Repubblica di San Marino
Decreto - legge 20 marzo 2020 n. 52
MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:
tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino; considerate le dimensioni del fenomeno epidemico, il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio italiano e le disposizioni emanate dal Ministro della Salute Italiano di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;
al fine di gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di ulteriori disposizioni di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;
visti il Decreto - Legge 8 marzo 2020 n.44, recante “Misure urgenti di contenimento da COVID- 19 (Coronavirus)” e il Decreto - Legge 14 marzo 2020 n. 51 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 (Coronavirus)”;
vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 20 marzo 2020;
Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:
 

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

CAPO
I Disposizioni generali

Art. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio in Repubblica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Repubblica nonché all'interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute o per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È vietato l'assembramento di persone in parchi, piazze e giardini pubblici. Le forze di polizia sono deputate al controllo del rispetto di tali prescrizione la cui violazione è punita salvo che il fatto non costituisca diverso reato, per dolo o colpa, con l'arresto di primo grado o con la multa di cui all'articolo 84 del Codice Penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00) e con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00);
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fatto obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando l'apposito numero 0549.994001 istituito presso l'ISS;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus. In tali casi l'assenza dal domicilio ovvero la sosta nelle aree comuni dei plessi condominiali è punita con sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 2.000,00 (duemila/00), oltre all'avvio delle procedure penali previste;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato sia in territorio che all'estero. È altresì sospesa qualsivoglia attività sportiva e/o motoria anche non agonistica da parte dei cittadini siano essi iscritti o meno a federazioni o club sportivi in luogo pubblico;
e) sono sospese le cerimonie Istituzionali ovvero potranno essere celebrate in misura ridotta a seguito di apposita deliberazione assunta dal Congresso di Stato;
f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, i convegni, i congressi, i meeting nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere sociale, culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. La violazione delle sospensioni previste dalla presente lettera è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 (duemila/00) e con la sospensione della licenza di esercizio per giorni 30 (trenta);
g) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza da COVID-19. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'Allegato 1, lettera d) del presente decreto - legge, ed evitando assembramenti. Le superiori disposizioni si applicano anche a tutte le riunione assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie;
h) con riferimento al settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dell'istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale, si adottano le seguenti misure:
1) sono sospesi i servizi socio educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, e ogni attività didattica della Scuola dell'Infanzia. Con riferimento alla Scuola dell'Infanzia, il termine dell'anno scolastico verrà posticipato con provvedimento del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, tenendo conto dell'effettivo periodo di sospensione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020;
2) fatto salvo quanto indicato nel punto 1), sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nel CFP-UPAL. È, altresì, sospesa la frequenza a corsi professionali, master, corsi di istruzione universitaria, corsi dell'Istituto Musicale Sammarinese (IMS), corsi dell'Università degli Studi (compresi quelli per anziani), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività didattiche, curriculari, formative a distanza, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
3) al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
4) sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
i) le scuole di ogni ordine e grado, il CFP-UPAL, l'Università degli Studi, l'IMS, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico o formativo;
l) le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
m)i competenti organi dell'Amministrazione, fatto salvo quanto indicato nel presente decreto- legge, concordano con le Organizzazioni Sindacali ulteriori modalità e termini di gestione dei periodi di assenza dal lavoro del personale docente e non docente, tenendo conto della riduzione dei servizi resi e, conseguentemente, delle esigenze di personale in servizio;
n) i dirigenti scolastici delle Scuole Elementari, Medie Inferiori e Secondaria Superiore ed il Dirigente del CFP-UPAL attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Tali modalità dovranno essere definite e verificate nell'ambito del competente Consiglio del Dipartimento Istruzione, da convocarsi con la partecipazione del Dirigente del CFP-UPAL;
o) in deroga alla vigente normativa in materia, le modifiche al calendario scolastico di cui alla lettera h) punto 1) nonché le ulteriori eventuali modifiche al calendario scolastico 2019/2020 ed il calendario scolastico 2020/2021 sono proposti dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, senza necessità del parere della Consulta per l'Istruzione;
p) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Sono altresì sospese tutte le trasferte fuori confine di personale dipendente della Pubblica Amministrazione allargata, qualora non sia indispensabile per motivi sanitari, diplomatici o inderogabili esigenze di servizio;
q) fermo restando quanto previsto dalle superiori lettere h) e i), la riammissione nei servizi socio educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico nel solo caso in cui durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il minore abbia sofferto di malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria. Per evitare assembramenti presso i locali della pediatria, ove possibile tale certificazione dovrà venire richiesta dai genitori tramite e-mail o lettera al reparto di pediatria;
r) sono chiusi i luoghi di culto. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri fatto salvo il servizio minimo per le sepolture secondo le disposizioni impartite per i servizi pubblici essenziali;
s) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico ritenuto indispensabile dalla Direzione dell'ISS, nonché del personale le cui funzioni siano necessarie a gestire le attività richieste dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie;
u) sono sospesi gli esami di idoneità per l'abilitazione a condurre veicoli ad eccezione di quelli richiesti per motivi di lavoro. In favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d'esame in ragione della predetta sospensione è disposta la proroga dei termini di scadenza delle relative abilitazioni a condurre fino al termine dello stato di emergenza dichiarata con delibera del Congresso di Stato. Fino al termine del predetto stato di emergenza è altresì disposta la proroga dei termini di scadenza del rinnovo delle patenti di guida;
v) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e del Pronto Soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
z) l'accesso di parenti e visitatori a strutture pubbliche e private di ospitalità, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. È fatto divieto, per personale che non abbia un contratto di lavoro con l'ISS, di permanere all'interno dei reparti ospedalieri al di fuori degli orari di visita. Negli orari di visita è ammessa la presenza contemporanea di non più di un solo visitatore. Parimenti, sono stabilite limitazioni all'accesso dei visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;
aa) gli organi di informazione promuovono la puntuale diffusione delle informazioni inerenti le misure di prevenzione igienico sanitarie previste e diramate dalle Autorità internazionali e nazionali;
bb) le disposizioni sanitarie del presente decreto - legge per il contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19 saranno applicate ai nuovi ingressi nella struttura carceraria, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dalle zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
cc) in attesa di adottare ulteriori misure per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria del Tribunale della Repubblica di San Marino, si dispone un periodo di ferie giudiziarie straordinario decorrente dal 9 marzo al 6 aprile 2020, applicabile ad ogni causa, ricorso e procedimento penale, amministrativo e civile, anche di volontaria giurisdizione, esecuzione pendente o da instaurare nonché alle procedure concorsuali, fatte salve le ragioni d'urgenza e qualora si tratti di decidere sulla libertà provvisoria, con gli effetti previsti dalla legge, in particolare, dagli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dall'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102. Per il periodo di efficacia della sospensione di cui al precedente periodo, è in ogni caso sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza delle azioni, ricorsi ed impugnazioni che, ove vengano a scadenza in tale periodo, sono prorogati al giorno feriale o giuridico immediatamente successivo alla scadenza. La sospensione si applica anche ai termini di cui all'articolo 6 Legge 17 giugno 2008 n.93. L'attività di cancelleria, gli orari d'ufficio, la regolamentazione degli accessi al Tribunale e agli sportelli saranno disciplinati, dal 9 marzo al 6 aprile 2020, in forza delle attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 10 Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dell'articolo 6 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e successive modifiche e integrazioni, mediante disposizioni del Dirigente del Tribunale in conformità alle disposizioni generali adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica. Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze ed ogni altro incombente, la cui data sia già stata fissata e ricada nel periodo tra il 9 marzo e il 6 aprile 2020, fatta salva la valutazione del giudice in relazione all'urgenza. I giudici amministrativi di ogni grado dovranno provvedere al rinvio delle udienze di discussione già fissate al fine di garantire il rispetto del termine previsto per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, terzo periodo, della Legge 28 giugno 1989 n.68. Sono escluse dalla sospensione tutte le attività che, per disposizione del giudice, possano svolgersi con la modalità di videoconferenza o comunque mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
 

