secondo i criteri e le modalità previste dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf).


SERVIZI IGIENICI e DI PULIZIA DEI BAMBINI
• Nelle strutture con servizi igienici per bambini annessi agli spazi dedicati l'utilizzo è di norma esclusivo per il gruppo stabile che svolge attività in tale spazio; Nell'impossibilità di disporre di altre soluzioni funzionali, i servizi igienici annessi ad una stanza possono essere utilizzati anche da altro gruppo stabile con modalità di utilizzo e relative misure di pulizia da definire nel progetto organizzativo;
• nel caso di strutture con blocchi unici di servizi igienici per bambini di più gruppi stabili, possono essere assegnate delle postazioni ai bambini del medesimo gruppo stabile oppure è prevista la sanificazione tra l'utilizzo da parte di un gruppo stabile e l'altro;
• nel progetto organizzativo sono indicate anche le modalità più consone per l'individuazione da parte dei bambini delle postazioni assegnate al loro gruppo stabile;
• evitare, per quanto possibile, la compresenza contemporanea nei servizi igienici di bambini appartenenti a gruppi diversi;
• implementare l'aerazione del locale, le pulizie e l'igienizzazione del servizio igienico; In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere aperte, compatibilmente con le condizioni climatiche; se privi di finestre, gli estrattori d'aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura del servizio.
• se è necessario utilizzare un fasciatoio tra più gruppi stabili, prevedere l'igienizzazione dello stesso tra un utilizzo e l'altro;
• in caso di necessità d'intervento di più unità di personale (educatore supplementare e operatore d'appoggio) è necessario organizzarsi in modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata.


DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per i bambini con bisogni educativi speciali (BES) si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto anche delle attività definite nella progettazione specifica adottata:
• non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, potrà essere previsto per l'educatore l'utilizzo dei dispositivi previsti per trattare eventuale caso Covid-19;
• l'attività deve essere programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione;
• favorire il lavaggio frequente della mani e l'uso di gel igienizzante;
• le attività di inclusione e socializzazione del bambino devono avvenire sempre nello stesso gruppo stabile di bambini in cui è inserito e non devono esserci compresenze con altri bambini inseriti in gruppi diversi;
• a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari utilizzate per le varie attività (tavoli e sedie particolari, carrozzine, strumentazione didattica ecc...);
• se il bambino con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell'accesso nella scuola si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei braccioli.


USCITA
• Valgono le stesse indicazioni date per l'accoglienza/accesso con flusso di persone e bambini in senso contrario, ma meglio se la porta di uscita non coincide con la porta di entrata.


Servizio Tagesmutter - nidi familiari

• Durante il servizio della Tagesmutter non devono essere presenti altri soggetti, tranne il coniuge e i figli della Tagesmutter;
• il rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati della stanza/spazio dedicati deve essere 1 bambino ogni almeno 3 metri quadrati;
• fermo restando quanto previsto dai punti precedenti, per l'erogazione del servizio Tagesmutter - nidi familiari si applica quanto previsto da queste linee di indirizzo;
• garantire un controllo a campione da parte della Provincia in merito al rispetto delle misure previste da questo punto.
 

Allegati

VERSIONE DEL 25 AGOSTO 2020

COVID-19
LINEE DI INDIRIZZO per la tutela della SALUTE e SICUREZZA da settembre 2020
SCUOLE DELL'INFANZIA (3 - 6 anni)

 

INDICE
• Premessa
o valutazione dei rischi
o referente Covid-19
• Misure di igiene e prevenzione
o rilevazione della temperatura corporea e gestione di casi sospetti
o dispositivi di prevenzione e protezione (individuale e collettiva)
o igiene personale
o distanziamento
o sanificazione degli ambienti
o gestione aerazione - ricambi d'aria (naturale e artificiale)
o informazione e formazione
• Misure organizzative
o trasporto accompagnato o accoglienza e ingresso
■ misure di contenimento del rischio
■ esemplificazione procedura di accesso (bambini, genitori/accompagnatori e personale)
o inserimento di nuovi bambini iscritti
o accesso da parte di soggetti terzi, prestatori di forniture e servizi
o numero di bambini per aula e progetto organizzativo
o mensa
o attività psicomotorie e libere
o sonno
o servizi igienici e di pulizia dei bambini
o disposizioni particolari per i bambini con bisogni educativi speciali
o uscita


