REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1397 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2019
relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773
(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

(1)
Alla Commissione è conferito il potere di indicare, mediante atti di esecuzione, i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova relativi all'equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE, nonché le date a partire dalle quali si applicano le norme di prova. Tali requisiti e norme sono stabiliti negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE.

(2)
Al fine di tenere conto delle più recenti modifiche, l'elenco degli strumenti internazionali applicabili dovrebbe essere aggiornato regolarmente. Al fine di fornire un elenco completo contenente tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione (2).

(3)
L'equipaggiamento marittimo divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione a norma della direttiva 2014/90/UE dovrebbe essere esplicitamente elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento.

(4)
È ragionevole e proporzionato consentire a un nuovo elemento conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di continuare a essere immesso sul mercato o installato a bordo di una nave dell'UE per un periodo transitorio di durata ragionevole.

(5)
Per facilitare un'attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione adottati a norma della presente direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti di esecuzione.

(6)
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato.

Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 è abrogato.

Articolo 3
1.   L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306» nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 16 marzo 2020.
2.   L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 19 giugno 2018 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 19 giugno 2021.
3.   L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione 2019/1397» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 3 ottobre 2019 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 3 ottobre 2022.

Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2019


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.
(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione, del 15 maggio 2018, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 (GU L 133 del 30.5.2018, pag. 1).

 

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