Art. 2
(Misure urgenti di contenimento del contagio relative ai settori economici)

1. Sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di cui all'Allegato n. 2 del presente decreto - legge, nonché le farmacie. I centri commerciali così come definiti all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche, devono consentire l'accesso alle sole predette attività e a quelle munite di apposite autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Attività Economiche. Sono consentite le attività delle filiere che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui all'Allegato n. 2 del presente decreto - legge (laboratori produttivi di generi alimentari e similari). Per tutte le attività di cui sopra deve essere garantita, in ogni caso, l'applicazione di tutti i presidi di sanificazione di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto - legge a carico degli esercenti nonché la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
2. Sono sospese le attività edili e cantieristiche. Tale sospensione è dettata da motivi di causa di forza maggiore;
3. Sono sospese le attività delle strutture ricettive e dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari. È altresì sospesa, per tali ultime attività di ristorazione, l'attività di asporto;
4. L'attività di consegna a domicilio da parte delle attività di vendita di generi alimentari nonché dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari è normata da apposito regolamento emesso dall'ISS in concerto con la Protezione Civile. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge non sono più rilasciate autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di consegna a domicilio. In ogni caso l'attività di consegna a domicilio è consentita dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
5. È sospeso il servizio mensa, ad esclusione di quello sito presso l'Ospedale di Stato il cui accesso è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso l'ISS, e con modalità tali da non prevedere la presenza contemporanea di personale ospedaliero e personale amministrativo.
6. Resta consentita l'attività di catering continuativo su base contrattuale.
7. È consentito l'approvvigionamento nonché l'utilizzo dei distributori automatici ferma restando l'applicazione di tutti i presidi di sanificazione di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto - legge nonché la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli utilizzatori. È fatto obbligo di igienizzare il distributore successivamente ad ogni utilizzo. Nel caso in cui non siano garantite tali misure, deve essere inibito l'utilizzo del distributore.
8. Sono sospese tutte le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, barbieri, tatuatori, e similari) ad esclusione dei servizi di pompe funebri e attività connesse. Sono escluse da tale disposizione le attività sanitarie (medici, medici chirurghi, dentisti, odontoiatri, veterinari o equivalenti) solo per prestazioni a carattere d'urgenza e dunque postponendo quelle differibili. Le attività di fisioterapia, massaggi, ambulatori e\o poliambulatori specialistici sono da considerarsi consentite solo per prestazioni giustificate da evidenze cliniche non procrastinabili e comunque supportate da prescrizione medica. Deve essere garantita, in ogni caso, l'applicazione di tutti i presidi di sanificazione previsti all'Allegato n. 1 del presente decreto - legge a carico degli esercenti.
9. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.
10. Sono altresì da considerarsi sospese le prestazioni artigianali e di servizi prestati al domicilio di utenti privati.
11. Sono permesse le consegne a domicilio da parte di corrieri o attività commerciali che effettuano vendita via internet (imprese regolarmente iscritte al registro delle attività di e-commerce così come previsto dall'articolo 27 della Legge 29 maggio 2013 n. 58 per le vendite effettuate tramite internet - e-commerce), o che effettuano, sulla base della licenza di esercizio, in via esclusiva, attività di vendita, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono (call center o similari). Chiunque effettui la consegna a domicilio dovrà applicare tutti i presidi di sanificazione previsti all'Allegato n. 1 del presente decreto - legge oltre che quanto definito, per quanto compatibile, dal regolamento ISS inerente l'attività di consegna a domicilio e sue successive eventuali modifiche. Dall'entrata in vigore del presente decreto - legge è sospesa la procedura di iscrizione al registro delle attività e-commerce.
12. Sono garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi fatta salva l'applicazione di tutti i presidi di sanificazione previsti all'Allegato n. 1 del presente decreto - legge a carico degli esercenti, nonché la limitazione all'essenziale del rapporto diretto con il pubblico. Sono garantite le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, ad esclusione del rapporto diretto con utenti privati e sempre nel rispetto dell'applicazione dei presidi di sanificazione previsti all'Allegato n. 1 del presente decreto - legge.
13. Per il periodo di vigenza del presente provvedimento è sospeso il servizio di trasporto pubblico, fatta eccezione per il servizio di trasporto pubblico erogato sulla base di Accordi Internazionali.
14. Tutti i servizi sospesi, di natura pubblica o privata, di cui ai precedenti commi, potranno essere esentati dalle disposizioni del presente decreto - legge per motivi di necessità e urgenza esclusivamente dal Servizio di Protezione Civile contattando il numero 0549-887088 e resi a condizioni di mercato ordinarie.
15. La violazione delle limitazioni di cui al presente articolo è punita con la sospensione della licenza di esercizio per giorni trenta e una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).
 

Art. 3
(Misure di informazione e prevenzione in Repubblica)

1. Si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie;
b) in considerazione dei fattori di rischio rilevati è espressa raccomandazione a tutte le persone anziane e a tutte le persone affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati certificati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'Allegato 1 del presente decreto - legge;
c) nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'Università degli Studi, negli uffici della Pubblica Amministrazione allargata e in quelli dell'ISS, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'Allegato 1 del presente decreto - legge;
d) i Capitani di Castello e le Associazioni di Categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'Allegato 1 del presente decreto - legge anche presso gli esercizi commerciali;
e) negli ambienti aperti al pubblico afferenti alla Pubblica Amministrazione e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe gratuitamente a disposizione degli addetti e degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l'igiene delle mani;
f) le aziende di trasporto anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
g) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto - legge, abbia fatto ingresso in Repubblica dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e chiunque abbia avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, deve comunicare tale circostanza al numero telefonico 0549-888888 nonché al numero 0549-994001.
2. Gli addetti competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera g), alla prescrizione della quarantena secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e la quarantena, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, gli addetti competenti informano inoltre il medico di base o il pediatra da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione dello stato di malattia;
d) in caso di necessità di certificazione per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'ISS, al datore di lavoro e al medico di base e/o al pediatra in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3. Gli addetti sanitari competenti devono inoltre:
a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente gli addetti sanitari competenti al numero 0549-994001;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. Gli addetti sanitari competenti provvedono a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, gli addetti sanitari competenti procedono secondo quanto previsto dalle procedure di verifica della positività.
7. Su tutto il territorio della Repubblica è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'Allegato 1 del presente decreto - legge.
 

