Cassazione Civile, Sez. 6, 27 agosto 2020, n. 17881 - Infortuni sportivi


 

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: SCRIMA ANTONIETTA
Data pubblicazione: 27/08/2020
 

Fatto


B.C., premesso di aver subito, nel 1993 (all'epoca minorenne), un infortunio sportivo durante un allenamento di Taekwondo presso la palestra della Società Sport Center TKD Park, per essere stato colpito in faccia con un calcio circolare all'indietro sferrato da un compagno che gli stava accanto, riportando lesioni all'occhio destro, per le quali era stato costretto a subire due interventi chirurgici (il primo per cataratta e il secondo per distacco di retina), e di avere ancora gravi postumi invalidanti permanenti (28%), convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Castrovillari, la predetta società sportiva per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'infortunio, nella misura di €186.096.000, da cui andava detratta la somma di  2.742.000 corrisposta dalla compagnia assicuratrice della società sportiva menzionata e da lui trattenuta a titolo di mero acconto.
La convenuta si costituì in giudizio, contestando, in ragione della dinamica riferita dal danneggiato, la ricorrenza di profili di responsabilità a suo carico e negando il nesso di causalità tra l'infortunio e le patologie insorte a distanza di anni; in ogni caso, dedusse di essere associata alla FITA (Federazione Italiana Taekwondo) e all'U.S. (Unione Sportiva) ACLI, le quali rispettivamente tramite la Sportass e la Compagnia Lavoro e Sicurtà - garantivano la copertura assicurativa per gli infortuni sportivi, e chiese ed ottenne di essere autorizzata a chiamare in causa detti enti per sentirli condannare direttamente all'eventuale risarcimento dei danni subiti dal B.C., ovvero per essere da essi manlevata in caso di accoglimento della domanda.
Si costituirono in giudizio i terzi chiamati, i quali contestarono le domande formulate nei loro confronti.
Con sentenza n. 260/17, depositata il 9 maggio 2017, il Tribunale di Castrovillari rigettò la domanda risarcitoria e compensò le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Il Tribunale, dopo avere rigettato le eccezioni preliminari proposte dalla convenuta e dall'INAIL, ritenne non provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria: l'evento dannoso e il nesso di causalità.
Avverso la sentenza di primo grado propose appello il B.C., lamentando l'erronea valutazione delle prove acquisite e chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di € 82.297,00 o in quella da accertare tramite consulenza medico legale.
Si costituirono in secondo grado la società sportiva nonché l'INAIL (subentrata a Sportass, soppressa ex lege), Allianz Assicurazioni S.p.a. (già R.A.S. S.p.a.) e U.S. ACLI, mentre rimase contumace FITA.
La Corte di appello di Catanzaro, rigettò il gravame e confermò la sentenza impugnata, condannò il B.C. al pagamento delle spese di lite in favore di Società Sport Center TKD Park, compensò le spese tra le altre parti.
Avverso la sentenza della Corte di merito B.C. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, l'INAIL e la Società Sport Center TKD Park.
Le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..
INAIL ha depositato memoria, rappresentando di aver accettato la rinuncia al ricorso del B.C..
Il ricorrente ha depositato rinuncia con accettazione da parte della società sportiva.
 

Diritto


Rileva il Collegio che, alla luce della rinuncia al ricorso da parte dell'attore, rinuncia che risulta essere stata accettata dalle parti costituite, va dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione.
Stante l'adesione delle parti controricorrenti alla predetta rinuncia (si evidenzia che ai difensori dell'INAIL risulta attribuita, da tale ente, anche la facoltà di accettare la rinuncia al ricorso per cassazione, v. procura in calce al controricorso ), non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità.
Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
 

P.Q.M.


La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.