Premessa

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale, e della necessità di offrire delle indicazioni per la riapertura delle scuole a partire da settembre 2020, si riportano i seguenti indirizzi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 volti a minimizzare quanto più possibile le probabilità di trasmissione in un ambito in cui, la particolarità dei rapporti e delle relazioni interpersonali, rendono la gestione della sicurezza particolarmente critica e delicata.
Il documento è strutturato e suddiviso in macroaree in modo tale da renderlo mirato nella focalizzazione dei rischi e delle misure atte al loro contenimento, favorendone così una rapida comprensione.
Tenuto conto delle indicazioni del comitato tecnico scientifico nazionale del 28 maggio 2020, nonché di quelle espresse il 22 giugno 2020 in risposta a un quesito del Ministero dell'istruzione, del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia” approvato dal Ministero dell'istruzione il 3 agosto 2020, dei D.P.C.M. intervenuti, delle Ordinanze del Presidente della Provincia, dei documenti redatti dal dipartimento di prevenzione in merito ad altri tavoli dedicati, sono state predisposte queste linee di indirizzo.
L'analisi si sviluppa considerando le fasi del processo dell'attività scolastica che vede coinvolti i bambini e il personale, e le relative “criticità”, tenendo presente le principali misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica, ossia il distanziamento, l'igiene delle mani, corretti comportamenti personali (nello starnutire o nel tossire - vedi Allegato), il corretto uso della mascherina, l'igiene ambientale (pulizia e disinfezione), la sorveglianza sanitaria (individuazione e isolamento dei soggetti sintomatici) e l'applicazione di una metodologia che consenta l'adozione di comportamenti funzionali al contrasto del contagio, come in particolare_mantenere gruppi/sezione stabili e distinti tra di loro.
Nel rispetto delle misure di cui sopra, anche nell'ambito dell'organizzazione del servizio scolastico della scuola dell'infanzia devono essere previste in particolare misure organizzative finalizzate a favorire ingressi scaglionati, a evitare gli assembramenti, a favorire l'attività all'aperto, individuare gruppi/sezione composti sempre dagli stessi bambini con i loro insegnanti, evitando interazioni con altri gruppi/sezione.
Secondo quanto previsto dalle raccomandazioni ministeriali per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l'impegno di tutti nell'osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro. Quindi è importante sottolineare la necessità di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela i sia da parte del personale, sia da parte delle famiglie dei bambini che fruiscono di un servizio, peraltro non obbligatorio, sottoscrivendo e rispettando un “patto di corresponsabilità”; è necessaria una responsabilizzazione collettiva adottando le misure di precauzione previste da queste linee di indirizzo, proteggendo così il proprio figlio e indirettamente quelli frequentanti con lui la scuola attraverso in particolare: distanziamento, igiene delle mani, sorveglianza dei sintomi, ecc.
 

VALUTAZIONE DEI RISCHI
Si premette che il presidio della sicurezza nelle scuole dell'infanzia è ben strutturato e definito nella sua organizzazione anche attraverso un costante monitoraggio da parte della Provincia. Sulla base dei contenuti di queste linee di indirizzo per la tutela e la salute della sicurezza dei lavoratori e utenti nelle scuole dell'infanzia, è cura del datore di lavoro definire nel documento di valutazione dei rischi (DVR), che è lo strumento deputato all'individuazione dei rischi specifici, le fasi o i momenti critici in cui si evidenziano i maggiori rischi di contagio con la conseguente individuazione delle misure di tutela. Nel documento di valutazione dei rischi deve essere inserito uno specifico allegato nel quale sono delineate le misure per gestire i rischi di trasmissione del contagio all'interno ed intorno agli edifici e le situazioni di emergenza anche in relazione ai mutamenti della situazione epidemiologica e dei relativi provvedimenti che dovessero essere adottati, nonchè i soggetti deputati a garantire l'attuazione delle misure individuate nel DVR, anche in relazione alla specificità delle singole strutture.
Si richiama peraltro la necessità dell'adeguamento dei piani di autocontrollo Haccp.
 

REFERENTE COVID-19
Questo percorso di riapertura del servizio scolastico comporta una serie di verifiche programmatiche e operative che necessitano di un sistema il più possibile organizzato e in cui è necessario fornire al datore di lavoro uno specifico supporto. A tal fine è prevista l'individuazione della figura del Referente Covid-19.
E' auspicabile che la persona individuata, in virtù delle funzioni richieste e delle misure che devono essere messe in atto, debba avere competenze anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il referente Covid-19 può comunque coincidere con il datore di lavoro in particolare nei casi in cui lo stesso svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.
Vista l'organizzazione delle scuole dell'infanzia, si può pensare che il ruolo di referente Covid-19 possa essere ricoperto o dal dirigente/responsabile o suo collaboratore, o dal RSPP, o da un ASPP, con la collaborazione dei coordinatori pedagogici unitamente ai preposti individuati nelle singole realtà scolastiche. Il suo nominativo è comunicato a tutto il personale.
Per l'individuazione e le funzioni del Referente Covid-19 vedere anche il PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf );


