Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 agosto 2020, n. 17703 - Postumi di invalidità in conseguenza dell'ipoacusia


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 25/08/2020
 

Fatto


che, con sentenza depositata il 26.2.2014, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha determinato in misura pari all'8% i postumi di invalidità permanente parziale reliquati in capo a G.P. in conseguenza dell'ipoacusia denunciata all'INAIL come malattia professionale;
che avverso tale pronuncia G.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, poi ulteriormente illustrato con memoria;
che l'INAIL ha resistito con controricorso;
 

Diritto


che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito liquidato il danno nella misura dell'8% facendo acriticamente proprie le conclusioni del CTU di seconde cure;
che, al riguardo, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie dell'assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità solo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e nella misura in cui si denunci una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, risolvendosi altrimenti in un mero dissenso diagnostico non deducibile in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. nn. 8654 del 2008, 22707 del 2010, 1652 del 2012 e, tra le più recenti, Cass. nn. 23093 del 2016 e 27807 del 2017);
che tale orientamento va qui riaffermato anche alla luce del principio secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. da parte dell'art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con L. n. 134/2012), può essere dedotto in sede di legittimità soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, restando viceversa esclusa la possibilità di dolersi dell'omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);
che, avendo il CTU nominato in grado di appello dato conto delle osservazioni critiche formulate dalla parte odierna ricorrente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) e non denunciandosi nella specie quale fatto decisivo alcuna documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, la censura si appalesa inammissibile, non potendosi dare ingresso in sede di legittimità a riconsiderazioni del quadro clinico e diagnostico già valutato in sede di merito (così Cass. n. 4748 del 2018);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
1, Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6.2.2020