Art. 4
(Requisizioni immobili)

1. Nel contesto dell'emergenza da COVID-19, il Commissario Straordinario del Coordinamento delle emergenze sanitarie, incarica il Capo della Protezione Civile di individuare sul territorio strutture adatte ad accogliere soggetti destinati ad una “quarantena” precauzionale che per motivazioni differenti potrebbe essere difficile monitorare o contenere presso il proprio domicilio con facoltà di definire con le proprietà private interessate accordi finalizzati ad ottenere la disponibilità immediata delle predette strutture.
2. Il Coordinamento per la Protezione Civile, nell'ambito dei poteri di ordinanza di cui ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 3) della Legge 27 gennaio 2006 n.21, ricorrendone i presupposti, provvede a requisire sul territorio per il tempo necessario le strutture individuate ai sensi del comma 1. Al proprietario è dovuto un congruo indennizzo la cui modalità viene disciplinata con successivo provvedimento.
3. Resta salva la facoltà di definire con le proprietà private interessate accordi finalizzati ad ottenere la disponibilità immediata delle predette strutture.
 

Art. 5
(Disposizioni in materia di indennità economica temporanea da parte dell'ISS per emergenza COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge e fino al 6 aprile 2020, l'indennità economica temporanea relativa alle malattie comuni è corrisposta nella misura del 30% per i primi cinque giorni, del 45% dal sesto al decimo giorno, del 60% dall'undicesimo al quindicesimo giorno e successivamente nella misura dell'86%. L'indennità economica temporanea relativa ad infortuni sul lavoro, gravidanza e puerperio è corrisposta nella misura del 100%. L'indennità prevista dall'articolo 9 del Decreto - Legge 24 luglio 2014 n. 118 è corrisposta nella misura del 100%. Tale disposizione è da intendersi applicata anche per l'erogazione in corso in sostituzione e con la medesima decorrenza di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto - legge 14 marzo 2020 n. 51.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge e fino al 6 aprile 2020 le gestanti munite di relativa attestazione medica, con decorrenza dalla data di accertamento dello stato di gravidanza, saranno poste in astensione anticipata dal lavoro.
L'indennità economica per l'astensione obbligatoria anticipata è corrisposta nella misura pari al 100% della retribuzione o del reddito di riferimento per i titolari di licenza o liberi professionisti. Al termine del periodo di astensione obbligatoria anticipata per emergenza da COVID-19, le gestanti per le quali non è ancora prevista l'astensione obbligatoria riprenderanno la regolare attività lavorativa. L'attestazione medica dovrà essere inoltrata tramite l'utilizzo di posta elettronica anche non certificata all'Ufficio Indennità Economiche entro quindici giorni dalla sua emissione all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. La corresponsione dell'indennità economica per l'astensione obbligatoria anticipata decorrerà dalla data di presentazione effettiva dell'attestazione. Il periodo di astensione obbligatoria anticipata dal lavoro per emergenza da COVID-19 non è considerato nel computo dell'indennità di gravidanza e puerperio prevista dalla Legge 29 ottobre 2003 n. 137. Tale disposizione è da intendersi applicata anche per le erogazioni in corso in sostituzione e con la medesima decorrenza di cui all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2020 n.51.
3. Qualora per effetto degli obblighi contrattuali nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro debba essere irrogata una integrazione a carico del datore di lavoro stesso, questa resta da applicarsi nella misura pari all'importo dovuto a carico del datore di lavoro prima della emanazione del presente decreto - legge.
 

CAPO II
Disposizioni per il settore privato

Art. 6
(Misure specifiche relative ai settori produttivi, professionali, artigianali, di commercio all'ingrosso e dei servizi in genere)

1. In ordine alle attività produttive, professionali, artigianali, di commercio all'ingrosso e di servizi in genere, non rientranti nelle attività di cui al precedente articolo 2, si dispone quanto segue:
a) sono sospese all'interno dell'organizzazione aziendale tutte le attività che comportino un rapporto diretto con il pubblico e quelle non strettamente necessarie alla produzione del prodotto o all'erogazione del servizio. Sono consentite le attività d'impresa di pulizia e sanificazione degli ambienti unicamente presso gli operatori economici con i quali risulta vigente regolare contratto e presso le strutture condominiali limitatamente alle aree comuni, fermo restando il rispetto di tutti i presidi di cui all' Allegato n. 1 del presente decreto - legge. In ogni caso è fatto divieto prestare tali attività all'interno del domicilio del soggetto privato;
b) si attuano, laddove tecnicamente possibile e limitatamente al periodo contingente all'emergenza sanitaria, in virtù delle varie tipologie di lavoro, le modalità di “lavoro dal domicilio”, in riferimento ad ogni rapporto di lavoro, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell'accordo alle realtà datoriali e sindacali, all'Ufficio Attività Economiche (UAE) ed all'Ufficio Attività di Controllo (UAC). Le attività economiche che optano per il “lavoro dal domicilio”, unicamente per quei lavoratori per i quali, sulla base dell'organizzazione aziendale, si è optato per tale modalità, in tale situazione di emergenza, non potranno beneficiare dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni di cui all'articolo 7 del presente provvedimento;
c) i datori di lavoro organizzano i processi aziendali al fine di ridurre, anche sulla base delle disposizioni precedenti ed indipendentemente dal lavoro già organizzato in più turni, di almeno il 50% la presenza dei lavoratori all'interno dell'azienda, fatta salva l'applicazione dei presidi di sanificazione previsti all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge e ferma restando l'applicazione del principio della rotazione dei dipendenti tenuto conto delle esigenze aziendali. Tale disposizione non si applica alle aziende con un solo dipendente. Tale disposizione non si applica altresì alle aziende del settore chimico-farmaceutico, a quelle che producono materiale e presidi sanitari utili all'emergenza e a quelle inserite nella filiera che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui all'Allegato n. 2 del presente decreto - legge, fatta salva l'applicazione dei presidi di sanificazione previsti all'Allegato n. 1 del presente decreto - legge;
d) è fatto obbligo al datore di lavoro informare i propri dipendenti sulle misure di sicurezza da adottare. È fatto altresì obbligo al datore di lavoro dotare i propri dipendenti degli adeguati presidi per evitare il contagio. È fatto obbligo al datore di lavoro, al fine di calmierare i rischi di contagio nella struttura aziendale, di verificare in fase di ingresso nel luogo di lavoro e durante i turni lavorativi, la presenza di sintomi in capo ai singoli dipendenti. Fatto salvo l'obbligo di cui alla precedente lettera c), il datore di lavoro è tenuto a dare prova di aver effettuato tutti i controlli di cui sopra. Al fine della verifica dei sintomi in capo ai lavoratori in fase di ingresso nel luogo di lavoro, già informati mediante la diramazione di apposita circolare aziendale sul comportamento da assumere per la verifica del proprio stato di salute, possono considerarsi valide anche autocertificazioni sottoscritte da parte dei lavoratori, come da modello di cui all'Allegato 3 al presente decreto - legge. In caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°), il datore di lavoro è tenuto ad isolare il dipendente, a contattare l'apposito numero 0549-994001 istituito presso l'ISS e ad applicare tutti i presidi di sanificazione previsti dall'Allegato n.1 del presente decreto - legge;
e) sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentati gli accessi agli spazi comuni.
2. Il datore di lavoro ha facoltà di ottenere una deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) avanzando apposita attestazione all'Ufficio Attività Economiche. L'attestazione dovrà elencare tutte le misure (presidi sanitari di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto - legge) concretamente adottate dal datore di lavoro. Dovrà inoltre indicare in calce, in forma leggibile, il nome del legale rappresentante e dovrà essere sottoscritta dallo stesso. A fronte dell'invio della superiore attestazione l'attività economica può intendersi autorizzata ad operare sotto la propria totale responsabilità, fatti salvi i successivi controlli da eseguirsi in loco da parte dell'Ufficio Attività di Controllo che potrà avvalersi anche della collaborazione dei soggetti indicati all'articolo 21 del presente decreto - legge per la verifica dell'adeguatezza e della concreta applicazione dei presidi descritti e delle ragioni economiche per cui è stata richiesta la deroga.
Nel caso in cui risultino mancanti unicamente le ragioni economiche a fondamento della richiesta di proroga la stessa dovrà essere revocata.
3. Al lavoratore è garantita in ogni caso l'esenzione dal servizio su base volontaria e conseguente accesso al trattamento economico di cui all'articolo 7 previa comunicazione al datore di lavoro nonché all'Ufficio Indennità Economiche dell'ISS e alle Organizzazioni Sindacali. Tale disposizione non si applica per i lavoratori impiegati presso le attività di cui all'Allegato 2 del presente decreto - legge e per quelli per i quali l'azienda ha optato per la soluzione del lavoro dal domicilio. L'esenzione dal servizio è comunque garantita per comprovate esigenze di natura famigliare.
4. Fatto salvo che non costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sospensione della licenza di esercizio per giorni trenta e una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).
 