Misure di igiene e prevenzione

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E GESTIONE DI CASI SOSPETTI
• A chiunque è vietato l'accesso alla struttura ed è richiesto di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia febbrile con temperatura superiore ai 37,5 °C e di non poter accedere o permanere laddove sopravvengono condizioni di pericolo, quali sintomi suggestivi di Covid-19, o contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti;
• il personale e i genitori/accompagnatori per i bambini, devono informare immediatamente la scuola nel caso di:
o temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19;
o contatti con persone positive o con sintomi suggestivi di Covid-19;
o soggetto a misure di quarantena/isolamento;
• nessuno deve recarsi a scuola nel caso di:
o temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19, anche nei tre giorni precedenti;
o contatti con persone positive o con sintomi suggestivi di Covid-19;
o soggetto a misure di quarantena/isolamento;
• al momento dell'accesso a scuola il personale e i fornitori sono sottoposti al controllo della temperatura corporea, secondo le modalità organizzative definite dal responsabile della scuola;
• al momento dell'accesso a scuola per gli accompagnatori dei bambini e per i bambini non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea;
• ai bambini, in presenza di sintomi influenzali manifestati durante la permanenza a scuola, può essere misurata la temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazioni messi a disposizione (preferibilmente quelli che non prevedono il contatto con il bambino ad esempio il termometro a infrarossi);
• il coordinatore/responsabile comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e modalità di accesso e comportamento previste dalla scuola, anche in relazione a ulteriori previsioni di cui al PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf);
• se trattasi di lavoratore, per considerare il sospetto caso Covid-19 si rinvia a specifico punto “Comportamento in caso di riscontro positivo in azienda” contenuto nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO , ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf);
• se trattasi di bambino, è considerato sospetto caso Covid-19 il caso in cui si rileva una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o sintomi suggestivi di Covid-19. In questo caso il bambino viene accudito dal personale fino all'arrivo del familiare (che deve arrivare nel minor tempo possibile), distanziandolo dal resto del gruppo in un locale separato e al bambino è fatta indossare una mascherina chirurgica, se compatibile col suo stato di salute. In questo caso il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo). Il genitore deve poi contattare nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di libera scelta e seguire le sue indicazioni. Il pediatra di libera scelta, valutato il caso, se conferma l'ipotesi di caso possibile Covid-19 lo segnala al Servizio Igiene di competenza, per l'avvio dell'inchiesta epidemiologica e l'applicazione delle misure di quarantena e isolamento fiduciario;
• la presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella scuola, necessiterà l'attivazione di un monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico: in tale situazione l'autorità sanitaria dispone l'attuazione di tutte le misure ritenute idonee attivando uno specifico protocollo di intervento in ambito scolastico;
• ai fini della prevenzione del contagio per il rientro a scuola del bambino:
o dopo l'allontanamento dovuto a caso sospetto covid-19 verificatosi a scuola e se il bambino rientra entro i 3 giorni di calendario dall'allontanamento, la famiglia deve presentare alla scuola una dichiarazione che attesta di aver preso contatto con il pediatra di libera scelta e di averne seguito le indicazioni;
o dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni di calendario, la famiglia deve presentare idonea certificazione del pediatra di libera scelta attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa;
o dopo assenza superiore a 3 giorni di calendario per casi diversi da malattia, la famiglia deve presentare alla scuola una dichiarazione che attesta che l'assenza è dovuta a ragioni diverse dalla malattia.
o se la famiglia non presenta la certificazione e le dichiarazioni previste dai punti punti precedenti il bambino non può entrare nella scuola.


DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Dispositivi di protezione individuale
• tutte le persone che entrano nelle scuole, a partire da quando sono nelle loro pertinenze anche all'aperto, escluso i bambini frequentanti la scuola, devono indossare la mascherina. Per le mascherine è necessario informare il personale in particolare su quando vanno utilizzate dove sono messe a disposizione e dove smaltirle;
• i bambini non devono indossare la mascherina mentre la deve indossare tutto il personale e chiunque entri nella struttura, anche se solo nelle sue pertinenze all'aperto. L'utilizzo della mascherina FFP2 senza valvola, ed eventualmente di dispositivi di protezione facciale, da parte del personale, è consigliabile in specifiche situazioni, che andranno valutate singolarmente caso per caso, ma che possono identificarsi in situazioni:
o in cui la possibilità di contatto da parte del docente/operatore/cuoco con secrezioni del bambino, quali saliva, è molto alta (ad esempio per i bambini con disabilità grave); in questi casi l'utilizzo della mascherina è limitato ai tempi di possibile contatto con secrezioni del bambino;
o quando l'utilizzo della stessa sia prescritto dal medico competente a singoli lavoratori da lui individuati. Il medico competente può valutarne in particolare la prescrizione per problemi di "fragilità" rilevante del lavoratore;
o nel caso ci sia un contatto stretto prolungato (15 minuti o più);
o nei casi previsti da queste linee di indirizzo in materia di “Distanziamento”.
• le scuole devono attrezzarsi e fornire i dispositivi al personale (mascherina e altri);
• deve essere predisposta un'informativa relativa ai dispositivi e alle misure igieniche, in particolare mascherine, guanti (vedi Allegato per modalità di utilizzo);
• per la gestione (assistenza) di eventuali casi Covid-19, avere in dotazione kit che includano i seguenti elementi: filtrante facciale FFP2 senza valvola, occhiali o protezione facciale, guanti monouso (vedi Allegato per modalità di utilizzo).

 

IGIENE PERSONALE
• La scuola deve garantire l'igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di gel igienizzante in più postazioni tra cui:
o ingresso scuola, spazio accoglienza;
o in tutti i locali utilizzati per le attività con i bambini;
• il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro (vedi Allegato), deve avvenire prima e dopo l'attività didattica/ricreativa e in ingresso e uscita dalla scuola o comunque in ogni caso vi sia la necessità (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso...). Per i bambini tali comportamenti devono essere promossi con modalità ludico-ricreative, compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza;
• l'uso di guanti da parte del personale non sostituisce il lavaggio delle mani;
• evitare asciugamani a getto d'aria e utilizzare solo salviette usa e getta al fine di evitare la possibile dispersione di droplet e la circolazione di getti d'aria. Di conseguenza non è consentito l'utilizzo di asciugamani personali. E' possibile l'uso di asciugamani in tessuto che non siano riutilizzabili se non dopo essere stati puliti a 90°C (oppure a 70°C e successivo stiraggio) da parte della scuola;
• prevedere bavaglini o tovaglioli monouso. Di conseguenza non è consentito l'utilizzo di bavaglini personali in tessuto a meno che non siano puliti quotidianamente a 90° da parte della scuola;
• utilizzare copriscarpe o sostituire le scarpe negli spostamenti fuori dalla zona accoglienza/filtro; i copriscarpe non devono essere sostituiti giornalmente ma al bisogno;
• prevedere, all'ingresso, un'informativa per famiglie, soggetti terzi e fornitori sulla misure da adottare per il contenimento della diffusione del virus.

