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  REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1170 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2020

relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l’equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 

Sito web Eur-Lex

 

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE  del Consiglio (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Alla Commissione è conferito il potere di indicare, mediante atti di esecuzione, i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova relativi all’equipaggiamento marittimo che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE, nonché le date a partire dalle quali si applicano le norme di prova. Tali requisiti e norme sono stabiliti negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE.

(2)

Al fine di tenere conto delle più recenti modifiche, l’elenco degli strumenti internazionali applicabili dovrebbe essere aggiornato regolarmente. Al fine di fornire un elenco completo contenente tutti i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione (2).

(3)

L’equipaggiamento marittimo divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell’Unione a norma della direttiva 2014/90/UE dovrebbe essere esplicitamente elencato come nuovo elemento nella colonna 1 dell’allegato del presente regolamento.

(4)

È ragionevole e proporzionato consentire a un nuovo elemento conforme ai requisiti nazionali per l’omologazione in forza in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del presente regolamento di continuare a essere immesso sul mercato o installato a bordo di una nave dell’UE per un periodo transitorio di durata ragionevole.

(5)

Per facilitare un’attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione adottati a norma di tale direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti di esecuzione.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell’equipaggiamento marittimo, come stabilito nell’allegato.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 è abrogato.

Articolo 3

1.   L’equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773» nella colonna 1 dell’allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l’omologazione in forza prima del 19 giugno 2018 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell’UE fino al 19 giugno 2021.

2.   L’equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397» nella colonna 1 dell’allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l’omologazione in forza prima del 3 ottobre 2019 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell’UE fino al 3 ottobre 2022.

3.   L’equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione 2020/1170» nella colonna 1 dell’allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l’omologazione in forza prima del 1o settembre 2020 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell’UE fino al 1o settembre 2023.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

 


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.
(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione, del 6 agosto 2019, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 (GU L 237 del 13.9.2019, pag. 1).
 

 

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