Art. 7
(Misure straordinarie di Cassa Integrazione Guadagni)

1. Le disposizioni relative alle cause previste ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 11, comma 2, della Legge n. 73/2010, sono temporaneamente sospese.
2. Il comma 2, dell'articolo 11 della Legge n. 73/2010, viene integrato, per il periodo contingente l'emergenza sanitaria prevedendo come nuova ed unica causa: “4) riduzione di operatività determinata dal rischio di contagio da COVID-19 o dalle ripercussioni dovute alla sua diffusione”.
3. Le disposizioni che regolano il ricorso alla C.I.G. per la causa prevista al comma 2 sono le medesime che regolano il ricorso alla C.I.G. per la causa di cui al numero 1) del comma 2 dell'articolo 11 della Legge 73/2010, fatte salve le eccezioni previste ai commi che seguono.
4. Per la causa 4) la misura di integrazione salariale concessa è nella misura del 30% per la prima settimana, del 45% per la seconda settimana e del 60% per le eventuali successive. Per settimana si intende l'orario settimanale contrattualmente previsto nei singoli contratti collettivi vigenti. Per il lavoro part-time le ore di cui sopra sono parametrate alle ore di lavoro settimanale. Per il periodo di vigenza del presente decreto - legge le somme dovute a titolo di retribuzione già maturata sulla base del lavoro effettivamente svolto nonché quelle dovute in ragione dell'applicazione combinata delle misure previste dal presente decreto - legge, non possono essere complessivamente inferiori all'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) calcolato su base mensile, fatto salvo il caso in cui la retribuzione originaria sia inferiore a tale soglia minima: in questo caso verrà riconosciuta l'intera retribuzione originaria. Le maggiori somme dovute ai fini dell'integrazione di cui sopra saranno erogate dalla Cassa Ammortizzatori Sociali.
5. Qualora l'impresa non ottemperi al pagamento dell'indennità, come previsto dall'articolo 15, comma 1) Legge n. 73/2010 e successive modifiche, su richiesta degli interessati, come previsto dallo stesso articolo comma 3, l'indennità verrà erogata direttamente dall'Istituto per la Sicurezza Sociale con le penalità previste dallo stesso articolo.
6. La Commissione Cassa Integrazione Guadagni può concedere anche in presenza di CO.CO.PRO. autorizzati dagli uffici preposti, il ricorso alla C.I.G. per la causa 4) per il personale con contratto di lavoro dipendente. Il numero massimo di CO.CO.PRO. consentito non può comunque superare il 5% del numero totale dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale numero può essere elevato al 15% qualora la Commissione Lavoro abbia deliberato percentuali maggiori rispetto a quelle ordinarie, in riferimento a professionalità specifiche. Il ricorso alla C.I.G. è comunque vietato per i CO.CO.PRO.
7. Prima di accedere al trattamento di C.I.G. i lavoratori dipendenti devono aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell'anno 2019 nonché di tutto quanto maturato alla data del 31 marzo 2020.
8. Qualora per più di un mese nel corso delle sei mensilità antecedenti alla richiesta di accesso alla C.I.G., il dipendente abbia usufruito di permessi non retribuiti, aspettative o comunque abbia svolto un orario di lavoro differente rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro o dal nulla osta, in assenza di regolare comunicazione agli uffici competenti, la misura di erogazione della C.I.G. sarà rapportata alla media delle ore valide ai fini contributivi delle ultime sei mensilità.
9. Oltre alle sanzioni di cui al comma 11, e a quelle previste dalle specifiche norme a contrasto del lavoro abusivo, non sarà ammesso per tre mesi il ricorso alla C.I.G., per ogni causale, qualora vengano rilevate le seguenti irregolarità:
- presenza in servizio di lavoratori in C.I.G.;
- prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale;
- presenza di lavoratori irregolari;
- presenza di lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende, esclusa la fattispecie di cui al comma 1, lettera b) articolo 19 della Legge n. 131/2005 e distacchi provenienti da aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o distacchi correlati ad accordi di sistema precedentemente stipulati.
10. Non è possibile ricorrere alla C.I.G. per la causa prevista al comma 2, qualora l'azienda richiedente sia incorsa nei tre mesi precedenti alla richiesta nelle sanzioni previste dall'articolo 7 della Legge n. 73/2010 per le tipologie di C.I.G. previste dalla medesima legge e successive modifiche.
11. Le sanzioni di cui all'articolo 7 della Legge n.73/2010 vengono applicate in misura triplicata.
12. Le richieste di C.I.G., già autorizzate o in attesa di valutazione da parte della Commissione Cassa Integrazione Guadagni di cui all'articolo 16 della Legge n.73/2010, rientrano nelle determinazioni di cui al presente decreto - legge, applicando il regime di cui al presente decreto - legge, sia per l'utilizzo preliminare delle ferie che per le nuove aliquote, a far data dal 14 marzo 2020.
13. Visti gli adempimenti previsti dal presente decreto - legge, la Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla Legge 21 dicembre 2018 n.171 ha accesso a tutti i dati personali di persone fisiche e giuridiche ritenuti necessari all'espletamento delle funzioni previste per legge.
14. Per quanto non previsto dal presente decreto - legge si fa riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 73/2010 e successive modifiche laddove compatibili.
15. I datori di lavoro sono tenuti a programmare le eventuali chiusure di attività nei periodi successivi allo stato di emergenza, tenuto conto delle ferie già fruite dai dipendenti in applicazione alle misure del presente decreto - legge.
16. Al termine dello stato di emergenza, con riferimento ad eventuali e successive richieste di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni, e limitatamente all'anno in corso, al lavoratore che in tale periodo ha usufruito delle ferie prima di accedere alla C.I.G. causa 4) sarà applicato il trattamento previsto dal presente articolo per il periodo di tempo pari alle ore di ferie fruite.
17. Ai dipendenti assunti da meno di 15 giorni è precluso l'accesso alla CIG causa 4.
18. Al termine del periodo di vigenza del presente decreto - legge saranno definite misure di raccordo fra la CIG causa 4 e le altre forme temporaneamente sospese.
 