 

DISTANZIAMENTO
Vista l'attuale situazione epidemiologica e l'esigenza pedagogica ed educativa, per i bambini dello stesso gruppo/sezione viene meno l'obbligo del distanziamento tra di loro e con i loro docenti sia durante le attività che durante il pasto e il sonno. Si rende peraltro necessario il rispetto delle seguenti modalità organizzative, richiamate anche in più parti di queste linee di indirizzo:
• individuare gruppi/sezione composti sempre dagli stessi bambini con i loro docenti, evitando interazioni con altri gruppi/sezione ; se è necessario sostituire i docenti del gruppo/sezione, mantenere traccia di chi ha fatto la sostituzione. Negli altri casi in cui il personale docente per esigenze pedagogiche e/o organizzative opera, per un tempo limitato, in un gruppo sezione diverso dal proprio, in tale contesto indossa la mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo) e provvede alla igienizzazione delle mani nel passaggio tra un gruppo/sezione e l'altro; è necessario mantenere traccia di questa presenza;
• il personale non docente collabora coi docenti secondo le mansioni del profilo professionale, anche nel rapporto diretto con i bambini; quando opera su più gruppi/sezione indossa la mascherina FFP2 senza valvola e provvede alla igienizzazione delle mani nel passaggio tra un gruppo/sezione e l'altro;
• per la consumazione del pasto, per il sonno o per altre esigenze organizzative (ad esempio per garantire il passaggio da uno spazio ad un altro), è ammesso l'utilizzo contemporaneo del medesimo spazio per massimo due gruppi/sezione purchè i gruppi/sezione siano divisi tra loro tramite l'utilizzo di arredi di dimensioni e altezza sufficiente ad evitare il contatto fisico e visivo tra bambini, garantendo comunque una distanza minima tra i gruppi non inferiore ai 2 metri. In questo caso deve comunque essere garantita sempre sufficiente aerazione e ricambio d'aria;
• evitare la promiscuità fra gruppi;
• eliminare le interferenze tra i flussi di bambini.
 

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
(aule, tavoli, sedie, pavimenti, maniglie, corrimani, porte, gabinetti, ecc.)
• La sanificazione degli ambienti è una procedura che prevede un adeguato livello di detersione e di disinfezione quotidiana;
• nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto è necessario effettuare una sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto da circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, alla quale si rinvia;
• si raccomanda di incrementare/migliorare i servizi di igiene. Un'attenzione speciale deve essere data alla pulizia come misura generale di prevenzione per l'epidemia da Covid-19. La sanificazione di superfici dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente;
• effettuare la pulizia dei locali scolastici indossando i dispositivi di protezione individuale previsti per tali
attività dal documento valutazione rischi;
• le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona accoglienza/filtro, parte superiore e inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc.; l'individuazione di ulteriori superfici “critiche”, sulle quali adottare misure più frequenti di disinfezione, è oggetto di valutazione da parte del responsabile;
• nel caso di utilizzo straordinario dello stesso spazio/aula tra più gruppi/sezione nella stessa giornata prevedere la sanificazione dello spazio/aula, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e tutto quanto in esso contenuto, tra un utilizzo e l'altro. Per quanto riguarda lo spazio accoglienza/filtro, utilizzato contemporaneamente da bambini di più gruppi/sezione con i loro accompagnatori, la sanificazione avviene a conclusione dell'orario degli ingressi e delle uscite;
• fatte salve le specifiche disposizioni per lo spazio accoglienza/filtro, se è necessario utilizzare in via straordinaria lo stesso spazio, non contemporaneamente, tra più gruppi/sezione nella stessa giornata prevedere la sanificazione dello spazio, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e tutto quanto in esso contenuto, tra un utilizzo e l'altro;
• se l'utilizzo delle attrezzature e dei giochi è tra più gruppi/sezione provvedere alla disinfezione alla fine dell'utilizzo da parte di un gruppo/sezione;
• non è necessaria la sanificazione dei giochi all'aperto;
• gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente prima, durante e dopo la sanificazione;
• deve essere effettuata una pulizia frequente e comunque sempre a fine giornata con acqua e detergenti
seguita da disinfezione in particolare per le superfici toccate frequentemente (maniglie e pomelli, bottoni dell'ascensore, corrimano, interruttori etc) e per i bagni. Per i principi attivi da utilizzare per le varie superfici si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti dell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020’’, presente al seguente link: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216
Se la disinfezione è fatta con ipoclorito di sodio lo stesso deve essere diluito in acqua allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) lasciando agire per almeno 1 minuto, tempo riferito unicamente allo scopo di inattivare eventuale presenza di Covid-19, e sciacquando poi le superfici. In alternativa potrà essere effettuata la disinfezione con alcool etilico almeno al 70% per lo stesso tempo e in questo caso le superfici non devono essere poi sciacquate. Si riportano di seguito le istruzioni pratiche per la preparazione:

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 5%

come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo

Recipiente da 1 litro:

20 ml di prodotto in 980 millilitri di acqua

Recipiente da 5 litri:

