Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 17 agosto 2020, n. 35/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO
• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale n. 4 dell'08.05.2020, nella sua versione vigente;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020;
• l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020;
• le proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 30/2020 dell'11.06.2020 e n. 33/2020 del 31.07.2020;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da virus COVID-19 e che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha proclamato, in relazione alla diffusione del virus COVID-19, lo stato di Pandemia;
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, in considerazione della situazione a livello internazionale ed interno, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
• che con l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 sono state emanate misure di sicurezza atte a ridurre il rischio del contagio in situazioni in cui è facile la creazione di assembramenti;
• che il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza nei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, emanato a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, attribuisce alle Regioni e alle Province Autonome la definizione degli aspetti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi di assistenza all'infanzia e che l'accesso a tali servizi può essere garantito a partire dalla ripresa della normale operatività nel settembre 2020 in rapporto al numero di bambini che dipende dalla normale capacità di accoglienza dei servizi e dai parametri rispettivamente previsti;
• che le suddette linee di indirizzo nazionali prevedono i principi di continuità e stabilità del gruppo, previsti e garantiti anche dalla legge provinciale 4/2020 e dalle relative linee guida, ma non forniscono parametri per la dimensione massima dei gruppi ulteriori rispetto alle ordinarie discipline regionali;
• che nell'anno scolastico 2020/21 le scuole offriranno in aggiunta attività pomeridiane facoltative che potranno essere svolte sia con il proprio personale sia in collaborazione con gli operatori extrascolastici, e che per questo motivo è opportuno e utile coordinare strutturalmente le relative disposizioni in merito ai progetti di assistenza pomeridiana scolastica ed extrascolastica previsti dalla legge provinciale 8/2013;
• che si rendono pertanto necessarie alcune integrazioni, allo scopo di adattare le predette misure alla situazione attuale;
 

ORDINA
 

1) che è fatto obbligo sull'intero territorio provinciale di usare le protezioni delle vie respiratorie di cui al capo I. dell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove per le caratteristiche dei luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
2) che sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento, o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;
3) che a partire dal 1° settembre 2020 le attività di cui all'articolo 1, comma 21, della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, si tengono, per quanto riguarda le dimensioni dei gruppi e il rapporto numerico tra operatori e presenze, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina provinciale ordinaria;
4) la revoca del punto n. 1) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 30 dell'11.06.2020, ad esclusione dell'ultimo periodo;
5) la revoca del punto n. 1) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 33 del 31.07.2020.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19