Art. 8
(Misure straordinarie inerenti i tour operator)

1. Per Contratto Turistico si intende, anche in combinazione tra loro, il contratto di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo o altro), di alloggio, di albergo, di viaggio d'istruzione, di organizzazione di manifestazioni ed eventi, sottoscritti e/o combinati dall'Organizzatore di Viaggio in nome proprio, anche se per conto terzi. Per Organizzatore di Viaggio si intende il tour operator o in genere il soggetto che si obbliga, in nome proprio anche se per conto terzi (viaggiatore e/o intermediario e/o altro Organizzatore di Viaggio) e verso corrispettivo, a procurare agli stessi soggetti terzi un Contratto Turistico o offrendo loro, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente o sottoscrivere il Contratto Turistico.
2. Ai fini della risoluzione del Contratto Turistico, l'insorgere di circostanze inevitabili e straordinarie, quali il fenomeno COVID-19, sino al luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del Contratto Turistico, costituisce ipotesi di impossibilità sopravvenuta per l'esecuzione dello stesso;
3. Le ipotesi di cui al comma 2 legittimano sia il viaggiatore, sia l'intermediario che l'Organizzatore di Viaggio a recedere dal Contratto Turistico in essere prima dell'inizio o nel corso dello stesso.
4. In caso di recesso dal Contratto Turistico o di invocazione della risoluzione del Contratto Turistico per impossibilità sopravvenuta da parte del viaggiatore, quest'ultimo non ha diritto ad alcun indennizzo supplementare, penalità o spese, mentre ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Contratto Turistico, fermo quanto segue.
5. In caso di recesso da parte del viaggiatore, l'Organizzatore di Viaggio potrà, a propria scelta,
offrire al viaggiatore, in sostituzione del rimborso in denaro, un Contratto Turistico sostitutivo di almeno pari importo, o un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione, pena l'estinzione del diritto all'utilizzo del voucher.
6. Per tutti i Contratti Turistici rispetto i quali, per espressa previsione di legge nazionale o estera, sia consentita al viaggiatore la risoluzione o il recesso in ragione della impossibilità sopravvenuta o forza maggiore ai sensi dei commi che precedono, e questo se ne avvalga, devono intendersi conseguentemente risolti per impossibilità sopravvenuta anche tutti i contratti funzionalmente collegati ai Contratti Turistici sottoscritti dall'Organizzatore di Viaggio con i terzi fornitori sia nazionali che esteri.
7. Per effetto del collegamento negoziale sussistente tra i Contratti Turistici ed i contratti sottoscritti dall'Organizzatore di Viaggio con i terzi fornitori, l'Organizzatore di Viaggio ha diritto di ottenere dai fornitori stessi, il rimborso integrale di tutti i pagamenti effettuati, senza quindi applicazione di alcun indennizzo supplementare, penalità o spese conseguenti alla cessazione del contratto tra Organizzatore di Viaggio e terzo fornitore.
8. Nel caso in cui il viaggiatore intenda recedere dal Contratto Turistico o invocarne la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, il diritto al rimborso spettante al viaggiatore ai sensi dei commi precedenti si intende collegato e quindi sospeso sintantoché l'Organizzatore di Viaggio, a sua volta, non abbia ottenuto dal terzo fornitore il rimborso di quanto nel frattempo a quest'ultimo pagato per il perfezionamento del Contratto Turistico.
9. Rimane inteso che quanto l'Organizzatore di Viaggio avrà ricevuto dal terzo fornitore a titolo di rimborso, dovrà a sua volta essere immediatamente restituito dall'Organizzatore di Viaggio al Viaggiatore e/o all'intermediario.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono intendersi norme di applicazione necessaria in ragione degli interessi pubblici perseguiti.
 

CAPO III
Disposizioni per il Settore Pubblico Allargato

Art. 9
(Disposizioni sull'operatività dell'Amministrazione e sui termini e scadenze amministrative)

1. Fino alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Congresso di Stato è sospesa la decorrenza:
a) dei termini previsti da norme speciali e, in assenza di queste, dagli articoli 6 e 20 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 per l'adozione di provvedimenti, pareri e valutazioni tecniche;
b) dei termini per il pagamento di tasse, imposte e tributi di ogni genere, sanzioni pecuniarie che possa essere effettuata esclusivamente presso organi e sportelli di unità ed articolazioni organizzative dell'Amministrazione.
c) dei termini per la presentazione e deposito di qualsiasi domanda ed istanza all'Amministrazione.
2. I termini di cui al comma 1, ove vengano a scadenza nel periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria, sono prorogati al quindicesimo giorno feriale successivo alla scadenza del suddetto stato di emergenza oppure a data ancora successiva determinata con delibera del Congresso di Stato.
3. Oltre a quanto stabilito dal decreto - legge 8 marzo 2020 n.44, il Congresso di Stato, su proposta della Direzione Generale della Funzione Pubblica e sentito il Consiglio di Direzione ed i Direttori di Aziende Autonome di Stato ha facoltà, con propria deliberazione, di stabilire la chiusura di ulteriori unità ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato nonché la chiusura di strutture pubbliche e la riduzione dei servizi resi all'utenza, anche con riferimento a funzioni amministrative svolte dai Corpi di Polizia e ad attività e servizi erogati da Poste San Marino S.p.A.
 