100 ml di prodotto in 4,9 litri di acqua

Recipiente da 10 litri:

200 ml di prodotto in

9,8 litri di acqua

Se sulla confezione della candeggina è indicata la presenza di cloro al 3%

come arrivare alla diluizione dello 0,1% di cloro attivo

Recipiente da 1 litro:

33 ml di prodotto in 967 millilitri di acqua

Recipiente da 5 litri:

167 ml di prodotto in 4,833 litri di acqua

Recipiente da 10 litri:

330 ml di prodotto in

9,67 litri di acqua

Note:
I calcoli sono predisposti per recipiente da un litro, poi è agevole ottenere altri risultati per eventuali altri contenitori: è sufficiente moltiplicare i dati per ottenere i valori.
La candeggina in commercio presenta in etichetta la percentuale di cloro attivo (normalmente 3% o 5%). Se la candeggina è al 3%, in un litro ci sono 30 ml di cloro. Se la candeggina è al 5%, in un litro ci sono 50 ml di cloro.


GESTIONE AERAZIONE - RICAMBI D'ARIA
• Per contrastare la diffusione dell'epidemia, garantire la qualità dell'aria negli ambienti chiusi (indoor) rappresenta uno dei determinanti fondamentali nella tutela della salute di tutti gli occupanti. Va assicurato un adeguato e costante ricambio d'aria, in particolare nel caso di utilizzo di spazi condivisi, mediante la ventilazione naturale o forzata di tutti gli ambienti per la quale è opportuna la previsione di uno specifico protocollo di attuazione delle misure previste per ogni scuola definito in base alle dimensioni, alla complessità e alla tipologia di impianto, per mantenere UTA e condotte pulite e sanificate. Se è utilizzata la ventilazione naturale si raccomanda di aprire le finestre almeno 5 minuti ogni ora, compatibilmente con le situazioni climatiche. Per questa misura si rinvia a quanto previsto dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf) .


INFORMAZIONE E FORMAZIONE (per tutti compresa utenza esterna)
Il coordinatore/responsabile:
• comunica a tutti i soggetti interessati con apposita nota informativa le regole, indicazioni e modalità di
accesso e comportamento previste dalla scuola, anche in relazione a ulteriori previsioni contenute nel PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf);
• definisce una procedura e una conseguente informativa standard da divulgare a tutte le famiglie e al personale, comprensiva delle modalità organizzative adottate per l'accesso alla scuola nonché dell'effettuazione di tutte le attività connesse all'attività didattica (orari, accessi su appuntamento, nominativi del referente e dei suoi eventuali collaboratori, modalità di sanificazione e pulizia, protocolli aerazione, DPI quando è fatto obbligo di utilizzarli e di che tipo, ecc.). Se compatibile con la normativa in materia di privacy, prevedere una comunicazione alle famiglie sull'avvenuto riscontro di un caso Covid-19 nella scuola, offrendo elementi utili ai fini della comprensione delle modalità attuate per la gestione del caso;
• prevede apposita segnaletica (vedi Allegato) e cartellonistica indicante le principali misure e procedure adottate;
• prevede una formazione specifica per rendere tutti consapevoli e parte attiva nell'adozione dei protocolli di prevenzione e del corretto uso dei DPI;
• dà informazione sulle procedure operative nel caso di riscontrata positività alla rilevazione della temperatura o di sintomi suggestivi di Covid-19 (anche durante il tragitto casa - scuola) e informa le rispettive famiglie;
• informa di quanto previsto da queste linee di indirizzo e in particolare dal paragrafo “Rilevazione della temperatura corporea e gestione dei casi sospetti”.


Misure organizzative

TRASPORTO ACCOMPAGNATO
• Nessuno può accedere al servizio di trasporto nel caso di:
o temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi suggestivi di Covid-19, anche nei tre giorni precedenti;
o contatti con persone positive o con sintomi suggestivi di Covid-19;
• è cura della società affidataria del servizio di trasporto definire le modalità di accesso al servizio, il numero massimo di bambini da poter trasportare, i posti che possono essere occupati, l'igienizzazione delle mani, e provvedere alla pulizia e sanificazione secondo le regole del trasporto pubblico . Laddove previsto l'accompagnamento dei bambini durante il trasporto, il personale in servizio presso la scuola
che vigila i bambini durante il trasporto applica e rispetta le disposizioni della società affidataria del servizio, ma in ogni caso durante il trasporto il personale che effettua la vigilanza deve indossare la mascherina FFP2 senza valvola (vedi Allegato per modalità di utilizzo) e avere a disposizione il kit per gestire eventuale caso sospetto Covid-19.

 

ACCOGLIENZA E ACCESSO
Misure di contenimento del rischio:
• ogni bambino può essere accompagnato da un solo soggetto;
• allargamento della fascia oraria di accesso dei bambini alla scuola, rispetto a quella prevista;
• definire uno “spazio accoglienza/filtro” o più, che può/possono anche essere totalmente o parzialmente all'esterno dell'edificio, finalizzato a gestire e filtrare l'accesso al servizio e dove comunque deve essere sempre garantito il distanziamento tra i presenti di almeno un metro;
• il progetto organizzativo stabilisce il numero massimo di bambini, con i loro accompagnatori, che può accedere contemporaneamente allo spazio accoglienza/filtro;
• il progetto organizzativo può stabilire, con la valutazione favorevole del referente covid, che l'accompagnatore possa condurre il bambino fino alla porta dell'aula del gruppo/sezione, purché il tempo di permanenza sia limitato alla consegna del bambino, dettando anche specifiche regole da seguire;
• tutti indossano la mascherina chirurgica, già dal momento dell'accesso nelle pertinenze della scuola anche se all'aperto, escluso i bambini frequentanti la scuola;
• chi entra nell'edificio deve pulire le mani con gel disinfettante messo a disposizione e deve utilizzare copriscarpe o sostituire le scarpe negli spostamenti fuori dalla zona accoglienza/filtro; i copriscarpe non devono essere sostituiti giornalmente ma al bisogno;
• implementare la sorveglianza nelle varie zone della scuola, con la collaborazione degli operatori d'appoggio;
• stabilire, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario distanziamento ed evitare incrocio di flussi di persone;
• collocare gli armadietti per il cambio degli indumenti in zone distinte tra bambini di gruppi/sezione diversi, fermo restando che può essere condiviso un armadietto solo tra bambini del medesimo gruppo/sezione;
Esemplificazione procedura di accesso (bambini, genitori/accompagnatori e personale):
- dei bambini con i genitori/accompagnatori:
• l'accesso alla scuola è in uno “spazio accoglienza/filtro”, che può anche essere totalmente o parzialmente all'esterno dell'edificio, dove il bambino: toglie le scarpe e indossa calzature dedicate, igienizza le mani;
• se lo spazio/accoglienza è all'interno dell'edificio, l'accompagnatore: mette il copriscarpe monouso, igienizza le mani e consegna il bambino. In questo caso si ritiene possano entrare nello spazio/accoglienza all'interno dell'edificio, più bambini, anche di gruppi/sezione diversi, con il loro accompagnatore, nel numero massimo stabilito nel progetto organizzativo: questo numero è fissato sulla base della superficie a disposizione nello spazio accoglienza/filtro e del mantenimento del distanziamento di almeno un metro e collocando gli armadietti per il cambio degli indumenti in zone distinte tra bambini di gruppi/sezione diversi.
- del personale:
• si accede alla scuola dell'infanzia all'orario fissato dalla scuola stessa;
• l'accesso alla scuola è in uno “spazio filtro” dove si svolgono le seguenti operazioni: togliere le scarpe e sostituire con calzature dedicate, igienizzare le mani, indossare la mascherina chirurgica.
 

INSERIMENTO DI NUOVI BAMBINI ISCRITTI
• Per gli inserimenti di nuovi bambini iscritti alla scuola è individuato uno spazio, all'interno o all'esterno dell'edificio, dedicato alla permanenza dei nuovi bambini con i loro accompagnatori, uno per bambino, e i docenti del gruppo/sezione. Gli inserimenti sono organizzati in piccoli gruppi stabili di bambini che verranno poi inseriti nel medesimo gruppo/sezione.
 

ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI, PRESTATORI DI FORNITURE E SERVIZI
• La gestione degli appalti endoaziendali deve essere regolamentata tenendo conto delle indicazioni
previste dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf).


USO DEGLI ASCENSORI
• L'uso dell'ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di cose accompagnate; nel caso in cui sia necessario accompagnare in ascensore una persona o un bambino che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.

 

NUMERO DI BAMBINI PER AULA E PROGETTO ORGANIZZATIVO
Numero di bambini per aula:
• il rapporto fra numero dei bambini e metri quadrati dell'aula assegnata al gruppo/sezione deve essere 1 bambino ogni almeno 2,4 metri quadrati fino a un massimo di 25 bambini per aula.


Progetto organizzativo:
Nel rispetto delle prescrizioni previste da queste linee di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni “Numero di bambini per aula” e nell'ottica di accogliere il maggior numero possibile di bambini, il progetto organizzativo, e di conseguenza il progetto educativo:
• prevede l'utilizzo di tutti gli spazi a disposizione;
• favorisce il più possibile l'utilizzo degli spazi all'aperto rispetto alle aule;
• in considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile devono essere puliti accuratamente all'ingresso;
• minimizza le possibilità di interferenze fra gruppi/sezione che devono essere mantenuti distinti in ogni attività prevista;
• evita le attività che prevedono interferenze tra flussi di bambini;
• dota la scuola di un sistema di raccolta rifiuti differenziata per mascherine e guanti monouso opportunamente segnalato, prevedendo anche una specifica procedura per lo smaltimento nel rispetto della procedura prevista dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf );
• prevede tutte le fasi di pulizie e igienizzazione delle aule;
• limita gli assembramenti organizzando gli incontri in videochiamata ma se è necessario organizzare gli incontri in presenza, privilegia l'utilizzo delle aule più grandi prevedendo attività in gruppi ristretti nel rispetto del distanziamento previsto e dell'utilizzo di mascherina;
• predispone, laddove possibile, uno spazio idoneo ad ospitare bambini e/o lavoratori con sintomatologia sospetta;
• prevede il mantenimento dello stesso gruppo di bambini sia nell'orario prescolastico che nell'orario di posticipo;
• prevede, laddove possibile, un registro di presenze giornaliero di coloro che accedono alla scuola se diversi da bambini o accompagnatori, o personale assegnato;
• prevede, laddove possibile, una tabella di programmazione delle attività che segnali, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili per i diversi gruppi/sezione;
• integra nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini, l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza, in particolare per evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani e per imparare a tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto monouso (vedi Allegato).