Art. 10
(Fabbisogno mimino del personale pubblico da mantenere in servizio)

1. In via eccezionale ed in conseguenza dello stato di emergenza di sanità pubblica, i Direttori e Dirigenti pubblici definiscono un fabbisogno minimo di personale che occorra mantenere in servizio per assicurare i soli servizi pubblici essenziali e le attività ritenute strategiche, così come individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
2. Fatti salvi i servizi pubblici essenziali ed i Corpi di Polizia, il fabbisogno di cui al comma 1 non può, comunque, prevedere la presenza in servizio di più della metà dei dipendenti ordinariamente assegnati all'unità od articolazione organizzativa.
3. Il fabbisogno individua, altresì, eventuali riduzioni delle ore lavorative del personale che occorre mantenere in servizio, con particolare riferimento al settore dell'istruzione e formazione.
 

Art. 11
(Trattamento retributivo dei lavoratori pubblici interessati da assenza dal servizio o riduzioni dell'orario lavorativo)

1. Allo scopo di allineare il trattamento dei lavoratori pubblici a quello applicato nel settore privato per fare fronte alla contrazione di operatività dell'Amministrazione e delle imprese ed operatori economici legata all'emergenza di sanità pubblica in corso, ai dipendenti pubblici le cui unità ed articolazioni organizzative di appartenenza siano interessate da chiusura ovvero riduzione dell'attività è applicato, per i periodi di assenza dal lavoro e per le ore non lavorate, un trattamento retributivo ridotto, a carico del Bilancio dello Stato.
2. Il trattamento retributivo ridotto di cui al comma 1 è determinato dalle seguenti percentuali calcolate sui soli piede retributivo e scatti di anzianità:
a) 30% per la prima settimana di godimento;
b) 45% per la seconda settimana di godimento;
c) 60% per la terza settimana di godimento e le successive.
3. L'individuazione dei dipendenti che debbano permanere o meno in servizio, a tempo pieno o con orario ridotto, discende dalle previsioni della delibera congressuale di cui all'articolo 9, comma 3 e dal fabbisogno minimo elaborato dai Dirigenti e Direttori dell'Amministrazione ed è effettuata nel rispetto del principio di rotazione. Le determinazioni in ordine alla permanenza o meno in servizio, a tempo pieno o parziale, di personale del Settore Pubblico Allargato distaccato presso le Segreterie di Stato, del personale politico di cui alla Legge 28 gennaio 1981 n.5 designato presso le Segreterie di Stato e dei Direttori di Dipartimento sono assunte dal competente Segretario di Stato.
4. I dipendenti pubblici il cui servizio sia ritenuto non necessario hanno, comunque, facoltà
- anziché di accedere al trattamento previsto ai commi 1 e 2 - di godere, ove possibile, di periodi di congedo ordinario fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi, se il servizio settimanale è articolato su cinque giorni, oppure fino ad un massimo di sei giorni lavorativi, qualora il loro servizio settimanale sia articolato su sei giorni. In deroga alle norme generali, i dipendenti in servizio o richiamati in servizio per un orario ridotto rispetto a quello ordinario dell'unità od articolazione organizzativa di appartenenza possono frazionare in ore i predetti giorni di congedo. Qualora il dipendente intenda, avvalersi di tale facoltà, il godimento dei giorni di congedo ordinario deve essere necessariamente effettuato prima dell'accesso al trattamento retributivo ridotto di cui ai commi 1 e 2.
5. Il trattamento retributivo di cui ai commi 1 e 2 non può superare la retribuzione prevista dall'articolo 13, comma 5 della Legge 31 marzo 2010 n.73. È, comunque garantito ai soggetti che accedono al predetto trattamento retributivo ridotto un importo minimo mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il caso in cui la retribuzione originaria sia inferiore a tale soglia minima; in quest'ultimo caso verrà riconosciuta al dipendente l'intera retribuzione originaria.
6. I dipendenti del Settore Pubblico Allargato titolari di incarico a tempo determinato su profili di ruolo (PDR) definitivamente vacanti e di nuova istituzione nonché di sostituzioni di durata predeterminata superiore a cinque mesi, sono ammessi al godimento dei summenzionati periodi di congedo ordinario di cinque o sei giorni lavorativi massimi, anche se non ancora maturati, fatti salvi eventuali interventi di conguaglio successivi sulla retribuzione.
7. Qualora si addivenga alla chiusura o alla riduzione dell'attività dell'unità od articolazione organizzativa, resta fermo, in caso di necessità, l'obbligo dei dipendenti e dei Dirigenti di riassumere il servizio, su richiesta del Direttore di Dipartimento o della Segreteria di Stato di riferimento. In tale evenienza, si interrompe il periodo di godimento del trattamento retributivo ridotto di cui ai commi 1 e 2 ovvero il godimento del periodo di congedo ordinario di cui al comma 4 con il ripristino dell'ordinaria retribuzione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i dipendenti del Settore Pubblico Allargato, ivi compresi i salariati dell'Azienda Autonoma di Stato per il Lavori Pubblici (AASLP), nonché ai dipendenti con rapporto di lavoro pubblicistico di Poste San Marino S.p.A. indipendentemente dal regime normativo ed economico di appartenenza e sia se titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi anzianità di servizio.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, infine, anche al personale politico di cui alla Legge 28 gennaio 1981 n.5 designato presso le Segreterie di Stato.
 

Art. 12
(Proroga termine adozione del secondo fabbisogno generale del Settore Pubblico Allargato)

1. Il termine di adozione del secondo fabbisogno generale del Settore Pubblico Allargato, di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto Delegato 25 febbraio 2019 n. 35, come già prorogato dall'articolo 17 della Legge 3 ottobre 2019 n. 154, è ulteriormente prorogato al 30 luglio 2020. I vigenti provvedimenti di incarico e sostituzione su profili di ruolo (PDR) si intendono, pertanto, direttamente prorogati sino a tale nuova scadenza, fatti salvi, rispettivamente, la copertura definitiva del PDR ed il rientro del titolare.
 

Art. 13
(Graduatorie per le scuole di ogni ordine e grado e asili nido)

1. In ragione delle difficoltà amministrative conseguenti al blocco delle attività disposte a seguito dell'emergenza sanitaria, le graduatorie per aspiranti ad incarichi e supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido per l'anno scolastico 2020/2021 verranno rinnovate in luogo della loro formazione come prevista dalla Legge 17 luglio 1979 n.41, che deve intendersi implicitamente modificata nelle parti in contrasto con la presente disposizione. Il rinnovo consisterà nell'aggiornamento dei dati contenuti nelle graduatorie definitive dell'anno scolastico 2019/2020 e nell'inserimento dei nuovi aspiranti, per i quali restano ferme le modalità e gli adempimenti per l'iscrizione previste dalla precitata Legge n.41/1979. Per i soggetti che risultano già inseriti nelle graduatorie definitive dell'anno scolastico 2019/2020, fatto salvo il permanere in capo agli stessi dei requisiti previsti e soggetti a verifica annuale, gli adempimenti per la conferma dell'iscrizione verranno definiti con direttiva della Direzione Generale della Funzione Pubblica, alla quale si rinvia per ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di quanto precede.
 

Art. 14
(Misure straordinarie di proroga termini)

1. Il Congresso di Stato, in via eccezionale, vista la situazione di emergenza da COVID-19, è autorizzato ad adottare deliberazioni di moratoria e proroga per tutte le scadenze relative al pagamento di imposte, tasse, contributi, utenze, oneri, tributi in genere nonché relative agli adempimenti amministrativi e procedurali previsti dalla normativa vigente per l'anno corrente.
2. Gli Enti Autonomi e le Società Partecipate dall'Ecc.ma Camera sono autorizzate a promuovere l'applicazione delle misure di cui al comma 1.
3. Per l'intero periodo di vigenza delle misure straordinarie di contenimento previste dal presente decreto-legge, eventualmente prorogato per effetto di successivi atti normativi aventi analogo contenuto e finalità, sono sospesi i termini di scadenza dei seguenti procedimenti e/o attività di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino:
a) procedimenti sanzionatori, inclusi i termini per l'avvio, quelli endoprocedimentali e di irrogazione;
b) istanze di autorizzazione previste dalla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e dai rispettivi regolamenti attuativi della Banca Centrale;
c) consegna rapporti ispettivi riferiti all'attività ispettiva in corso;
d) riscontri ad altre Autorità e/o Uffici della Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti leggi e/o protocolli di intesa;
e) iscrizioni, sospensioni o cancellazioni negli Albi o Registri di cui è tenutaria;
f) cartellazioni, notifiche e le pubbliche aste del Servizio di Esattoria Unica;
g) pubblicazione periodica di dati, rendicontazioni e relazioni, ivi incluse la Relazione Annuale al Consiglio Grande e Generale.
 

Art. 15
(Disposizioni contabili e procedurali per emergenza da COVID-19)

1. In via del tutto eccezionale ed in deroga alle norme contabili, alle norme in materia di fornitura e somministrazioni di beni e servizi e al comma 1 dell'articolo 49 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, le spese sostenute e da sostenersi allo scopo di contenere il contagio dal nuovo Coronavirus (COVID-19) sono equiparate alle spese obbligatorie inderogabili ed indilazionabili di cui all'articolo 47 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.
2. Tali spese sono assoggettate a procedura semplificata ed imputate sul capitolo 1-5-1353 “Spese per la gestione delle emergenze” previo trasferimento dai fondi di riserva e/o dal fondo di intervento disposto dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 24, primo comma, lettera c) della Legge n.30/1998, dell'articolo 8, secondo comma, del Decreto 24 aprile 2003 n. 53 e dell'articolo 12, commi 5 e 11, della Legge 22 dicembre 2011 n. 200 e sul capitolo 2-8-6480 “Acquisto macchinari, attrezzature e procedure piano informatico” e rese immediatamente esecutive dalla presente norma.
3. Sul capitolo 1-5-1353 “Spese per la gestione delle emergenze” è autorizzato ad operare contabilmente il Dipartimento della Funzione Pubblica. Le spese relative, individuate da parte del Capo del Servizio di Protezione Civile e del Commissario Straordinario per l'emergenza da COVID- 19 di cui al Decreto Legge 5 marzo 2020 n.42, sono disposte e liquidate dal Direttore della Funzione Pubblica fino alla concorrenza dello stanziamento disposto sul capitolo di spesa sopra indicato.
4. Sul capitolo 2-8-6480 “Acquisto macchinari, attrezzature e procedure piano informatico” è autorizzato ad operare contabilmente l'Unità Organizzativa (UO) Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica ed a individuare in coordinamento con il Dipartimento della Funzione Pubblica le attrezzature e procedure necessarie per la gestione dell'emergenza. Tali spese sono disposte e liquidate dal Dirigente dell'UO sopra indicata.
5. La Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, al termine della dichiarata emergenza, ha facoltà di effettuare controlli successivi analoghi a quelli previsti sugli atti assoggettati a procedura semplificata di cui all'articolo 110 ed a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 108 della Legge n.30/1998.
6. In caso di necessità ed urgenza il Congresso di Stato, in via del tutto eccezionale ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma secondo della Legge n.30/1998, allo scopo di reperire ulteriori risorse finanziarie necessarie a sostenere gli oneri indifferibili conseguenti alle misure urgenti di contenimento da COVID-19, ha facoltà di disporre trasferimenti di fondi fra capitoli anche se appartenenti a diversi titoli di spesa e a diversi Dipartimenti.
7. Il Congresso di Stato allo scopo di garantire le risorse finanziarie necessarie al contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria è impegnato ad una attenta valutazione delle somme disponibili o già impegnate ed autorizzate su tutti i capitoli di spesa ed a rivedere i piani di attività programmate in riferimento anche all'equilibrio complessivo e all'andamento generale delle previsioni di Bilancio dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato.
8. Il Congresso di Stato è autorizzato a rivedere i trasferimenti agli Enti Pubblici ed Aziende Autonome di Stato, alle imprese partecipate, ancorché già autorizzati.
9. Fino al termine del dichiarato stato di emergenza è, altresì, disposta la proroga dei termini previsti all'articolo 55 del Decreto n.53/2003 e successive modifiche per i controlli preventivi di legittimità di cui all'articolo 107 della Legge n.30/1998 da giorni quindici a giorni trenta.
 

Art. 16
(Disposizioni per i servizi socio educativi per la prima infanzia convenzionati con lo Stato)

1. Durante la chiusura dei sevizi socio educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, è sospeso il pagamento delle rette da parte delle famiglie sia per le strutture pubbliche che con riferimento ai posti convenzionati delle strutture private.
2. La misura del contributo dello Stato alle strutture per la prima infanzia convenzionate previsto dall'accordo di cui alla delibera del Congresso di Stato n.33 del 20 gennaio 2020 è ridefinito con riferimento al periodo di chiusura delle predette attività disposto in conseguenza dell'emergenza sanitaria.
 

Art. 17
(Disposizioni per il rafforzamento del Servizio di Protezione Civile)

1. Il Capo del Servizio di Protezione Civile ha facoltà, sentito il Direttore della Funzione Pubblica, di disporre, in via straordinaria, l'assegnazione temporanea di personale dell'Amministrazione presso il Servizio medesimo e presso le strutture operative di cui all'articolo 7 della Legge 27 gennaio 2006 n.21, allo scopo di fronteggiare efficacemente l'emergenza sanitaria in corso. A tal fine, si applica quanto previsto dall'articolo 10 comma 7 del presente decreto-legge.
2. L'attività di volontariato di cui all'articolo 13 della Legge 27 gennaio 2006 n.21 a supporto nell'ambito della emergenza sanitaria in atto rientra nella attività dell'ISS, secondo le indicazioni del piano di assistenza alla popolazione elaborato dalla Protezione Civile.
 

Art. 18
(Misure straordinarie inerenti gli organi direttivi delle persone giuridiche ed enti a partecipazione pubblica o mista)

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione o altro di direzione ovvero del Vice Presidente, le prerogative statutarie del Presidente o del Vice Presidente potranno essere esercitate dal Consigliere con maggiore anzianità di nomina di volta in volta disponibile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale e del Vice Direttore di cui all'articolo 14, comma 5, dello Statuto di BCSM, il Consiglio Direttivo ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, il Presidente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, dello Statuto, designa, tra gli Ispettori nominati, quello chiamato a presiedere il Coordinamento della Vigilanza.
 