 

MENSA
• La consumazione del pasto da parte dei bambini del gruppo/sezione avviene nelle aule. Per la consumazione del pasto tuttavia è ammesso anche l'utilizzo contemporaneo del medesimo spazio per massimo due gruppi/sezione purchè i gruppi/sezione siano divisi tra loro tramite l'utilizzo di arredi di dimensioni e altezza sufficiente ad evitare il contatto fisico e visivo tra bambini, garantendo comunque una distanza minima tra i gruppi non inferiore ai 2 metri; in questo caso deve comunque essere garantita sempre sufficiente aerazione e ricambio d'aria;
• resta fermo che durante la distribuzione del pasto deve essere garantito l'uso della mascherina e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione previste;
• il docente in servizio consuma il pasto unitamente ai bambini del proprio gruppo/sezione;
• il personale non docente collabora coi docenti secondo le mansioni del profilo professionale, anche nel rapporto diretto con i bambini; quando opera su più gruppi/sezione indossa la mascherina FFP2 senza valvola e provvede alla igienizzazione delle mani nel passaggio tra un gruppo/sezione e l'altro.


ATTIVITÀ PSICOMOTORIE E LIBERE
• Sono vietate le attività con la presenza di più gruppi /sezione;
• privilegiare le attività all'aperto rispetto alle attività al chiuso;
• nei giardini individuare, al bisogno, le zone da assegnare al singolo gruppo-sezione di bambini;
• evitare, nell'utilizzo dei giochi anche all'aperto, interazioni fra gruppi/sezioni diversi;
• non è necessaria la sanificazione dei giochi all'aperto;
• per l'utilizzo delle aule o degli spazi destinati a attività psicomotorie e/o libere valgono le stesse misure di contenimento individuate per le attività programmate.


SONNO
• Il sonno può essere attivato alle condizioni compatibili con il progetto organizzativo;
• per il sonno è ammesso l'utilizzo contemporaneo del medesimo spazio per massimo due gruppi/sezione purché i gruppi/sezione siano divisi tra loro tramite l'utilizzo di arredi di dimensioni e altezza sufficiente ad evitare il contatto fisico e visivo tra bambini, garantendo comunque una distanza minima tra i gruppi non inferiore ai 2 metri. In questo caso deve comunque essere garantita sempre sufficiente aerazione e ricambio d'aria;
• garantire la messa in atto dei protocolli di aerazione;
• il lettino deve essere assegnato al bambino e non prevedere un uso promiscuo;
• implementare il lavaggio della biancheria (lenzuola, coprimaterasso e coperte), secondo i criteri e le modalità previste dal PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO , ultima versione, definito dal Comitato istituito presso la Provincia autonoma di Trento (alla data di approvazione di queste linee di indirizzo l'ultima versione disponibile è: https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171680/2985981/file/Protocollo_generale_per_la_sicurezza_sul_lavoro_rev7-_31_07_2020..pdf).


SERVIZI IGIENICI e DI PULIZIA DEI BAMBINI
• Nelle scuole con servizi igienici per bambini annessi alle aule, l'utilizzo è di norma esclusivo per il gruppo-sezione che svolge attività nell'aula. Nell'impossibilità di disporre di altre soluzioni funzionali, i servizi igienici annessi ad un'aula possono essere utilizzati anche da altro gruppo-sezione con modalità di utilizzo e relative misure di pulizia da definire nel progetto organizzativo;
• nel caso di scuole con blocchi unici di servizi igienici per bambini di più gruppi/sezione, possono essere assegnate delle postazioni ai bambini del medesimo gruppo/sezione oppure è prevista la sanificazione tra l'utilizzo da parte di un gruppo/sezione e l'altro;
• nel progetto organizzativo sono indicate anche le modalità più consone per l'individuazione da parte dei bambini delle postazioni assegnate al loro gruppo/sezione;
• evitare, per quanto possibile, la compresenza contemporanea nei servizi igienici di bambini appartenenti a gruppi-sezione diversi;
• implementare l'aerazione dei locali, le pulizie e l'igienizzazione del servizio igienico. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere aperte, compatibilmente con le condizioni climatiche; se privi di finestre, gli estrattori d'aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura del servizio;
• se è necessario utilizzare un fasciatoio tra più gruppi/sezione, prevedere l'igienizzazione dello stesso tra un utilizzo e l'altro;
• in caso di necessità d'intervento di più unità di personale (insegnante supplementare e operatore d'appoggio) è necessario organizzarsi in modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata.
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per i bambini con bisogni educativi speciali (BES) si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto anche delle attività definite nella progettazione specifica adottata:
• non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, potrà essere previsto per l'insegnante supplementare l'utilizzo dei dispositivi previsti per trattare eventuale caso Covid-19;
• l'attività deve essere programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione;
• favorire il lavaggio frequente della mani e l'uso di gel igienizzante;
• le attività di inclusione e socializzazione del bambino devono avvenire sempre nello stesso gruppo/sezione in cui è inserito e non devono esserci compresenze con altri bambini inseriti in gruppi/sezione diversi;
• a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari utilizzate per le varie attività (tavoli e sedie particolari, carrozzine, strumentazione didattica ecc...).
• se il bambino con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al momento dell'accesso nella scuola si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in particolare dei braccioli.
 

USCITA
• Valgono le stesse indicazioni date per l'accoglienza/accesso con flusso di persone e bambini in senso contrario, ma meglio se la porta di uscita non coincide con la porta di entrata.
 

Allegati
 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento
 

Dipartimento di Prevenzione
Centro per i Servizi Sanitari
...omissis...
 

Oggetto: Svolgimento attività sportive indoor per società militanti in campionati di Al presso palazzetto dello sport denominato "BLMgroup Arena ex Palatrento"


In riferimento a quanto in oggetto, visto il sopralluogo tecnico effettuato in data 21 agosto 2020, al quale hanno partecipato in rappresentanza di APSS, il dott. Antonio Ferro e dott. Dario Uber, della Provincia Autonoma di Trento il Dirigente Generale del Dipartimento per la Protezione Civile ing. Raffaele De Col e del Comune di Trento l’assessore con delega per le materie dello sport Silvano Uez e i rappresentanti delle Società interessate nonché ASIS che ha in gestione l'impianto, tenuto altresì conto del documento di gestione dell’impianto per le manifestazioni sportive trasmessoci dalle società interessare e in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica del Trentino che vede una bassa endemia per Covid-19 (si allega ultimo report del Ministero della Salute sulla situazione epidemiologica del Paese) si esprime un parere favorevole all’utilizzazione dell’impianto sportivo con le seguenti prescrizioni:
• L’impianto dovrà essere precluso a tifoseria proveniente dai territori extraprovinciali;
• Particolare attenzione dovrà essere posta in tutte le fasi in cui sono presenti possibili assembramenti: in particolare la fase di arrivo dei tifosi e il loro deflusso;
• Devono essere previste delle zone di triage in cui viene misurata la temperatura corporea; se la temperatura corporea rilevata sarà superiore a 37.5° sarà impedito l’accesso; dovrà inoltre essere raccolta raccolta la dichiarazione di assenza di sintomatologia nei giorni precedenti di tutti coloro che entreranno nella struttura (tifosi, personale di servizio, ect..) come da fac-simile allegato; in alternativa i tifosi dovranno essere iscritti all’App-Immuni istituita dal Ministero della salute. A questo proposito si ritiene opportuno promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta ai tifosi;
• Sarà opportuno identificare le aree esterne di ingresso ed uscita dallo stadio nelle quali sarà segnalato e reso obbligatorio l’utilizzo della mascherina;
• All’interno della struttura potranno essere contenuti al massimo 1000 spettatori “statici” distribuiti in modo tale da garantire un distanziamento di almeno m. 1,5; si ritiene tuttavia necessario iniziare con una prima sperimentazione con 500 spettatori;
• I posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro e mezzo. La regola del di stanziamento non vale per le persone che siano familiari conviventi. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
• È vietata l'apertura dei bar e punti di ristoro, l'eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire attraverso personale dedicato senza che il pubblico debba lasciare il proprio posto;
• Gli spazi e i percorsi dovranno essere riorganizzati per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone;
• dovranno essere previsti percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
• Gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento; la mascherina va indossata nelle aree appositamente segnalate, dal momento dell’ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogniqualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Per i bambini valgono le norme generali;
• Predisporre un’adeguata informazione delle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video e al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del partecipante stesso;
• Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) al fine di evitare prevedibili assembramenti. A questo proposito sarà fondamentale poter disporre di un elenco nominativo dei tifosi che sia collegato a ciascun posto a sedere occupato al fine di facilitare un'eventuale inchiesta epidemiologica in caso di positività di uno spettatore;
• E’ necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo con apposita cartellonistica o messaggi registrati;
• Dovrà essere garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, etc.), ai servizi igienici e alle parti comuni ;
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna, per rimpianto di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile,escludere totalmente la funzione di riciclo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzata ulteriormente le misure per il ricambio dell'aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, a impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Nei servizi igienici va mantenuti in funzione continuata l’estrattore dell’aria;
• Il personale impiegato deve utilizzare idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico e ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso chiamare il proprio MMG o PLS; inoltre deve essere consapevole e accettare di non poter permanere nel luogo di lavoro qualora si manifesti sintomatologia di sospetto Covid;
Sarà cura dello scrivente Dipartimento seguire attentamente l’evoluzione epidemiologica del Covid - 19 nel territorio della provincia e fornire eventuali ulteriori indicazioni se dovesse cambiare il quadro complessivo.
Cordiali saluti.
...omissis...
 

All.:
- esempio scheda triage
-monitoraggio fase 2 report settimanale

-relazione tecnica presentata dal Gestore impianto

-vademecum Gruppo BLM Arena
 

AUTODICHIARAZIONE
PREVENZIONE - COVID-19 (Coronavirus)
ai sensi dell'Articolo 6 comma 1. lettera d) del Decreto Legge 52/2020

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il ___/___ / _____a___________________________________________________________ (___ )
residente in _____________________(___ ), via _____________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

□ di non essere sottoposto alla misura della quarantena
□ di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19
□ di non aver avuto sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.
□ di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, ecc..)
Dichiara inoltre che all'interno del nucleo familiare non ci sono persone risultate positive al COVID-19 o sottoposte a quarantena.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute e pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19 (Coronavirus)” e di quanto disposto dalla Legge 171/2018.
□ Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento.
Luogo: _________________________________data: ____/ ______________/ ____________ora: ________
Firma del dichiarante _________________________________________