Art. 19
(Disposizioni particolari per i Segretari di Stato e per i Magistrati)

1. In applicazione di criteri solidaristici, l'ordinaria retribuzione dei Segretari di Stato che permangano in servizio nel periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria è decurtata del 30%. In ragione del particolare regime lavorativo a distanza consentito ai Magistrati unitamente alla forte limitazione delle attività del Tribunale disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera hh) del Decreto - Legge 8 marzo 2020 n.44 nonché in applicazione di criteri solidaristici, si stabilisce, in via forfettaria, una decurtazione del 30% sulla retribuzione complessiva lorda spettante ai Magistrati stessi, nonché al Dirigente del Tribunale, nel periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria.
 

Art. 20
(Destinazione somme per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. Le economie prodotte sui pertinenti capitoli di spesa per il personale, sia nel Bilancio dello Stato che delle Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato, in conseguenza dell'applicazione del trattamento retributivo ridotto di cui all'articolo 11 nonché delle misure solidaristiche di cui all'articolo 19, sono ridestinate a capitoli di spesa funzionali a sostenere i maggiori costi dell'ISS determinati dagli interventi tesi a fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.
 

Art. 21
(Monitoraggio delle misure)

1. I Corpi di Polizia, l'Ispettorato del Lavoro, l'Ufficio Attività di Controllo, il Servizio di Prevenzione e Protezione, la Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo monitorano l'attuazione delle misure indicate dal presente decreto - legge.
 

Art. 22
(Disposizioni speciali inerenti il Comitato Esecutivo ISS)

1. Ai fini della sussistenza del requisito minimo di attività continuativa dell'Istituto Sicurezza Sociale, in via del tutto eccezionale limitatamente alle misure connesse e/o indifferibili conseguenti alle misure urgenti di contenimento da COVID-19, l'assunzione dell'incarico a membro del Comitato Esecutivo è conferibile anche nella forma della collaborazione professionale, e in deroga ai requisiti stabiliti dalla Legge 30 novembre 2004 n. 165 “Riordino degli organismi istituzionali e di gestione dell'istituto per la sicurezza sociale”.
 

Art. 23
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto - legge, che abrogano quelle contenute nel Decreto - Legge 14 marzo 2020 n. 51, producono effetti fino al 6 aprile 2020.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui all'articolo 11 hanno efficacia retroattiva con riferimento al personale del Settore Pubblico Allargato le cui unità ed articolazioni organizzative di appartenenza siano state interessate da disposizioni di chiusura o di riduzione dei servizi disposte tramite ordinanze ovvero successivi decreti legge contenenti misure urgenti per
evitare la diffusione da COVID-19; la misura del trattamento retributivo ridotto relativamente ai periodi di assenza dal lavoro antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto- legge è stabilita nel 60 % dei soli piede retributivo e scatti di anzianità.
3. Il Dipartimento Istruzione e la Direzione Generale della Funzione Pubblica definiscono con apposito accordo con le Organizzazioni Sindacali il trattamento da riconoscersi al personale docente per lo svolgimento di attività didattica prestata dal domicilio tramite strumenti telematici ed informatici, anche con riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore del presente decreto - legge.
4. Gli uffici del personale e paghe del Settore Pubblico Allargato effettuano riduzioni sulle buste paghe dei dipendenti relative ad una o più mensilità allo scopo di allineare il trattamento retributivo riconosciuto nel corrente mese di marzo ed eventualmente aprile 2020 ai disposti del presente decreto-legge.
5. Non sono ammesse nell'Amministrazione forme di lavoro a distanza ad esclusione che per le attività di docenza e tutoraggio del personale delle Scuole Elementari, Medie Inferiori, Secondaria Superiore, del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro, dell'Università degli Studi, dell'Istituto Musicale Sammarinese, per i Magistrati, nonché per i servizi di gestione dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione e dell'ISS, ferma restando l'individuazione, da parte delle competenti Direzioni Generali, delle modalità organizzative e di effettuazione del lavoro e dei parametri per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
6. È facoltà del Congresso di Stato e della Direzione Generale della Funzione Pubblica dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto - legge.
7. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti nonché nell'ambito delle attività del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, ivi comprese le attività di polizia ed ogni altra ad esso connesse vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto.
8. Il mancato rispetto delle misure previste dal presente decreto - legge, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie amministrative di cui agli articoli precedenti e salvo che il fatto non costituisca diverso reato, è punita, per dolo o colpa, con l'arresto di primo grado o con la multa di cui all'articolo 84 del Codice Penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).
9. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto - legge cessano di produrre gli effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto - legge, le misure di cui al Decreto - Legge 8 marzo 2020 n. 44. Sono fatti salvi gli effetti ed atti compiuti conformemente al Decreto - Legge 5 marzo 2020 n.43 e del Decreto - Legge 14 marzo 2020 n. 51 durante la vigenza degli stessi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 marzo 2020/1719 d.F.R
 

I CAPITANI REGGENTI
Luca Boschi - Mariella Mularoni

 

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini
 

ALLEGATO 1 (al Decreto - Legge 20 marzo 2020 n. 52)
Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, privati e luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) pulire frequentemente le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate

ALLEGATO 2 (al Decreto - Legge 20 marzo 2020 n.52)
Allegato 2
- Supermercati
- Discount di alimentari o di prodotti per la sanificazione
- Punti vendita di generi alimentari
- Punti vendita di generi di alimentari per animali
- Commercio al dettaglio di carburanti
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati codici Ateco 47.78.20-47.74.00-47.74.01
- Farmacie omeopatiche
- Farmacie veterinarie
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato esclusivamente via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.
- Edicole, tabacchi e punti vendita di sigarette elettroniche;
- Attività di logistica essenziali per le attività di cui sopra;
- Attività di servizi ed impianti di telecomunicazioni essenziali per le attività di cui sopra e della pubblica amministrazione erogate da esercenti muniti esclusivamente di licenza di commercio all'ingrosso e/o di servizi.

ALLEGATO 3 (al Decreto - Legge 20 marzo 2020 n.52)

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER INGRESSO DEL DIPENDENTE SUL LUOGO DI LAVORO
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
* * *

Il sottoscritto ____________________, cittadino ____________________________________, nato a __________________ il _______________, residente a __________________ in ________________N. _________________, codice I.S.S./fiscale _____________________________
consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alla disposizioni aziendali al sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la verifica del proprio stato di salute prima dell'ingresso in azienda redatti sulla base delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell'emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)"
 

D I C H I A R A

□ Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi sul luogo di lavoro; _____________________
□ Di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test. COVID-19 o sottoposti a quarantena.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e dei colleghi sul luogo di lavoro pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell'emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)"
□ Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. Repubblica di San Marino addì ________________________________________

Firma del dichiarante in forma estesa